COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.2.2025
COM(2025) 31 final
2025/0013(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2025
RELAZIONE
1.OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti delle Nazioni Unite (ONU) attualmente in vigore.
2.CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1.L'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo
Sono in vigore due accordi per l'elaborazione di prescrizioni armonizzate finalizzate a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e per garantire che i veicoli a motore offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente:
–l'accordo dell'UNECE relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"); e
–l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo").
Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Il WP.29 supervisiona i lavori relativi a tali accordi.
2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Il WP.29 è un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale dell'ONU, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel cui ambito hanno luogo discussioni aperte sui regolamenti riguardanti i veicoli a motore e l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e di diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli supervisionati dal WP.29. L'UE è parte di tali accordi.
Il WP.29 si riunisce tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, in occasione di ciascuna riunione il WP.29 può adottare:
nuovi regolamenti ONU;
nuove risoluzioni ONU;
nuovi regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU);
modifiche di regolamenti e risoluzioni ONU a norma dell'accordo del 1958 riveduto; e
modifiche di GTR ONU e risoluzioni ONU a norma dell'accordo parallelo.
Prima di ogni riunione del WP.29, appositi organi sussidiari del WP.29 discutono tali modifiche a livello tecnico.
In seguito il WP.29 può adottare proposte:
a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto; oppure
per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo.
Prima di ogni riunione del WP.29, una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE per quanto riguarda:
nuovi regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU; e
modifiche, supplementi e rettifiche di regolamenti ONU, GTR ONU e risoluzioni ONU.
2.3. L'atto previsto del WP.29
Dal 4 al 7 marzo 2025, nell'ambito della sua 195a sessione, il WP.29 può adottare:
proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 39, 48, 49, 79, 83, 92, 96, 100, 105, 116, 124, 138, 148, 149, 152, 158, 161, 162, 163, 168 e 171;
una proposta di un nuovo regolamento ONU sulla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione; e
una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.
3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UE
Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 riveduto svolge un ruolo fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. I costruttori dell'UE possono utilizzare un insieme comune di regolamenti di omologazione, sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti.
Ciò ha consentito l'abrogazione, con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, di oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio segue un approccio analogo. Esso stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'UE.
Una volta che il WP.29 ha adottato una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU o alla modifica di un regolamento ONU vigente, il segretario esecutivo dell'UNECE notifica l'atto corrispondente alle parti contraenti. A meno che una minoranza di blocco delle parti contraenti non si opponga entro 6 mesi, l'atto entra in vigore. Ciascuna parte contraente può quindi recepire l'atto nella propria normativa nazionale applicabile. Nell'UE, la pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea completa il processo di recepimento.
È necessario stabilire la posizione dell'UE in merito ai seguenti atti:
–proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 39, 48, 49, 79, 83, 92, 96, 100, 105, 116, 124, 138, 148, 149, 152, 158, 161, 162, 163, 168 e 171 al fine di aggiornare le disposizioni relative a:
–frenatura dei veicoli pesanti - le modifiche proposte mirano a modificare le prescrizioni relative al freno di rallentamento, riguardanti la massa dell'intero complesso di veicoli (ossia un veicolo trattore e un rimorchio). Le modifiche proposte mirano inoltre a rettificare le prescrizioni relative al sistema di frenatura di stazionamento applicabili ai veicoli a motore:
–tachimetro e contachilometri, compresa la loro installazione - le modifiche proposte mirano ad aggiornare le prescrizioni esistenti per i contachilometri al fine di includere disposizioni riguardanti: a) l'accuratezza dei dati sul chilometraggio del contachilometri di bordo, b) l'antimanomissione dei dati sul chilometraggio del contachilometri di bordo e c) l'accuratezza e l'antimanomissione dei dati sul chilometraggio del contachilometri visibili al conducente;
–installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa - le modifiche proposte mirano ad allineare le prescrizioni relative alla visibilità della luce rossa in direzione anteriore e/o della luce bianca in direzione posteriore rispetto al veicolo alla serie di modifiche 01 dei regolamenti ONU n. 148 e n. 149. Le modifiche proposte mirano a chiarire e allineare le prescrizioni per i veicoli fuoristrada relative all'inclinazione verticale del fascio anabbagliante in funzione dell'altezza di montaggio dei proiettori. Le modifiche proposte introducono inoltre un nuovo modello di traiettoria prevista nell'ambito delle proiezioni di assistenza alla guida e migliorano le prescrizioni relative al rilevamento e alla segnalazione dei guasti per tenere conto del progresso tecnologico in diverse sorgenti luminose. Le modifiche proposte aggiornano le prescrizioni relative al flusso luminoso obiettivo totale di una o più sorgenti luminose o moduli di sorgenti luminose per un fascio anabbagliante;
–emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (a GPL e a GNC) - le modifiche proposte mirano a introdurre correzioni redazionali;
–sterzo - le modifiche proposte mirano a escludere determinate prescrizioni relative all'omologazione per ulteriori categorie di funzioni sterzanti a comando automatico, già disciplinate dal regolamento ONU n. 171;
–emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1 - le modifiche proposte mirano a introdurre correzioni redazionali;
–dispositivi silenziatori dello scarico di ricambio per i motocicli - le modifiche proposte mirano a migliorare le prescrizioni destinate ad impedire la manomissione dei dispositivi silenziatori dello scarico di ricambio non originali;
–omologazione dei motori destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali per quanto riguarda l'emissione di inquinanti dal motore - le modifiche proposte mirano a introdurre correzioni redazionali;
–veicoli con motopropulsore elettrico - le modifiche proposte mirano a introdurre nuove disposizioni relative al trattamento delle proprietà intellettuali dei costruttori e a migliorare le prescrizioni in materia di propagazione termica e di omologazione dei veicoli elettrici;
–veicoli destinati al trasporto di merci pericolose - le modifiche proposte intendono allineare il testo del regolamento ONU n. 105 all'ultima versione dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
–sistemi antifurto e di allarme - le modifiche proposte mirano ad allineare il testo del regolamento ONU n. 116 alle prescrizioni tecniche del regolamento ONU n. 10 nel regolamento ONU n. 157;
–ruote sostitutive per autovetture - le modifiche proposte mirano a chiarire alcune disposizioni del regolamento ONU n. 124 per quanto riguarda le prove delle ruote in lega di alluminio e in lega di magnesio;
–veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada - le modifiche proposte intendono chiarire le prescrizioni relative alla pressione sonora massima sul piano anteriore del veicolo per la retromarcia;
–dispositivi di segnalazione luminosa - la modifica proposta mira a rettificare un riferimento errato per determinare la dimensione del marchio di omologazione di un dispositivo di segnalazione luminosa singolo;
–dispositivi di illuminazione della strada - le modifiche proposte mirano a correggere determinate prescrizioni sulla misurazione fotometrica per i proiettori a fascio anabbagliante, compresa la modifica delle prescrizioni relative al rilevamento e alla segnalazione dei guasti per tenere conto del progresso tecnologico in diverse sorgenti luminose. Le modifiche proposte mirano inoltre a rettificare un certo numero di valori massimi dell'intensità luminosa nelle tabelle di conformità della produzione;
–dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1 e N1 - le modifiche proposte mirano a introdurre, sulla base dell'omologazione globale UE di un tipo di veicolo, disposizioni per l'utilizzo di prove virtuali in alternativa alle prove fisiche di cui al regolamento ONU n. 152;
–retromarcia - le modifiche proposte mirano a chiarire le condizioni di prova del sistema di telecamera posteriore e del sistema di rilevamento;
–dispositivi contro l'uso non autorizzato - le modifiche proposte mirano ad allineare il testo del regolamento ONU n. 161 alle prescrizioni tecniche del regolamento ONU n. 10 nel regolamento ONU n. 157;
–immobilizzatori - le modifiche proposte mirano ad allineare il testo del regolamento ONU n. 162 alle prescrizioni tecniche del regolamento ONU n. 10 nel regolamento ONU n. 157;
–sistemi di allarme per veicoli - le modifiche proposte mirano ad allineare il testo del regolamento ONU n. 163 alle prescrizioni tecniche del regolamento ONU n. 10 nel regolamento ONU n. 157;
–emissioni reali di guida globali (RDE globali) - le modifiche proposte mirano a chiarire la necessità di utilizzare un'analisi dei dati di prova a 3 fasi e a 4 fasi, a seconda del tipo di carburante del motore (diesel o benzina). Le prescrizioni proposte intendono inoltre allineare le disposizioni del sistema portatile di misurazione delle emissioni (PEMS) relative alla concentrazione e alla correzione delle emissioni con quelle del regolamento ONU n. 49; e
–sistemi di assistenza al controllo del conducente (DCAS) - le prescrizioni proposte mirano a introdurre nuove disposizioni per consentire la regolazione del DCAS che supporta le manovre avviate dal sistema e/o permette di ignorare le richieste "mani sul volante"; e
–una proposta di:
–nuovo regolamento ONU sulla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione - tale proposta di nuovo regolamento intende recepire le prescrizioni del GTR ONU n. 21.
Il WP.29 prevede di votare su tali proposte in occasione della riunione che si terrà dal 4 al 7 marzo 2025.
È inoltre necessario stabilire la posizione dell'UE in merito a:
–una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose - le modifiche proposte mirano a introdurre le nuove categorie LW7A e LW7B di sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED).
L'UE dovrebbe sostenere gli atti suddetti, perché sono in linea con la sua politica del mercato interno in relazione all'industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con la sua geopolitica e le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia.
Tutti questi atti hanno effetti molto positivi sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirebbe il progresso tecnologico, permetterebbe economie di scala, eviterebbe la frammentazione del mercato interno e garantirebbe che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'UE.
Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. La presente proposta è stata tuttavia riesaminata dal Comitato tecnico – Veicoli a motore.
4.BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
4.1.1. Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede che il Consiglio adotti decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il WP.29 è un organo in cui le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.
Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare sono atti aventi effetti giuridici.
I regolamenti ONU inclusi nell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alle risoluzioni ONU e ai GTR ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
4.2.1.
Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
L'atto previsto può perseguire una duplice finalità o avere una doppia componente, una delle quali può considerarsi principale e l'altra solo accessoria. In tal caso, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2025/0013 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2025
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 97/836/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con decisione 2000/125/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
(4)A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU mondiali (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, nuovi GTR ONU e nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Dal 4 al 7 marzo 2025, nell'ambito della 195a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13, 39, 48, 49, 79, 83, 92, 96, 100, 105, 116, 124, 138, 148, 149, 152, 158, 161, 162, 163, 168 e 171; una proposta di un nuovo regolamento ONU sulla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione; e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.
(6)I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.
(7)Al fine di rispecchiare l'esperienza pratica e gli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 13, 39, 48, 49, 79, 83, 92, 96, 100, 105, 116, 124, 138, 148, 149, 152, 158, 161, 162, 163, 168 e 171, e la risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.
(8)Per tenere conto del progresso tecnologico e promuovere la mobilità pulita, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sulla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrici ibridi e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione.
(9)Tali proposte sono in linea con gli orientamenti strategici dell'Unione in materia di industria automobilistica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 195a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 4 e il 7 marzo 2025, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente