82/657/CEE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1982, che autorizza il Belgio a modificare il numero di posti per suini ai sensi del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio (Il testi in lingua francese e olandese sono il soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 29/09/1982 pag. 0022 - 0022
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1982 che autorizza il Belgio a modificare il numero di posti per suini ai sensi del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facente fede) (82/657/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina (1), in particolare l'articolo 1, vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, considerando che il governo belga ha chiesto l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81; considerando che tale richiesta contiene tutti gli elementi e dati previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione delle restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina (4), e che tali elementi e dati comprovano l'esistenza delle condizioni richieste per l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1945/81; considerando che la concessione di questa autorizzazione non pregiudica la decisione che la Commissione deve adottare, in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE, in ordine alle disposizioni che il Belgio esaminerà per l'applicazione dell'autorizzazione stessa; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Belgio è autorizzato a modificare il numero di posti per suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81 entro i limiti e alle condizioni fissate nello stesso articolo e nel regolamento (CEE) n. 2180/81. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31. (2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41. (4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 28.