<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑137/14</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62014CC0137</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:344">EU:C:2015:344</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>29</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>29</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. WATHELET – CAUSA C‑137/14</P><P>COMMISSIONE / GERMANIA</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Melchior Wathelet</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20150521">21 maggio 2015</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑137/14</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Commissione europea</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">contro</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Repubblica federale di Germania</HT></P></STI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Inadempimento di uno Stato</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2011/92/UE</KEYWORD><KEYWORD>Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 11</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2010/75/UE</KEYWORD><KEYWORD>Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 25</KEYWORD><KEYWORD>Accesso alla giustizia</KEYWORD></INDEX><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>I –<HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Con il suo ricorso del <DATE ISO="20140321">21 marzo 2014</DATE>, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20111213">13 dicembre 2011</DATE>, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="026" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">GU 2012, L 26, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, e l’articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20101124">24 novembre 2010</DATE>, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="334" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2010">GU L 334, pag. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Al pari delle cause sfociate nelle sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la presente causa ha ad oggetto l’accesso alla giustizia, e più precisamente la portata del diritto di formare un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità delle decisioni, atti o omissioni concernenti la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>L’articolo 11 della direttiva 2011/92 dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="011.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="2"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,</TXT></NP></ITEM></LIST><P>abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.</ALINEA><ALINEA>Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’articolo 24 della direttiva 2010/75 così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="024.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la concessione di un’autorizzazione per nuove installazioni;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>la concessione o aggiornamento di un’autorizzazione per un’installazione in cui si propone l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>l’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un’installazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a).</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="024.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all’aggiornamento di un’autorizzazione, l’autorità competente rende disponibili al pubblico, anche mediante internet per quanto riguarda le lettere a), b) ed f), le seguenti informazioni:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>i motivi su cui è basata la decisione;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="3"?><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT>se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="024.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche tramite Internet, quanto meno per quanto riguarda la lettera a):</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="024.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 25 della direttiva 2010/75 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="025.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>essi vantano un interesse sufficiente;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="025.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="025.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.</ALINEA><ALINEA>A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).</ALINEA><ALINEA>Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="025.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.</ALINEA><ALINEA>Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="025.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 riflettono i requisiti dell’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del <DATE ISO="19980625">25 giugno 1998</DATE>, approvata a nome della Comunità europea tramite la decisione 2005/370/CE del Consiglio del <DATE ISO="20050217">17 febbraio 2005</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="124" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2005">GU L 124, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>convenzione di Arhus<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Arhus prevede quanto segue:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>Le nozioni di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>interesse sufficiente<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="201D" ID="QE0006"/> e di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>violazione di un diritto<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="201D" ID="QE0007"/> sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. (...)</P><P>Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</P></QUOT.S></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>La Comunità europea ha firmato la convenzione di Arhus il <DATE ISO="19980625">25 giugno 1998</DATE>, e l’ha ratificata il <DATE ISO="20050217">17 febbraio 2005</DATE>. L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Århus prevede l’accesso alle procedure giudiziarie o di altra natura al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 della convenzione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20030526">26 maggio 2003</DATE>, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="156" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2003">GU L 156, pag. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, è stata adottata al fine di allineare la normativa dell’Unione alla convenzione di Arhus, in vista della sua successiva ratifica da parte della Comunità. Essa ha modificato, da un lato, la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19850627">27 giugno 1985</DATE>, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="175" PAGE.FIRST="40" DATE.PUB="1985">GU L 175, pag. 40</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, inserendovi un articolo 10 bis e, dall’altro, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="257" PAGE.FIRST="26" DATE.PUB="1996">GU L 257, pag. 26</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, inserendovi un articolo 15 bis, per garantirne la compatibilità con l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Arhus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 6 della direttiva 2003/35 prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>La direttiva 85/337 è stata abrogata, codificata e sostituita dalla direttiva 2011/92. La direttiva 96/61 è stata abrogata, codificata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20080115">15 gennaio 2008</DATE>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="024" PAGE.FIRST="8" DATE.PUB="2008">GU L 24, pag. 8</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, successivamente abrogata dalla direttiva 2010/75. Tuttavia, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 hanno, per quanto attiene ai loro effetti, lo stesso contenuto dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 e dell’articolo 15 bis della direttiva 96/61. Il termine di trasposizione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 è rimasto fissato al <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La normativa tedesca</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Le disposizioni rilevanti del codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>VwGO<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>) sono enunciate ai paragrafi seguenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 42 del VwGO prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="042.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Possono essere chiesti con ricorso l’annullamento di un atto amministrativo o la condanna dell’amministrazione ad emanare un atto di cui sia stata rifiutata od omessa l’adozione.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="042.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Se la legge non dispone diversamente, l’azione è ammissibile soltanto qualora il ricorrente faccia valere di essere stato leso nei suoi diritti dall’atto amministrativo in questione o dalla denegata o omessa emanazione di quest’ultimo<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’articolo 113 del VwGO così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="113.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Qualora un atto amministrativo sia illegittimo e il ricorrente sia pertanto leso nei suoi diritti il giudice annulla l’atto amministrativo e l’eventuale decisione relativa all’opposizione avverso l’annullamento (...)<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Le disposizioni relative alla legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>VwVfG<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>) enunciate ai paragrafi seguenti sono rilevanti nella specie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>L’articolo 44 del VwVfG così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="044.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Un atto amministrativo è nullo nella misura in cui esso sia viziato da un errore particolarmente grave e quest’ultimo risulti manifesto nell’ambito di una valutazione ragionevole di tutte le circostanze che vengono in considerazione.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="044.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>A prescindere dalla sussistenza delle condizioni enunciate al paragrafo 1, deve essere considerato nullo un atto amministrativo</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>che è stato adottato per iscritto o in via elettronica senza che l’autorità che l’ha adottato sia ivi designata in maniera riconoscibile;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>che, in conformità di una norma di legge, può essere adottato solo tramite la consegna di un documento ma che non soddisfa tale requisito formale;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>che un’autorità ha adottato al di fuori della propria competenza, come definita dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, e senza esservi autorizzata;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>che, per motivi di fatto, nessuno è in grado di eseguire;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="6"?><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>che esige la commissione di un atto illegittimo che integra un reato o un illecito punibile con un’ammenda;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>che è contrario al buon costume.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>(...)<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’articolo 46 del VwVfG dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>Non può essere richiesto l’annullamento di un atto amministrativo che non sia nullo ai sensi dell’articolo 44 con l’unica motivazione che esso sarebbe venuto in essere in violazione di norme procedurali, formali o sulla competenza [territoriale], ove sia evidente che la violazione non ha influenzato la decisione di merito<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>L’articolo 73 del VwVfG prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="073.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Il responsabile del progetto deve rimettere il piano all’autorità incaricata dell’inchiesta, ai fini dell’attuazione del procedimento di inchiesta (...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="073.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Nel corso del mese successivo alla ricezione del piano completo, l’autorità incaricata dell’inchiesta invita le autorità il cui ambito di competenze è interessato dal progetto a prendere posizione e fa in modo che il piano venga depositato a fini di consultazione nei comuni in cui il progetto esplica effetti.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="073.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>I comuni di cui al paragrafo 2 devono depositare il piano a fini di consultazione nelle tre settimane successive alla ricezione, per un periodo di un mese. Può rinunciarsi al deposito a fini di consultazione se la cerchia di persone interessate è nota, e viene data loro la possibilità di consultare il piano entro un termine adeguato.</ALINEA><ALINEA>(...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="073.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Entro un termine di due settimane a partire dalla scadenza del deposito a fini consultivi, chiunque sia titolare di interessi che possono essere intaccati dal progetto può sollevare obiezioni, per iscritto o mediante iscrizione a verbale, avverso il piano presso il comune o l’autorità incaricata dell’inchiesta. Nel caso contemplato al paragrafo 3, seconda frase, l’autorità incaricata dell’inchiesta fissa il termine di presentazione delle obiezioni. Una volta scaduto il termine di presentazione delle obiezioni, sono escluse tutte le obiezioni che non poggiano su titoli particolari di diritto privato. Ne verrà fatta menzione nell’avviso pubblico di deposito a fini consultivi o in occasione della notifica del termine di presentazione delle obiezioni.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>La legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt‑Rechtsbehelfsgesetz), del <DATE ISO="20061207">7 dicembre 2006</DATE>, modificata da ultimo dall’articolo 1 della legge recante disposizioni complementari relative ai ricorsi in materia ambientale e altre disposizioni di diritto dell’ambiente (Gesetz zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer umweltrechtlicher Vorschriften), del <DATE ISO="20130121">21 gennaio 2013</DATE> (in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>UmwRG<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>), prevede, al suo articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che la stessa è applicabile ai ricorsi avverso le decisioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della legge relativa alla valutazione dell’impatto ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung; in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>UVPG<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>), concernenti la legittimità di progetti con riferimento ai quali, nel quadro dell’UVPG, può esistere un obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Le disposizioni rilevanti di detta legge sono enunciate ai paragrafi seguenti.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>L’articolo 2 dell’UmwRG prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="002.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Un’associazione nazionale o estera riconosciuta (…) può proporre ricorsi avverso una decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, ovvero avverso la sua mancata adozione, secondo le modalità previste dal VwGO, senza dover invocare la violazione dei propri diritti, qualora l’associazione:</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>faccia valere che una decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, ovvero la sua mancata adozione, risulta in contrasto con le norme preposte a tutela dell’ambiente e che possono essere rilevanti ai fini della decisione;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>faccia valere che essa è interessata dalla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, o dalla sua mancata adozione, nel suo ambito di attività statutaria di promozione degli obiettivi della tutela ambientale, e</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>fosse abilitata a partecipare ad un procedimento previsto all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e si sia ivi espressa nel merito a norma delle disposizioni in vigore oppure non le sia stata data l’occasione di esprimersi, in violazione delle disposizioni in vigore.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Un’associazione non riconosciuta (...) può proporre un ricorso ai sensi del paragrafo 1 solo se</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>essa soddisfa i requisiti per il riconoscimento al momento della presentazione del ricorso;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>essa ha presentato una domanda di riconoscimento, e</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>non è stata ancora adottata una decisione in ordine al suo riconoscimento, per motivi che esulano dalla sua responsabilità.</P></ALINEA><ALINEA>(...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Se l’associazione ha avuto l’occasione di esprimersi in occasione del procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, essa non è autorizzata a produrre, nel corso del procedimento di ricorso, alcuna obiezione che non ha fatto valere, o che non ha fatto valere in tempo utile secondo le disposizioni in vigore, ma che avrebbe potuto fare valere nel corso del procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Se una decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, non è stata resa pubblica o non è stata notificata all’associazione a norma delle disposizioni in vigore, l’opposizione o il ricorso vengono formati entro un anno a decorrere dal momento in cui l’associazione è venuta o sarebbe potuta venire a conoscenza della decisione. (...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="002.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>I ricorsi di cui al paragrafo 1 sono fondati</ALINEA><ALINEA>nella misura in cui la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, o la mancata adozione di una decisione violi le disposizioni intese alla tutela dell’ambiente e rilevanti ai fini della decisione;</ALINEA><ALINEA>nel caso di ricorsi relativi a piani di costruzione, nella misura in cui gli accertamenti del piano di costruzione che motivano la legittimità di un progetto soggetto all’obbligo [di una valutazione dellimpatto ambientale] violino le disposizioni intese alla tutela dell’ambiente,</ALINEA><ALINEA>e qualora l’infrazione intacchi interessi legati alla tutela dell’ambiente iscritti fra gli obiettivi promossi dall’associazione in virtù del suo statuto. Nel caso delle decisioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, deve inoltre esistere un obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>L’articolo 4 dell’UmwRG così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="004.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’annullamento di una decisione sulla legittimità di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 1, può essere richiesto se</P><P>una valutazione dell’impatto ambientale o</P><P>un esame preliminare caso per caso della necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale</P><P>necessari in forza delle disposizioni dell’[UVPG] (…), siano stati omessi e tale omissione non sia stata sanata. (…)</P></ALINEA></PARAG><P>(...)</P><PARAG IDENTIFIER="004.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai ricorsi proposti dagli interessati ai sensi dell’articolo 61, punti 1 e 2, del [VwGO]<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>L’articolo 5 dell’UmwRG così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="005.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>La presente legge si applica ai procedimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che sono stati avviati o che avrebbero dovuto esserlo dopo il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>; la prima parte della frase non si applica alle decisioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, che sono divenute esecutive prima del <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE>.</ALINEA><ALINEA>(...)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>I procedimenti di riconoscimento già avviati in forza della presente legge vengono portati a termine dall’Agenzia federale dell’ambiente secondo le disposizioni in vigore fino al <DATE ISO="20100228">28 febbraio 2010</DATE>.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>I procedimenti decisionali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 1, i procedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punto 2, oppure i procedimenti di ricorso di cui all’articolo 2 pendenti alla data del <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE> o avviati dopo tale data e non ancora definiti con forza di giudicato alla data del <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE>, vengono portati a termine in conformità delle disposizioni della presente legge nella sua versione in vigore a decorrere dal <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE>. In deroga alla prima frase, l’articolo 4, paragrafo 1, si applica soltanto ai ricorsi giurisdizionali avviati a decorrere dal <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE><QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20061218">18 dicembre 2006</DATE>, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad un recepimento scorretto, da parte dell’articolo 2 dell’UmwRG, dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337, divenuto articolo 11 della direttiva 2011/92, e dell’articolo 15 bis della direttiva 96/61, divenuto articolo 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>A seguito di tale denuncia, il <DATE ISO="20121001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 2012</DATE> la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania per violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92 e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75. La Repubblica federale di Germania ha risposto alla lettera di diffida il <DATE ISO="20121130">30 novembre 2012</DATE>. Il <DATE ISO="20130426">26 aprile 2013</DATE>, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica federale di Germania un parere motivato al quale quest’ultima ha risposto il <DATE ISO="20130710">10 luglio 2013</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>La Commissione ha proposto il presente ricorso il <DATE ISO="20140321">21 marzo 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>considerando, in linea di principio, che le disposizioni della direttiva 2011/92 e della direttiva 2010/75 non conferiscano alcun diritto soggettivo, e di conseguenza escludendo ampiamente il diritto dei singoli di farle valere in giudizio (articolo 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO);</P></ITEM><ITEM><P>limitando l’annullamento delle decisioni per vizi di procedura alle ipotesi di totale assenza della necessaria valutazione dell’impatto ambientale o di assenza del necessario esame preliminare (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG) e alle ipotesi in cui il ricorrente dimostri che il vizio di procedura presenta un nesso di causalità con l’esito della decisone adottata (articolo 46 del VwVfG) e che è stata pregiudicata una posizione giuridica del ricorrente;</P></ITEM><ITEM><P>limitando la legittimazione ad agire e l’ambito dell’esame giurisdizionale alle obiezioni che siano già state sollevate entro il termine impartito nel corso del procedimento amministrativo che ha dato luogo all’adozione della decisione (articolo 2, paragrafo 3 dell’UmwRG e articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG);</P></ITEM><ITEM><P>limitando, nei procedimenti introdotti dopo il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> e conclusi prima del <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE>, la legittimazione ad agire delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG);</P></ITEM><ITEM><P>limitando, nei procedimenti introdotti dopo il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> e conclusi prima del <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE>, la portata dell’esame giurisdizionale dei ricorsi delle associazioni a tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG, nella versione precedente, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo, 4 dell’UmwRG) e</P></ITEM><ITEM><P>escludendo, in generale, i procedimenti amministrativi avviati prima del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> dall’ambito di applicazione dell’UmwRG (articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG)</P></ITEM></LIST></P><P>la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2011/92 e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75.</P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di respingere il ricorso della Commissione e di condannare quest’ultima alle spese.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente della Corte del <DATE ISO="20140813">13 agosto 2014</DATE>, la Repubblica d’Austria è stata ammessa a intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania. Essa chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>All’udienza del <DATE ISO="20150312">12 marzo 2015</DATE>, la Commissione e la Repubblica federale di Germania hanno presentato le loro osservazioni orali.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="10"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sul ricorso</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla prima censura, relativa alla restrizione del sindacato giurisdizionale imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>La Commissione fa valere che, nella misura in cui l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO limita il sindacato giurisdizionale delle decisioni alle disposizioni che conferiscono diritti ai singoli, tale disposizione è incompatibile con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che, al punto 37 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e al punto 48 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha affermato che il pubblico interessato può far valere, per principio, qualunque vizio di procedura. La Commissione ritiene che la limitazione in questione, al pari delle altre limitazioni prese in considerazione dal presente ricorso, sia contraria all’obiettivo di garantire un’ampia tutela giurisdizionale in conformità all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Arhus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania considera che, nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha constatato che era possibile per il legislatore nazionale circoscrivere i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’articolo 11 della direttiva 2011/92. Essa rileva, a tal riguardo, che, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO, la ricevibilità di un ricorso di annullamento o di un’azione di adempimento presuppone che il ricorrente individuale faccia valere di essere stato leso nei <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>suoi diritti<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> dall’atto amministrativo di cui trattasi o dalla denegata emanazione di quest’ultimo, e che l’ordinamento giuridico tedesco non riconosce al singolo un diritto generale di rivendicare l’esecuzione della legge.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania ritiene che la natura e la portata della verifica che deve essere effettuata dai giudici nazionali non siano disciplinate dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva parimenti che la Corte non si è ancora pronunciata in maniera dettagliata su tali questioni, e ritiene che gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale in materia giurisdizionale. Secondo la Repubblica federale di Germania, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 non contengono requisiti precisi per quanto attiene alla portata del controllo della tutela giuridica, ma si limitano ad imporre la previsione di un ricorso che consenta di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Secondo la Repubblica federale di Germania, una norma giuridica come quella di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del VwGO, che subordina un annullamento della decisione di autorizzazione alla violazione di diritti soggettivi pubblici del ricorrente individuale, evita contraddizioni nella valutazione della ricevibilità del ricorso e della sua fondatezza. Essa osserva che qualora – come nel caso dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO – la ricevibilità del ricorso dipenda alla possibilità di far valere una violazione dei propri diritti, in ciò deve essere ravvisata l’espressione di una valutazione secondo la quale, nel caso di ricorsi individuali, solo siffatte violazioni del diritto possono sfociare nella conseguenza giuridica auspicata dalla ricorrente, ossia l’annullamento dell’autorizzazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>La Repubblica d’Austria ritiene che, in virtù dell’articolo 11 della direttiva 2011/92, gli Stati membri possano far dipendere un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale da un interesse ad agire o dall’obbligo di far valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro imponga una siffatta condizione. Essa rileva che la configurazione dei criteri sia<?PAGE NO="11"?> dell’interesse necessario per il ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale sia della <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>violazione di un diritto<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> ricade nell’ambito di applicazione del diritto interno degli Stati. La Repubblica d’Austria sottolinea che l’articolo 11 della direttiva 2011/92 non prevede affatto che un diritto di ricorso debba essere accordato a tutti i membri del pubblico interessato che possono vantare un interesse giuridico. Gli Stati membri disporrebbero, nell’ambito dell’articolo 11 della direttiva 2011/92, di un ampio potere discrezionale che autorizza anche una limitazione del diritto di ricorso dei singoli ai soli diritti soggettivi pubblici<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Ai sensi di diritti soggettivi conferiti ai singoli da disposizioni di diritto pubblico.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Sulla ricevibilità della presente censura</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>In forza degli articoli 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta a indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, gli esatti addebiti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali addebiti si fondano. Ne consegue che il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata dei motivi che l’hanno indotta al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza dei trattati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Paesi Bassi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑508/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:243">EU:C:2012:243</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché la giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Si evince sia dagli argomenti della Commissione che dalla sua conclusione in ordine alla presente censura che quest’ultima verte esattamente sulla non conformità dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Sebbene la conclusione della Commissione concernente tale censura sia redatta in maniera poco felice, risulta tuttavia inequivocabilmente dall’atto introduttivo del ricorso che, ad avviso della Commissione, in forza dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi è limitato, in quanto il giudice amministrativo annulla un atto illegittimo solo se esso lede il ricorrente nei suoi diritti e tale limitazione viola gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Inoltre, sia il controricorso della Repubblica federale di Germania sia la memoria di intervento della Repubblica federale d’Austria contengono osservazioni chiare e precise su tale questione giuridica. In udienza, la Repubblica federale di Germania ha poi insistito sul fatto che la limitazione in questione imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO costituiva uno dei pilastri del diritto amministrativo tedesco e non era contraria agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, il che conferma che essa aveva perfettamente compreso la portata della censura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Occorre tuttavia rilevare che sia la Commissione che la Repubblica federale di Germania hanno parimenti presentato osservazioni sull’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG nell’ambito della presente censura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Si evince dalla osservazioni della Repubblica federale di Germania che, in applicazione di tali disposizioni, l’omissione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di effettuare una siffatta valutazione costituisce una violazione che sfocia direttamente nell’annullamento della decisione interessata, anche nel caso di ricorsi proposti dai singoli. Tali disposizioni costituirebbero dunque una sorta di lex specialis rispetto agli articoli 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e 46 del VwVfG, nella misura in cui esse non<?PAGE NO="12"?> esigono, per dar luogo all’annullamento di un atto in taluni casi specifici, né la dimostrazione di una violazione di un diritto soggettivo da parte di un singolo né un nesso di causalità fra l’errore processuale e la ratio della decisione impugnata. Esse attenuerebbero dunque i requisiti di cui agli articoli 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e 46 del VwVfG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Per contro, la Commissione sostiene, nel suo atto introduttivo del ricorso e nella sua presentazione orale in udienza, che, in Germania, la giurisprudenza non applicherebbe o non interpreterebbe l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG nel senso illustrato dalla Repubblica federale di Germania.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Ciò premesso, la conclusione della Commissione in ordine alla presente censura verte unicamente sull’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Ritengo pertanto che la presente censura abbia unicamente ad oggetto la portata dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e non l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG. Di conseguenza, nella parte in cui la prima censura addebita alla Repubblica federale di Germania la violazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, attraverso la giurisprudenza relativa all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG, essa è irricevibile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Limiterò pertanto le mie conclusioni sulla prima censura all’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Per contro, la seconda censura verterà espressamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Sul merito</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>Osservazioni preliminari</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Occorre sottolineare che la presente censura verte sui ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche (in prosieguo: i <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>singoli<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>) che non siano organizzazioni non governative di difesa dell’ambiente, le quali beneficiano di un accesso privilegiato alla giustizia, in conformità agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Al punto 45 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha dichiarato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’art[icolo] 10 bis della direttiva 85/337, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità di cui all’art[icolo] 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Tali articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono che le decisioni, atti od omissioni di cui rispettivamente alla direttiva 2011/92, sulla partecipazione del pubblico, o all’articolo 24 della direttiva 2010/75<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>.</P></NOTE> devono poter essere oggetto di una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>contestar[n]e la legittimità sostanziale o procedurale<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>In assenza di disposizioni fissate in tale settore dal diritto dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro disciplinare, nel proprio ordinamento giuridico, le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli vantano in forza del diritto dell’Unione, a condizione che tali modalità, in conformità del principio di equivalenza, non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna e, in conformità del principio di effettività, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Non viene affermato dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso che la disposizione in questione non rispetta il principio di equivalenza. La presente censura attiene dunque al principio di effettività. Segnalo che le due sentenze menzionate vertono sull’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Tuttavia, rammento che gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, hanno lo stesso contenuto, sotto il profilo dei loro effetti, dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337. Ne consegue che la giurisprudenza relativa a tale articolo è applicabile, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al presente ricorso. V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Occorre aggiungere che le disposizioni del diritto dell’Unione in questione devono essere interpretate alla luce degli obiettivi della Convenzione di Aarhus, la quale ha voluto associare alla salvaguardia, alla protezione e al miglioramento della qualità ambientale, nonché alla tutela della salute umana i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>È manifesto che l’obiettivo delle disposizioni del diritto dell’Unione in questione consiste nell’attribuire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. Esso ne è il principio guida e costituisce pertanto una fonte importante di interpretazione. Ritengo, conformemente alle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0070">70</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>[l]’obiettivo i garantire <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>ampio accesso<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="201D" ID="QE0027"/> alla giustizia fornisce i parametri entro i quali gli Stati membri possono esercitare la propria discrezionalità legislativa<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>La limitazione della ricevibilità dei ricorsi dei singoli in applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono chiaramente la possibilità per gli Stati membri di definire e dunque limitare la ricevibilità dei ricorsi del singoli<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Gli articoli 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75 prevedono, a contrario, che l’interesse ad agire di talune organizzazioni non governative è reputato sufficiente. V. nota 11 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, a condizione che tale limitazione sia compatibile con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, tali disposizioni autorizzano gli Stati membri a scegliere fra due criteri per limitare la ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Al punto 38 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha dichiarato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>[c]on riferimento alle condizioni di ricevibilità del ricorso, [tali disposizioni contemplavano] due ipotesi: la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata ad un <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>interesse sufficiente<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="201D" ID="QE0029"/> oppure al presupposto che il ricorrente faccia valere la <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>violazione di un diritto<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="201D" ID="QE0030"/>, a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’una o<?PAGE NO="14"?> all’altra di dette condizioni<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 lasciano agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra nello stabilire cosa costituisca violazione di un diritto [v., in tal senso, sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)].</P></NOTE>. I requisiti posti alla ricevibilità dei ricorsi dei singoli di cui agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 escludono pertanto l’introduzione, da parte dei singoli, di un’actio popularis per contestare la legittimità delle decisioni amministrative previste dalle direttive di cui trattasi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) la quale, al paragrafo 42 delle sue conclusioni, ha rilevato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>[l]a disposizione della Convenzione di Aarhus sull’actio popularis è l’art[icolo] 9, [paragrafo] 3, che non è ancora stato integrato nella legislazione comunitaria (…). Di conseguenza non esiste, finora, un obbligo comunitario che imponga agli Stati membri di ammettere un’actio popularis<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>L’esame del merito del ricorso</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Rilevo che, se gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 prevedono che gli Stati membri possono assoggettare la ricevibilità dei ricorsi a talune condizioni, queste stesse disposizioni prevedono che le decisioni, atti o omissioni di cui a detti articoli devono poter costituire l’oggetto di un ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 non hanno in alcun modo limitato i motivi che possono essere invocati a sostegno di siffatto ricorso<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>iv)</NO.P><TXT>Il criterio di diritto tedesco della violazione di un diritto soggettivo del ricorrente per fondare un diritto all’annullamento di un atto illegittimo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT>Gli articoli 42, paragrafo 2, del VwGO e 113, paragrafo 1, prima frase del VwGO</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>È pacifico che, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO e dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il diritto amministrativo tedesco limita sia la ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli sia il loro diritto all’annullamento di un atto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Infatti, l’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO assoggetta la ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli alla condizione che il ricorrente faccia valere di essere leso nei propri diritti dall’atto amministrativo in discorso o dal diniego di adottare detto atto. Mi sembra che tale limitazione sia espressamente prevista dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, e che la Repubblica federale di Germania abbia chiaramente optato per la seconda condizione di ricevibilità alla quale gli Stati membri possono assoggettare i ricorsi in forza di tali articoli.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Per contro, l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, unica disposizione contemplata dalla presente censura<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>V. paragrafi da 38 a 41 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, verte sul merito di un ricorso proposto da un singolo. Tale disposizione prevede che il giudice amministrativo annulla un atto amministrativo illegittimo solo nella misura in cui esso violi un diritto soggettivo del ricorrente. La Repubblica federale di Germania sostiene inoltre che il controllo di legittimità dell’atto precede l’analisi della lesione dei diritti del ricorrente ad opera delle illegittimità accertate. Essa aggiunge che l’annullamento dell’atto interviene solo qualora tali<?PAGE NO="15"?> illegittimità ledano il ricorrente nei suoi diritti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Secondo la Repubblica federale di Germania, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>[i]n conformità all’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il giudice annulla l’atto amministrativo e, se del caso, la decisione che accoglie un ricorso, nella misura in cui l’atto amministrativo è illegittimo <HT TYPE="ITALIC">e il ricorrente è, per questo motivo, stato leso nei suoi diritti</HT>. (…) La disposizione disciplina il momento in cui il giudice deve annullare l’atto amministrativo nell’ambito del procedimento amministrativo. Il controllo giurisdizionale viene effettuato in due fasi. Nel corso della prima fase, il giudice verifica in dettaglio se l’atto amministrativo sia illegittimo, vale a dire inficiato da un qualsivoglia errore di diritto. Nel corso della seconda fase, il giudice verifica se il ricorrente <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>ne<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="201D" ID="QE0033"/>, ossia dagli errori di diritto constatati, sia stato leso nei <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>suoi<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="201D" ID="QE0034"/> diritti<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>. Il corsivo è mio. V. punto 40 del controricorso della Repubblica federale di Germania.</P></NOTE>. All’udienza del <DATE ISO="20150312">12 marzo 2015</DATE>, la Repubblica federale di Germania ha sfumato la sua linea argomentativa, spiegando che, in taluni casi, i giudici tedeschi danno prova di pragmatismo giudiziario e non verificano l’illegittimità dell’atto amministrativo di cui trattasi qualora i diritti soggettivi non siano stati lesi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, l’annullamento di un atto amministrativo esige che perlomeno l’illegittimità rilevata dal giudice <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>coincida<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/> con una violazione di un diritto soggettivo del ricorrente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), il giudice del rinvio (il Bundesverwaltungsgericht, Germania) ha interpellato la Corte in merito alla legittimità nel diritto dell’Unione di tale requisito di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>coincidenza<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> o di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>parallelismo<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>. La Corte non ha risolto tale questione, ritenendo che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>il giudice del rinvio non [avesse] fornito esso stesso alcuna precisazione sui suoi elementi costitutivi e che nessuno dei motivi della decisione di rinvio [le consentisse] di determinare se un esame di tale criterio possa essere utile ai fini della soluzione della controversia principale<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> (v. punto 55).</P></NOTE>, e ciò anche se il ricorso del ricorrente è ricevibile in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del VwGO.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>–</NO.P><TXT>Violazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Si evince chiaramente dagli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 che la condizione che il ricorrente faccia valere la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>violazione di un diritto<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> rientra nell’ambito della ricevibilità e non del merito del ricorso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Infatti, occorre rammentare che gli articoli 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 1, della direttiva 2010/75 non hanno affatto limitato i motivi che possono essere invocati nel merito a sostegno di un ricorso proposto in applicazione di tali disposizioni. Orbene, la limitazione del diritto all’annullamento di un atto imposta dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO ha come conseguenza la limitazione dei motivi che possono essere utilmente invocati nel merito da parte dei singoli a sostegno dei loro ricorsi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Infatti, limitando il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto formi l’oggetto di una dichiarazione (preliminare o coincidente) di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco, l’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO crea, oltre al requisito di ricevibilità, un ostacolo supplementare al diritto di accesso alla giustizia, il quale non è affatto previsto agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 e compromette in maniera considerevole la finalità e l’efficacia di queste due disposizioni, riducendo la portata e l’utilità del sindacato giurisdizionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Rilevo a tal riguardo che, all’udienza del <DATE ISO="20150312">12 marzo 2015</DATE> e a seguito di un quesito scritto posto dalla Corte sull’utilità per un singolo della mera dichiarazione dell’illegittimità di un atto, la Repubblica federale di Germania ha ammesso che, se l’amministrazione tedesca poteva eventualmente revocare l’atto illegittimo, la stessa non era tenuta a farlo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Anche se non ogni illegittimità<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Procedurale o sostanziale.</P></NOTE> – per quanto esigua essa sia – deve necessariamente sfociare nell’annullamento di un atto, la mera dichiarazione dell’illegittimità di un atto da parte del giudice amministrativo tedesco non ha lo stesso valore giuridico dell’annullamento di tale atto.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Inoltre, la limitazione del diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto dichiarato illegittimo rende più difficile la tutela dell’ambiente, in quanto emerge chiaramente dal considerando 27 della direttiva 2010/75 che i cittadini interessati devono avere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Mi associo, a tal riguardo, alle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:422">EU:C:2013:422</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0092">92</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0101">101</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) allorché egli ritiene che, nell’ambito della fondatezza, l’obbligo anche per un singolo di far valere un diritto soggettivo costituisca una violazione del principio di effettività e non rappresenti un’attuazione delle disposizioni di diritto dell’Unione in questione.</P></NOTE><QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Pertanto, considero fondata la prima censura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto costituisca o abbia costituito l’oggetto di una dichiarazione di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla seconda censura, relativa all’esistenza di un diritto ad ottenere l’annullamento di un atto nei soli casi di omessa valutazione dell’impatto ambientale e alla restrizione di tale diritto in caso di valutazione dell’impatto ambientale realizzata ma affetta da vizi (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG), nonché alla necessità sia di un nesso di causalità fra il vizio di procedura e l’esito della decisione sia del pregiudizio di una posizione giuridica sostanziale del ricorrente (articolo 46 del VwVfG e articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO)</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>La presente censura è dunque divisa in due parti. La prima parte riguarderebbe la conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, la seconda verte sulla conformità degli articoli 46 del VwVfG e 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO agli stessi articoli.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Sulla prima parte – Esistenza di un diritto ad ottenere l’annullamento di un atto nei soli casi di omessa valutazione dell’impatto ambientale e restrizione di tale diritto in caso di valutazione dell’impatto ambientale realizzata ma affetta da vizi (articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG)</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, una decisione di autorizzazione può essere annullata senza dover rispettare i requisiti supplementari imposti dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO solo in caso di assenza di valutazione dell’impatto ambientale. Per contro, qualora una siffatta valutazione abbia avuto luogo, ma non soddisfi i requisiti della direttiva 2011/92, non sarebbe possibile contestarla in applicazione di tale disposizione nazionale. La Commissione ritiene che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG sia pertanto incompatibile con l’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, si evince dalla giurisprudenza della Corte che una disposizione che traspone una direttiva deve essere sufficientemente precisa e chiara, in particolare allorché essa crea diritti per i singoli, affinché i destinatari siano in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Regno Unito</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑530/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:67">EU:C:2014:67</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e la giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. La Commissione sostiene che ciò non avviene in Germania, e che la Repubblica federale di Germania debba adottare i provvedimenti adeguati a tal fine, in conformità al dovere di leale cooperazione.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania rileva che l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG si limita a disciplinare i casi in cui una valutazione dell’impatto ambientale o un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale non siano stati affatto effettuati, nonché i casi in cui un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale non rispetti i requisiti di cui all’articolo 3 a, quarta frase, dell’UVPG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Secondo la Repubblica federale di Germania, in relazione a tutti gli altri vizi di procedura, compresi quelli commessi in caso di irregolarità nella realizzazione della valutazione dell’impatto ambientale, un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale e un diritto all’annullamento dell’atto amministrativo sono possibili in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO. Essa aggiunge che il diritto all’annullamento viene meno solo in via eccezionale, allorché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 46 del VwVfG.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Se la sintesi di questa prima parte della presente censura, quale si evince dalle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, riguarda effettivamente le due disposizioni del diritto dell’Unione, è tuttavia giocoforza constatare che le elaborazioni di tale parte della censura riguardano unicamente il solo articolo 11 della direttiva 2011/92. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG riguarda unicamente l’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale, il che costituisce l’oggetto della direttiva 2011/92. Aggiungo inoltre che la Commissione stessa, interpellata a tal riguardo in udienza, non è stata capace di spiegare la rilevanza dell’articolo 25 della direttiva 2010/75 per la prima parte della presente censura. In tali condizioni, ritengo che essa debba essere intesa nel senso che si limita al solo articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Questa prima parte della seconda censura riguarda il modo in cui l’articolo 11 della direttiva 2011/92 è stato trasposto nel diritto tedesco. Essa verte sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG è limitato ai casi in cui una valutazione dell’impatto ambientale o un esame preliminare ad una valutazione dell’impatto ambientale siano stati omessi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Nella sua esposizione del diritto nazionale, la Repubblica federale ha indicato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>[l’UmwRG] contiene disposizioni <HT TYPE="ITALIC">concernenti la trasposizione</HT> dell’articolo 11 della direttiva [2011/92], nonché dell’articolo 25 della direttiva [2010/75]<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Il corsivo è mio. V. punto 6 del controricorso.</P></NOTE>. Essa rileva parimenti che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>[l]’articolo 4 dell’UmwRG disciplina la conseguenza giuridica dell’omissione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale. In conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, un siffatto vizio di procedura sfocia nell’annullamento della decisione. La legge non contiene disposizioni concernenti altri vizi di procedura, ad esempio la realizzazione erronea di una valutazione dell’impatto ambientale; tali vizi di procedura devono essere valutati in conformità all’articolo 46 del [VwVfG]<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>V. punto 8 del controricorso.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Con la seconda questione nella causa sfociata nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), il Bundesverwaltungsgericht (Germania) ha chiesto alla Corte se l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, il quale ha lo stesso contenuto dell’articolo 11 della direttiva 2011/92<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, doveva <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="18"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Si evince dal paragrafo 63 delle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:422">EU:C:2013:422</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) che la Repubblica federale di Germania aveva sostenuto <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>che la normativa tedesca [soddisfaceva] già tali requisiti, poiché [riteneva] che, ai sensi dell’articolo 46 del VwVfG, applicabile insieme all’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, l’annullamento di una decisione di autorizzazione [potesse] essere richiesto anche nel caso di esecuzione viziata della VIA<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Tuttavia, al punto 37 della sentenza resa in tale causa, la Corte ha affermato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>[l]e disposizioni nazionali di trasposizione [dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337] non possono quindi limitare la loro applicabilità al solo caso in cui la contestazione della legittimità si basi sul motivo relativo all’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale. Escludere tale applicabilità in caso di irregolarità, anche gravi, di una valutazione dell’impatto ambientale effettuata priverebbe le disposizioni della direttiva 85/337 inerenti alla partecipazione del pubblico di gran parte del loro effetto utile. Una simile esclusione sarebbe pertanto contraria all’obiettivo volto a garantire un ampio accesso agli organi giurisdizionali previsto dall’articolo 10 bis della medesima direttiva<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Si evince dunque chiaramente dalla sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) che, secondo la Corte, la normativa tedesca non colmava né ovviava alle carenze dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG nella trasposizione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (e dunque dell’articolo 11 della direttiva 2011/92).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Poiché non ravviso alcun motivo per rimettere in discussione tale giurisprudenza, ritengo che la prima parte della seconda censura sia fondata<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Questa prima parte della seconda censura si ricollega, sotto il profilo logico, alla prima censura. L’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG non può assicurare una trasposizione corretta dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 (e dunque dell’articolo 11 della direttiva 2011/92) in quanto esso non si applica nei casi di valutazioni dell’impatto ambientale affette da vizi, essendo queste previste invece dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, che ha formato l’oggetto della prima censura, che ho suggerito alla Corte di dichiarare fondata.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando la portata dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG all’annullamento delle decisioni per vizi di procedura nei casi di assenza totale di valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale o all’assenza di esame preliminare obbligatorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Sulla seconda parte: necessità dell’esistenza di un nesso di causalità e del pregiudizio di una posizione giuridica sostanziale</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che, secondo una giurisprudenza costante in Germania sull’applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, la contestazione, da parte di un singolo, di un vizio di procedura concernente una decisione relativa ad una valutazione dell’impatto ambientale può comportare l’annullamento di detta decisione solo se esiste una possibilità concreta che essa, senza tale vizio, sarebbe stata diversa (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>requisito della causalità<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Inoltre, incomberebbe generalmente al ricorrente dimostrare l’eventuale nesso di causalità.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>La Commissione rileva che, per quanto attiene all’applicazione della direttiva 2011/92, l’esito del procedimento decisionale non costituisce l’aspetto più importante. Essa ritiene che la direttiva 2011/92 debba essenzialmente assicurare che tutti gli effetti, diretti e indiretti, di un progetto idoneo ad avere un impatto notevole sull’ambiente verranno esaminati, che il pubblico verrà informato sul progetto pianificato e che avrà la possibilità di partecipare al procedimento decisionale. Il controllo del rispetto delle regole di procedura in tale settore rivestirebbe pertanto un’importanza particolare. Il diritto<?PAGE NO="19"?> nazionale dovrebbe dunque prevedere l’annullamento della decisione in caso di errore grave nell’applicazione dei requisiti procedurali, senza che il ricorrente sia tenuto a dimostrare un nesso di causalità con l’esito della decisione. Per quanto attiene alla direttiva 2011/92, perlomeno le infrazioni ai diritti di informazione e di partecipazione del pubblico dovrebbero essere considerate gravi vizi di procedura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, risulta dalla sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) che, in Germania, sia la ripartizione dell’onere della prova sia il sindacato giurisdizionale non soddisfano i criteri della direttiva 2011/92. Essa rileva parimenti che il comitato di esame del rispetto delle disposizioni della convenzione di Aarhus condivide lo stesso punto di vista in relazione alle corrispondenti disposizioni di detta convenzione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Al punto 83 della sua relazione del <DATE ISO="20131220">20 dicembre 2013</DATE>, il comitato di esame emette a tal riguardo le seguenti considerazioni: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>[d]i conseguenza, sarebbe incompatibile con la convenzione consentire al pubblico di contestare in teoria la legittimità procedurale delle decisioni soggette all’articolo 6 della convenzione, allorché, nella prassi, tali azioni vengono sistematicamente dichiarate irricevibili o infondate dai giudici, sulla base del rilievo che i vizi di procedura addotti non sono rilevanti per la decisione (ossia la decisione non sarebbe stata diversa in assenza di vizi)<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene parimenti che, secondo una giurisprudenza costante in Germania, in forza dell’articolo 113, paragrafo 1, prima parte, del VwGO, un vizio di procedura concernente una decisione relativa ad una valutazione dell’impatto ambientale può comportare l’annullamento di detta decisione solo se il vizio di procedura viola un diritto soggettivo del ricorrente. Essa ritiene che tale condizione sia contraria all’articolo 11 della direttiva 2011/92. La Commissione è dell’avviso che, a condizione che un ricorso sia ricevibile, un giudice non possa ignorare i vizi di procedura, anche se essi non violano un diritto soggettivo del ricorrente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania sostiene, al contrario, che l’articolo 46 del VwVfG è compatibile con l’articolo 11 della direttiva 2011/92. La necessità di un nesso di causalità non comprometterebbe, in linea di principio, il conseguimento degli obiettivi di quest’ultima disposizione. Inoltre, l’articolo 46 del VwVfG sarebbe applicabile solo nel caso di una violazione di disposizioni procedurali che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dell’UmwRG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Essa rileva parimenti che l’articolo 46 del VwVfG è strutturato come una norma di difesa che consente all’autorità di difendersi a fronte del diritto all’annullamento dell’atto amministrativo. In quanto norma di difesa, l’articolo 46 del VwVfG verrebbe esaminato dal giudice nell’ambito della fondatezza del ricorso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania sostiene che, in conformità all’articolo 46 del VwVfG, una valutazione dell’impatto ambientale realizzata in maniera irregolare può essere sempre invocata e sfocia sempre in un diritto all’annullamento in capo al ricorrente nella misura in cui il vizio di procedura non è manifestamente irrilevante per l’esito della decisione. Essa ritiene, come rilevato dalla Corte nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), che una restrizione prudente della portata dell’esame nei casi di vizi di procedura non mette in pericolo la realizzazione degli obiettivi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale allorché riguarda vizi che non comportano necessariamente conseguenze atte ad incidere sulla decisione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania ritiene infine che la presunzione secondo la quale incombe al ricorrente dimostrare una violazione di un proprio diritto non è, di per sé, rilevante alla luce della situazione giuridica in vigore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Essa indica tuttavia che, nell’ambito della revisione dell’UmwRG, è prevista l’adozione di una disposizione chiarificatrice della trasposizione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="20"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Occorre osservare, in via preliminare, che la linea argomentativa della Commissione verte sull’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO e dell’articolo 46 del VwVfG ai vizi di procedura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>È pacifico che solo l’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una siffatta valutazione è prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’UmwRG e non la loro realizzazione erronea o affetta da vizi. In quest’ultimo caso, la decisione impugnata viene annullata solo se il vizio di procedura soddisfa sia la condizione di una violazione di un diritto soggettivo del ricorrente, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO, sia le condizioni imposte dall’articolo 46 del VwVfG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>In conformità alle mie conclusioni sulla prima censura, ritengo che, per quanto attiene alla realizzazione erronea di una valutazione dell’impatto ambientale o di un esame preliminare caso per caso della necessità di realizzare una siffatta valutazione, le restrizioni imposte dall’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del VwGO per fondare un diritto all’annullamento della decisione impugnata violino l’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Quanto all’articolo 46 del VwVfG, il quale ha ad oggetto i vizi di procedura, deriva chiaramente dalle osservazioni della Repubblica federale di Germania e dal testo stesso di tale disposizione che essa impone un criterio relativo al nesso di causalità che deve esistere tra il vizio procedurale fatto valere e la ratio della decisione finale contestata (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>criterio di causalità<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Discende dal testo dell’articolo 46 del VwVfG che tale disposizione riguarda unicamente i vizi di procedura cosiddetti <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>relativi<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/>, ossia quelli che viziano un atto che non è <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>nullo<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> ai sensi dell’articolo 44 del VwVfG (i vizi cosiddetti <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>assoluti<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Ai punti 47 e 48 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha dichiarato che il legislatore dell’Unione non aveva <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>inteso subordinare la possibilità di invocare un vizio di procedura alla condizione che quest’ultimo incida sulla ratio della decisione finale contestata (...). Inoltre, dato che l’oggetto di tale direttiva consiste, in particolare, nel fissare garanzie procedurali che consentano segnatamente una migliore informazione e una partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un’incidenza significativa su tale ambiente, il controllo del rispetto delle norme procedurali in tale settore riveste notevole importanza. Conformemente all’obiettivo diretto a conferirgli un ampio accesso alla giustizia, il pubblico interessato deve quindi poter far valere, per principio, qualunque vizio di procedura a sostegno di un ricorso di contestazione della legittimità delle decisioni contemplate dalla medesima direttiva<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Ne consegue che, in linea di principio, il requisito dell’esistenza di un nesso di causalità è escluso in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>La Corte ha tuttavia sfumato tale valutazione al punto 49 della medesima sentenza, valutando che non ogni vizio di procedura incida necessariamente sulla ratio della decisione finale contestata e, di conseguenza, leda necessariamente un diritto. In tali circostanze, il diritto di uno Stato membro può prevedere l’irricevibilità del ricorso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>A mio avviso, tale sfumatura deve essere applicata non solo alla ricevibilità di un ricorso, ma parallelamente alla sua fondatezza, a condizione, tuttavia, che il vizio di procedura in questione sia minimo e, di conseguenza, non pregiudichi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>una migliore informazione e una partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="21"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>Poiché il diritto ad una migliore informazione e ad una partecipazione del pubblico costituisce evidentemente una delle pietre angolari della direttiva 2011/92<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>E la direttiva 2010/75.</P></NOTE> e la ratio stessa del suo articolo 11, mi associo alle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:422">EU:C:2013:422</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0106">106</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), allorché considera che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>nel caso di norme procedurali particolarmente importanti, si deve rinunciare completamente al requisito di causalità per il risultato del procedimento amministrativo<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Orbene, è giocoforza constatare che, ad eccezione dei vizi previsti agli articoli 44 del VwVfG<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Emerge dal suo testo che l’articolo 44 del VwVfG riguarda unicamente vizi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>particolarmente grav[i]<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>. Inoltri, i vizi elencati all’articolo 44, paragrafo 2, del VwVfG non sono veri e propri vizi in materia di informazione e di partecipazione del pubblico nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati.</P></NOTE> e 4, paragrafo 1, dell’UmwRG, il diritto tedesco, in applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, esige in tutti i casi, ossia anche per vizi di procedura relativi all’informazione e alla partecipazione del pubblico, un nesso di causalità fra il vizio fatto valere e la decisione finale contestata al fine di fondare l’annullamento della medesima.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>A mio avviso, a prescindere dalla questione dell’onere della prova a tal riguardo, tale requisito risultante dall’articolo 46 del VwVfG, rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di ricorso e l’accesso dei singoli alla giustizia, e viola, per questo motivo, gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>In ogni caso, per quanto attiene alla questione dell’onere della prova, la Corte ha dichiarato, al punto 52 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) che, in Germania, tuttavia, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>risulta che, in generale, spetta al richiedente, per comprovare la violazione di un diritto, dimostrare che le circostanze della fattispecie rendano prospettabile il fatto che la decisione contestata sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato. Orbene, quest’attribuzione dell’onere della prova al richiedente ai fini dell’attuazione del criterio di causalità è atta a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dalla direttiva 85/337, tenuto conto in particolare della complessità dei procedimenti di cui trattasi o della tecnicità delle valutazioni dell’impatto ambientale<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>Rilevo che la Repubblica federale di Germania intende peraltro adottare una disposizione chiarificatrice sull’onere della prova in relazione al criterio di causalità<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>V. punto 69 del controricorso.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>Ne consegue che, imponendo, in applicazione dell’articolo 46 del VwVfG, l’esistenza di un nesso di causalità fra i vizi di procedura relativi all’informazione e alla partecipazione del pubblico e la ratio della decisione finale contestata al fine di fondare l’annullamento di quest’ultima, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="22"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla terza censura, relativa al divieto di presentare obiezioni (articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG)</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>La Commissione ritiene che la limitazione alle obiezioni formulate durante il procedimento amministrativo del diritto di presentare un ricorso prevista all’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG, all’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG e nella giurisprudenza tedesca, sia contraria agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che tali norme di esclusione complicano in maniera eccessiva il diritto del pubblico interessato di contestare la legittimità delle decisioni, ostano all’ampio accesso alla giustizia richiesto dalle direttive 2011/92 e 2010/75, nonché dalla convenzione di Aarhus e limitano la tutela giurisdizionale effettiva del pubblico interessato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>La Commissione sottolinea che il procedimento giurisdizionale è un procedimento autonomo, nel corso del quale un esame completo della legittimità di una decisione deve essere possibile sotto il profilo procedurale e sostanziale, e che i motivi di ricorso ricevibili non possono essere limitati ai motivi che sono già stati dedotti nel breve termine impartito per la formulazione di obiezioni durante il procedimento amministrativo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>La Commissione non condivide la tesi della Repubblica federale di Germania, secondo la quale le norme tedesche relative all’esclusione di talune obiezioni sono necessarie per motivi legati alla certezza del diritto e all’efficacia del procedimento. Per la Commissione, i termini di decadenza per l’impugnazione delle decisioni delle autorità amministrative sono sufficienti a garantire la certezza del diritto e l’efficacia dei procedimenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e all’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG siano compatibili con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania sostiene che disposizioni analoghe che vietano la presentazione di obiezioni fanno parte integrante del sistema giuridico nazionale. Essa ritiene che gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 consentano agli Stati membri di conservare gli strumenti del loro sistema giurisdizionale nel settore considerato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>Secondo la Repubblica federale di Germania, la decadenza poggia sul concetto della prescrizione, e la sua funzione consiste soprattutto nel fare in modo che interessi contrastanti nei confronti di un progetto vengano, pe quanto possibile, conciliati in una fase precoce del procedimento amministrativo. Di conseguenza, le norme sulla decadenza rivestirebbero un’importanza particolare nell’ambito dei rapporti giuridici multipolari fra le sfere giuridiche protette del promotore del progetto, da un lato, e di terzi eventualmente interessati da detto progetto, dall’altro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania ritiene che la decadenza non renda tale controllo più difficile ovvero impossibile, bensì garantisca, al contrario, l’assoggettamento al sindacato giurisdizionale di fatti chiariti nel modo più esaustivo possibile, inglobanti tutti gli aspetti rilevanti ed esaminati in maniera circostanziata. Essa rileva che la decadenza interessa solo le circostanze che il ricorrente ha riprovevolmente omesso di dedurre nell’ambito del procedimento amministrativo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT>La Repubblica d’Austria è del parere che la fissazione di regole concrete di limitazione del diritto di ricorso fa parte della configurazione del procedimento nazionale. Essa ricade pertanto, in ogni caso, nell’ambito di applicazione del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="23"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT>Secondo la Repubblica d’Austria, la facoltà delle persone di far valere i propri diritti nell’ambito di un procedimento amministrativo solo nella misura in cui esse siano parti in tale procedimento è un principio fondamentale del diritto amministrativo austriaco e tedesco e dei loro rispettivi procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>La Repubblica d’Austria rileva che la regola della decadenza è uno strumento importante per garantire un procedimento amministrativo rapido ed efficace. Essa ritiene che, in caso contrario, la decisione da adottare in un procedimento potrebbe essere ritardata a proprio piacimento, tramite la presentazione di obiezioni nuove in relazione ad aspetti totalmente nuovi o da parte di persone che fino a quel momento non partecipavano al procedimento. Ciò sarebbe del tutto contrario alla certezza del diritto in generale e all’interesse del promotore del progetto ad ottenere una decisione in termini ragionevoli in particolare.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>Gli Stati membri dispongono effettivamente, in virtù della loro autonomia procedurale e fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, di un margine di manovra nell’attuazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>V., in tal senso, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Tuttavia, occorre rammentare che, secondo tali articoli, le decisioni, atti od omissioni di cui rispettivamente alla direttiva 2011/92, sulla partecipazione del pubblico, e all’articolo 24 della direttiva 2010/75, devono poter essere oggetto di una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale, senza limitare in nessun modo i motivi che possono essere invocati a sostegno di siffatto ricorso<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0114"><NO.P>114.</NO.P><TXT>Orbene, l’articolo 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e l’articolo 73, paragrafo 4, del VwVfG limitano chiaramente i motivi che possono essere invocati da un ricorrente a sostegno di un ricorso giurisdizionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0115"><NO.P>115.</NO.P><TXT>Se gli articoli 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono affatto sull’obbligo di esaurire tutti i procedimenti di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti di ricorso giurisdizionale, ove siffatto obbligo sia prescritto dal diritto nazionale, tali disposizioni non consentono affatto di limitare i motivi che possono essere invocati da un ricorrente a sostegno di un successivo ricorso giurisdizionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0116"><NO.P>116.</NO.P><TXT>È giocoforza constatare, conformemente alle osservazioni della Commissione, che i ricorsi giurisdizionali sono autonomi e distinti dal procedimento amministrativo e dai ricorsi amministrativi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0117"><NO.P>117.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che le norme nazionali in questione creino un ostacolo supplementare per avere accesso alla giustizia, il quale non è previsto dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0118"><NO.P>118.</NO.P><TXT>A mio avviso, tale ostacolo supplementare non può essere giustificato da ragioni legate alla certezza del diritto, dal momento che i termini di decadenza per l’impugnazione delle decisioni delle autorità amministrative sono sufficienti a tal riguardo.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="24"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0119"><NO.P>119.</NO.P><TXT>Quanto all’argomento concernente l’efficacia dei procedimenti amministrativi, se è vero che la possibilità di formulare delle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>obiezioni<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> per la prima volta in occasione di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>problematica<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/>, è sufficiente ricordare che l’obiettivo stesso perseguito dagli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 consiste nel garantire un ampio accesso agli organi giurisdizionali. Il legislatore dell’Unione ha chiaramente privilegiato tale obiettivo rispetto all’efficacia dei procedimenti amministrativi, al fine di contribuire alla salvaguardia, alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute umana<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>V., per analogia, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0120"><NO.P>120.</NO.P><TXT>Ne consegue che la Repubblica federale di Germania, limitando, agli articoli 2, paragrafo 3, dell’UmwRG e 73, paragrafo 4, del VwVfG, la legittimazione ad agire e la portata del sindacato giurisdizionale alle obiezioni che sono già state sollevate entro il termine previsto dal procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla quarta e sulla quinta censura, relative alle limitazioni nel tempo dell’applicazione degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Sulla quarta censura</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0121"><NO.P>121.</NO.P><TXT>La Commissione rammenta che la versione iniziale dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG non era compatibile con gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75, nella misura in cui segnatamente tale versione limitava la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali alle disposizioni di legge che conferivano diritti ai singoli. Essa rileva che l’<DATE ISO="20121108">8 novembre 2012</DATE>, a seguito della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), il Bundestag ha adottato una modifica dell’UmwRG, che è entrata in vigore il <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE> e che ha soppresso le parole <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>che conferiscono diritti ai singoli<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/> di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG al fine di rimediare alla violazione del diritto esistente fino a quel momento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0122"><NO.P>122.</NO.P><TXT>La Commissione ritiene tuttavia che la nuova versione dell’UmwRG abbia soltanto una validità limitata nel tempo, in quanto l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, come modificato, prevede che solo i procedimenti ancora pendenti al <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE> [data della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>)] o che sono stati avviati successivamente a tale data senza essere stati definiti con forza di giudicato il <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE> (data dell’entrata in vigore della versione modificata dell’UmwRG) devono essere conclusi sulla base della nuova versione dell’UmwRG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0123"><NO.P>123.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, nei procedimenti avviati successivamente al <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> e conclusi prima del <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE>, la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali resta pertanto limitata alle disposizioni che conferiscono diritti ai singoli. Essa ritiene che, alla luce del parallelismo, nel diritto amministrativo tedesco, fra la ricevibilità di un ricorso e la portata del sindacato giurisdizionale in sede di esame del merito, tale limitazione nel tempo abbia parimenti influito sulla portata del sindacato giurisdizionale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="25"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0124"><NO.P>124.</NO.P><TXT>Per la Commissione, la disposizione transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG prolunga per i ricorsi delle associazioni ambientali una situazione giuridica contraria al diritto dell’Unione, nella misura in cui essa continua ad escludere ampiamente, per i ricorsi in parola, il controllo delle norme di procedura. Di conseguenza, essa ritiene che, ratione temporis, tenuto conto dei procedimenti esclusi in applicazione della disposizione transitoria di cui agli articoli 5, paragrafo 1 e 4, e 2, paragrafo 5, dell’UmwRG, tale disposizione violi gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0125"><NO.P>125.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania sostiene che l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG riveste natura meramente dichiaratoria e non ha alcun valore regolamentare. La sua finalità consisterebbe unicamente nel facilitare l’applicazione dell’UmwRG all’istanza incaricata di applicarlo. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, procedimenti di ricorso non ancora definiti con forza di giudicato devono essere portati a termine conformemente alle nuove disposizioni dell’UmwRG in vigore a partire dal <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE>. Viceversa, la modifica legislativa non avrebbe alcuna incidenza sui procedimenti di ricorso che sono stati conclusi con forza di giudicato prima dell’adozione della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Essa ritiene che, in conformità alla giurisprudenza della Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Köbler</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑224/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:513">EU:C:2003:513</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Fallimento Olimpiclub</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:506">EU:C:2009:506</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, tali procedimenti non devono essere riesaminati.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Sulla quinta censura</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0126"><NO.P>126.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che l’esclusione, ai paragrafi 1, primo comma, e 4 dell’articolo 5 dell’UmwRG, dei procedimenti amministrativi che sono stati avviati prima del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> viola gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75. Essa rileva che l’esistenza di tale violazione è confermata dalla Corte al punto 30 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Essa ritiene parimenti che l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG, il quale esclude dall’ambito di applicazione dell’UmwRG le decisioni che sono divenute esecutive prima del <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE> (data di entrata in vigore dell’UmwRG), violi gli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0127"><NO.P>127.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania annuncia la preparazione di una modifica dell’UmwRG che recepirà il punto 31 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), nel quale la Corte ha statuito che, in conformità all’articolo 11 della direttiva 2011/92, i procedimenti avviati prima del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> non potevano essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’UmwRG. Per quanto attiene all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG, la Repubblica federale di Germania ritiene che tale disposizione escluda dal suo campo di applicazione i procedimenti divenuti esecutivi al momento della sua entrata in vigore, in conformità al principio dell’autorità di cosa giudicata. Essa ritiene che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, sia importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Secondo la Repubblica federale di Germania, uno Stato membro non è tenuto a riesaminare una decisione giudiziaria passata in giudicato e ad annullarla, qualora risulti che essa è contraria al diritto dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>V. sentenze <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Köbler</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑224/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:513">EU:C:2003:513</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Kapferer</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑234/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:178">EU:C:2006:178</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Fallimento Olimpiclub</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:506">EU:C:2009:506</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Essa ritiene che ciò valga parimenti per procedimenti amministrativi conclusi che sono sfociati in una decisione che non è stata affatto oggetto di un ricorso e che, per questo motivo, sono divenuti esecutivi e dunque inoppugnabili.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="26"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Valutazione</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Osservazioni preliminari</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0128"><NO.P>128.</NO.P><TXT>Il termine di trasposizione delle disposizioni di cui agli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75 era fissato al <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0129"><NO.P>129.</NO.P><TXT>Orbene, si evince chiaramente dal fascicolo dinanzi alla Corte che l’UmwRG, il quale recepisce tali disposizioni nel diritto tedesco, contiene varie disposizioni, ossia l’articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, che, su taluni punti, hanno limitato l’applicazione di tale legge per il periodo successivo al <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0130"><NO.P>130.</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania fa valere il principio dell’autorità della cosa giudicata al fine di giustificare tali limitazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0131"><NO.P>131.</NO.P><TXT>Se è vero che il principio dell’autorità della cosa giudicata riveste un’importanza considerevole, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, ad uno Stato membro non è consentito invocare difficoltà interne o norme dell’ordinamento giuridico nazionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la mancata osservanza degli impegni e dei termini risultanti dalle direttive dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Italia</NAME.CASE> (<NO.CASE>100/77</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1978:78">EU:C:1978:78</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0132"><NO.P>132.</NO.P><TXT>È vero che, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Impresa Pizzarotti</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑213/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2067">EU:C:2014:2067</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché la giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0133"><NO.P>133.</NO.P><TXT>Tuttavia, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, una volta che la Corte abbia constatato che una disposizione di diritto dell’Unione è stata violata (unico compito conferito alla Corte da tale articolo), incombe allo Stato membro interessato adottare, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta; la questione di quali siano tali provvedimenti non rientra nell’oggetto di una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>V., in tal senso, sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Commissione/Ungheria</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑288/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:237">EU:C:2014:237</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> nonché la giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0134"><NO.P>134.</NO.P><TXT>La circostanza fatta valere dalla Repubblica federale di Germania, secondo la quale le limitazioni temporali all’applicazione dell’UmwRG apportate dall’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG erano necessarie ai fini dell’osservanza del principio dell’autorità della cosa giudicata e, per analogia, della stabilità dei procedimenti amministrativi divenuti esecutivi, anche ammesso che sia dimostrata, ricade pertanto, in ogni caso, eventualmente, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza che dichiara l’inadempimento, e non può incidere sulla dichiarazione di inadempimento nell’ambito delle presenti censure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0135"><NO.P>135.</NO.P><TXT>Ciò premesso, esaminerò anzitutto la quinta censura.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="27"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Sulla quinta censura, concernente il rinvio dell’applicazione nel tempo in generale</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0136"><NO.P>136.</NO.P><TXT>Al punto 31 della sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gemeinde Altrip e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:712">EU:C:2013:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha dichiarato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>la direttiva 2003/35, che ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337, nello stabilire che dovesse essere trasposta entro il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di tale articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati <HT TYPE="ITALIC">prima</HT> del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> <HT TYPE="ITALIC">qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE><QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0137"><NO.P>137.</NO.P><TXT>Orbene, l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell’UmwRG prevede che tale legge si applica unicamente ai procedimenti amministrativi che sono stati o avrebbero dovuto essere avviati <HT TYPE="ITALIC">successivamente</HT> al <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0138"><NO.P>138.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che la Repubblica federale di Germania, escludendo, tramite l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dell’UmwRG l’applicazione di tale legge a tutti i procedimenti amministrativi avviati prima del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>, compresi quelli che sono sfociati nella concessione di un’autorizzazione successivamente a tale data, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0139"><NO.P>139.</NO.P><TXT>Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’UmwRG prevede che il suo primo comma non si applica ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE>, data di entrata in vigore dell’UmwRG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0140"><NO.P>140.</NO.P><TXT>Ne consegue che tale disposizione del diritto nazionale esclude dall’applicazione dell’UmwRG i procedimenti amministrativi che sono sfociati nella concessione di un’autorizzazione fra il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE> (scadenza del termine di recepimento) e il <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0141"><NO.P>141.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che Repubblica federale di Germania, escludendo, in forza del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l’applicazione dell’UmwRG ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE>, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Sulla quarta censura, relativa alla limitazione nel tempo dell’applicazione delle norme concernenti i ricorsi proposti da associazioni a tutela dell’ambiente</TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0142"><NO.P>142.</NO.P><TXT>In applicazione degli articoli 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 e 25, paragrafo 3, della direttiva 2010/75, si ritiene che le associazioni a tutela dell’ambiente abbiano sufficiente interesse oppure siano portatrici di diritti passibili di violazione a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’uno o all’altro di tali presupposti di ricevibilità dei ricorsi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>V. sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ne consegue che tali associazioni godono di un accesso privilegiato alla giustizia in applicazione di tali articoli a partire dalla loro entrata in vigore il <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0143"><NO.P>143.</NO.P><TXT>Tuttavia, nella sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha considerato che il diritto tedesco subordinava la ricevibilità di un’azione avviata da un’associazione a tutela dell’ambiente alla condizione che tale associazione facesse valere che la decisione amministrativa impugnata pregiudicava un diritto individuale idoneo, secondo il diritto nazionale, ad essere qualificato come diritto pubblico soggettivo. La Corte ha statuito che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0061" REF.END="QE0061"/>se è possibile che il legislatore nazionale circoscriva ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od<?PAGE NO="28"?> omissioni previsti dall’art[icolo] 10 bis della direttiva 85/337, siffatta limitazione non può essere applicata in quanto tale alle associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità di cui all’art[icolo] 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Sentenza <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:289">EU:C:2011:289</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Le associazioni a tutela dell’ambiente devono necessariamente poter far valere in giudizio le disposizioni di diritto nazionale che attuano la normativa dell’Unione in materia di ambiente, nonché le disposizioni aventi effetto diretto del diritto dell’Unione in materia di ambiente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Ibidem (punto 48).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0144"><NO.P>144.</NO.P><TXT>Se è vero che, al fine di rimediare alla violazione del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia, la Repubblica federale di Germania ha modificato l’UmwRG, tale modifica ha una portata temporale limitata, dal momento che la nuova versione dell’UmwRG è entrata in vigore il <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE>. Infatti, essa è limitata, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, ai procedimenti amministrativi, ai procedimenti di autorizzazione e ai procedimenti di ricorso pendenti alla data del <DATE ISO="20110512">12 maggio 2011</DATE> o che sono stati avviati successivamente a tale data e non sono stati ancora conclusi con forza di giudicato alla data del <DATE ISO="20130129">29 gennaio 2013</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0145"><NO.P>145.</NO.P><TXT>Ne consegue che, conformemente alle osservazioni della Commissione, gli altri procedimenti che non sono coperti da tali modifiche continuano a rientrare nell’ambito di applicazione della vecchia versione dell’UmwRG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0146"><NO.P>146.</NO.P><TXT>Dal momento che le associazioni a tutela dell’ambiente godono di un accesso privilegiato alla giustizia a partire dal <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>, e che le disposizioni del diritto tedesco adottate ai fini della trasposizione di tale articolo dovrebbero parimenti essere applicate ai procedimenti amministrativi di autorizzazione avviati <HT TYPE="ITALIC">prima</HT> del <DATE ISO="20050625">25 giugno 2005</DATE>, qualora essi siano sfociati nella concessione di un’autorizzazione successivamente a tale data, ritengo che la Repubblica federale di Germania, limitando, in conformità alla nuova versione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’UmwRG, l’applicazione nel tempo del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 11 della direttiva 2011/92 e 25 della direttiva 2010/75.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0147"><NO.P>147.</NO.P><TXT>A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione non ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0148"><NO.P>148.</NO.P><TXT>In applicazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo il quale gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, la Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI –</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0149"><NO.P>149.</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte considerazioni, e menzionando anzitutto le censure che vertono sulle due direttive di cui trattasi per concludere con quella che riguarda unicamente la direttiva 2011/92, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La Repubblica federale di Germania,</TXT><?PAGE NO="29"?><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>limitando, in applicazione dell’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung), il diritto dei singoli ad ottenere l’annullamento di un atto al caso in cui tale atto costituisca o abbia costituito l’oggetto di una dichiarazione di illegittimità da parte del giudice amministrativo tedesco;</P></ITEM><ITEM><P>imponendo, in applicazione dell’articolo 46 della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), il requisito dell’esistenza di un nesso di causalità fra i vizi di procedura concernenti l’informazione e la partecipazione del pubblico e la ratio della decisione finale contestata per fondare l’annullamento di quest’ultima;</P></ITEM><ITEM><P>limitando, agli articoli 2, paragrafo 3, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) e 73, paragrafo 4, della legge sul procedimento amministrativo, la legittimazione ad agire e la portata del sindacato giurisdizionale alle obiezioni che sono già state formulate nel termine previsto dal procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione;</P></ITEM><ITEM><P>escludendo, in applicazione del suo articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, l’applicazione della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) ai procedimenti amministrativi che sono divenuti esecutivi prima del <DATE ISO="20061215">15 dicembre 2006</DATE>, e</P></ITEM><ITEM><P>limitando, in conformità alla nuova versione dell’articolo 5, paragrafo 4, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), l’applicazione nel tempo del diritto delle associazioni a tutela dell’ambiente ad un accesso privilegiato alla giustizia,</P><P>è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20111213">13 dicembre 2011</DATE>, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20101124">24 novembre 2010</DATE>, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).</P></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Limitando la portata dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge sui ricorsi in materia ambientale (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) all’annullamento delle decisioni per vizi di procedura nei casi di assenza totale di valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale o all’assenza di esame preliminare obbligatorio, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2011/92.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria sopportano le proprie spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>