Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 719 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche


ALLEGATO

All'atto della ratifica del protocollo, gli Stati membri formulano nell'interesse dell'Unione, le seguenti riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni e altre considerazioni.

1.Riserve

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche ("il protocollo"), una Parte può dichiarare di avvalersi di una riserva in relazione a una serie di articoli del protocollo.

Gli Stati membri si astengono dal riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7 (divulgazione delle informazioni relative agli abbonati) a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a).

Gli Stati membri si astengono dal riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7 (divulgazione delle informazioni relative agli abbonati) in relazione a determinati tipi di numeri di accesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera b).

Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dal riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 8 (esecuzione degli ordini emessi da un'altra Parte) in relazione ai dati relativi al traffico a norma dell'articolo 8, paragrafo 13.

Qualora l'articolo 19, paragrafo 1, fornisca una base per altre riserve, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare le loro riserve.

2.Dichiarazioni

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, il protocollo consente inoltre a una Parte di formulare una dichiarazione in relazione a una serie di articoli del protocollo.

Gli Stati membri formulano la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), indicando che gli ordini impartiti ai prestatori di servizi sul loro territorio devono essere emessi da un procuratore o da un'altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente. Pertanto, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione:

"L'ordine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, deve essere emesso da un procuratore o da un'altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente".

Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dal dichiarare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che non daranno esecuzione alle richieste di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (divulgazione accelerata di dati informatici in caso di emergenza) che si limitano a una richiesta di divulgazione di dati relativi agli abbonati.

Qualora l'articolo 19, paragrafo 2, fornisca una base per altre dichiarazioni, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare le loro dichiarazioni.

3.Dichiarazioni, notifiche o comunicazioni

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del protocollo, una Parte è tenuta a formulare dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in relazione a una serie di articoli del protocollo.

Gli Stati membri notificano che, in caso di emissione di un ordine a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, a un prestatore di servizi sul loro territorio, è necessaria la notifica contestuale dell'ordine, delle informazioni supplementari e di una sintesi dei fatti relativi all'indagine o al procedimento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a). Di conseguenza, all'atto della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione, gli Stati membri effettuano la seguente notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa:

"In caso di emissione di un ordine a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, a un prestatore di servizi sul territorio di [Stato membro], è in ogni caso necessaria la notifica contestuale dell'ordine, delle informazioni supplementari e di una sintesi dei fatti relativi all'indagine o al procedimento".

A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera e), gli Stati membri designano un'unica autorità per ricevere la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), e compiere le azioni di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), e comunicano i dati di contatto di tale autorità.

Gli Stati membri dichiarano, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, che sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Pertanto, all'atto della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione:

"Sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Le informazioni supplementari richieste dipenderanno dalle circostanze dell'ordine e dalla relativa indagine o dal relativo procedimento".

Gli Stati membri comunicano e aggiornano i dati di contatto delle autorità designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, lettera a), per emettere un ordine a norma dell'articolo 8, e quelli delle autorità designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, lettera b), per ricevere un ordine a norma dell'articolo 8. Gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), includono l'EPPO, nell'esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 di tale regolamento, tra le autorità oggetto della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 10, lettere a) e b).

Gli Stati membri comunicano l'autorità o le autorità che devono essere informate a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, lettera c), in relazione a un incidente di sicurezza.

Gli Stati membri comunicano l'autorità o le autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione ai fini dell'articolo 14, paragrafo 10, lettera b), in relazione al trasferimento successivo a un altro Stato o un'organizzazione internazionale dei dati ricevuti a norma del protocollo.

Qualora l'articolo 19, paragrafo 3, fornisca una base per altre dichiarazioni, notifiche o comunicazioni, gli Stati membri sono autorizzati a considerare e formulare le loro dichiarazioni, notifiche o comunicazioni.

4.Altre considerazioni

Gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"), garantiscono che l'EPPO, nell'esercizio delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 di tale regolamento, possa chiedere la cooperazione a norma del protocollo allo stesso modo dei procuratori nazionali di tali Stati membri.

Gli Stati membri provvedono affinché, quando trasferisce dati ai fini del protocollo, la Parte ricevente sia informata del fatto che il loro quadro giuridico nazionale impone di informare personalmente la persona fisica i cui dati sono forniti, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11, lettera c), del protocollo.

Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali sulla base dell'accordo quadro UE-USA, gli Stati membri comunicano alle autorità competenti degli Stati Uniti, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, che l'accordo si applica ai trasferimenti reciproci di dati personali tra le autorità competenti a norma del protocollo. Tuttavia, gli Stati membri tengono conto del fatto che l'accordo dovrebbe essere integrato da garanzie supplementari che tengano conto delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità, come previsto dal protocollo. Pertanto, all'atto della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione, gli Stati membri trasmettono alle autorità competenti degli Stati Uniti la seguente comunicazione:

"Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, consideriamo che l'accordo quadro UE-USA si applichi ai trasferimenti reciproci di dati personali a norma del protocollo tra le autorità competenti. Per i trasferimenti tra prestatori di servizi sul nostro territorio e autorità degli Stati Uniti a norma del protocollo, l'accordo si applica solo in combinazione con un ulteriore e specifico accordo di trasferimento che tenga conto delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità".

Gli Stati membri provvedono, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del protocollo, a fare riferimento ad altri accordi o intese solo se la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) per il paese terzo interessato che abbia ad oggetto i rispettivi trasferimenti di dati, o se tale altro accordo o intesa contiene adeguate garanzie in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento generale sulla protezione dei dati o dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.