Bruxelles, 13.6.2025

COM(2025) 323 final

2025/0171(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10159/21 INIT; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria


2025/0171 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10159/21 INIT; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 1 , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Austria il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 2 . Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata modificata il 9 novembre 2023 3 .

(2)Il 21 novembre 2024 l'Austria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti, l'Austria ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

(3)Le modifiche del PRR presentate dall'Austria a causa di circostanze oggettive riguardano 18 misure. 

(4)L'Austria ha spiegato che tre misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguirne il livello di ambizione originario. Sono interessati: il traguardo 1 e la descrizione della misura 1.A.1. (Normativa in materia di riscaldamento rinnovabile) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile), i traguardi 111 e 112 e l'obiettivo 113 e la descrizione della misura 4.A.3. (Sviluppo della piattaforma elettronica per il lasciapassare madre-figlio, comprese le interfacce con le reti di sostegno precoce) e i traguardi 152 e 153 e la descrizione della misura 4.D.2. (Aumento dell'età effettiva di pensionamento), tutti nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). Su tali presupposti l'Austria ha chiesto di modificare la descrizione delle suddette misure e dei suddetti traguardi e obiettivi. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza. 

(5)L'Austria ha spiegato che 15 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità delle stesse. Sono interessati: i traguardi 22 e 23 e la descrizione della misura 1.B.5 (Costruzione di nuove linee ferroviarie ed elettrificazione delle ferrovie regionali) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile), il traguardo 45 nell'ambito della misura 2.A.1 (Creazione della piattaforma Internet-infrastruttura Austria (PIA) 2030) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale); la descrizione della misura 2.C.1 (Legislazione proposta per Once Only: modifica della legge sul portale dei servizi alle imprese) e l'obiettivo 61 nell'ambito della misura 2.C.2 (Investimenti digitali nelle imprese e investimenti) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale), il traguardo 81 nell'ambito della misura 3.A.4 (Infrastrutture di ricerca (digitali)) e l'obiettivo 89 nell'ambito della misura 3.B.2 (Promozione della riqualificazione e del miglioramento delle competenze), entrambi nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza), gli obiettivi 114, 115, 116 e la descrizione della misura 4.A.4 (Introduzione a livello nazionale degli "aiuti precoci" per le donne incinte socialmente svantaggiate, i loro figli e le loro famiglie), l'obiettivo 123 e la descrizione della misura 4.B.3 (Investimenti in centri urbani rispettosi del clima), il traguardo 132 dell'investimento 4.B.4 (Investimenti nella realizzazione di una rete di infermieri di comunità), il traguardo140 e la descrizione della misura 4.C.4 (Digitalizzazione del patrimonio culturale), la descrizione della misura 4.D.1 (Revisione della spesa incentrata sulla trasformazione verde e digitale), i traguardi 154 e 155 e la descrizione della misura 4.D.3 (Frazionamento delle pensioni), il traguardo 157 e la descrizione della misura 4.D.4 (Quadro di governance dell'azione per il clima) e la descrizione delle misure 4.D.8 (Pacchetto di avviamento) e 4.D.11 (Liberalizzazione dei regolamenti commerciali), tutti nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). Su questi presupposti l'Austria ha chiesto che siano soppresse le informazioni generali o gli elementi procedurali superflui che non contribuiscono alle finalità delle misure, che si chiarisca che alcuni elementi sono connessi alle finalità o al contesto delle misure e che siano semplificate la descrizione delle misure o dei traguardi e degli obiettivi che comportano un onere amministrativo ingiustificato per il conseguimento delle finalità delle rispettive misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6)La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Austria giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e che decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 debba essere modificata di conseguenza. 

Correzione di errori materiali

(7)Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati 19 errori materiali che incidono su otto traguardi e obiettivi e su 22 misure nell'ambito di cinque componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata al fine di correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Austria. Tali errori materiali riguardano il traguardo 2 nell'ambito della misura 1.A.1 (Normativa in materia di riscaldamento rinnovabile) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile); l'obiettivo 73 nell'ambito della misura 3.A.1 (Strategia 2030 per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia (strategia RTI 2030)), il traguardo 86 nell'ambito della misura 3.B.1 (Bonus istruzione), il traguardo 88 nell'ambito della misura 3.B.2 (Promozione della riqualificazione e del miglioramento delle competenze); il traguardo 94 nell'ambito della misura 3.C.2 (Pacchetto di istruzione correttiva), tutti nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza); il traguardo 136 nell'ambito della misura 4.C.2 (Sviluppare una strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale), il traguardo 139 nell'ambito della misura 4.C.3 (Ristrutturazione di Volkskundemuseum Wien e Prater Ateliers), entrambi nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta); il traguardo 174 nell'ambito della misura 5.A.2 (Idrogeno come tecnologia chiave per la neutralità climatica) nell'ambito della componente 5 (REPowerEU). Altri errori materiali riguardano la descrizione delle seguenti misure: 1.C.1 (Quadro giuridico per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi per bevande e la fornitura al dettaglio di contenitori per bevande riutilizzabili), 1.C.4 (Adeguamento degli impianti di cernita esistenti e costruzione di nuovi impianti di cernita) e 1.C.5 (Promozione della riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (bonus di riparazione)) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile); 2.D.2 (Investimenti digitali nelle imprese) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale); 3.B.1 (Bonus istruzione) e 3.C.3 (Espansione dell'istruzione elementare) nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza); 4.A.1 (Miglioramento dell'assistenza sanitaria di base), 4.A.2 (Finanziamento di progetti di assistenza sanitaria di base); 4.A.4 (Introduzione a livello nazionale degli "aiuti precoci" per le donne incinte socialmente svantaggiate, i loro figli e le loro famiglie), 4.D.5 (Riforma fiscale eco-sociale), 4.D.6 (Finanza verde (agenda)), 4.D.7 (Strategia nazionale di educazione finanziaria), 4.D.9 (Rafforzamento del capitale proprio), 4.D.10 (Mercato del lavoro: sportello) e 4.D.11 (Liberalizzazione dei regolamenti commerciali), tutti nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). Infine, sette errori materiali riguardano la sezione 2 (Sostegno finanziario) della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Uno di questi errori materiali riguarda la correzione del titolo dell'obiettivo 48 nell'ambito della misura 2.A.2 (Ampia disponibilità di reti di accesso con capacità Gigabit e creazione di nuove connessioni Gigabit simmetriche) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale) nella tabella relativa alla sesta rata, al fine di allinearlo al titolo di tale obiettivo come specificato nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Gli altri sei errori materiali riguardano gli importi delle rate di cui alla sezione 2 (Sostegno finanziario) della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che conteneva un errore di arrotondamento. Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

(8)La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

(9)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

(10)Il PRR modificato prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, in particolare la sostenibilità del sistema pensionistico (RSP 2019.1.3).

(11)Per quanto riguarda le principali modifiche introdotte dalla revisione del piano, la modifica delle riforme 4.D.2 (Aumento dell'età effettiva di pensionamento) e 4.D.3 (Ridurre la povertà in età avanzata) nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta) consente all'Austria di affrontare meglio la sostenibilità del sistema pensionistico (RSP 2019.1.3). La riforma 4.D.2 (Aumento dell'età effettiva di pensionamento) è modificata per adeguare il primo aumento della pensione percepito dopo il pensionamento. A causa dell'inflazione eccezionalmente elevata registrata nel periodo 2022-2024, l'attuazione della riforma avrebbe avuto come risultato (non voluto) di incentivare il pensionamento anticipato, ovvero l'effetto contrario di quello perseguito con l'innalzamento dell'età pensionabile effettiva. Dopo la modifica, la riforma prevede che il primo un aumento della pensione sia semplificato e ridotto per tutte le persone, indipendentemente dal mese in cui sono andate in pensione nell'anno precedente. Si stima che la riforma modificata genererà ulteriori risparmi di bilancio rispetto alla riforma inizialmente prevista, contribuendo in tal modo alla sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico. La riforma 4.D.3 (Ridurre la povertà in età avanzata) è modificata per includervi due misure pensionistiche che incentivano entrambe l'allungamento della vita lavorativa. L'aumento del premio erogato in caso di differimento della pensione ricompensa le persone che lavorano oltre l'età pensionabile legale ed è particolarmente vantaggioso per le donne, la cui età pensionabile legale è ancora inferiore a quella degli uomini, contribuendo in tal modo a ridurre il divario pensionistico di genere. La riforma del "corridoio pensionistico" mira a limitare l'accesso al prepensionamento, innalzando in tal modo l'età pensionabile effettiva e contribuendo alla sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico.

(12)La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Austria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione ST 10159/21 del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Austria, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k).

Valutazione positiva

(13)A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione del PRR modificato che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

(14)I costi totali stimati del PRR modificato dell'Austria ammontano a 4 187 412 730 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Austria, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4 e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Austria dovrebbe essere pari a 3 961 157 550 EUR.

(15)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio ST 10159/21 INIT, ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Austria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e l'obiettivo supplementare connesso all'erogazione del sostegno finanziario non rimborsabile, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2)    ST 10159/21 INIT, ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1.
(3)    ST 14472/23 INIT; ST 14472/23 ADD 1.