Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla protezione dagli effetti dell' applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti /* COM/96/0420 DEF - CNS 96/0217 */
Gazzetta ufficiale n. C 296 del 08/10/1996 pag. 0010
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti (96/C 296/04) COM(96) 420 def. - 96/0217(CNS) (Presentata dalla Commissione il 31 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea c'è la creazione di un sistema aperto di scambi internazionali e investimenti di capitali; considerando che alcuni paesi terzi hanno approvato o stanno per approvare disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi con cui si intende disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri della Comunità europea; considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale; considerando che le disposizioni e le azioni basate su tale normativa o da essa derivanti, compresi i regolamenti e altri strumenti legislativi, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito della Comunità europea e avere effetti negativi sui suoi interessi economici esterni e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al regime comune di importazione ed esportazione e al principio della libera circolazione dei capitali tra la Comunità e i paesi terzi; considerando che, date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per proteggere l'ordinamento giuridico costituito e gli interessi economici esterni della Comunità e di queste persone, in particolare evitando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della normativa estera interessata; considerando che la Commissione, nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri; considerando che questa azione assume la forma di misure di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; considerando che il trattato, per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 235, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo della protezione Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale delle disposizioni indicate nell'allegato e delle azioni su di esse basate o da esse derivanti, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi. In base ad una proposta della Commissione, il Consiglio può inserire o eliminare disposizioni dall'allegato. Articolo 2 Notifiche Ogni cittadino notifica alla Commissione europea (1) le informazioni in proprio possesso in merito agli effetti diretti o indiretti delle disposizioni o delle azioni menzionate nell'articolo 1 sui propri interessi economici e finanziari. Articolo 3 Riservatezza Tutte le informazioni fornite a norma del presente regolamento vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati. Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite. La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a non fare divulgare i propri segreti commerciali. L'articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale. Articolo 4 Rifiuto di accettare le sentenze Nessuna sentenza di un tribunale esterno alla Comunità che attui, direttamente o indirettamente, le disposizioni e le azioni menzionate nell'articolo 1, è accettata o eseguita in alcun modo. Articolo 5 Inosservanza Nessuno deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste dei tribunali esteri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni e dalle azioni di cui all'articolo 1. Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità. Articolo 6 Risarcimento danni Chiunque può recuperare le somme versate a persone fisiche o giuridiche in favore delle quali sia stata pronunciata una sentenza da una corte o da un tribunale di un paese terzo, se un tribunale della Comunità stabilisce che la somma è stata pagata in base alle disposizioni e alle azioni di cui all'articolo 1. Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica in favore della quale è stata pronunciata la sentenza, o da qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità e controllata dalla stessa persona o di sua proprietà (2). Articolo 7 Disposizioni relative alla gestione Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione deve: a) informare regolarmente il Consiglio sugli effetti delle disposizioni, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e preparare in merito un'esauriente relazione pubblica annuale; b) concedere autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5; c) inserire o eliminare, se del caso, riferimenti a regolamenti secondari o ad altri strumenti legislativi che derivano da disposizioni indicate nell'allegato e che rientrano negli obiettivi del presente regolamento; d) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le sentenze a cui si applica l'articolo 4. Articolo 8 Nell'attuazione del disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 7, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta misure che entrano immediatamente in vigore. Tuttavia, se non sono conformi all'opinione del comitato, le misure previste vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure proposte per un periodo non superiore ad un mese a decorrere dalla data di tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine fissato nel paragrafo precedente. Articolo 9 Disposizioni generali e finali Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali penalità devono essere efficaci, commisurate e dissuasive. Articolo 10 La Commissione e gli Stati membri si informeranno reciprocamente sulle misure adottate per attuare il presente regolamento e si scambieranno le informazioni connesse. Articolo 11 Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave che batta bandiera di uno Stato membro, e a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, residente o registrata nella Comunità. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) Le informazioni dovranno essere fornite al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale I, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. (2) Una persona giuridica incorporata nella Comunità è: - «di proprietà» di un'altra persona fisica o giuridica se più del 50 % delle partecipazioni azionarie è di proprietà di quest'ultima, - «controllata» da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha potere di nomina sulla maggioranza del consiglio di amministrazione o se ne controlla legalmente l'azione. ALLEGATO DISPOSIZIONI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI di cui all'articolo 1 STATO: STATI UNITI D'AMERICA Leggi 1. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993» Titolo XVII - «Cuban Democracy Act of 1992», sezione 1706. 2. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996. Regolamenti 1.31 CFR («Code of Federal Regulations») capitolo V (edizione 7. 1. 1995) parte 515 - «Cuban Assets Control Regulations», sezione E - «Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy».