<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ2004ITB.0800822701.case.xml"><NO.CASE>C-168/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003J0168</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>8237</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>8252</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>16</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>SENTENZA <DATE ISO="20040914">14. 9. 2004</DATE> — CAUSA C-168/03</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / SPAGNA</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Sentenza della Corte</HT> (Seconda Sezione)</P><P><DATE ISO="20040914">14 settembre 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Língua processuale: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Nella causa C-168/03,</P><P>avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,</P><P>proposto l'<DATE ISO="20030411">11 aprile 2003</DATE>,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal sig.ra I. Martínez del Perai, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Regno di Spagna,</HT> rappresentato dal sig.ra L. Fragua Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>convenuto,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="I-8238"?><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA CORTE (Seconda Sezione),</P><P>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,</P><P>avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl</P><P>cancelliere: sig. R. Grass</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vista la fase scritta del procedimento,</VISA><VISA>sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del <DATE ISO="20040330">30 marzo 2004</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Sentenza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con il ricorso in oggetto, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, prevedendo al n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto <DATE ISO="19970718">18 luglio 1997</DATE> n. 1215/1997, che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adeguamento supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE> (BOE n. 188 del <DATE ISO="19970807">7 agosto 1997</DATE>, pag. 24063; in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>regio decreto<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), è venuto<?PAGE NO="I-8239"?> meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 10 CE e 249 CE e dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19891130">30 novembre 1989</DATE>, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="393" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="13">GU L 393, pag. 13</REF.DOC.OJ>);</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Quadro normativo</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La normativa comunitaria</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>L'art. 4, intitolato <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Norme concernenti le attrezzature di lavoro<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>, della direttiva 89/655 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento dopo il <DATE ISO="19921231">31 dicembre 1992</DATE>, soddisfino:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-8240"?><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>i requisiti minimi previsti nell'allegato, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>attrezzature di lavoro [che], già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del <DATE ISO="19921231">31 dicembre 1992</DATE>, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'allegato della direttiva 89/655, intitolato <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Prescrizioni minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b)<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, prevede:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Osservazione generale</TXT></NP></TI></TITLE><P>Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di lavoro</TXT></NP></TI></TITLE><P>(...)</P></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8241"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche</TXT></NP></TI></TITLE><P>di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></GR.SEQ></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>A norma dell'art. 9, n. 1, della direttiva 89/655:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>L'aggiunta nell'allegato di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionate nel punto 3 dell'allegato, è adottata dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 118 A del trattato<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>L'art. 10, n. 1, della direttiva 89/655 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il <DATE ISO="19921231">31 dicembre 1992</DATE>. Essi ne informano immediatamente la Commissione<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Secondo il quarto <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="2019"/> della direttiva 95/63, che ha modificato la direttiva 89/655, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>occorre (...) che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8242"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>L'allegato I della direttiva 95/63 dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>L'allegato (che diventa l'allegato I) della direttiva 89/655/CEE è modificato come segue:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L'osservazione preliminare è completata dal seguente capoverso:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="2"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="201C"/>Le prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="201D"/>.</P></QUOT.S></P></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>L'allegato I, punto 3, della direttiva 89/655, come modificata, contiene un elenco di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L'art. 1, punto 1, lett. a) e b), della direttiva 95/63 ha modificato l'art. 4 della direttiva 89/655 nei seguenti termini:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>a)</NO.P><TXT>al paragrafo 1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="201C"/>I<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="201D"/> è inserita dopo i termini <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="201C"/>all'allegato<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="201D"/>;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-8243"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:</TXT><P><QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="201C"/>e) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del <DATE ISO="19981205">5 dicembre 1998</DATE>, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="201D"/><QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>A tenore dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 95/63,</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al <DATE ISO="19981205">5 dicembre 1998</DATE>. Essi ne informano immediatamente la Commissione<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Conformemente all'art. 191, n. 2, seconda frase, del Trattato CE (divenuto art. 254, n. 2, seconda frase, CE), la direttiva 95/63 è entrata in vigore il <DATE ISO="19960119">19 gennaio 1996</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8244"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La normativa nazionale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Il n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto, entrato in vigore il <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>Disposizione transitoria unica. Adeguamento delle attrezzature di lavoro.</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori nell'impresa o stabilimento alla data di entrata in vigore del presente regio decreto debbono essere adeguate ai requisiti del n. 1 dell'allegato I entro dodici mesi a partire dalla detta data di entrata in vigore.</TXT><P>Cionondimeno, qualora taluni settori non siano in grado, a causa di specifiche situazioni obiettive, sufficientemente giustificate, relative alla loro attrezzatura di lavoro, di rispettare il termine prescritto nel capoverso precedente, l'autorità competente in materia di lavoro può, su domanda motivata delle organizzazioni di impresa più rappresentative del settore e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative di questo stesso settore, autorizzare in via eccezionale un programma di adeguamento delle attrezzature di lavoro di una durata non superiore ai cinque anni e in funzione della gravità, dell'impatto e dell'importanza della situazione obiettiva invocata. Il programma di cui trattasi deve essere presentato all'autorità competente in materia di lavoro entro un termine massimo di nove mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regio decreto e deve essere approvato entro un termine non superiore ai tre mesi oltre il quale l'assenza di espressa decisione vale rigetto della domanda.</P><P>L'applicazione del programma di adeguamento alle imprese interessate viene effettuata su presentazione di una domanda di approvazione da parte di tali imprese<?PAGE NO="I-8245"?> all'autorità competente in materia di lavoro e deve essere accompagnata dal parere dei rappresentanti dei lavoratori, deve menzionare la gravità, l'impatto e l'importanza dei problemi tecnici che impediscono il rispetto del termine prescritto, nonché i termini dell'adeguamento e le misure preventive alternative che garantiscono condizioni di sicurezza e di salute idonee per i posti di lavoro di cui trattasi.</P><P>(...)<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></NP></GR.SEQ></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>L'allegato 1, n. 1, del regio decreto, corrisponde all'allegato I della direttiva 89/655 come modificata.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fase precontenziosa del procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Con sentenza <DATE ISO="19960926">26 settembre 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-79/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4679">C-79/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-4679)</REF.DOC.ECR>, la Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 89/655, è venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza dell'art. 10, n. 1, della detta direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Nell'agosto 1997 le autorità spagnole comunicavano alla Commissione il testo del regio decreto.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8246"?><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La Commissione, considerando che il paragrafo 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto fosse in contrasto con l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, in quanto prevede un periodo di adeguamento supplementare per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE>, ha promosso il procedimento di inadempimento previsto dall'art. 226 CE. Dopo aver intimato al Regno di Spagna di presentare le sue osservazioni, il <DATE ISO="20020701">1° luglio 2002</DATE> la Commissione emetteva un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla notifica.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Ritenendo che dalle osservazioni presentate dal governo spagnolo risultasse che l'inadempimento indicato nel parere motivato continuava ad esistere, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul ricorso</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che il Regno di Spagna non ha rispettato tutti gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 89/655, come modificata, in particolare del suo art. 4, n. 1, lett. b), per due motivi: in primo luogo, il Regno di Spagna, al primo comma del paragrafo 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto, ha concesso alle imprese un periodo di adeguamento supplementare di dodici mesi; in secondo luogo, ha loro concesso, nel secondo, terzo e quarto comma di questo stesso paragrafo, un periodo supplementare di cinque anni che si aggiunge al periodo precedente. La Commissione fa tuttavia presente che non insiste sulla prima censura.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8247"?><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>A suo avviso, l'allegato I, punto 1, secondo comma, della direttiva 89/655, come modificata, non fa in alcun punto menzione della possibilità di applicare nuovi termini di adeguamento per talune attrezzature già in servizio.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Il governo spagnolo replica che non vede la necessità che la Commissione mantenga le sue censure poiché i programmi di cui trattasi sono superati dal <DATE ISO="20030827">27 agosto 2003</DATE>, e poiché il periodo addizionale massimo di cinque anni previsto per i programmi di adeguamento era scaduto a tale data.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Inoltre, tali programmi non dovrebbero essere considerati come concessione di un periodo addizionale alle imprese spagnole per l'attuazione della direttiva 89/655, come modificata.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Infatti, l'approvazione dei programmi di adeguamento presupporrebbe l'adozione, da parte dell'impresa che ne ha fatta domanda, di misure di prevenzione particolari durante il periodo di adeguamento dell'attrezzatura di lavoro, misure che garantiscono ai lavoratori un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regio decreto, cioè equivalente al livello di sicurezza richiesto dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Secondo il governo spagnolo, il fondamento del procedimento di autorizzazione dei programmi di adeguamento si ritrova anche nell'osservazione preliminare dell'allegato I del regio decreto, che è una letterale trascrizione della corrispondente osservazione preliminare figurante all'allegato I della direttiva 89/655 modificata.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8248"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio della Corte</P></TI></TITLE><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche successivamente intervenute (v., in particolare, sentenze <DATE ISO="20020130">30 gennaio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-103/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-1147">C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20040129">29 gennaio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-209/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-1211">C-209/02, Commissione/Austria, Race. pag. I-1211</REF.DOC.ECR>). Anche qualora l'inadempimento sia stato sanato dopo il detto termine, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che può consistere, in particolare, nell'accertamento del fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro nei confronti di coloro che facciano valere diritti in conseguenza di detto inadempimento (v., segnatamente, sentenze <DATE ISO="19870617">17 giugno 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="154/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="I-2717">154/85, Commissione/Italia, Race. pag. I-2717, punto 6</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20020620">20 giugno 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-299/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-5899">C-299/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-5899, punto 11</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Nella specie è pacifico che al <DATE ISO="20020901">1° settembre 2002</DATE>, termine impartito nel parere motivato, il regime dei programmi di adeguamento non era ancora scaduto.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Si deve pertanto esaminare se, per tale data, il detto regime era conforme agli obblighi che incombevano al Regno di Spagna in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 98/655, come modificata.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, nella sua versione originale, le attrezzature di lavoro già a disposizione dei lavoratori alla data del <DATE ISO="19921231">31 dicembre 1992</DATE> dovevano soddisfare, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8249"?><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Di conseguenza, secondo l'iniziale formulazione della direttiva 89/655, tali attrezzature non dovevano essere più utilizzate a partire dal <DATE ISO="19970101">1° gennaio 1997</DATE>, a meno che non fossero conformi alle prescrizioni minime contemplate nell'allegato.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Tuttavia, il <DATE ISO="19960119">19 gennaio 1996</DATE>, cioè prima di tale data, entrava in vigore la direttiva 95/63.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Il nuovo punto e) dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/655, come modificata, dispone che, in deroga al medesimo articolo, lett. a), ii), e lett. b), le attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del <DATE ISO="19981205">5 dicembre 1998</DATE>, soddisfino, al massimo quattro anni dopo tale data, le prescrizioni minime previste nell'allegato I.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Orbene, il ricorso della Commissione deve essere inteso nel senso che contempla solo le ipotesi non rientranti nella deroga di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655 come modificata, prevista all'art. 4, n. 1, lett. e), della medesima direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Per quanto riguarda attrezzature di lavoro rientranti nell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, come modificata, si deve accertare la portata dell'allegato I, punto 1, secondo comma, di questa stessa direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Secondo tale disposizione, le prescrizioni minime enunciate nell'allegato I della direttiva 89/655, come modificata, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro già in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali relativi alle attrezzature di lavoro nuove.</TXT></NP><?PAGE NO="I-8250"?><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>La detta disposizione deve essere intesa nel senso che pure essa modifica, in una certa misura, la portata dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, detta disposizione autorizza gli Stati membri ad emanare disposizioni che consentano l'utilizzo, anche dopo il <DATE ISO="19961231">31 dicembre 1996</DATE>, delle attrezzature di lavoro in funzione che, in sostanza, <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>non necessariamente<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> soddisfano gli stessi requisiti delle attrezzature di lavoro nuove.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>L'ammissione delle attrezzature di lavoro già in funzione deve essere valutata alla luce delle prescrizioni minime sancite dall'allegato I della direttiva 89/655, come modificata, le quali continuano a restare applicabili nei loro confronti secondo il punto 1, secondo comma, di tale allegato. Poiché quest'ultima disposizione prevede che, per quanto riguarda siffatte attrezzature, le prescrizioni minime non richiedono necessariamente le stesse misure e gli stessi requisiti essenziali relativi alle attrezzature di lavoro nuove, essa deve essere interpretata nel senso che autorizza una più ampia scelta nelle soluzioni tecniche se le misure adottate sono idonee ad assicurare la protezione perseguita dalle dette prescrizioni.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in caso di trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., tra le altre, sentenze <DATE ISO="19950323">23 marzo 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-365/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-499">C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-65/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-3655">C-65/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3655, punto 20</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Nella presente fattispecie, l'applicazione dei programmi di adeguamento è certo subordinata all'esistenza di misure preventive alternative che garantiscano condizioni di sicurezza e di salute adeguate ai posti di lavoro di cui trattasi.</TXT><?PAGE NO="I-8251"?><P>Tuttavia, in questo contesto, il regio decreto non fa alcun riferimento alle regole contenute nell'allegato I della direttiva 89/655, come modificata. Soltanto il n. 1, primo comma, della disposizione transitoria unica del detto decreto fa riferimento all'allegato I del medesimo decreto, il quale corrisponde all'allegato I della direttiva 89/655, come modificata. Per contro, i commi successivi che, in deroga al primo comma, istituiscono il regime dei programmi di adeguamento non vi fanno alcun riferimento. Pertanto, il regio decreto difetta di precisione per quanto riguarda la trasposizione, nell'ambito del detto regime, delle prescrizioni minime di cui all'allegato I della direttiva 89/655, come modificata, per le attrezzature di lavoro in servizio.</P></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Siccome per tale ragione il n. 1, secondo e terzo comma, della disposizione transitoria unica del detto decreto non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dall'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, come modificata, e dall'allegato I della medesima direttiva, il Regno di Spagna ha di fatto concesso un periodo di adeguamento supplementare per le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Si deve di conseguenza constatare che il Regno di Spagna, prevedendo al n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori un periodo di adeguamento supplementare anche per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, come modificata.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna è rimasto soccombente, va condannato alle spese conformemente alla domanda della Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8252"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il Regno di Spagna, prevedendo al n. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto <DATE ISO="19970718">18 luglio 1997</DATE>, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adeguamento supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del <DATE ISO="19970827">27 agosto 1997</DATE>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19891130">30 novembre 1989</DATE>, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19951205">5 dicembre 1995</DATE>, 95/63/CE.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Il Regno di Spagna è condannato alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Firme</P></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>