Bruxelles, 28.8.2025

COM(2025) 471 final

2025/0261(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il 27 luglio 2025 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico sulle loro relazioni commerciali e il 21 agosto 2025 hanno rilasciato una dichiarazione comune che annunciava il quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato ("dichiarazione comune"). Di conseguenza, gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall'Unione in linea con tale accordo politico, riducendo l'aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. L'ordine esecutivo statunitense (14326) del 31 luglio 2025 attua tale impegno a decorrere dal 7 agosto 2025. Dal 1º settembre 2025 gli Stati Uniti applicheranno inoltre solo la tariffa della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell'Unione quali le risorse naturali non disponibili (compreso il sughero), tutti i veicoli di navigazione aerea e loro parti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici. L'Unione e gli Stati Uniti prenderanno in considerazione anche altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo le tariffe NPF. L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.

Nell'ambito dell'accordo politico e come stabilito nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025, l'Unione ha espresso l'intenzione di eliminare i dazi su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e di prevedere l'accesso preferenziale al mercato per determinate merci ittiche e agricole.

Con l'obiettivo di far progredire l'attuazione degli impegni politici dell'Unione, la presente proposta mira a stabilire la non applicazione di dazi doganali su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e a prevedere un trattamento preferenziale di accesso al mercato per determinate merci ittiche e agricole originarie degli Stati Uniti.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento proposto creerebbe ulteriori opportunità per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti mediante la non applicazione o la riduzione dei dazi doganali ed eviterebbe il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il regolamento è pienamente coerente con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione europea si adopera per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali 1 .

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

•Proporzionalità

La proposta della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità e necessaria alla luce dell'obiettivo di evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.

•Scelta dell'atto giuridico

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

•Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente

•Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

•Valutazione d'impatto

Alla luce del reciproco impegno politico assunto dalla presidente della Commissione von der Leyen e dal presidente Trump il 27 luglio 2025, e della dichiarazione comune del 21 agosto 2025, nonché della necessità di procedere rapidamente con l'attuazione dell'accordo politico, si è deciso di non applicare il processo formale di valutazione d'impatto.

Da una rapida attuazione degli impegni dell'Unione in materia di accesso al mercato, a seguito dell'accordo politico e della dichiarazione comune, trarranno vantaggio gli importatori e le imprese dell'Unione come anche i consumatori. Una rapida attuazione da parte dell'Unione dell'accordo politico con gli Stati Uniti è indispensabile per rendere stabili le relazioni commerciali e consolidare gli impegni assunti sia dall'Unione sia dagli Stati Uniti, garantendo che gli operatori dell'Unione mantengano una posizione competitiva sul mercato degli Stati Uniti.

Gli impegni assunti dall'Unione a norma della dichiarazione comune comprendono la concessione di una riduzione tariffaria preferenziale per determinati prodotti originari degli Stati Uniti, che si traduce nella non applicazione di dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti. Oltre all'esenzione dai dazi doganali già prevista per determinate merci industriali, che nel 2024 rappresentavano il 66 % del totale delle merci industriali originarie degli Stati Uniti, con il presente regolamento i dazi doganali saranno sospesi per le restanti merci industriali, che rappresentano il 34 % delle importazioni di merci industriali nel 2024. Per quanto riguarda le merci ittiche e agricole si propone di prevedere l'accesso preferenziale al mercato solo per le merci agricole non sensibili, laddove vi sia un interesse dell'Unione ad agevolare le importazioni. A tal fine si attuerebbe una parziale liberalizzazione per determinate merci agricole e sarebbero stabiliti contingenti tariffari.

Per quanto riguarda le implicazioni digitali del regolamento, la proposta riguarda l'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti e l'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti. Pur basandosi su strumenti digitali per l'attuazione delle procedure introdotte, la proposta non prevede requisiti vincolanti specifici che ne impongano l'uso. Le procedure proposte si basano interamente sui sistemi tecnici e digitali già esistenti e la proposta non comporta alcuna modifica in relazione a tali sistemi. In base a quanto descritto, si ritiene che l'iniziativa politica non contenga alcuna prescrizione di rilevanza digitale. Si tiene conto del principio del "digitale per default" nella misura del possibile, vale a dire riconoscendo i mezzi digitali esistenti come validi alla luce della presente proposta.

•Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente

•Diritti fondamentali

Il regolamento proposto è coerente con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto non limiterebbe l'esercizio di alcun diritto fondamentale, come la libertà professionale, dato che i dazi all'importazione sarebbero solo ridotti e non aumentati. Nei casi in cui il regolamento proposto riduce i dazi all'importazione su determinati prodotti ma non su altri, o apre contingenti tariffari, tale scelta è effettuata in virtù di una base giuridica appropriata. Laddove il regolamento proposto prevede il conferimento alla Commissione delle competenze di esecuzione per sospendere la riduzione dei dazi all'importazione o i contingenti tariffari, tale sospensione avrebbe quale unico effetto quello di ripristinare la situazione giuridica esistente prima dell'adozione del regolamento proposto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La continua liberalizzazione delle tariffe industriali e relative ai prodotti agricoli e ittici non sensibili avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'Unione, sotto forma di mancata riscossione di dazi doganali a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti compresi nelle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento proposto.

Prendendo come riferimento l'anno 2024, l'incidenza complessiva stimata sul bilancio dell'Unione dei dazi non riscossi a causa della sospensione dei dazi sulle merci originarie degli Stati Uniti è di 3,6 miliardi di EUR 2 . Nel complesso vi sono tre categorie di merci: prodotti agricoli, prodotti ittici e prodotti industriali. Per i prodotti agricoli si stima una perdita complessiva di entrate doganali pari a 230 milioni di EUR, derivante sia dalle liberalizzazioni sia dai sistemi dei contingenti tariffari. Si stima pertanto una perdita per il bilancio dell'Unione pari a 172,5 milioni di EUR. Per i prodotti ittici provenienti dagli Stati Uniti, si stima una perdita complessiva di entrate derivanti da dazi doganali non riscossi pari a 63 milioni di EUR, il che significa che la perdita stimata per il bilancio dell'Unione ammonta a circa 47 milioni di EUR. Per le merci industriali provenienti dagli Stati Uniti, le entrate stimate per dazi non riscossi ammonterebbero a 4,6 miliardi di EUR, il che implica una perdita per il bilancio dell'Unione pari a 3,4 miliardi di EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente

•Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce l'adeguamento dei dazi doganali per le merci elencate negli allegati I e II del presente regolamento importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti.

L'articolo 1 stabilisce inoltre l'introduzione di un sistema di liberalizzazione parziale per determinate merci elencate nell'allegato II del regolamento proposto importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti.

L'articolo 2 stabilisce inoltre l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni delle merci elencate nell'allegato III del regolamento proposto importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti. Esso delinea il sistema dei contingenti tariffari di cui all'allegato III, che stabilisce le aliquote specifiche di dazio contingentale, i volumi dei contingenti per tali merci e la gestione di tali contingenti.

L'articolo 3 stabilisce la sospensione, totale o parziale, dell'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 e dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2 nelle circostanze di cui all'articolo 3. Specifica che la sospensione è subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione in conformità alle procedure pertinenti.

L'articolo 4 stabilisce la procedura di comitato da seguire per tale sospensione dell'adeguamento dei dazi doganali, della liberalizzazione parziale e dei contingenti tariffari.

L'articolo 5 stabilisce le norme applicabili per determinare l'origine di una merce.

L'articolo 6 stabilisce in dettaglio la data di entrata in vigore del regolamento proposto.

2025/0261 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Questo partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR.

(2)Il 21 agosto 2025 l'Unione e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato ("dichiarazione comune") 3 . Nella dichiarazione comune gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall'Unione in linea con tale accordo politico, riducendo l'aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. L'ordine esecutivo statunitense (14326) del 31 luglio 2025 rispecchia tale impegno a decorrere dal 7 agosto 2025. Dal 1º settembre 2025 gli Stati Uniti applicheranno inoltre solo la tariffa della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell'Unione quali le risorse naturali non disponibili (compreso il sughero), tutti i veicoli di navigazione aerea e loro parti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo le tariffe NPF.

(3)L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.

(4)L'Unione si è impegnata a eliminare i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.

(5)Di conseguenza l'Unione dovrebbe adeguare i dazi doganali sulle importazioni di determinate merci e aprire contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti, adottando le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(6)I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.

(7)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere l'applicazione del presente regolamento in specifiche circostanze. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(8)L'origine delle merci dovrebbe essere determinata conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento per dare attuazione all'esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.

(9)Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Adeguamento dei dazi doganali

1.I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I sono pari allo 0 %.

2.L'elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato II. Il dazio specifico applicato alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.

Articolo 2

Apertura di contingenti tariffari

1.Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione ("contingenti") per l'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato III.

2.Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 corrispondono alle aliquote del dazio indicate nella colonna "dazio contingentale" e fino ai volumi dei contingenti complessivi di cui all'allegato III del presente regolamento. I volumi complessivi per ciascun contingente decorrono per periodi di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.I volumi dei contingenti di importazione stabiliti nell'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 6 .

Articolo 3

Sospensione

1.La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospende, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 nelle circostanze seguenti:

(a)qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;

(b)qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);

(c)qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione;

(d)qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Norme di origine

Ai fini del presente regolamento, l'origine di una merce è determinata conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8

3.1.Denominazione della proposta8

3.2.Linee di bilancio8

3.3.Incidenza finanziaria 8

4.ALTRE OSSERVAZIONI9

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

1.2.Settore/settori interessati 

Scambi commerciali

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Mantenere le ulteriori opportunità che si sono create per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti ed evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti continuando a non applicare dazi doganali o applicando aliquote ridotte.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Adeguare i dazi doganali e aprire contingenti tariffari autonomi per determinate merci originarie degli Stati Uniti al fine di attuare gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo politico tra l'Unione e gli Stati Uniti del 31 luglio 2025 e della dichiarazione comune del 21 agosto 2025.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il risultato atteso è la non applicazione dei dazi doganali tramite la sospensione dei dazi su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e la concessione di un accesso preferenziale al mercato per alcune merci ittiche e agricole. Tali riduzioni tariffarie preferenziali fanno parte dell'attuazione degli impegni assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato con l'accordo politico del 31 luglio 2025 e la dichiarazione comune del 21 agosto 2025, che consistono nel concedere l'esenzione dai dazi doganali alle restanti merci industriali non ancora soggette a tale esenzione, che rappresentano il 34 % delle importazioni industriali del 2024. Per quanto riguarda le merci ittiche e agricole, si propone di prevedere l'accesso preferenziale al mercato solo per i prodotti agricoli non sensibili, laddove vi sia un interesse dell'Unione ad agevolare le importazioni tramite la parziale liberalizzazione delle importazioni di determinate merci agricole e tramite contingenti tariffari. Si prevede che una rapida attuazione da parte dell'Unione dell'accordo politico con gli Stati Uniti contribuirà a rendere stabili le relazioni commerciali e a consolidare gli impegni assunti sia dall'Unione sia dagli Stati Uniti al fine di garantire che gli operatori dell'Unione mantengano una posizione competitiva sul mercato degli Stati Uniti.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non pertinente, in quanto il solo obiettivo è l'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e l'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'adozione del regolamento proposto secondo la procedura legislativa ordinaria e l'entrata in vigore del regolamento proposto devono essere perseguite nel più breve tempo possibile.

Il regolamento è destinato a entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

A fronte di un livello di dazi unilaterali statunitensi che non conosce precedenti e che interessa circa il 70 % delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti e viste le attuali inchieste condotte dagli Stati Uniti in base alla sezione 232 degli Stati Uniti, che riguarderebbero circa il 97 % delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti in caso di imposizione di dazi, è indispensabile prevedere impegni di accesso preferenziale al mercato per rendere stabili le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, come previsto nell'accordo politico raggiunto il 27 luglio 2025. In linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo politico, gli Stati Uniti hanno già attuato il tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % concordato per la maggior parte delle merci soggette a tariffe reciproche con gli Stati Uniti mediante un ordine esecutivo emesso il 31 luglio e in vigore dal 7 agosto 2025. L'attuazione del regolamento proposto consoliderà pertanto gli impegni dell'accordo politico del 27 luglio 2025 e ne porterà avanti l'attuazione.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/P

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/P

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

–    in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

–    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

–Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

–    a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Denominazione della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

3.2.Linee di bilancio

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 21 082 004 566 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

3.3.Incidenza finanziaria

   La proposta non ha incidenza finanziaria.

☑     La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito: 

Linea delle entrate

Incidenza sulle entrate 9

Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)

Anno N

Capitolo 12, articolo 120 – Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

-12 miliardi di EUR

Periodo di 4 mesi a decorrere dall'1.9.2025

2025

Situazione a seguito dell'azione

Linea delle entrate

2026

2027

2028

2029

2030

Capitolo 12, articolo 120

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa 10

Anno N

Anno N+1

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

Linea di spesa

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

4.ALTRE OSSERVAZIONI

Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato moltiplicando le importazioni dagli Stati Uniti attualmente soggette a dazi per l'aliquota del dazio media ponderata in base agli scambi. Vi è una distinzione tra l'importo totale dei dazi non riscossi e la perdita di entrate per il bilancio dell'Unione, dato che gli Stati membri hanno il diritto di trattenere il 25 % dei dazi riscossi a titolo di compensazione dei costi di riscossione.

(1)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(2)    Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato moltiplicando le importazioni dagli Stati Uniti attualmente soggette a dazi per l'aliquota del dazio media ponderata in base agli scambi. Vi è una distinzione tra l'importo totale dei dazi non riscossi e la perdita di entrate per il bilancio dell'Unione, dato che gli Stati membri hanno il diritto di trattenere il 25 % dei dazi riscossi a titolo di compensazione dei costi di riscossione.
(3)     Dichiarazione comune in merito a un quadro Stati Uniti-Unione europea relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato - Commissione europea , disponibile all'indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en?prefLang=it .
(4)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(6)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(7)    Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(10)    Da utilizzare soltanto se necessario.