<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>F-45/11</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62011FJ0045</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2015:167">EU:F:2015:167</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>11</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>TFP</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>SENTENZA DEL <DATE ISO="20151218">18. 12. 2015</DATE> – CAUSA F‑45/11</P><P>DE NICOLA / BEI</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P>Sentenza del Tribunale della funzione pubblica</P><P><HT TYPE="UC">dell’Unione europea</HT> (giudice unico)</P><P><DATE ISO="20151218">18 dicembre 2015</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: l’italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Funzione pubblica</KEYWORD><KEYWORD>Personale della BEI</KEYWORD><KEYWORD>Valutazione</KEYWORD><KEYWORD>Rapporto di valutazione per il 2009</KEYWORD><KEYWORD>Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi</KEYWORD><KEYWORD>Diniego di promozione</KEYWORD><KEYWORD>Non luogo a statuire</KEYWORD></INDEX><JUDGMENT.INIT><P>Nella causa F‑45/11,</P><P>avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Carlo De Nicola</HT>, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Banca europea per gli investimenti (BEI)</HT>, rappresentata da G. Nuvoli e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (giudice unico),</P><P>giudice: E. Perillo,</P><P>cancelliere: W. Hakenberg</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vista la fase scritta del procedimento,</VISA><VISA>visto l’articolo 62 del regolamento di procedura,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>ha pronunciato la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sentenza</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20110414">14 aprile 2011</DATE>, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>comitato per i ricorsi<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>) della Banca europea per gli investimenti (BEI, o, in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>Banca<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) del <DATE ISO="20100922">22 settembre 2010</DATE>, di rigetto del suo ricorso interno diretto a far annullare e modificare il suo rapporto<?PAGE NO="2"?> di valutazione relativo all’anno 2009, in secondo luogo, l’annullamento di tale rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>, in particolare della decisione della BEI del <DATE ISO="20100325">25 marzo 2010</DATE> di non promuoverlo e, in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Il contesto normativo della presente causa è sostanzialmente identico a quello di altre due cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI e che avevano ad oggetto, segnatamente, due rapporti di valutazione del ricorrente, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 e F‑59/09. La prima causa ha dato luogo alla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091130">30 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2009:159">EU:F:2009:159</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e successivamente, sul rinvio, alla sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141111">11 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE> RENV, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:244">EU:F:2014:244</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>sentenza F‑55/08 RENV<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>). La seconda causa ha dato luogo alla sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 marzo 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:19">EU:F:2011:19</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e, sul rinvio, alla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE> RENV, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:248">EU:F:2014:248</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>sentenza F‑59/09 RENV<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Il regolamento del personale della Banca, nella versione in vigore all’epoca dei fatti (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>regolamento del personale<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>), all’articolo 22 prevede che: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>L’articolo 41 del regolamento del personale è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].</ALINEA><ALINEA>Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’articolo 38 [relative al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.</ALINEA><ALINEA>(…)</ALINEA><ALINEA><P>La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:</P><P>(…)</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti.<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></P></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>La comunicazione al personale del <DATE ISO="20100318">18 marzo 2010</DATE>, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2009, alla procedura di reclamo e ai termini fissati per l’esercizio di valutazione, prevede, al punto 1, che in caso di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>grave obiezione<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>ha luogo un secondo colloquio con il valutatore [o] i valutatori<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/> e che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>[s]e non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro del personale deve chiedere (...) di incontrare il [d]irettore o il [d]irettore generale<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>. Lo stesso punto 1 prevede inoltre che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>[q]ualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al [c]omitato per i ricorsi<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>In allegato a tale comunicazione al personale del <DATE ISO="20100318">18 marzo 2010</DATE>, compaiono, in particolare, le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi per l’esercizio di valutazione per l’anno 2009 riguardo alle funzioni da SC a K (in prosieguo: le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>Il punto 7 delle suddette linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede che il suddetto comitato è competente a:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>i)</NO.P><TXT>annullare il rapporto informativo di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>La guida per l’esercizio di valutazione del rendimento per l’anno 2009 è stata comunicata ai membri del personale della BEI il <DATE ISO="20091209">9 dicembre 2009</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>guida per il 2009<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>). Al punto 11.1 essa prevede una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>scala di merito<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> nonché un avanzamento di due <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>mini scaglioni<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> quando i meriti dell’interessato sono valutati come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>conformi al complesso delle attese<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Fatti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il <DATE ISO="19920201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 1992</DATE>. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>Studi economici e finanziari<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> della Banca.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Nel rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, firmato dal ricorrente, i suoi superiori gerarchici hanno giudicato che egli aveva conseguito tutti gli obiettivi che gli erano stati assegnati, che il suo rendimento era stato conforme alle attese e che doveva essergli accordato un aumento della retribuzione corrispondente a due <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>mini scaglioni<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>rapporto di valutazione per 2009<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Con comunicazione al personale del <DATE ISO="20100325">25 marzo 2010</DATE> la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2009. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>decisione di diniego della promozione<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE> il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il rapporto di valutazione per il 2009 e di ottenere una valutazione migliore. Con decisione in data <DATE ISO="20100922">22 settembre 2010</DATE> il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto di valutazione (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>decisione controversa del comitato per i ricorsi<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Con lettera in data <DATE ISO="20101026">26 ottobre 2010</DATE> il ricorrente ha chiesto, in forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, l’avvio di una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, per contestare, da un lato, la decisione controversa del comitato per i ricorsi e, d’altro lato, la lettera del <DATE ISO="20100901">1<HT TYPE="SUP">o</HT> settembre 2010</DATE> del presidente della BEI che gli comunicava le conclusioni del comitato d’inchiesta competente per la Politica in materia di dignità sul lavoro, secondo le quali il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato vittima di molestie ad opera dei membri del personale della BEI in discussione né da parte della BEI in quanto organizzazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20101117">17 novembre 2010</DATE> il presidente della BEI ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che la sua domanda di avvio di un procedimento di conciliazione del <DATE ISO="20101026">26 ottobre 2010</DATE> era ricevibile, ma che non poteva <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>accettare la proposta [del ricorrente] di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>autorappresentarsi<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="201D" ID="QE0025"/><QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> nell’ambito di tale procedimento.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE> il presidente della BEI ha comunicato al ricorrente che accettava la designazione, da parte del ricorrente, dell’avvocato G. Isola per rappresentarlo dinanzi alla commissione di conciliazione e di aver, dal canto suo, designato il sig. Gilliams per rappresentare la BEI.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20110127">27 gennaio 2011</DATE> la commissione di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere pervenuta ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20110414">14 aprile 2011</DATE>, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimento</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>La fase scritta del procedimento nella presente causa si è conclusa il <DATE ISO="20120309">9 marzo 2012</DATE> dopo un duplice scambio di memorie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Con lettera della cancelleria in data <DATE ISO="20120702">2 luglio 2012</DATE> il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni riguardo ad un’eventuale sospensione della presente causa fino alla pronuncia della decisione definitiva nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑55/08 RENV, all’epoca pendente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Con lettera in data <DATE ISO="20120712">12 luglio 2012</DATE> la BEI ha comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo alla ventilata sospensione. Per contro, con lettera in data <DATE ISO="20120716">16 luglio 2012</DATE> il ricorrente vi si è opposto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Nel frattempo, il <DATE ISO="20120316">16 marzo 2012</DATE>, il ricorrente aveva proposto un nuovo ricorso contro la BEI, iscritto al ruolo con il numero F‑37/12, diretto principalmente all’annullamento della decisione del <DATE ISO="20111220">20 dicembre 2011</DATE> del presidente della BEI con la quale quest’ultimo aveva respinto la denuncia del ricorrente per molestie psicologiche. Inoltre, il <DATE ISO="20120730">30 luglio 2012</DATE> il ricorrente ha proposto un altro ricorso contro la BEI, iscritto al ruolo con il numero F‑82/12, nel quale, in sostanza, contestava il proprio rapporto di valutazione per l’anno 2007.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20130318">18 marzo 2013</DATE> il Tribunale ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole delle sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, erano pendenti dinanzi ad esso, ossia, oltre la presente causa, le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 RENV, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 e F‑82/12. Con le lettere datate rispettivamente 19 e <DATE ISO="20130321">21 marzo 2013</DATE> le parti hanno sostanzialmente respinto tale proposta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE> il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato tre sentenze in cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑418/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:478">EU:T:2013:478</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e la sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Il Tribunale dell’Unione europea ha così annullato, rispettivamente, le sentenze dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 marzo 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:19">EU:F:2011:19</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110628">28 giugno 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑49/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:93">EU:F:2011:93</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110928">28 settembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑13/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:161">EU:F:2011:161</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell’Unione europea.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20140225">25 febbraio 2014</DATE>, a seguito dell’udienza di discussione nella causa iscritta a ruolo con il numero F‑52/11, le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate il <DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE> dal Tribunale dell’Unione europea e menzionate al punto precedente, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che, a tale data, erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alle cause menzionate al punto 22 della presente sentenza – eccezion fatta per la causa iscritta al ruolo con il numero F‑63/12, nella quale nel frattempo era stata pronunciata la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131105">5 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, (<NO.CASE>F‑63/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2013:169">EU:F:2013:169</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) –, tre nuove cause iscritte a ruolo con i numeri F‑59/09 RENV, F‑55/13 e F‑104/13.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al <DATE ISO="20140618">18 giugno 2014</DATE>. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e <DATE ISO="20140523">23 maggio 2014</DATE>, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l’avvocato del ricorrente il <DATE ISO="20140616">16 giugno 2014</DATE>. Con lettera in data <DATE ISO="20140618">18 giugno 2014</DATE> quest’ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ha constatato il fallimento di tale tentativo nel resoconto del <DATE ISO="20140704">4 luglio 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Con lettera della cancelleria in data <DATE ISO="20141014">14 ottobre 2014</DATE> le parti sono state convocate all’udienza di discussione fissata al <DATE ISO="20141209">9 dicembre 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>L’<DATE ISO="20141111">11 novembre 2014</DATE> il Tribunale ha pronunciato la sentenza nelle cause <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑52/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:243">EU:F:2014:243</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>sentenza F‑52/11<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>) e F‑55/08 RENV, e il <DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE> il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza nella causa F‑59/09 RENV. Nelle ultime due cause il Tribunale si è pronunciato a seguito delle sentenze d’annullamento e di rinvio da parte del Tribunale dell’Unione europea, rispettivamente del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>(De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE> (<NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Con lettere datate rispettivamente 21 e <DATE ISO="20141128">28 novembre 2014</DATE> i rappresentanti delle parti hanno comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che essi non sarebbero stati presenti all’udienza di discussione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Su richiesta del Tribunale, il ricorrente e la BEI si sono pronunciati in osservazioni scritte pervenute alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e l’<DATE ISO="20141208">8 dicembre 2014</DATE>, sulle conseguenze che le sentenze F‑52/11, F‑55/08 RENV e F‑59/09 RENV potevano avere sulla presente causa e sulle cause iscritte a ruolo con i numeri F‑128/11, F‑37/12 e F‑82/12 a tale data pendenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Con lettera della cancelleria in data <DATE ISO="20141219">19 dicembre 2014</DATE> le parti sono state informate della decisione del Tribunale di chiudere la fase orale, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Con lettera in data <DATE ISO="20141231">31 dicembre 2014</DATE> il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, alla quale era stata assegnata la presente causa, nonché un’istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Allo stesso tempo, con tre atti d’impugnazione pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il <DATE ISO="20141231">31 dicembre 2014</DATE> e il terzo l’<DATE ISO="20150111">11 gennaio 2015</DATE>, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con una prima impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑848/14 P, diretta contro la sentenza F‑55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑849/14 P, diretta contro la sentenza F‑59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta a ruolo con il numero T‑10/15 P, diretta contro la sentenza F‑52/11.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Con decisione in data <DATE ISO="20150601">1<HT TYPE="SUP">o</HT> giugno 2015</DATE> il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Con ordinanza del <DATE ISO="20150703">3 luglio 2015</DATE>, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riaperto la procedura orale al fine di interrogare le parti su un’eventuale sospensione della causa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento di procedura fino alla pronuncia della decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T‑848/14 P, T‑849/14 P, e T‑10/15 P.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Con lettera in data <DATE ISO="20150705">5 luglio 2015</DATE> il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>nei confronti dell’intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l’apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell’Unione europea]<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>. Il ricorrente aveva infatti proposto, in pari data,<?PAGE NO="6"?> un’impugnazione iscritta al ruolo con il numero T‑377/15 P diretta a contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il rigetto della sua istanza di ricusazione, impugnazione che è stata respinta con ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151029">29 ottobre 2015</DATE> <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑377/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:851">EU:T:2015:851</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, in quanto manifestamente irricevibile). Con lettera in data <DATE ISO="20150706">6 luglio 2015</DATE>, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all’ipotizzata sospensione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20150715">15 luglio 2015</DATE> il Tribunale ha chiuso la procedura orale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Con lettera della cancelleria del Tribunale in data <DATE ISO="20150909">9 settembre 2015</DATE>, le parti sono state invitate, a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, a comunicare le loro osservazioni su un’eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Con lettera in data <DATE ISO="20150917">17 settembre 2015</DATE> il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. Con lettera in pari data, la BEI ha invece risposto di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20150921">21 settembre 2015</DATE> il Tribunale dell’Unione europea ha emesso le tre ordinanze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑10/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:705">EU:T:2015:705</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑849/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:712">EU:T:2015:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑848/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:719">EU:T:2015:719</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), con le quali ha respinto, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili, le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso, rispettivamente, le sentenze F‑52/11, F‑59/09 RENV e F‑55/08 RENV.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Con lettera della cancelleria in data <DATE ISO="20150923">23 settembre 2015</DATE> è stato comunicato alle parti che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze adottate su impugnazione dal Tribunale dell’Unione europea in data <DATE ISO="20150921">21 settembre 2015</DATE> e menzionate al punto precedente.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Conclusioni delle parti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare la decisione controversa del comitato per i ricorsi;</P></ITEM><ITEM><P>annullare il rapporto di valutazione per l’anno 2009;</P></ITEM><ITEM><P>annullare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>, tra cui la guida per il 2009, la decisione di diniego di promozione e le lettere del presidente della BEI datate 17 e <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE>;</P></ITEM><ITEM><P>disporre diversi mezzi istruttori;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la BEI al risarcimento di vari danni materiali e morali;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la BEI alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>La BEI chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;</P></ITEM><ITEM><P>condannare il ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">In diritto</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione controversa del comitato per i ricorsi è illegittima in quanto fondata sulla guida per il 2009 che è stata comunicata al personale con una nota del <DATE ISO="20091209">9 dicembre 2009</DATE>, vale a dire solo alla fine dell’anno oggetto di valutazione. Ciò sarebbe contrario al principio generale di diritto secondo il quale le regole devono essere prefissate e non definite a posteriori.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Dal canto suo, la BEI afferma che i criteri enunciati nella guida 2009 rappresentano una costante e che essi si ripetono di anno in anno; a titolo d’esempio essa cita le guide per la procedura di valutazione degli ultimi quattro anni. La BEI sottolinea inoltre che tale guida è sempre comunicata al personale all’inizio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. La BEI sostiene infine che il ricorrente non dimostra che il suo rendimento sarebbe stato diverso se avesse avuto conoscenza della guida del 2009 in un momento anteriore nel corso dell’anno.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il comitato per i ricorsi aveva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei suoi meriti e di modificare legittimamente la valutazione contenuta nel rapporto di valutazione per il 2009. Orbene il comitato dei ricorsi si sarebbe limitato invece ad un mero controllo dell’errore manifesto di valutazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>La BEI afferma che, conformemente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091130">30 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2009:159">EU:F:2009:159</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0196">196</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), il comitato per i ricorsi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>verifica in particolare se la procedura di elaborazione dei rapporti di [valutazione] sia stata regolare e se la Banca abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>. Secondo la BEI, infatti, il comitato per i ricorsi non sarebbe competente a redigere il rapporto di valutazione, ma solo ad esaminare quest’ultimo e a verificare la regolarità della procedura. Inoltre, il comitato per i ricorsi si sarebbe pronunciato in maniera esaustiva sulla domanda di riesame del suo rapporto di valutazione per il 2009 presentata dal ricorrente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione controversa del comitato per i ricorsi non sarebbe motivata. La Banca contesta tale affermazione e argomenta che la semplice lettura di tale atto consentirebbe di comprendere chiaramente la sua motivazione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Alla luce della giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in materia e ai fini dell’economia della procedura occorre esaminare anzitutto il secondo argomento del ricorrente che è effettivamente fondato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, in particolare nell’ambito delle molteplici cause che hanno visto opposti il ricorrente e la Banca e che riguardavano i rapporti di valutazione di quest’ultimo (v., in particolare, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), che la possibilità per il comitato per i ricorsi di annullare ogni affermazione contenuta nel rapporto informativo, implica che il suddetto comitato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla[; l]a portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui<?PAGE NO="8"?> essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/> (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta dal punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno]<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, se necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti (v., in tal senso da ultimo, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>In definitiva, il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto di valutazione che gli è sottoposto, vertente sulla fondatezza di ciascuna delle valutazioni contenute in tale rapporto, non essendo il suo controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>Orbene, nella decisione controversa del comitato dei ricorsi è espressamente precisato, da un lato, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>[il comitato per i ricorsi] può modificare un voto solo se la valutazione che quest’ultimo rispecchia è viziata da un errore manifesto che ne giustifica la modifica<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/> e, d’altro lato, che il ricorrente <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>non ha dimostrato che le valutazioni della Banca siano errate o che la valutazione globale del suo rendimento giustifichi l’attribuzione di un voto migliore di quello che ha ottenuto<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>Di conseguenza, dal tenore letterale della decisione controversa del comitato per i ricorsi risulta che quest’ultimo ha ritenuto che il proprio controllo sul rapporto di valutazione del 2009 non potesse andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>La decisione controversa del comitato per i ricorsi non rispetta quindi il punto 7 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, come interpretato peraltro, mutatis mutandis, dai punti da 38 a 50 della sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Va, inoltre, rilevato che il Tribunale dell’Unione europea, nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, (<NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ha considerato che modifiche minori delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>non sono tali da rimettere in discussione l’interpretazione fornita dal Tribunale [dell’Unione europea] nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 aprile 2012</DATE>[, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T 37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>]<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>Da tutto quel che precede consegue che la decisione controversa del comitato per i ricorsi deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente e senza che occorra pronunciarsi sulle conclusioni riguardanti i mezzi istruttori. Infatti, alla luce, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, dei motivi di annullamento della presente sentenza, tali misure non presentano un’utilità per la soluzione della controversia.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>In primo luogo, il ricorrente fa riferimento alle censure sollevate nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi. In secondo luogo, egli considera che il suo superiore gerarchico non gli avrebbe fornito il sostegno necessario e avrebbe limitato i suoi compiti, eliminando gli obiettivi che avrebbero potuto implicare contatti all’esterno della sua divisione e della BEI. In terzo luogo, il suo superiore gerarchico avrebbe ridotto i suoi obiettivi e non li avrebbe definiti chiaramente.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Dal canto suo, anche la BEI rinvia agli argomenti in risposta da essa formulati nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi. In secondo luogo, essa smentisce l’atteggiamento che il ricorrente contesta al suo superiore gerarchico e afferma che, durante i colloqui che si sono svolti nel corso del 2009, il ricorrente ha avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista. In terzo luogo, riguardo all’ampiezza degli obiettivi, la BEI sostiene che la fissazione di questi ultimi rientra nell’ambito del suo potere discrezionale e che il ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue critiche.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza costante, alla luce della portata delle disposizioni relative alla competenza del comitato per i ricorsi, l’annullamento di una decisione del suddetto comitato è idonea, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso dinanzi a tale comitato e ad imporre di conseguenza alla BEI di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del citato ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi (v. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150921">21 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑848/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:719">EU:T:2015:719</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto precedente, non è pertanto necessario pronunciarsi, nella fattispecie, sull’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009. Infatti, in conseguenza dell’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi, deciso dal Tribunale al punto 55 della presente sentenza, il rapporto di valutazione per il 2009 dovrà essere oggetto di un nuovo controllo completo da parte del comitato per i ricorsi. È pertanto compito della BEI adottare a tal proposito le misure necessarie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>Di conseguenza, essendo stata annullata la decisione controversa del comitato per i ricorsi, non è necessario pronunciarsi sulla legittimità del rapporto di valutazione per il 2009, che non è ancora divenuto definitivo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulle conclusioni dirette all’annullamento di</HT> <HT TYPE="ITALIC"><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti</HT><HT TYPE="ITALIC"><QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>, tra cui la guida per il 2009, la decisione di diniego di promozione e le lettere del presidente della BEI del 17 e del <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Poiché il Tribunale ha constatato l’illegittimità della decisione controversa del comitato per i ricorsi e ha di conseguenza deciso di annullare tale decisione, non è necessario pronunciarsi sulle summenzionate conclusioni. Infatti, l’eventuale annullamento degli atti in questione, comprese le due lettere del presidente della BEI in data 17 e <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE>, non sarebbe idoneo, sul piano amministrativo, a procurare al ricorrente alcun effetto utile specifico, giacché la Banca è tenuta, a norma dell’articolo 266 TFUE, a prendere tutti i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>Il ricorrente sostiene di aver subito, da un lato, un danno materiale derivante dalla mancata promozione e, d’altro lato, un danno morale, in senso lato, costituito dal pregiudizio a diversi aspetti dell’identità professionale propria di ciascun individuo sul proprio luogo di lavoro, quali, nella fattispecie, il danno alla sua immagine, al suo prestigio e alla sua dignità. In via equitativa esso stima quest’ultimo danno nell’importo di EUR <FT TYPE="NUMBER">500000</FT>. La Banca contesta tali conclusioni.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="10"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>Occorre ricordare che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare nelle controversie riguardanti i rapporti tra l’Unione e i suoi agenti, presuppone la concomitante sussistenza di tre presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento criticato e il danno asserito (v., in questo senso, sentenze <REF.DOC.ECR>del <DATE ISO="20080221">21 febbraio 2008</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Girardot</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑348/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:107">EU:C:2008:107</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>McCoy/Comitato delle regioni</NAME.CASE>, <NO.CASE>F‑156/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:247">EU:F:2014:247</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>Orbene, si deve constatare che in nessuna fase del procedimento il ricorrente ha dimostrato che ricorrano tutti i presupposti menzionati al punto precedente, né per quanto riguarda il danno materiale né per quanto riguarda il danno morale. Inoltre, il ricorrente non fonda le sue conclusioni dirette al risarcimento del danno, in particolare quelle relative al danno morale, su un’esposizione chiara dei fatti pertinenti né su un’esposizione distinta, precisa e strutturata dei motivi e degli argomenti addotti in diritto. Tali conclusioni devono essere pertanto dichiarate irricevibili, in quanto esse non sono conformi ai requisiti posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data del deposito del ricorso, divenuto, a seguito di modifica, l’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110215">15 febbraio 2011</DATE>, <NAME.CASE>AH/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>F‑76/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:12">EU:F:2011:12</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e la giurisprudenza citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65</NO.P><TXT>In ogni caso, relativamente al danno materiale risultante dalla mancata promozione del ricorrente relativamente all’anno 2009, è sufficiente rilevare che qualsiasi agente dell’Unione europea può aspirare alla promozione dal momento in cui soddisfi i requisiti di diritto previsti a tale effetto, a cominciare dal requisito di dare prova di meriti idonei a giustificare una promozione siffatta in base ad una valutazione annuale del suo rendimento, regola questa che si applica anche al personale della BEI (v. punto 3 della presente sentenza). Orbene, nella fattispecie, poiché il Tribunale ha annullato la decisione controversa del comitato per i ricorsi, vertente sulla valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2009, spetta agli organi competenti della Banca procedere ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente relativamente all’anno 2009 e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione di quest’ultimo. Inoltre, per quanto riguarda il danno morale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131023">23 ottobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Gomes Moreira/ECDC</NAME.CASE>, <NO.CASE>F‑80/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2013:159">EU:F:2013:159</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0130">130</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e la giurisprudenza citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe causato l’illegittimità che ha motivato l’annullamento della decisione controversa del comitato per i ricorsi e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67</NO.P><TXT>In tali circostanze, le conclusioni dirette risarcimento del danno devono essere respinte in quanto irricevibili e in ogni caso in quanto infondate.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69</NO.P><TXT>Nella fattispecie, dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che la BEI è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal ricorrente.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (giudice unico)</P><P>dichiara e statuisce:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del <DATE ISO="20100922">22 settembre 2010</DATE> è annullata.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del <DATE ISO="20100325">25 marzo 2010</DATE> di diniego di promozione e di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il ricorso è respinto quanto al resto.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">4)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Perillo</P></SIGNATORY><P>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il <DATE ISO="20151218">18 dicembre 2015</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>W. Hakenberg</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il giudice</P><P>E. Perillo</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>