31982D0657

82/657/CEE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1982, che autorizza il Belgio a modificare il numero di posti per suini ai sensi del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio (Il testi in lingua francese e olandese sono il soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 29/09/1982 pag. 0022 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1982

che autorizza il Belgio a modificare il numero di posti per suini ai sensi del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede)

(82/657/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina (1), in particolare l'articolo 1,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo belga ha chiesto l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81;

considerando che tale richiesta contiene tutti gli elementi e dati previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione delle restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina (4), e che tali elementi e dati comprovano l'esistenza delle condizioni richieste per l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1945/81;

considerando che la concessione di questa autorizzazione non pregiudica la decisione che la Commissione deve adottare, in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE, in ordine alle disposizioni che il Belgio esaminerà per l'applicazione dell'autorizzazione stessa;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a modificare il numero di posti per suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81 entro i limiti e alle condizioni fissate nello stesso articolo e nel regolamento (CEE) n. 2180/81.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31.

(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 28.