Direttiva 2001/35/CE della Commissione, dell'11 maggio 2001, recante modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 18/05/2001 pag. 0042 - 0048
Direttiva 2001/35/CE della Commissione dell'11 maggio 2001 recante modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/82/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2000/42/CE della Commissione(3) stabilisce le quantità massime di residui per combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare lasciate "aperte" dalle direttive 94/29/CE(4), 94/30/CE(5), 95/38/CE(6), 95/39/CE(7), 96/32/CE(8), 96/33/CE(9) del Consiglio e dalla direttiva 98/82/CE della Commissione(10). Tali combinazioni inserite negli allegati delle direttive sono state lasciate "aperte" o sono state fissate a titolo temporaneo poiché i dati disponibili erano insufficienti, al momento delle rispettive adozioni, per giustificare la fissazione di quantità massime di residui a livello comunitario entro il 1o luglio 2000. L'obiettivo di fissare una scadenza è stato quello di offrire alle parti interessate tempo sufficiente per presentare i dati necessari, ove opportuno e giustificato, a sostegno dell'adozione delle quantità massime di residui a livello comunitario al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica. Nel periodo precedente detta scadenza, sono stati valutati i dati disponibili e in alcuni casi questi non sono stati considerati tali da giustificare la fissazione di quantità massime di residui, più elevate del limite di determinazione analitica. (2) Dopo la pubblicazione della direttiva 2000/42/CE, alla Commissione sono pervenute richieste, corredate da ulteriori dati, di riesaminare i valori delle quantità massime di residui per certe combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare stabilite dalla suddetta direttiva. Le domande e i dati sono stati riesaminati e per alcune combinazioni i dati sono stati sufficienti per giustificare la fissazione di un valore di quantità massima di residuo al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica. Per altre combinazioni le informazioni disponibili rimangono insufficienti ed è opportuno fissare quantità massime di residui al livello inferiore di terminazione analitica. Per altre combinazioni le informazioni ora disponibili sono sufficienti a dimostrare che la fissazione di una quantità massima di residui al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica può causare una inaccettabile esposizione acuta o cronica dei consumatori ai residui. In tali casi le quantità massime di residui dovrebbero rimanere fissate al limite inferiore di determinazione analitica. (3) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari, derivanti da loro utilizzazioni per fini fitosanitari ed eventualmente di medicina veterinaria, è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(11). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili. (4) L'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di detti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. È stato calcolato che le quantità massime di residui stabilite per le posizioni aperte nella presente direttiva non producono effetti tossici acuti. (5) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. (6) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La metodologia descritta dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui è fatto riferimento più sopra, applicata dagli Stati membri relatori, testata e valutata dalla Commissione nel quadro del comitato fitosanitario permanente, è conforme agli orientamenti forniti dal Comitato scientifico per i vegetali(12). (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitto fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegto II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette misure a decorrere dal 1o luglio 2001. Articolo 3 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. (2) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18. (3) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51. (4) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 67. (5) GU L 189 del 23.7.1994, pag. 70. (6) GU L 197 del 22.8.1995, pag. 14. (7) GU L 197 del 22.8.1995, pag. 29. (8) GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12. (9) GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35. (10) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25. (11) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta limentare (versione riveduta); pubblicazione preparata dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicato dall'Organizzazione mondiale della snaità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). (12) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> NB: per facilità del lettore, le quantità massime di residui sono indicate in grassetto quando costituiscono una modificazione rispetto ai valori riportati negli allegati di direttive precedenti alla direttiva 2000/42/CE, mentre sono indicate in caratteri normali in caso di reiterazione di valori precedenti.