98/633/PESC: Posizione comune del 9 novembre 1998 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 12/11/1998 pag. 0001 - 0007
POSIZIONE COMUNE del 9 novembre 1998 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (98/633/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2, considerando che il Consiglio europeo del 15/16 dicembre 1995 ha accolto favorevolmente l'adozione, in data 13 dicembre 1995 a Royaumont su iniziativa dell'Unione europea, della dichiarazione sul processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale rilasciata dai ministri di ventisette paesi a margine della conferenza di Parigi sulla pace in Bosnia-Erzegovina; considerando che il processo è destinato ad essere incorporato nell'OSCE a tempo debito; considerando che, nel frattempo, il Consiglio ha approvato il 26 febbraio 1996 una «piattaforma» di sviluppo del processo; che il 27 ottobre 1997 ha approvato la descrizione dei compiti del coordinatore del processo di Royaumont e il 28 novembre 1997 la nomina del coordinatore; che il 26 gennaio 1998 il Consiglio ha altresì approvato il piano d'azione del coordinatore; considerando che l'impostazione del processo di Royaumont è volta ad accompagnare l'attuazione dell'accordo di pace di Parigi/Dayton, inquadrandolo in una prospettiva più ampia al fine di promuovere la stabilità e il buon vicinato, in particolare incoraggiando il dialogo, i contatti e la cooperazione a tutti i livelli della società civile nell'intera regione dell'Europa sudorientale, HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 La presente posizione comune è intesa a consolidare l'appoggio al processo di Royaumont sulla stabilità e sul buon vicinato nell'Europa sudorientale, volto in particolare a: - incoraggiare la normalizzazione delle relazioni nonché il ripristino e lo sviluppo del dialogo e della fiducia tra i paesi interessati; - incoraggiare le relazioni tra i popoli della regione e promuovere la cooperazione regionale nell'ambito della società civile (ad esempio nei settori culturale, dei media, scientifico, professionale, sindacale, delle ONG e religioso, nonché i contatti tra i rappresentanti parlamentari); - promuovere, a tale scopo, la definizione e l'attuazione di progetti connessi con la stabilità, il buon vicinato e la società civile. Articolo 2 Il coordinatore del processo svolge i suoi compiti sotto la responsabilità della presidenza UE conformemente al mandato contenuto nell'allegato I e mette in atto le iniziative descritte nel piano d'azione contenuto nell'allegato II. Articolo 3 L'Unione europea può sostenere progetti nel settore della stabilità, del buon vicinato e della società civile sotto forma di misure di accompagnamento del processo. Fatto salvo l'articolo 4, il Consiglio decide in merito a principi, modalità e finanziamento di tali progetti sulla base di proposte concrete. Articolo 4 Il Consiglio prende atto di quanto segue: - la Commissione continuerà a orientare le proprie azioni verso il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso attraverso opportune misure comunitarie; - gli Stati membri possono appoggiare progetti conformemente ai rispettivi programmi nazionali, nonché alle loro risorse e priorità. Articolo 5 La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal giorno dell'adozione. Articolo 6 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL ALLEGATO I Descrizione dei compiti del coordinatore del processo di Royaumont 1. I compiti del coordinatore del processo di Royaumont che, nella fase iniziale, consiste nell'accompagnare l'attuazione del piano di pace di Parigi/Dayton, inquadrandolo allo stesso tempo in una prospettiva più ampia che abbraccia tutta la regione. L'obiettivo del processo di Royaumont è di contribuire ad avviare una azione comune vasta e continua di dialogo e di cooperazione con la partecipazione di tutti i protagonisti governativi e non governativi e gruppi della società civile. Questa cultura del dialogo e della cooperazione consentirà di superare le divisioni e di andare oltre le differenze contribuendo in tal modo ad instaurare, a tutti i livelli della società civile, la fiducia sulla quale potrà a sua volta fondarsi una rete di relazioni di buon vicinato tra Stati, fattore di stabilità per l'intera regione. Per questo, la piena partecipazione della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) riveste particolare importanza. Il processo è destinato ad inserirsi, a tempo debito, nell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 2. I campi d'azione privilegiati del processo sono i seguenti: - normalizzazione delle relazioni tra i paesi interessati (compresa la conclusione eventuale di trattati di buon vicinato), - ripristino della piena libertà di movimento e di espressione e organizzazione di eventi e di progetti che siano di incentivo per questo obiettivo in uno spirito di rispetto e comprensione reciproci, - promozione della cooperazione regionale nei settori culturale, religioso, scientifico e tecnico e ricostituzione di una società civile quale strumento dimostrativo della positività di una simile cooperazione per affrontare i problemi della regione. L'obiettivo del processo di Royaumont sarà conseguito in maniera ottimale definendo, concependo e organizzando - eventualmente in coordinamento con altre organizzazioni e iniziative nazionali, regionali e sovrannazionali attive nella regione - qualsiasi progetto o programma che promuova la finalità del processo stesso. 3. I progetti/programmi saranno selezionati in base alla loro idoneità a rispondere ai criteri di buon vicinato e di stabilità regionale. Saranno pertanto privilegiati i progetti/programmi di sviluppo e ravvicinamento delle società civili, con finalità regionale e transfrontaliera, svolti nella regione con la partecipazione di molti attori e diretti a questi ultimi. Royaumont privilegerà i progetti/programmi a scopo civile rispondenti all'obiettivo di cui al punto 1. 4. Il coordinatore del processo di Royaumont provvederà: - a curare la visibilità, la continuità e gli sviluppi del processo, tra cui la preparazione dell'ordine del giorno, la sorveglianza e l'attuazione degli orientamenti e delle decisioni adottati nelle riunioni del processo; - a rappresentarlo nell'ambito di iniziative, organizzazioni e conferenze internazionali attive nella regione; - a realizzare il nesso con il processo di pace in Bosnia-Erzegovina; - a fungere da punto di contatto, in seno al processo di Royaumont, per tutti gli Stati e le Organizzazioni internazionali membri del processo e per tutti i soggetti non governativi che possono partecipare a progetti/programmi nazionali e regionali e ad iniziative locali in rispondenza con la finalità del medesimo, tra cui la messa a disposizione di informazioni sulle possibilità di cooperazione regionale e transfrontaliera rispondenti all'obiettivo della stabilità e del buon vicinato. A tal fine potrebbe rivelarsi utile creare una base di dati dei soggetti (istituti, ONG, imprese, ecc.) che potrebbero partecipare alle misure di accompagnamento del processo; - a curare il coordinamento con altre iniziative regionali e subregionali come la Black Sea Economic Cooperation (BSEC), la Conferenza dei Ministri dell'Europa sudorientale, l'Iniziativa centro europea (ICE) e la Southeast Europe Cooperative Initiative (SECI); - a individuare e concepire progetti/programmi di incontro e di cooperazione regionale e transfrontaliera nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'informazione, dell'istruzione (anche a livello della fascia dei giovanissimi), della scienza ed della tecnica; - ad organizzare incontri di carattere regionale e transfrontaliero tra differenti gruppi della società civile, in particolare di giovani provenienti da ambienti etnici, culturali e religiosi diversi (ad es. universitari, giornalisti, membri di Organizzazioni non governative (ONG), sindacalisti, membri di partiti politici) assicurandosi che la presenza di uomini e donne sia quanto più equilibrata possibile. Sarà favorita la creazione di una rete di contatti diretti tra istituti accademici, culturali e scientifici e tra ONG; - a porre in contatto uomini e donne di buona volontà provenienti da tutte le fasce della società civile e disposti ad unire le loro forze per promuovere l'intesa e la comprensione reciproche e favorire in tal modo l'instaurazione di un clima di buon vicinato; - a individuare e mobilitare mezzi finanziari e a porre in contatto promotori di progetti/programmi e di iniziative locali con i donatori e i potenziali finanziatori; - a curare i contatti, se necessario, con il rappresentante speciale dell'OSCE incaricato di dare attuazione all'articolo V dell'allegato I B dell'accordo di pace. Nell'individuare i progetti/programmi, sarà rivolta particolare attenzione all'aspirazione e alla capacità degli stessi di promuovere la libera circolazione delle idee nonché di informazioni obiettive e costruttive che favoriscano l'intesa a scapito degli stereotipi e della propaganda a favore di comportamenti aggressivi e dei contrasti tra nazionalità, religioni ed etnie. 5. L'adempimento dei compiti elencati al punto 4 presuppone una conoscenza approfondita delle realtà geopolitiche, sociali, religiose, etniche e culturali della regione. Il processo risulterà tanto più visibile se esso potrà radicarsi grazie all'azione e alla presenza regolari del coordinatore nella regione. ALLEGATO II Processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (Processo di Royaumont) Piano d'azione del coordinatore Con la decisione 28 novembre 1997 il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha designato il Dr. P. Roumeliotis quale coordinatore del processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale (Processo di Royaumont). Il presente piano d'azione, definito con il coordinatore, si basa sui seguenti elementi di riferimento: - dichiarazione sul processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale, del 13 dicembre 1995; - relazione della Commissione al Consiglio, del 26-27 febbraio 1996, sulle prospettive di sviluppo della cooperazione regionale per i paesi dell'ex Iugoslavia; - piattaforma per lo sviluppo del processo di Royaumont, approvata dal Consiglio il 26-27 febbraio 1996; - decisione del Consiglio, del 27 ottobre 1997, concernente l'adozione del mandato di un coordinatore del processo di Royaumont. Inoltre, durante la riunione del processo tenutasi a Istanbul il 27 ottobre 1997 l'UE ha comunicato ai paesi partecipanti al processo di Royaumont che intende designare e mettere a disposizione del processo un coordinatore. I partecipanti al processo hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa dell'UE di mettere a disposizione del processo un coordinatore e hanno preso favorevolmente atto della descrizione dei compiti di quest'ultimo. PROGRAMMA DEL COORDINATORE Per potere assolvere i suoi compiti, il coordinatore dovrebbe prendere le seguenti iniziative: 1. Preparare, in collaborazione con la presidenza del Consiglio, le riunioni di follow-up del processo. 2. Organizzare a tal fine, in collaborazione con i rappresentanti diplomatici presso l'UE dei paesi partecipanti al processo e con la Commissione europea, contatti in questi paesi per discutere di varie possibilità derivanti dal processo con i rappresentanti dei governi, della società civile e delle ONG. Più precisamente, tali contatti saranno intesi a: - assicurare la visibilità, la continuità e gli sviluppi del processo e a rappresentarlo; - sondare le priorità dei governi riguardo al processo ed esaminare la possibilità di creare nei paesi partecipanti cellule specificamente orientate verso il processo di Royaumont; - organizzare incontri con i rappresentanti della società civile e delle ONG per: a) motivarli su base permanente riguardo agli obiettivi del processo; b) metterli in contatto con i rappresentanti delle ONG di altri paesi partecipanti e redigere un primo elenco e un primo calendario di incontri di carattere regionale in vari settori della vita professionale, civile o religiosa; c) preparare le riunioni del processo con la componente non governativa; - diffondere l'informazione e individuare progetti/programmi di carattere regionale o transfrontaliero; - effettuare una preselezione dei progetti/programmi rispondenti ai criteri del processo. 3. Associare alle riunioni del processo una componente non governativa, in particolare attraverso l'organizzazione di riunioni tematiche periodiche e di forum annuali con i rappresentanti della società civile. A tal fine, il coordinatore dovrebbe esaminare la possibilità di associare alla prossima riunione del processo (che si terrà ad Atene) una tavola rotonda parallela tra i rappresentanti dei paesi partecipanti e del mondo dei mezzi di comunicazione di massa per promuovere la stabilità e il buon vicinato. In tale occasione si potrebbero in particolare esaminare i seguenti aspetti: eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione della stampa e delle informazioni, promozione attraverso i mezzi di comunicazione di massa del buon vicinato e dell'immagine dell'altro, libero funzionamento di tali mezzi di comunicazione e cooperazione tra di essi (scambio di programmi e informazioni, formazione di giornalisti, coproduzioni, assistenza giuridica per la liberalizzazione della legislazione concernente i mezzi di comunicazione di massa, elaborazione di un codice deontologico, ecc.). 4. Si potrebbero altresì prevedere i seguenti altri temi: - una tavola rotonda tra i rappresentanti dei paesi partecipanti e degli ambienti economici che consenta di individuare, per eliminarli, gli ostacoli di ordine amministrativo, legislativo o altro tipo che si frappongono alla promozione delle attività del settore privato; - la promozione del parlamentarismo e della democrazia e la cooperazione tra Parlamenti nazionali; - la promozione del dialogo sociale e della cooperazione tra sindacati; - la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel settore della lotta alla corruzione; - lo sviluppo di prassi, basate sui rispettivi impegni internazionali, in materia di stato di diritto, diritti dell'uomo e parità di opportunità tra uomo e donna. A tal fine si dovrebbero mobilitare rappresentanti di giornalisti, partiti politici, sindacati, amministrazioni nazionali ed organizzazioni internazionali. Si potrebbe prevedere un sostegno ai progetti individuati dal coordinatore in base ai programmi comunitari, nel rispetto delle norme e delle procedure esistenti nonché nel quadro di finanziamento degli Stati partecipanti e delle fondazioni private. 5. Fare l'inventario (ad esempio sotto forma di un registro) degli accordi bilaterali o regionali che contribuiscono al buon vicinato e valutarne, in coordinamento con altre iniziative e istituzioni, l'applicazione. 6. Consultarsi, in occasione della preparazione delle riunioni di follow-up, con altre iniziative e istituzioni, in particolare sulla promozione e sul finanziamento di progetti comuni. 7. Esaminare la possibilità di tenere, a tempo debito, una riunione ad alto livello (ministeriale) del processo di Royaumont. CALENDARIO DEL COORDINATORE Durante il primo semestre del 1998 il coordinatore dovrebbe: - preparare la prossima riunione del processo, prevista ad Atene all'inizio del 1998, e fare l'inventario dei progetti/programmi già sottoposti al processo; - esaminare, in occasione di tale riunione e delle seguenti, i progetti proposti nelle precedenti riunioni nonché eventuali nuovi progetti dei partecipanti. Valutarne la fattibilità e le modalità di realizzazione (progetto di calendario). Nella prossima riunione di Atene si potrebbe decidere la selezione di 2-3 progetti; - organizzarsi per fungere da «punto di contatto» tra UE, governi, organizzazioni internazionali e ONG dei paesi membri dell'UE e i partecipanti al processo; - avviare le discussioni con la presidenza dell'UE, la Commissione europea e i promotori delle altre iniziative nell'Europa sudorientale per coordinare il processo di Royaumont con questi ultimi; - visitare i paesi dell'Europa sudorientale che partecipano al processo e avviare il dialogo con i rappresentanti delle organizzazioni governative, della società civile e delle ONG, rispettando la diversità e la specificità di queste ultime; - individuare i progetti/programmi prioritari ed esaminare le possibilità relative al loro finanziamento da parte della Commissione europea, degli Stati partecipanti, degli istituti finanziari e delle fondazioni private; - creare, con l'aiuto della Commissione europea, una banca dati su progetti/programmi, ONG, iniziative, ecc., concernenti l'Europa sudorientale. Durante il secondo semestre del 1998 il coordinatore preparerà le riunioni del processo, provvederà al follow-up delle sue decisioni e dei suoi orientamenti, stabilirà un primo elenco e un primo calendario di incontri di carattere regionale in diversi settori della vita professionale, civile o religiosa e supervisionerà la realizzazione dei progetti/programmi prioritari selezionati dal processo. Dovrà inoltre seguire una procedura di valutazione dei risultati ottenuti rispetto al piano d'azione. A medio termine il coordinatore dovrebbe provvedere ad una visibilità e ad un ritmo sostenuto delle attività privilegiate del processo (riunioni plenarie e incontri tematici intermedi, tra organizzazioni governative e no, ecc.), esplorare le possibilità di conclusione di accordi di buon vicinato e preparare la riflessione sullo status del processo e il suo nesso organizzativo con l'OSCE.