<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997ITA.1100211301.case.xml"><NO.CASE>T-85/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0085</NO.CELEX><NO.SEQ>0006.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2114</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2123</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>10</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19971120">20.11.1997</DATE> — CAUSA T-85/97</LEFT><RIGHT>HORECA-WALLONIE / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Seconda Sezione ampliata)</P><P><DATE ISO="19971120">20 novembre 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-85/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Interprovinciale des fédérations d'hôteliers, restaurateurs, cafetiers et entreprises assimilées de Wallonie ASBL (Féd. Horeca-Wallonie),</HT> associazione di diritto belga, con sede in Namur (Belgio), rappresentata dagli aw. ti Gilles Bounéou, del foro di Lussemburgo, Jean Materne e Alain Bernard, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Bounéou, 15 avenue du Bois,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal signor Gerard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-2115"?><SUBJECT><P>avente ad oggetto principale l'annullamento della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni alla messa in atto, da parte della regione Vallonia, di un progetto di decreto relativo al turismo sociale, indirizzata al Regno del Belgio mediante lettera SG(96) D/8253 del <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE>,</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),</P><P>composto dai signori Kalogeropoulos, presidente, C. P. Briët, C. W. Bellamy, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti alla base della controversia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La ricorrente, l'Interprovinciale des fédérations d'hôteliers, restaurateurs, cafetiers et entreprises assimilées de Wallonie ASBL, è un'associazione senza scopo di lucro di diritto belga che riunisce, nella regione geografica delle comunità culturali francofona e germanofona del Belgio, le associazioni di categoria degli albergatori, degli esercenti di ristoranti e di caffè e dei gestori di imprese analoghe, elencate al punto 2.01 del suo statuto, nonché le persone fisiche o giuridiche che perseguono gli interessi sociali indicati dallo statuto.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2116"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19950407">7 aprile 1995</DATE> la ricorrente comunicava alla Commissione copia di una lettera che essa aveva inviato il <DATE ISO="19950403">3 aprile 1995</DATE> al ministro presidente della regione Vallonia, nella quale criticava in particolare il regime dei sussidi contemplato in favore degli stabilimenti di turismo sociale dal progetto di decreto dell'esecutivo regionale vallone relativo al turismo sociale (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>progetto di decreto<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), che doveva sostituire il regio decreto <DATE ISO="19510123">23 gennaio 1951</DATE>, modificato dal regio decreto <DATE ISO="19560302">2 marzo 1956</DATE>, che disciplinava la concessione di sovvenzioni per promuovere le vacanze della classe operaia e il turismo popolare.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19950621">21 giugno 1995</DATE>, la Commissione accusava ricevuta della lettera della ricorrente del <DATE ISO="19950407">7 aprile 1995</DATE> e le segnalava che la direzione generale della concorrenza, dopo aver preso contatto con le autorità belghe per ottenere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione potesse valutare la compatibilità del progetto di decreto in questione con il mercato comune, l'avrebbe tenuta al corrente dell'esito della pratica.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Il progetto di decreto è stato ufficialmente comunicato alla Commissione con nota della rappresentanza permanente del Regno del Belgio del <DATE ISO="19951004">4 ottobre 1995</DATE>. Informazioni complementari sono state fornite dalle autorità belghe durante una riunione svoltasi il <DATE ISO="19960130">30 gennaio 1996</DATE> nonché mediante note giunte alla Commissione il <DATE ISO="19960322">22 marzo</DATE> e il <DATE ISO="19960612">12 giugno 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Con decisione contenuta in una lettera SG(96) D/8253 del <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE>, indirizzata al ministro degli Affari esteri del Regno del Belgio, la Commissione osservava, a conclusione della fase preliminare d'esame degli aiuti di Stato prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE, che <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>gli aiuti contemplati dal progetto di decreto della regione Vallonia [potevano] fruire della deroga contemplata all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE in quanto contribuivano allo sviluppo di un'attività che presentava un interesse comunitario indubbio e non avrebbero alterato le condizioni degli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Detta decisione è stata comunicata alla ricorrente con lettera <DATE ISO="19970130">30 gennaio 1997</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2117"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970312">12 marzo 1997</DATE> gli avvocati della ricorrente hanno chiesto alla Commissione di confermare che <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>i dati citati [nella lettera del <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE>] ed in particolare alle pagine 3 e 4, erano stati forniti esclusivamente dalla regione Vallonia<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>, onde consentire alla loro cliente di <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>verificare l'obiettività [della documentazione della Commissione] a sostegno di una decisione tanto importante nei suoi confronti<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>. Pregavano di <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>fare il necessario al più presto<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>, ricordando che il termine di impugnazione contemplato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>aveva cominciato a decorrere dal <DATE ISO="19970131">31 gennaio 1997</DATE><QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>La Commissione ha risposto agli avvocati della ricorrente con lettera <DATE ISO="19970324">24 marzo 1997</DATE> confermando che i dati in cifre riportati nella decisione del <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE> le erano stati comunicati dalle autorità belghe. Essa ha precisato quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Dette informazioni sono state fornite alla Commissione nell'ambito della collaborazione prescritta agli Stati membri dalle disposizioni dell'art. 5 del Trattato CE, secondo le quali questi ultimi devono facilitare alla Commissione l'esecuzione della sua missione. Se le vengono trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro interessato dati dettagliati ed attendibili, che non siano in contraddizione con le informazioni fornite da chi presenta la denuncia, la Commissione non ha motivo di mettere in dubbio né l'attendibilità di tali dati né la correttezza dello Stato membro interessato<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Con atto introduttivo del <DATE ISO="19970403">3 aprile 1997</DATE>, registrato nella cancelleria lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto il presente ricorso nel quale conclude che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>in via principale, annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera <DATE ISO="19960924">24 settembre 1996</DATE> indirizzata al Regno del Belgio e condannare la convenuta alle spese del giudizio;</P></ITEM><?PAGE NO="II-2118"?><ITEM><P>in subordine, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>dichiarare che il progetto di decreto, erroneamente ritenuto dalla Commissione, nella decisione summenzionata, compatibile con il mercato comune, non poteva validamente esserlo se non alla condizione esposta nel penultimo comma della motivazione<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> addotta, cioè <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>a condizione di disporre che, nelle loro attività commerciali accessorie, le associazioni riconosciute che praticano turismo sociale e che si rivolgono ad una clientela estranea al turismo sociale (e alla definizione statutaria delle persone alle quali l'ASBL deve dedicare la sua finalità sociale) dovranno (al pari di qualunque altra ASBL) praticare prezzi che non potranno essere inferiori a quelli della media degli alberghi e ristoranti del settore privato di una categoria equivalente per lo stesso tipo di servizi<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Poiché l'atto introduttivo non conteneva la designazione della parte contro la quale il ricorso era diretto, menzione prescritta dall'art. 44, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, l'avvocato della ricorrente ha, mediante telecopia inviata alla cancelleria il <DATE ISO="19970403">3 aprile 1997</DATE>, precisato che il ricorso era diretto contro la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>II <DATE ISO="19970505">5 maggio 1997</DATE> la convenuta ha depositato nella cancelleria una domanda ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, nella quale chiede che piaccia al Tribunale:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare irricevibile il presente ricorso;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Nelle osservazioni relative a detta richiesta, depositate in cancelleria I'<DATE ISO="19970611">11 giugno 1997</DATE>, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2119"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla ricevibilità</P></TI></TITLE><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>A norma dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede che il Tribunale si pronunci sull'irricevibilità dell'atto introduttivo, senza esaminare il merito della causa, presenta la sua domanda con atto separato. Il Tribunale può decidere che non vi è motivo di passare alla fase orale e di pronunciarsi sulla domanda mediante ordinanza motivata. Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dalla documentazione del fascicolo e decide che non vi è motivo di continuare il procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>La convenuta deduce tre motivi a sostegno della sua eccezione d'irricevibilità. Il primo è tratto dalla decadenza, il secondo dall'inosservanza delle forme prescritte per l'atto introduttivo di ricorso all'art. 19, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte ed all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale e il terzo, che si riferisce soltanto alla domanda presentata in subordine, dall'incompetenza del Tribunale a pronunciare ingiunzioni. Si deve iniziare dall'esame del primo mezzo.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Sulla decadenza, la convenuta osserva che il ricorso non è stato promosso entro il termine di due mesi contemplato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato. La ricorrente ha preso conoscenza della decisione impugnata, di cui non è destinataria, il <DATE ISO="19970131">31 gennaio 1997</DATE>, come confermano i suoi avvocati nella loro lettera del <DATE ISO="19970312">12 marzo 1997</DATE> alla Commissione; quindi, il termine di due mesi sarebbe scaduto il 31 marzo successivo. Tuttavia, tenuto conto del termine supplementare in ragione della distanza stabilito dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che è di due giorni per i ricorrenti belgi, il termine nella fattispecie sarebbe scaduto il <DATE ISO="19970402">2 aprile 1997</DATE> a mezzanotte. Orbene, il ricorso, datato <DATE ISO="19970403">3 aprile 1997</DATE>, è stato presentato e registrato lo stesso <DATE ISO="19970403">3 aprile 1997</DATE> nella cancelleria del Tribunale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2120"?><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La Commissione aggiunge che il termine in ragione della distanza costituisce solo un'estensione del termine d'impugnazione stabilito dal Trattato, sicché la disposizione speciale dell'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo la quale allorché il termine scade un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata al termine del primo giorno feriale utile, si applica solo alla scadenza di tutto il termine (termine d'impugnazione stabilito dal Trattato prorogato in ragione della distanza), e non già una prima volta alla scadenza del termine d'impugnazione contemplato dal Trattato ed inoltre, se del caso, una seconda volta alla scadenza del termine per la distanza.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>La ricorrente, che ammette espressamente di aver preso conoscenza della decisione impugnata il <DATE ISO="19970131">31 gennaio 1997</DATE>, sostiene che il termine d'impugnazione non è stato superato. A suo avviso il termine di due mesi è scaduto il <DATE ISO="19970331">31 marzo 1997</DATE> a mezzanotte. Poiché detta data era un giorno festivo legale (lunedì di Pasqua), la scadenza del termine sarebbe in ogni caso stata prorogata in virtù dell'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura al <DATE ISO="19970401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 1997</DATE>. Aggiungendo i due giorni in ragione della distanza, il termine sarebbe scaduto il <DATE ISO="19970403">3 aprile 1997</DATE> a mezzanotte e il ricorso sarebbe quindi ricevibile.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Secondo la ricorrente, tanto lo spirito quanto la lettera delle disposizioni del regolamento di procedura ora in questione prescrivono che il termine di procedura e il termine in ragione della distanza vengano considerati come due termini distinti, ciascuno dei quali può, se del caso cumulativamente, venir prorogato al giorno feriale successivo se scade un sabato, una domenica o un giorno festivo legale.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Poiché il termine in ragione della distanza è destinato, in linea di massima, a consentire al ricorrente di trasmettere il suo ricorso alla cancelleria mediante posta, cosa impossibile in un giorno festivo, la ricorrente osserva che il prolungamento del termine d'impugnazione a motivo della distanza non deve venire amputato di un giorno non utile per procedere alla spedizione.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>La ricorrente fa inoltre osservare che, se il regolamento di procedura non prevedesse una proroga dei termini a motivo della distanza, l'ultimo giorno utile per presentare un ricorso sarebbe stato nella fattispecie il martedì <DATE ISO="19970401">1<HT TYPE="SUP">o</HT> aprile 1997</DATE>. L'istituzione di un termine supplementare di due giorni a motivo della distanza non dovrebbe sopprimere questa proroga, ma dovrebbe invece andare ulteriormente a vantaggio della ricorrente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2121"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>La ricorrente osserva d'altro canto che la disposizione dell'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, che proroga sino alla fine del giorno feriale successivo un termine che scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, si applica a qualsiasi termine contemplato dal n. 1 dello stesso articolo e quindi a qualsiasi termine di procedura <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>previsto dal (...) presente regolamento<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>. Orbene, i termini di procedura a motivo della distanza sarebbero contemplati da detto regolamento all'art. 102, n. 2. Ne conseguirebbe quindi che anche questi termini possono fruire delle disposizioni dell'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, il ricorso dev'essere presentato nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notifica al ricorrente o, se non è stato notificato, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Emerge dall'art. 101, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale che detto termine di due mesi va calcolato escludendo il dies a quo e scade con lo spirare del giorno che, nell'ultimo mese, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento a decorrere dal quale il termine va computato. Ai sensi dell'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>se il giorno di scadenza del termine è un sabato o una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Detta disposizione è completata dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, in base al quale i termini processuali in ragione della distanza stabiliti dalla Corte mediante decisione e pubblicati nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</HT> valgono anche per il Tribunale. La decisione della Corte in materia di termini in ragione della distanza, costituisce l'allegato II al regolamento di procedura e dispone che i termini di procedura sono aumentati, a motivo della distanza, di due giorni nel Regno del Belgio.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2122"?><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Come la Corte ha osservato nell'ordinanza <DATE ISO="19910515">15 maggio 1991</DATE>, causa C-122/90, Emsland-Stärke/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 9), l'art. 80, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, al quale corrisponde l'art. 101, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che si riferisce esclusivamente all'ipotesi nella quale il termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, si applica solo allorché il termine complessivo, incluso il termine in ragione della distanza, scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale (v., del pari, sentenza del Tribunale <DATE ISO="19950406">6 aprile 1995</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-80/89+T-81/89+T-83/89+T-87/89+T-88/89+T-90/89+T-93/89+T-95/89+T-97/89+T-99/89+T-100/89+T-101/89+T-103/89+T-105/89+T-107/89+T-112/89" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-729">T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione (Race. pag. 11-729, punto 62)</REF.DOC.ECR>.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Infatti, il termine in ragione della distanza non va considerato un termine distinto dal termine di procedura ma una semplice proroga dello stesso, come indica espressamente la summenzionata decisione della Corte sui termini in ragione della distanza, in virtù della quale <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>i termini processuali sono prolungati in ragione della distanza come segue (...)<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Ne consegue che nella fattispecie, tenuto conto del termine in ragione della distanza di due giorni, di cui disponeva la ricorrente, il termine prescritto per la presentazione del ricorso è scaduto il <DATE ISO="19970402">2 aprile 1997</DATE> a mezzanotte.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>D'altro canto, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno invocato l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito al Tribunale di derogare al termine di cui trattasi in base all'art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell'art. 46 di detto Statuto.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Da quanto precede, risulta che il ricorso va respinto in quanto irricevibile senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi d'irricevibilità dedotti dalla convenuta.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2123"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte rimasta soccombente se ne è fatta richiesta. La ricorrente è rimasta soccombente e quindi, tenuto conto delle conclusioni della convenuta, va condannata alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è irrìcevibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La ricorrente è condannata alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19971120">20 novembre 1997</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>A. Kalogeropoulos</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>