<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-262/21 PPU</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62021CC0262</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:592">EU:C:2021:592</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>20</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>20</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Pikamäe – Causa C‑262/21 PPU</HT></P><P>A</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Priit Pikamäe</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20210714">14 luglio 2021</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE><NOTE TYPE="ENDNOTE" NUMBERING="roman" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>I paragrafi 1, 8, 27, 29, 39, 43, 47 e 52 nonché le note a piè di pagina 18 e 33 del presente testo sono stati oggetto di una modifica successivamente alla sua pubblicazione iniziale<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</P></QUOT.S></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑262/21 PPU</HT></P><P>A</P><P>contro</P><P>B</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Cooperazione giudiziaria in materia civile</KEYWORD><KEYWORD>Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 2201/2003</KEYWORD><KEYWORD>Ambito di applicazione ratione materiae</KEYWORD><KEYWORD>Nozione di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="201D" ID="QE0002"/></KEYWORD><KEYWORD>Domanda di protezione internazionale di un genitore a nome del figlio minorenne</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (UE) n. 604/2013</KEYWORD><KEYWORD>Decisione di trasferimento del minore nello Stato membro competente per l’esame della domanda</KEYWORD><KEYWORD>Domanda di ritorno</KEYWORD><KEYWORD>Trasferimento illecito o mancato ritorno illecito del minore</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 2, paragrafo 11</KEYWORD><KEYWORD>Qualificazione</KEYWORD><KEYWORD>Convenzione dell’Aia del 1980</KEYWORD><KEYWORD>Residenza abituale</KEYWORD><KEYWORD>Vie di fatto</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Può una decisione di trasferimento di un minore adottata a norma del regolamento n. 604/2013<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20130626">26 giugno 2013</DATE>, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="180" PAGE.FIRST="31" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 180, pag. 31</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> e facente seguito a una domanda di protezione internazionale presentata a suo nome da uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 2201/2003<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Regolamento del Consiglio, del <DATE ISO="20031127">27 novembre 2003</DATE>, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="338" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2003">GU 2003, L 338, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> e, in caso di risposta affermativa, può essere ivi ravvisata una fattispecie di sottrazione internazionale di tale minore?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>È questa una delle questioni che pone la presente causa, la cui originalità risiede nel mettere in relazione due strumenti giuridici di diritto dell’Unione apparentemente ben distinti per oggetto e obiettivi, e sulla quale la Corte dovrà pronunciarsi per la prima volta.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Convenzione dell’Aia del <DATE ISO="19801025">25 ottobre 1980</DATE></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>L’articolo 3 della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il <DATE ISO="19801025">25 ottobre 1980</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>Convenzione dell’Aia del 1980<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>se tali diritti [erano] effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’articolo 12 di tale convenzione enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.</ALINEA><ALINEA>L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve parimenti ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.</ALINEA><ALINEA>Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 13 di detta convenzione è redatto nei seguenti termini:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.</TXT></NP></ITEM></LIST><?PAGE NO="3"?><P>L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.</P><P>Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Diritto dell’Unione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 2201/2003</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Il considerando 5 del regolamento n. 2201/2003 indica quanto segue:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Il considerando 10 del regolamento n. 2201/2003 così dispone:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d’asilo e nel settore dell’immigrazione. (...)<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>Il considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 così recita:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la [Convenzione dell’Aia del 1980] quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro [illecito]. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Ambito di applicazione<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="001.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:</P><P>(…)</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="001.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il diritto di affidamento e il diritto di visita;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>Definizioni<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, precisa quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:</P><P>(…)</P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P>7)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>responsabilità genitoriale<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="201D" ID="QE0014"/>: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;</TXT><P>(…)</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>9)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="201D" ID="QE0015"/>: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;</TXT><P>(…)</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>11)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="201C" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="201D" ID="QE0016"/>: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro</TXT><P>e</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’articolo 11 di detto regolamento prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="011.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [C]onvenzione dell’Aia del <DATE ISO="19801025">25 ottobre 1980</DATE> (…) per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.</ALINEA><?PAGE NO="5"?><ALINEA>(…)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all’articolo 13, lettera b), della [C]onvenzione dell’Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 604/2013</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 12 del regolamento n. 604/2013 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="012.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.</ALINEA><ALINEA>(…)</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="012.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è, nell’ordine:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.</ALINEA><ALINEA>Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.</ALINEA><ALINEA>Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.</ALINEA><?PAGE NO="6"?><ALINEA>Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">C.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Diritto finlandese</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Il ritorno del minore è disciplinato dalla laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 (legge relativa all’affidamento del minore e al diritto di visita), come modificata dalla legge 186/1994. Le disposizioni di tale legge corrispondono a quelle della Convenzione dell’Aia del 1980.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Dalla decisione di rinvio nonché dalle risposte alle richieste di documenti e di informazioni rivolte dalla Corte risulta che la controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti due cittadini iraniani, genitori di un bambino di 20 mesi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Nel 2016, il padre e la madre hanno risieduto in Finlandia. In tale paese, la madre beneficiava di un titolo di soggiorno per motivi familiari (poiché il padre disponeva di un titolo di soggiorno nella sua qualità di lavoratore dipendente) per un periodo di quattro anni a decorrere dal <DATE ISO="20171228">28 dicembre 2017</DATE>. Nel maggio del 2019, i genitori si sono stabiliti in Svezia e la madre ha ottenuto, in tale paese, un titolo di soggiorno per motivi familiari per il periodo compreso tra l’<DATE ISO="20190311">11 marzo 2019</DATE> e il <DATE ISO="20200916">16 settembre 2020</DATE>. Il <DATE ISO="20190905">5 settembre 2019</DATE> è nato un figlio comune, il cui diritto di affidamento era detenuto in maniera condivisa dai genitori.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Con decisione dell’<DATE ISO="20191111">11 novembre 2019</DATE>, le autorità svedesi hanno collocato la madre e il minore in una casa di accoglienza a seguito degli atti di violenza domestica subiti dalla madre, decisione confermata con sentenza del <DATE ISO="20200117">17 gennaio 2020</DATE>. Il <DATE ISO="20191121">21 novembre 2019</DATE>, il padre ha chiesto un titolo di soggiorno per il minore in Svezia sulla base del suo legame familiare con il medesimo. Il 4 dicembre successivo, anche la madre ha depositato, per il minore, una domanda di titolo di soggiorno in Svezia. Il <DATE ISO="20200807">7 agosto 2020</DATE>, la madre ha presentato presso le autorità svedesi competenti una domanda di protezione internazionale per sé stessa e per il figlio, invocando violenze domestiche perpetrate su di lei dal padre e, in caso di ritorno in Iran, il rischio di violenze fondate sull’onore da parte della famiglia del padre. Il <DATE ISO="20200827">27 agosto 2020</DATE>, la Repubblica di Finlandia ha comunicato al Regno di Svezia che, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, essa era competente per l’esame di tale domanda.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20201027">27 ottobre 2020</DATE>, l’autorità svedese competente in materia di immigrazione ha dichiarato irricevibile la domanda di asilo della madre e del minore, ha archiviato la domanda di titolo di soggiorno per il minore presentata dal padre sulla base del legame familiare e ha disposto il trasferimento della madre e del minore in Finlandia in applicazione del regolamento n. 604/2013. Il 24 novembre successivo, tale trasferimento è stato effettuato in conformità all’articolo 29 di detto regolamento, il che ha comportato la revoca della decisione di presa in carico e di collocamento del minore. L’<DATE ISO="20210111">11 gennaio 2021</DATE>, la madre ha presentato in Finlandia una domanda di asilo per sé stessa e per il minore, il cui esame è tuttora in corso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20201207">7 dicembre 2020</DATE>, il padre ha proposto ricorso avverso la decisione adottata il <DATE ISO="20201027">27 ottobre 2020</DATE> dall’autorità svedese competente in materia di immigrazione per avere essa archiviato la sua domanda di titolo di soggiorno e trasferito il minore in Finlandia. Il <DATE ISO="20201221">21 dicembre 2020</DATE>, un giudice svedese ha annullato detta decisione, poiché il padre non era stato<?PAGE NO="7"?> ascoltato, e ha rinviato gli atti dinanzi a tale autorità. Riesaminando gli atti, quest’ultima ha deciso, il <DATE ISO="20201229">29 dicembre 2020</DATE>, di archiviare le cause concernenti il minore poiché questi aveva lasciato il territorio nazionale. Un giudice svedese, statuendo il <DATE ISO="20210406">6 aprile 2021</DATE> in seguito al ricorso proposto, il <DATE ISO="20210119">19 gennaio 2021</DATE>, dal padre avverso la decisione del <DATE ISO="20201229">29 dicembre 2020</DATE>, ha respinto le domande di quest’ultimo e, segnatamente, quella diretta ad ottenere il ritorno del minore in Svezia in applicazione del regolamento n. 604/2013. Secondo le informazioni comunicate dall’autorità svedese competente in materia di immigrazione, il minore non dispone attualmente di un titolo di soggiorno in Svezia, cosicché non può entrare in tale paese.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Parallelamente, un tribunale svedese, con ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare nel novembre del 2020, ha confermato a titolo provvisorio il diritto di affidamento condiviso dei due genitori. Con sentenza del <DATE ISO="20210429">29 aprile 2021</DATE>, tale tribunale ha pronunciato il divorzio dei genitori, ha attribuito l’affidamento esclusivo del minore alla madre con effetto immediato, ha respinto la domanda di diritto di visita presentata dal padre e ha precisato che la summenzionata ordinanza cautelare era decaduta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Sostenendo che il minore era stato oggetto di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti, il <DATE ISO="20201221">21 dicembre 2020</DATE> il padre ha presentato dinanzi allo hovioikeus (Corte d’appello) di Helsinki (Finlandia) una domanda intesa a ottenere il ritorno immediato del minore in Svezia. Con decisione del <DATE ISO="20210225">25 febbraio 2021</DATE>, lo hovioikeus (Corte d’appello) di Helsinki ha respinto tale domanda. Il padre ha impugnato tale decisione dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia). In sede di esame del ricorso in questione, tale giudice, il <DATE ISO="20210423">23 aprile 2021</DATE>, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>1)</NO.P><TXT>Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [n. 2201/2003], relativo al trasferimento illecito di un minore, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, trasferisce il minore dal suo Stato di residenza in un altro Stato membro, che è lo Stato membro competente ai sensi di una decisione di trasferimento adottata da un’autorità in applicazione del regolamento [n. 604/2013].</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [n. 2201/2003], relativo all’illecito mancato rientro, debba essere interpretato nel senso che rientri in tale qualificazione la situazione in cui un giudice dello Stato di residenza del minore ha annullato la decisione adottata da un’autorità di trasferire l’esame del fascicolo, il quale è stato archiviato dopo che il minore e la madre hanno lasciato il loro Stato di residenza, ma in cui il minore, di cui è stato ordinato il ritorno, non dispone più di un titolo di soggiorno in corso di validità nel suo Stato di residenza, né di un diritto di ingresso o di soggiorno nello Stato in questione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Viene ripresa qui la formulazione della seconda questione pregiudiziale, come precisata dal giudice del rinvio nella sua risposta fornita il <DATE ISO="20210521">21 maggio 2021</DATE> alla richiesta di informazioni informale rivolta dalla Corte.</P></NOTE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Qualora, tenuto conto della risposta fornita alla prima o alla seconda questione, occorra interpretare [l’articolo 2, punto 11, del] regolamento [n. 2201/2003] nel senso che si tratti di un illecito trasferimento o mancato rientro del minore, e pertanto quest’ultimo dovrebbe essere rinviato nel suo Stato di residenza, se l’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione [dell’Aia del 1980] debba essere interpretato nel senso che osti al ritorno del minore per uno dei seguenti motivi:</TXT><?PAGE NO="8"?><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>perché sussiste un rischio grave, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno di un lattante di cui la madre si è personalmente occupata, ove questi venga rinviato da solo, lo esponga a un pericolo fisico o psichico, o comunque lo ponga in una situazione intollerabile; oppure</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>perché il minore, nel suo Stato di residenza, verrebbe preso in carico e collocato in una casa di accoglienza da solo o con la madre, il che indicherebbe che sussiste un fondato rischio, ai sensi di tale disposizione, che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici, o lo ponga comunque in una situazione intollerabile; o ancora</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>perché il minore, che non dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità, si troverebbe in una situazione intollerabile ai sensi di tale disposizione.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Qualora, in considerazione della risposta alla terza questione, fosse possibile interpretare i motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione [dell’Aia del 1980] nel senso che sussiste un fondato rischio che il ritorno del minore lo esponga a pericoli fisici o psichici o comunque lo ponga in una situazione intollerabile, se l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento [n. 2201/2003], in combinato disposto con la nozione di <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>interesse superiore del minore<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="201D" ID="QE0021"/> di cui all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>Carta<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="201D" ID="QE0022"/>)] e al regolamento [n. 2201/2003], debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui né il minore né la madre dispongono di un titolo di soggiorno in corso di validità nello Stato di residenza del minore, e pertanto non hanno diritto di ingresso o di soggiorno in tale paese, lo Stato di residenza del minore debba adottare misure adeguate per assicurare il soggiorno regolare del minore e della madre in tale Stato membro.</TXT><P>Qualora sullo Stato di residenza del minore gravi un tale obbligo, se il principio della fiducia reciproca tra Stati membri debba essere interpretato nel senso che lo Stato che consegna il minore può, in conformità di tale principio, presumere che lo Stato di residenza del minore adempirà tali obblighi o se l’interesse del minore imponga che le autorità dello Stato di residenza forniscano dettagli sulle misure specifiche che sono state o saranno adottate per la protezione del minore, in modo che lo Stato membro che consegna il minore possa valutare, in particolare, l’adeguatezza di tali misure alla luce degli interessi del minore.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Qualora sullo Stato di residenza del minore non gravi l’obbligo, di cui alla quarta questione pregiudiziale, di adottare misure adeguate, se, alla luce dell’articolo 24 della [Carta], l’articolo 20 della Convenzione [dell’Aia del 1980] debba essere interpretato, nei casi di cui alla terza questione pregiudiziale, punti da i) a iii), nel senso che esso osti al ritorno del minore in quanto detto ritorno potrebbe essere considerato come contrario, ai sensi di tale disposizione, ai principi fondamentali relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio ha chiesto che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Il <DATE ISO="20210512">12 maggio 2021</DATE>, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere tale domanda.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20210521">21 maggio 2021</DATE>, il giudice del rinvio ha risposto alla richiesta di informazioni informale della Corte. Con memoria del <DATE ISO="20210531">31 maggio 2021</DATE>, il governo svedese ha risposto ai quesiti scritti posti dalla Corte e ha prodotto i documenti richiesti dalla stessa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Hanno depositato osservazioni scritte la convenuta nel procedimento principale, il governo finlandese e la Commissione europea. Queste stesse parti nonché il ricorrente nel procedimento principale sono stati sentiti all’udienza di discussione tenutasi il <DATE ISO="20210628">28 giugno 2021</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sulle questioni prima e seconda</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Osservazioni preliminari</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>In primo luogo, dal testo delle prime due questioni pregiudiziali emerge che il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulle conseguenze di una decisione di trasferimento di un minore e della madre adottata in applicazione del regolamento n. 604/2013 sulla qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> quale definita all’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003. Queste due questioni interessano pertanto un quesito comune, cosicché reputo opportuno esaminarle congiuntamente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>In secondo luogo, il giudice del rinvio ha posto le suddette questioni vertenti sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003 partendo dalla premessa secondo la quale tale disposizione è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, circostanza contestata dalla convenuta nel procedimento principale, sostenuta dalla Commissione. Poiché l’applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 solleva una difficoltà ed è stata dibattuta nell’udienza dinanzi alla Corte, occorre verificare se una situazione come quella descritta dalla decisione di rinvio rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141218">18 dicembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>McCarthy e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑202/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2450">EU:C:2014:2450</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180725">25 luglio 2018</DATE>, <NAME.CASE>Alheto</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑585/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:584">EU:C:2018:584</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0067">67</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200312">12 marzo 2020</DATE>, <NAME.CASE>VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑659/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:201">EU:C:2020:201</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. In caso di risposta affermativa, sarà necessario esaminare i criteri costitutivi della qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sull’applicabilità del regolamento n. 2201/2003</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>La convenuta nel procedimento principale, sostenuta dalla Commissione, sostiene che, da un lato, l’applicazione del regolamento n. 604/2013 rientra in un esercizio da parte degli Stati membri di pubblici poteri estraneo alle questioni di diritto civile oggetto del regolamento n. 2201/2003 e che, dall’altro, le decisioni relative al diritto d’asilo e all’immigrazione sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Trovo difficile condividere una simile analisi. Occorre rilevare, infatti, che il regolamento n. 2201/2003 si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera b), alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/> dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione<?PAGE NO="10"?> che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>responsabilità genitoriale<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>, fra cui, alla luce del considerando 5 del regolamento n. 2201/2003, quelle dirette alla protezione del minore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20071127">27 novembre 2007</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑435/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:714">EU:C:2007:714</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151021">21 ottobre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gogova</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑215/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:710">EU:C:2015:710</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180919">19 settembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>C.E. e N.E</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑325/18 PPU e C‑375/18 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:739">EU:C:2018:739</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Nel solco di tale approccio estensivo, la Corte ha parimenti incluso nella nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> misure di protezione che, anche sotto il profilo del diritto degli Stati membri, rientrano nel diritto pubblico<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20071127">27 novembre 2007</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑435/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:714">EU:C:2007:714</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090402">2 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑523/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:225">EU:C:2009:225</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, da 27 a 29), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120426">26 aprile 2012</DATE>, <NAME.CASE>Health Service Executive</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑92/12 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:255">EU:C:2012:255</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Una simile concezione delle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> presuppone dunque di verificare se, indipendentemente dalla sua qualificazione, una misura contribuisca, per sua natura, alla protezione del minore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Alla luce di tali elementi, ritengo che, nelle circostanze particolari del caso di specie, il trasferimento del minore avvenuto in applicazione del regolamento n. 604/2013 rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2013. Infatti, la decisione di trasferimento deve essere considerata non isolatamente, bensì nel contesto dell’intero procedimento in cui si inserisce. Ne risulta che il trasferimento non può essere dissociato dalla domanda di protezione internazionale, alla quale esso è direttamente riconducibile. Orbene, nel presente caso, la domanda di <HT TYPE="ITALIC">protezione</HT> internazionale ha come obiettivo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151021">21 ottobre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gogova</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑215/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:710">EU:C:2015:710</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha dichiarato che, al fine di stabilire se una domanda ricada nella sfera d’applicazione del regolamento n. 2201/2003, occorre far riferimento all’oggetto della medesima. Rilevo che, nel caso in esame, sarebbe quasi sufficiente attenersi alla formulazione della domanda in questione.</P></NOTE> quello di assicurare al minore uno status perenne che lo premunisca contro un potenziale pericolo per il medesimo. Di conseguenza, tale domanda costituisce effettivamente una misura di protezione del minore e, pertanto, rientra nell’ambito delle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/> ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Una simile conclusione non mi sembra rimessa in discussione dal considerando 10 del regolamento n. 2201/2003, ai sensi del quale tale regolamento <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>non è inteso<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/> ad applicarsi alle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>decisioni sul diritto d’asilo e nel settore dell’immigrazione<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>. Leggendo tale testo, dall’impiego dei termini <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>non è inteso<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Formulazione che deve essere distinta da quella, più imperativa, di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>non si applica<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</P></NOTE> desumo che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere sistematicamente dalle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> la totalità delle decisioni relative al diritto d’asilo. Una simile analisi è conforme, oltretutto, all’approccio estensivo adottato dalla Corte, la quale, alla luce del considerando 5 di detto regolamento, ha incluso nelle <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>materie civili<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/> le misure di protezione del minore rientranti nell’ambito del diritto pubblico.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>A parte i termini di detto considerando 10, il quale è in ogni caso privo di valore giuridico vincolante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20201125">25 novembre 2020</DATE>, <NAME.CASE>Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑303/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:958">EU:C:2020:958</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, dalle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 non risulta che le decisioni relative al diritto di asilo siano, per principio, escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento. A sostegno di tale analisi, osservo che tali decisioni non figurano all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, il quale elenca tassativamente le materie escluse dall’ambito di applicazione di questo stesso regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161013">13 ottobre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Mikołajczyk</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑294/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:772">EU:C:2016:772</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Ricordo, inoltre, per quanto riguarda il dettato del considerando 4 del regolamento n. 2201/2003, che il preambolo di un atto dell’Unione non solo non ha alcun valore giuridico vincolante, ma non può neanche essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale [sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20201125">25 novembre 2020</DATE>, <NAME.CASE>Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo)</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑303/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:958">EU:C:2020:958</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>].</P></NOTE>. Inoltre, non può essere ricavato un argomento dal fatto che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 non menziona, fra le materie civili, le<?PAGE NO="11"?> decisioni relative al diritto d’asilo. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, l’impiego della locuzione <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>in particolare<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 implica che l’elenco contenuto in tale disposizione riveste carattere indicativo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20071127">27 novembre 2007</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑435/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:714">EU:C:2007:714</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, ritengo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dalla convenuta nel procedimento principale, che le decisioni relative al diritto di asilo rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 sempreché esse rivestano, come nel caso in esame, il carattere di una misura di protezione del minore.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/></HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>In conformità alla logica descritta supra, occorre analizzare ciascuno dei criteri che consentono di qualificare come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>illecito<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> un trasferimento o un mancato ritorno di un minore e verificare, alla luce delle circostanze del caso di specie, se tali criteri siano soddisfatti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>A tal riguardo, l’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003, il cui tenore letterale è molto simile a quello dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1980, riunisce il trasferimento e il mancato ritorno illeciti in una stessa definizione. Basandosi su tale definizione, la Corte ha precisato che l’esistenza di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detto regolamento presuppone che il minore avesse la propria residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno e risulti dalla violazione del diritto di affidamento attribuito in virtù della normativa di tale Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ne discende che la qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> si basa essenzialmente sulle due nozioni cumulative di residenza abituale del minore e di violazione del diritto di affidamento. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre dunque esaminare in successione ciascuna di queste due nozioni.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla residenza abituale del minore</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>La nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>residenza abituale<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/> è impiegata secondo due diversi profili nel regolamento n. 2201/2003. Da un lato, in conformità all’articolo 2, punto 11, e all’articolo 11 di detto regolamento, essa costituisce un elemento chiave della qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> e del meccanismo di ritorno del minore previsto in una simile ipotesi. Dall’altro, essa riveste, nell’ambito degli articoli da 8 a 10 dello stesso regolamento, il carattere di un criterio generale di competenza giurisdizionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Per maggiori elementi su tale distinzione, v. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:375">EU:C:2017:375</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Tuttavia, poiché la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>residenza abituale<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> deve avere un significato uniforme nel regolamento n. 2201/2003, la Corte ha dichiarato che l’interpretazione di tale nozione data nell’ambito degli articoli 8 e 10 di tale regolamento è applicabile per analogia all’articolo 2, punto 11, e all’articolo 11 di questo stesso regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>V. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Occorre rilevare che il regolamento n. 2201/2003 non contiene una definizione della <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>residenza abituale<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>, anche se l’utilizzazione di quest’ultimo aggettivo implica che la residenza del minore presenti una certa stabilità o regolarità<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>V. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101222">22 dicembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mercredi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑497/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:829">EU:C:2010:829</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181017">17 ottobre 2018</DATE>, <NAME.CASE>UD</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑393/18 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:835">EU:C:2018:835</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, e non effettua neppure un rinvio espresso al diritto degli Stati membri. La Corte ha desunto da tali elementi che la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>residenza abituale<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> doveva essere oggetto di un’interpretazione autonoma, alla luce del contesto delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003 e dello scopo perseguito da quest’ultimo, segnatamente quello risultante dal considerando 12, secondo il quale detto regolamento è stato elaborato in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>V. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090402">2 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑523/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:225">EU:C:2009:225</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101222">22 dicembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mercredi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑497/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:829">EU:C:2010:829</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180628">28 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>HR</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑512/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:513">EU:C:2018:513</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181017">17 ottobre 2018</DATE>, <NAME.CASE>UD</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑393/18 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:835">EU:C:2018:835</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Su tale base, la Corte ha deciso che la residenza abituale del minore, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, corrisponde al luogo in cui si trova, alla luce delle circostanze che caratterizzano ogni caso di specie, il centro della sua vita<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180628">28 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>HR</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑512/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:513">EU:C:2018:513</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. In tal senso, nell’ambito di tale approccio concreto, occorre prendere in considerazione, oltre alla presenza fisica del minore nel territorio dello Stato membro, i fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare stabile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090402">2 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑523/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:225">EU:C:2009:225</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101222">22 dicembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mercredi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑497/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:829">EU:C:2010:829</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, da 47 a 49); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180628">28 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>HR</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑512/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:513">EU:C:2018:513</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. A tal fine, occorre prendere in considerazione, in ciascun caso specifico, un complesso di indizi concordanti, quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi Stati membri in questione, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest’ultimo nonché le relazioni familiari e sociali del minore in detti Stati membri<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090402">2 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑523/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:225">EU:C:2009:225</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180628">28 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>HR</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑512/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:513">EU:C:2018:513</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>)</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Inoltre, nel caso, come nella specie, di un minore in tenera età, la Corte ha dichiarato che la valutazione dell’integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare non può prescindere dalle circostanze che caratterizzano il soggiorno delle persone da cui egli dipende<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101222">22 dicembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mercredi</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑497/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:829">EU:C:2010:829</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Infatti, l’ambiente in cui cresce un minore in tenera età è essenzialmente familiare e determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali lo stesso vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>V. sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> – di norma i suoi genitori. Di conseguenza, qualora un tale minore viva quotidianamente con i genitori, la determinazione della sua residenza abituale presuppone quella del luogo in cui i suoi genitori sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180628">28 giugno 2018</DATE>, <NAME.CASE>HR</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑512/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:513">EU:C:2018:513</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Per determinare tale luogo, occorre esaminare una serie di elementi fattuali che includono, in maniera non esaustiva, la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno dei genitori nello Stato membro o negli Stati membri di cui trattasi, le loro conoscenze linguistiche, le loro origini geografiche e familiari, nonché le relazioni familiari e sociali da essi intrattenute. Tali indizi di natura oggettiva possono essere integrati, se del caso, dalla<?PAGE NO="13"?> considerazione dell’intenzione dei genitori affidatari di stabilirsi con il minore in un luogo determinato allorché essa riflette la realtà dell’integrazione dei genitori, e quindi del minore, in un ambiente sociale e familiare<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>V. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090402">2 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>A</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑523/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:225">EU:C:2009:225</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>In tal senso, come rilevato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa UD, la Corte ha elaborato un approccio cosiddetto <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>ibrido<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>, secondo cui la residenza abituale del minore è determinata sulla base, da una parte, di fattori oggettivi che caratterizzano il soggiorno del minore e, dall’altra, di circostanze attinenti al soggiorno dei genitori, nonché delle loro intenzioni quanto al luogo di residenza del minore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>UD</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑393/18 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:749">EU:C:2018:749</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Spetterà al giudice del rinvio verificare, sulla base di tali elementi, se il minore avesse la propria residenza abituale in Svezia immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti dedotti, prendendo in considerazione tutte le circostanze di fatto particolari del caso di specie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Ciò premesso e al fine di fornire elementi utili al giudice del rinvio, osservo, quanto alla qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>trasferimento illecito<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/>, che il minore, nonché la madre, sono stati trasferiti in Finlandia il <DATE ISO="20201124">24 novembre 2020</DATE>. Orbene, prima di tale trasferimento, il minore risiedeva in Svezia dal <DATE ISO="20190905">5 settembre 2019</DATE>, data della sua nascita, mentre i suoi genitori, affidatari, vivevano in tale paese dal maggio del 2019, ove disponevano di un titolo di soggiorno. Ne discende che, fatti salvi elementi complementari eventualmente in possesso del giudice del rinvio, risulta comprovato che prima del trasferimento la residenza abituale del minore era fissata in Svezia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Per contro, sotto il profilo della qualificazione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>mancato ritorno<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>, non mi sembra affatto accertato, alla luce dei succitati criteri, che il minore avesse mantenuto la propria residenza abituale in Svezia immediatamente prima del mancato ritorno illecito dedotto. Come ho già sottolineato, la residenza abituale di un minore in tenera età è strettamente connessa a quella delle persone di riferimento con le quali egli vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui. Orbene, dagli elementi forniti alla Corte emerge che, per via delle decisioni prese dalle autorità svedesi a seguito del comportamento del padre, il minore non ha quasi più alcun contatto con il medesimo e vive con la madre. Osservo, inoltre, che il trasferimento del minore in Finlandia, a seguito di una decisione di trasferimento immediatamente esecutiva, trae origine dalla domanda di protezione internazionale effettuata dalla madre a nome del minore e che, dal suo trasferimento, quest’ultimo soggiorna in tale paese<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Secondo la madre del minore, quest’ultimo frequenta durante il giorno un asilo nido finlandese e parla già la lingua finlandese come può farlo un bambino della sua età. Nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha precisato che la necessità di garantire la tutela dell’interesse superiore del minore implicava la considerazione di elementi di fatto attestanti una certa integrazione del minore in un ambiente familiare e sociale dal suo trasferimento.</P></NOTE> con la madre e non ha il diritto di entrare né di soggiornare in Svezia. Mi sembra che elementi del genere, attestanti il radicamento del minore in Finlandia, possano essere utilmente presi in considerazione in sede di fissazione della residenza abituale del medesimo e risultino determinanti per ravvisare un’assenza di trattenimento illecito.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla violazione del diritto di affidamento</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Dall’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003 risulta che il trasferimento o il mancato ritorno del minore è illecito quando pregiudica l’esercizio effettivo di un diritto di affidamento attribuito in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno. In altre<?PAGE NO="14"?> parole, il carattere illecito del trasferimento o del trattenimento di un minore ai fini dell’applicazione del regolamento n. 2201/2003 presuppone necessariamente l’esistenza di un diritto di affidamento, conferito dal diritto nazionale applicabile, in violazione del quale tale trasferimento o tale trattenimento ha avuto luogo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Nel caso in oggetto, il giudice del rinvio chiede se il trasferimento del minore, avvenuto nell’ambito di uno spostamento verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, e la sua permanenza in tale Stato siano idonei a configurare una violazione del diritto di affidamento. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è necessario non solo precisare i contorni della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, ma soprattutto definire in maniera più ampia il concetto di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>violazione<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> di tale diritto. Su quest’ultimo aspetto, premetto che la circostanza che il trasferimento del minore risulti dall’applicazione del regolamento n. 604/2013 mi sembra dimostrare che la violazione del diritto di affidamento presuppone necessariamente un ricorso alle vie di fatto imputabile all’autore del trasferimento o del mancato ritorno illeciti.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">L’esercizio effettivo di un diritto di affidamento</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Sulla base della definizione data all’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003, la Corte ha dichiarato che la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> costituisce una nozione autonoma che deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme e che, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, il diritto di affidamento comporta, in ogni caso, il diritto di chi ne è titolare di decidere il luogo di residenza del minore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101005">5 ottobre 2010</DATE>, <NAME.CASE>McB.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑400/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:582">EU:C:2010:582</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Mentre la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/> è definita dal diritto dell’Unione, l’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003 rinvia la designazione del titolare di tale diritto alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro. Infatti, ai sensi di detto articolo, il carattere illecito o no del trasferimento o di un trattenimento di un minore dipende da <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>. Di conseguenza, l’attribuzione del diritto di affidamento a entrambi i genitori o a uno di essi rientra nell’ambito di applicazione del solo diritto dello Stato membro d’origine.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Da tali elementi discende che spetterà al giudice del rinvio stabilire se il padre fosse titolare di un diritto di affidamento che gli conferiva il diritto di decidere il luogo di residenza del minore, attribuito dallo Stato membro nel quale quest’ultimo aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro. Su tale punto, osservo che, stando agli elementi a disposizione della Corte, il diritto di affidamento era detenuto in maniera condivisa dal padre e dalla madre fino alla sentenza pronunciata il <DATE ISO="20210429">29 aprile 2021</DATE>, con la quale un giudice svedese ha affidato il minore in via esclusiva alla madre, con effetto immediato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Per quanto riguarda la cessazione dell’affidamento condiviso alla data del <DATE ISO="20210429">29 aprile 2021</DATE>, essa ha come conseguenza che la qualificazione come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> potrebbe in ogni caso applicarsi solo per il periodo compreso tra il <DATE ISO="20201124">24 novembre 2020</DATE> e il <DATE ISO="20210429">29 aprile 2021</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>A questo primo criterio giuridico concernente l’esistenza del diritto di affidamento se ne aggiunge un secondo più fattuale. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, il trasferimento o il mancato ritorno rivestono carattere illecito solo se il diritto di affidamento era <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero<?PAGE NO="15"?> sopravvenuti tali eventi<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>. Tale condizione supplementare è logica, in quanto la qualificazione come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/> comporta l’attuazione del meccanismo di ritorno immediato del minore previsto dal regolamento n. 2201/2003. Orbene, in una situazione caratterizzata da un diritto di affidamento esistente in forma teorica, con nessuna o estremamente poche manifestazioni concrete, l’esecuzione di una procedura di ritorno immediato non sarebbe conforme all’obiettivo di protezione degli interessi fondamentali del minore perseguito da detto regolamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>A quanto mi consta, la Corte non ha ancora avuto l’occasione di precisare esplicitamente il significato del criterio relativo all’esercizio effettivo del diritto di affidamento. Tuttavia, nelle sue conclusioni presentate nella causa UD, l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha proposto una definizione a contrario di tale nozione, rilevando <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>che il genitore che non esercita effettivamente il diritto di affidamento del figlio (pur essendo titolare della responsabilità genitoriale) fa parte dell’ambiente familiare di quest’ultimo solo nella misura in cui tale minore mantenga contatti regolari con lui<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>UD</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑393/18 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:749">EU:C:2018:749</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0094">94</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Inoltre, osservo che tale nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>esercizio effettivo del diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> figura parimenti nella Convenzione dell’Aia del 1980, il cui articolo 3 definisce il trasferimento o il mancato ritorno illeciti in termini pressoché identici a quelli utilizzati all’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003. Orbene, dalla relazione esplicativa di detta convenzione emerge che il carattere effettivo del diritto di affidamento, il quale deve essere verificato alla luce delle circostanze che caratterizzano ogni caso di specie, deve essere inteso in senso ampio<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Un’analisi delle decisioni recensite nella banca dati Incadat (repertorio della giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati firmatari della Convenzione dell’Aia del 1980) mostra che tale accezione ampia della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>esercizio effettivo del diritto di affidamento<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/> viene adottata dai giudici degli Stati membri.</P></NOTE> e corrisponde alle situazioni in cui l’affidatario si occupa della cura del minore anche se, concretamente ma per ragioni legittime, essi non abitano assieme<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Relazione esplicativa della Convenzione dell’Aia del 1980, E. Perez-Vera, punti 72, 73 e 115 (https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Desumo da tali elementi che un genitore esercita effettivamente il diritto di affidamento quando si occupa della cura del minore e intrattiene rapporti regolari con il medesimo. Ciò premesso, i contorni di tale criterio devono essere esaminati e applicati con prudenza e rigore, in modo da prevenire qualsiasi utilizzo abusivo dello stesso al fine di giustificare il trasferimento o il trattenimento del minore, pena il disconoscimento dell’obiettivo di protezione dell’interesse superiore del minore perseguito dal regolamento n. 2201/2003. Nell’ambito della sua valutazione, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del fatto che, solo due mesi dopo la sua nascita, il minore è stato oggetto di una decisione di presa in carico e di collocamento, insieme alla madre, in un centro di accoglienza a causa del comportamento violento del padre, e che a partire da tale evento quest’ultimo, secondo le autorità svedesi, ha intrattenuto soltanto rapporti sporadici con il minore.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Ricorso alle vie di fatto imputabile alla madre del minore</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Per chiarire questo secondo requisito, occorre fare riferimento all’accezione della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>trasferimento illecito<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/> adottata dalla Convenzione dell’Aia del 1980 e dal regolamento n. 2201/2003. Quanto a detta convenzione, rilevo, al pari della Commissione, che, secondo il punto 11 della relazione esplicativa alla Convenzione dell’Aia del 1980, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>le situazioni considerate sono quelle derivanti dal ricorso alle vie di fatto per instaurare legami giurisdizionali artificiali a livello internazionale, nell’ottica di ottenere l’affidamento di un minore<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>. Tale considerazione è esplicitata ai punti da 12 a 15 di tale relazione esplicativa, da cui risulta, in sostanza, che il<?PAGE NO="16"?> trasferimento illecito, il quale ha come conseguenza la sottrazione del minore all’ambiente familiare e sociale in cui viveva, mira a ottenere dalle autorità del paese in cui il minore è stato portato il diritto di affidamento sul medesimo. In altri termini, tentando di ottenere legami giurisdizionali più o meno artificiali, l’autore o l’istigatore del trasferimento illecito intende ottenere la consacrazione giuridica delle vie di fatto cui è ricorso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Una concezione identica del trasferimento o del mancato ritorno illeciti emerge parimenti esaminando le sentenze della Corte vertenti sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003. La Corte ha in tal senso rilevato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0061" REF.END="QE0061"/>che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, <HT TYPE="ITALIC">a seguito di una decisione presa unilateralmente</HT> da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>Detiček</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/09 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:810">EU:C:2009:810</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2010</DATE>, <NAME.CASE>Povse</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑211/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:400">EU:C:2010:400</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Seguendo la stessa logica, la Corte ha ritenuto che le disposizioni del regolamento n. 2201/2003, fra cui segnatamente quelle relative al rientro immediato del minore, abbiano lo scopo di evitare che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0062" REF.END="QE0062"/>uno dei genitori non possa rafforzare la propria posizione sulla questione dell’affidamento del minore sottraendosi, <HT TYPE="ITALIC">per vie di fatto</HT>, alla competenza dei giudici in linea di principio designati, conformemente alle norme previste segnatamente da detto regolamento, per statuire sulla responsabilità genitoriale riguardante quest’ultimo<QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). V., nello stesso senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>Detiček</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/09 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:810">EU:C:2009:810</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0057">57</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141009">9 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>C</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑376/14 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2268">EU:C:2014:2268</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0067">67</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Nelle sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2010</DATE>, <NAME.CASE>Povse</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑211/10 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:400">EU:C:2010:400</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20210324">24 marzo 2021</DATE>, <NAME.CASE>SS</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑603/20 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:231">EU:C:2021:231</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte impiega il termine comune <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0063" REF.END="QE0063"/>sottrazione<QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/>, più esplicito e significativo, il quale viene parimenti utilizzato nel titolo della Convenzione dell’Aia del 1980.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Da tali considerazioni discende che la violazione del diritto di affidamento, che presuppone il trasferimento o il mancato ritorno illeciti, viene intesa in maniera identica nella Convenzione dell’Aia del 1980 e nel regolamento n. 2201/2003. Ai sensi di questi due testi, la violazione del diritto di affidamento consiste essenzialmente in un comportamento illecito che consente al genitore responsabile del trasferimento del minore o del suo trattenimento di aggirare le norme in materia di competenza giurisdizionale internazionale. Deduco dall’insieme di tali elementi che la caratterizzazione di un trasferimento o di un mancato ritorno illeciti non dipende, contrariamente a quanto asserito dal governo finlandese, dalla sola constatazione meramente sostanziale, oggettiva, che il minore è stato trasferito o trattenuto al di fuori del luogo della sua residenza abituale senza il consenso del titolare o del co-titolare del diritto di affidamento. È inoltre necessario che la violazione del diritto di affidamento di quest’ultimo prenda le mosse dal ricorso alle vie di fatto imputabile al genitore responsabile del trasferimento o del trattenimento del minore e destinata, in violazione dell’interesse superiore del minore, a procurare a tale genitore un vantaggio pratico o giuridico a scapito dell’altro genitore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>La singolarità della presente fattispecie risiede nella circostanza che il trasferimento del minore ha avuto luogo nell’ambito di una decisione, adottata a norma del regolamento n. 604/2013, di trasferimento dell’interessato e della madre verso lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dalla stessa. A tale riguardo, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20130626">26 giugno 2013</DATE>, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="180" PAGE.FIRST="60" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 180, pag. 60</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, ciascun adulto con capacità di agire deve poter presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto. Quanto ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che essi debbano poter presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori la capacità di agire in giudizio e che, in tutti gli Stati membri<?PAGE NO="17"?> vincolati da tale direttiva, essi debbano poter presentare una domanda di protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o un altro familiare adulto. Da tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più familiari presentino ciascuno una domanda di protezione internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche per conto di un familiare minorenne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181004">4 ottobre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Ahmedbekova</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑652/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:801">EU:C:2018:801</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>In conformità all’articolo 20 del regolamento n. 604/2013, la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una simile domanda è presentata. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. La Corte ha dichiarato che, in assenza di prova contraria, quest’ultima disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell’interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190123">23 gennaio 2019</DATE>, <NAME.CASE>M.A. e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑661/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:53">EU:C:2019:53</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0087">87</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0090">90</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>L’autorità nazionale competente investita di una simile domanda di protezione internazionale è chiamata non già ad attribuire la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale a uno Stato membro designato secondo la convenienza del ricorrente, bensì ad applicare i criteri di competenza fissati dal legislatore dell’Unione al capo III del regolamento n. 604/2013 per determinare lo Stato membro competente per l’esame di detta domanda, prendendo in considerazione l’interesse superiore del minore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160607">7 giugno 2016</DATE>, <NAME.CASE>Ghezelbash</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑63/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:409">EU:C:2016:409</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Sulla base di tali criteri di designazione, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale può chiedere a un altro Stato membro la presa in carico o la ripresa in carico del richiedente alle condizioni specificate agli articoli 21, 23 e 24 del regolamento n. 604/2013. Se lo Stato richiesto ritiene, dopo le verifiche previste agli articoli 22 e 25 di detto regolamento, di essere competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, il richiedente è oggetto, in conformità all’articolo 26 di detto regolamento, di una decisione di trasferimento verso tale Stato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Tale decisione, fatto salvo l’esercizio dei mezzi di impugnazione previsti all’articolo 27 del regolamento n. 604/2013, è vincolante nei confronti del richiedente, il quale, alle condizioni previste all’articolo 28, secondo comma, di detto regolamento, può essere oggetto di un trattenimento destinato ad assicurare la procedura di trasferimento ove sussista un rischio notevole di fuga. Ai sensi dell’articolo 29 di questo stesso regolamento, il trasferimento deve avvenire non appena sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della presa in carico da parte dello Stato membro richiesto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Da tale analisi risulta che l’applicazione dei criteri oggettivi di designazione previsti dal regolamento n. 604/2013 implica per il richiedente, che non risiede nello Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale, l’attuazione di una procedura di trasferimento vincolante nei suoi confronti. Ciò posto, il trasferimento di un minore avvenuto a norma dell’articolo 29 del regolamento n. 604/2013 successivamente alla domanda di protezione internazionale presentata per lo stesso da uno solo dei genitori titolari del diritto di affidamento, a sua volta oggetto della decisione di trasferimento, non può costituire, <HT TYPE="ITALIC">di per sé</HT>, una violazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003. Infatti, in un’ipotesi del<?PAGE NO="18"?> genere, il trasferimento del minore risulta non già dal ricorso alle vie di fatto imputabile a tale genitore, bensì dall’attuazione di una normativa distinta la cui applicazione si impone sia agli Stati membri sia ai richiedenti protezione internazionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>La situazione sarebbe peraltro diversa nel caso in cui, con il pretesto di una domanda di protezione internazionale presentata per il minore e per sé stesso, un genitore abbia in realtà inteso far ricorso alle vie di fatto al fine di aggirare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 2201/2003<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141218">18 dicembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>McCarthy e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑202/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2450">EU:C:2014:2450</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha precisato che la prova di una pratica abusiva impone di verificare, quantomeno, se l’interessato abbia cercato di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.</P></NOTE>. Sebbene, in ogni caso, la valutazione dell’eventuale esistenza di un ricorso alle vie di fatto rientri nella competenza del giudice nazionale, al quale spetta esaminare la totalità delle circostanze particolari del caso di specie, ritengo che, alla luce delle informazioni comunicate dal giudice del rinvio e dalle parti, un simile comportamento illecito non risulti dimostrato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Mi sembra, inoltre, che l’oggettiva difficoltà relativa alla conoscenza e alla comprensione del meccanismo complesso previsto dal regolamento n. 604/2013 ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, nonché l’incertezza quanto al risultato di una siffatta procedura, contribuiscano alla constatazione del carattere poco realistico di una strategia intesa ad eludere le disposizioni di tale norma al fine di creare legami giurisdizionali artificiali a livello internazionale.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Infatti, secondo quanto enunciato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, da nessun elemento fattuale risulta che la madre avrebbe abusato della procedura di domanda di asilo per aggirare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 2201/2013<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>V., in tal senso, sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170608">8 giugno 2017</DATE>, <NAME.CASE>OL</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑111/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:436">EU:C:2017:436</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Si deve sottolineare che, dopo aver già chiesto, il <DATE ISO="20191204">4 dicembre 2019</DATE>, un titolo di soggiorno per il minore in Svezia, la madre, il <DATE ISO="20200807">7 agosto 2020</DATE>, ha chiesto il riconoscimento <HT TYPE="ITALIC">da parte di questo stesso paese</HT> dello status di protezione internazionale per sé stessa e per il figlio. Il fatto che la madre non abbia informato il padre del minore in merito alla domanda di protezione internazionale depositata presso le autorità svedesi e del suo seguito non costituisce, di per sé, prova di un’intenzione fraudolenta della stessa, considerato, inoltre, che tale comportamento si inserisce in un contesto di timori connessi alle violenze coniugali passate. Come sottolineato dal giudice del rinvio, la madre ha nuovamente investito un giudice svedese di una domanda di affidamento esclusivo il <DATE ISO="20200902">2 settembre 2020</DATE>, data alla quale l’autorità competente in materia di immigrazione le aveva già comunicato che la Repubblica di Finlandia era competente a conoscere della sua domanda di protezione internazionale e di quella del minore. Inoltre, sebbene la madre si sia recata volontariamente in Finlandia, resta il fatto che tale trasferimento ha avuto luogo in esecuzione di una decisione vincolante di trasferimento avverso la quale non si può ritenere che ella fosse tenuta a proporre un ricorso<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160607">7 giugno 2016</DATE>, <NAME.CASE>Ghezelbash</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑63/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:409">EU:C:2016:409</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha precisato, inoltre, che la proposizione di un ricorso ai sensi del regolamento n. 604/2013 non può essere paragonata al forum shopping che il sistema di Dublino tende a evitare.</P></NOTE> né tantomeno che potesse sottrarvisi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>In conformità a tale decisione di trasferimento, la madre e il minore sono successivamente rimasti ininterrottamente in Finlandia, Stato membro al quale incombe l’esame delle domande di protezione internazionale. Il procedimento è attualmente in corso e un colloquio con la madre del minore si è svolto il <DATE ISO="20210527">27 maggio 2021</DATE>. È giocoforza constatare che non vi sono state né una richiesta né una decisione di ripresa in carico della madre e del minore in Svezia, cosicché la situazione giuridica degli interessati è sempre quella di richiedenti protezione internazionale residenti in Finlandia, Stato competente per l’esame della loro domanda. Con sentenza del <DATE ISO="20210406">6 aprile 2021</DATE>, divenuta definitiva il 12 maggio dello stesso anno secondo la convenuta nel procedimento principale, un giudice amministrativo svedese ha respinto la domanda del padre del minore diretta a ottenere il ritorno di quest’ultimo sulla base del regolamento n. 604/2013. Infine,<?PAGE NO="19"?> occorre rilevare che né la madre né il minore dispongono attualmente di un titolo di soggiorno in Svezia e che un giudice di tale Stato membro competente in materia familiare ha attribuito l’affidamento esclusivo del minore alla madre e ha respinto la domanda di diritto di visita presentata dal padre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Ritengo che siffatte circostanze siano idonee a escludere una violazione del diritto di affidamento e, pertanto, la qualificazione come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0064" REF.END="QE0064"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sulle questioni terza, quarta e quinta</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Rilevo, infine, che le questioni pregiudiziali terza, quarta e quinta vertono sulle condizioni alle quali un’autorità giurisdizionale investita di una domanda di ritorno può rigettarla, a norma dell’articolo 13, primo comma, lettera b), della Convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 2201/2003, al fine di assicurare la protezione del minore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Dalla formulazione stessa della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tali questioni presentano un carattere condizionale. Esse si pongono solo nel caso in cui la risposta fornita alle prime due questioni consenta di ritenere che le circostanze del procedimento principale configurino un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0065" REF.END="QE0065"/>trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito]<QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> del minore ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detto regolamento. Orbene, come è stato illustrato nelle presenti conclusioni in un modo che, a mio avviso, non lascia spazio a dubbi, tale qualificazione non può essere ravvisata. Non occorre pertanto rispondere alle questioni pregiudiziali terza, quarta e quinta. Rilevo, quanto al resto, che la conferma dell’esistenza di una decisione giudiziaria, menzionata dalla convenuta nel procedimento principale in udienza, che ha respinto l’appello del padre avverso la sentenza del <DATE ISO="20210429">29 aprile 2021</DATE> che attribuisce alla madre l’affidamento esclusivo del figlio comune sarebbe idonea a chiudere la discussione dinanzi al giudice del rinvio concernente il ritorno del minore in Svezia.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><P>Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia):</P><P>Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del <DATE ISO="20031127">27 novembre 2003</DATE>, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che la situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui un minore e la madre si sono recati e sono rimasti in uno Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine in conformità al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20130626">26 giugno 2013</DATE>, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide non può essere considerata un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003, a meno che non sia accertato che, con il pretesto di una domanda di protezione internazionale presentata per il minore, la madre sia ricorsa alle vie di fatto al<?PAGE NO="20"?> fine di eludere le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 2201/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce di tutte le circostanze particolari del caso di specie.</P></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>