Decisione della Commissione del 31 gennaio 1997 che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 21/02/1997 pag. 0054 - 0055
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1997 che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/134/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore veterinario, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e le esigenze di polizia sanitaria applicabili alle importazioni delle diverse specie di animali e di prodotti di origine animale; considerando che la Commissione deve adottare norme generali di applicazione che fissino le modalità secondo cui devono effettuarsi i controlli in loco nel settore veterinario effettuati nei paesi terzi, in collaborazione con gli Stati membri; considerando che talune modalità dei controlli in loco effettuati da esperti della Commissione devono essere comuni all'insieme delle normative del settore; che è pertanto opportuno stabilirle in un'unica decisione; che la decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (3), deve tuttavia restare applicabile; considerando che nell'ambito dei controlli in loco viene verificata l'effettiva esecuzione dei piani che i paesi terzi devono presentare ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che, d'altra parte, nel corso dell'ispezione degli stabilimenti riconosciuti o da riconoscere ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità, le modalità di macellazione devono essere controllate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1992, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (5); considerando che, nella misura in cui sono necessari all'applicazione uniforme delle direttive, i controlli in loco devono essere inseriti in programmi stabiliti su consultazione degli Stati membri e a seguito di uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente; considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco realizzati dagli esperti della Commissione, accompagnati da esperti degli Stati membri designati da quest'ultima, soggetti a determinati obblighi ed ammessi al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; considerando che, dopo ciascun controllo in loco, gli Stati membri devono essere informati dei risultati ottenuti e devono essere proposte misure adeguate, nel rispetto della normativa comunitaria; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati nei paesi terzi da esperti della Commissione accompagnati da esperti degli Stati membri. 2. Ai fini della presente decisione, per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati «controlli») si intendono le azioni di verifica e ispezione necessarie per stabilire, fatta salva la legislazione veterinaria in vigore, se le garanzie di ordine sanitario, zoosanitario e di protezione degli animali fornite dai paesi terzi quanto alle condizioni di produzione e commercializzazione possono essere considerate almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità. 3. I controlli consentono in particolare, secondo la normativa interessata, di stabilire o di modificare: - l'elenco di paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni; - le condizioni di importazione specifiche per ciascun paese terzo, comprendenti la certificazione sanitaria che deve accompagnare ciascuna spedizione destinata alla Comunità; - l'elenco degli stabilimenti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni. Articolo 2 1. La Commissione elabora un programma generale di controllo per le normative e i paesi terzi interessati e lo presenta al comitato veterinario permanente, che procede ad uno scambio di vedute al riguardo. 2. Il programma generale di controllo comprende informazioni sul contenuto e la periodicità delle azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli di cui al paragrafo 1. 3. Tuttavia, la Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente. Articolo 3 1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti di uno o più Stati membri, designati dalla Commissione affinché accompagnino i suoi esperti, si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione. Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere utilizzate a fini personali o comunicate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri. 2. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa stabilite per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone non appartenenti alla Commissione, che sono chiamate a svolgere la funzione di esperto. Articolo 4 La Commissione informa con relazioni scritte gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli. Tali relazioni indicano, ove del caso e qualora la normativa pertinente lo preveda, se sia necessario: - modificare uno degli elenchi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino; - stabilire o modificare le condizioni di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino; o - stabilire o modificare l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino. Articolo 5 Entro il 31 dicembre 1999 le disposizioni della presente decisione vengono riesaminate alla luce dell'esperienza acquisita, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione agli Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (2) GU n. L 265 del 18. 10. 1996, pag. 15. (3) GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. (5) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21.