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19.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2007 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La frase introduttiva dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2) contiene un preciso riferimento alla formulazione testuale dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3). |
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(2) |
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1001/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli. |
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(3) |
A fini di chiarezza occorre modificare le parole introduttive dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, per tenere conto di tale sviluppo. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 deve essere dunque modificato. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Per le merci di cui all’allegato II del presente regolamento e in deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, l’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).