Regolamento (CEE) n. 482/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1974 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 2 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 2 pag. 0112
++++ ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 1 del 1 . 1 . 1974 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 482/74 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1974 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l'articolo 3 , considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco , per pressione o con solventi ; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 2 ) , modificato da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 1/74 del Consiglio , del 17 dicembre 1973 ( 3 ) comprende alla voce n . 23.04 i residui dell'estrazione degli oli vegetali ; che i residui , ai sensi di questa voce , sono i residui solidi dell'estrazione , per pressione , con solventi o per centrifugazione , dell'olio contenuto nei semi e frutti oleosi ; che essi sono costituiti da sostanze legnose , albuminoidi , amidacee , minerali , contengono ancora una certa quantità di sostanze grasse e possono essere presentati in pani sottili ( gallette ) , in grumi o sotto forma di farina grossolana ( farina di panelli ) , anche agglomerati sotto forma di cilindri , di sferette , ecc . ( " pellets " ) ; considerando che non possono essere ritenuti residui né i prodotti da cui sia ancora possibile estrarre l'olio in maniera economicamente redditizia , né i prodotti che contengano sostanze ( tranne che in quantità trascurabile ) che non abbiano subito un trattamento di estrazione di olio e siano state aggiunte ai residui veri e propri ; considerando che i residui dell'estrazioe dell'olio di germi di granturco si ottengono dopo l'estrazione , sia con solventi sia per pressione , dell'olio contenuto nei germi di granturco ; che i prodotti utilizzati per tale estrazione sono spesso prodotti composti da germi di granturco e da frammenti dell'endosperma e del pericarpo del chicco di granturco ; considerando che , a seconda del processo di estrazione impiegato ( con solventi o a pressione ) e della diversa composizione della materia utilizzata , i residui si distinguono per il diverso tenore di materie grasse e proteiche ; considerando che , allo scopo di distinguere i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco della sottovoce 23.04 B dai prodotti che non hanno subito un trattamento completo di estrazione dell'olio di germi di granturco e dai prodotti contenenti , oltre ai residui veri e propri , altri componenti che non hanno un trattamento di estrazione dell'olio , è necessario stabilire tenori minimi o massimi di amido , di materie grasse e di proteine ; che detti tenori calcolati in peso sulla materia secca possono essere stabiliti , in conformità con l'attuale tecnologia in questo settore come segue : a ) per i residui dell'estrazione con solventi : _ amido : inferiore al 45 % _ proteine ( tenore di azoto per 6,25 ) : uguale o superiore all'11,5 % _ materie grasse : inferiore al 3 % b ) per i residui dell'estrazione per pressione : _ amido : inferiore al 45 % _ proteine ( tenore di azoto per 6,25 ) : uguale o superiore al 13 % _ materie grasse : uguale e superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 % considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco con solventi o per pressione rientrano nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune soltanto qualora presentino contemporaneamente i seguenti tenori , calcolati in peso sulla sostanza secca : 1 . per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse inferiore al 3 % : _ tenore di amido : inferiore al 45 % ; _ tenore di proteine ( tenore di azoto per 6,25 ) : uguale o superiore all'11,5 % ; 2 . per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse uguale o superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 % : _ tenore di amido : inferiore al 45 % ; _ tenore di proteine ( tenore di azoto per 6,25 ) : uguale o superiore al 13 % . Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1974 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 febbraio 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI