31982R0897

Regolamento (CEE) n. 897/82 della Commissione, del 20 aprile 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne la concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 21/04/1982 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0245
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0245
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 897/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1982

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne la concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3487/81 (5), fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/81 prevede che la dichiarazione di pagamento deve recare, tra gli altri dati, il peso netto dei prodotti; che inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che i cereali o il malto impiegati devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che, ai fini di una maggiore chiarezza è opportuno precisare la nozione di umidità utilizzata nel detto regolamento;

considerando che in effetti il tasso di umidità dei cereali è inferiore o uguale al 16 %; che per l'elaborazione del whisky vengono utilizzati cereali il cui tasso di umidità è superiore al 16 %; che, per tener conto di questo fatto, occorre applicare una riduzione; che è opportuno fissare la riduzione ad un livello più elevato quando i cereali utilizzati hanno un tasso di umidità superiore al 18 %, in modo da prendere in considerazione il fatto che in tal caso i cereali non sono stati essiccati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1156/77 (7), fissa anche un metodo di riferimento per la determinazione del tasso di umidità dei cereali; che è opportuno farvi riferimento, autorizzando anche l'utilizzazione di altri metodi abituali, se tali metodi offrono garanzie sufficienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/81 è così modificato:

1. la seguente lettera c) è aggiunta nel paragrafo 2:

« c) il tasso di umidità ».

2. è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per l'applicazione del presente regolamento, il peso netto dei cereali impiegati è il peso netto di tali prodotti se il tenore di umidità è inferiore o uguale al 16 %. Se il tenore di umidità dei cereali impiegati è superiore al 16 % e inferiore o uguale al 17 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1,0 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore a 17 % e inferiore o uguale al 18 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 18 %, la diminuzione è del 2 %, per percento di umidità che eccede il 16 %.

Il metodo d'analisi comunitario di riferimento per determinare l'umidità dei cereali destinati all'elaborazione delle bevande alcoliche di cui al regolamento (CEE) n. 1188/71 è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2731/75.

Tuttavia, altri metodi abituali possono essere impiegati, sempreché siano tali da dare risultati che non divergano dai risultati ottenuti con il metodo di riferimento di più di 5 punti decimali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi diversi dai metodi comunitari ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.

(5) GU n. L 352 dell'8. 12. 1981, pag. 18.

(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

(7) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 11.