32001R0026

Regolamento (CE) n. 26/2001 della Commissione, del 5 gennaio 2001, recante misure derogatorie al regolamento (CE) n. 2561/2000 per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/2001 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 26/2001 della Commissione

del 5 gennaio 2001

recante misure derogatorie al regolamento (CE) n. 2561/2000 per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2561/2000 della Commissione, del 21 novembre 2000, che stabilisce disposizioni particolari per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni di vacca(2), dispone che le domande di contratto possono essere presentate a partire dal 27 novembre 2000. Le domande devono essere accompagnate dalla cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione(3). L'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento definisce le esigenze principali della cauzione suddetta. Conformemente a tale disposizione, un operatore non può ritirare una domanda di contratto e deve immagazzinare e conservare all'ammasso almeno il 90 % del quantitativo contrattuale.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine(4), dispone che le carni di bovini di età superiore a 30 mesi, macellati nella Comunità posteriormente al 1o gennaio 2001, possono essere dichiarate idonee al consumo umano soltanto se sono state sottoposte, con esito negativo, ad un test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Tali test possono essere eseguiti soltanto al momento della macellazione. Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha comunicato che la Commissione intende adottare la misura suddetta e a questa informazione è stata data successivamente ampia diffusione. Gli operatori che avevano chiesto contratti di ammasso privato prima di tale data non potevano sapere che le condizioni di mercato per l'ammissione delle carni bovine al consumo umano sarebbero cambiate radicalmente prima che essi fossero autorizzati a ritirare questi prodotti dall'ammasso privato. È pertanto opportuno che i contratti chiesti anteriormente al 5 dicembre 2000 possano essere annullati senza perdita della cauzione e al tempo stesso far uscire dall'ammasso tutti i quantitativi sotto contratto.

(3) Gli operatori dovrebbero poter beneficiare al più presto delle disposizioni del presente regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su richiesta della parte contraente, i contratti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 2561/2000 sulla base delle domande presentate anteriormente al 5 dicembre 2000 possono essere annullati.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 907/2000, le cauzioni e i quantitativi relativi ai contratti annullati sono immediatamente svincolati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 5 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(4) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.