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2.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 351/128 |
Giovedì 8 luglio 2010
Zimbabwe, in particolare il caso di Farai Maguwu
P7_TA(2010)0288
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sullo Zimbabwe, segnatamente il caso di Farai Maguwu
2011/C 351 E/19
Il Parlamento europeo,
viste le sue numerose precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, più recentemente quella del 17 dicembre 2008 (1),
visti la posizione comune del Consiglio 2010/92/PESC del 15 febbraio 2010 (2), che proroga fino al 20 febbraio 2011 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte con la posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC (3), e il regolamento (CE) n. 1226/2008 (4) della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica di tale posizione comune,
viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sullo Zimbabwe, del 22 febbraio 2010, e le conclusioni del decimo Dialogo politico ministeriale UE-Sud Africa sullo Zimbabwe, dell'11 maggio 2010,
viste le precedenti risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di «diamanti insanguinati» e in particolare la risoluzione 1459 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul sistema di certificazione del processo di Kimberley,
visto il sistema di certificazione del processo di Kimberley, il quale richiede ai propri membri di certificare che i proventi dei diamanti grezzi non siano utilizzati per finanziare conflitti armati,
vista la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli che lo Zimbabwe ha ratificato,
visto il comunicato relativo alla settima sessione plenaria del sistema di certificazione del processo di Kimberley, svoltasi il 5 novembre 2009 a Swakopmund in Namibia, in particolare i paragrafi 13, 14 e 22,
visto l'incontro inter-sessione del processo di Kimberley, svoltosi a Tel Aviv in Israele dal 21 al 24 giugno 2010,
visto l'accordo di partenariato UE-ACP di Cotonou firmato il 23 giugno 2000,
visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
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A. |
considerando che lo Zimbabwe ha aderito di propria volontà al sistema di certificazione del processo di Kimberley, che consente ai suoi membri di vendere diamanti grezzi sul legittimo mercato internazionale, purché il loro commercio non finanzi conflitti armati, |
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B. |
considerando che il processo di Kimberley non affronta attualmente la questione delle violazioni dei diritti umani, |
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C. |
considerando che secondo alcune stime lo Zimbabwe potrebbe diventare nel giro di qualche anno uno dei maggiori produttori di diamanti del mondo, se fosse sviluppato appieno il giacimento diamantifero di Marange (Chiadzwa), nella provincia del Manicaland, il che genererebbe potenzialmente miliardi di euro di entrate, |
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D. |
considerando che nel novembre 2009 a Swakopmund (Namibia) lo Zimbabwe si è impegnato a intraprendere una serie di azioni volte ad assicurare la conformità al sistema di certificazione del processo di Kimberley dell'attività di estrazione diamantifera di Marange, |
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E. |
considerato che l'incontro inter-sessione del processo di Kimberley svoltosi a Tel Aviv in Israele dal 21 al 23 giugno 2010 non è stato in grado di raggiungere il consenso riguardo all'eventuale integrazione di considerazioni relative ai diritti umani all'interno del processo di Kimberley, |
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F. |
considerando che numerose ONG internazionali (tra cui «Human Rights Watch», «Global Witness» e «Partnership for Africa-Canada») hanno espresso seria preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti umani a Chiadzwa, soprattutto in relazione alle violazioni dei diritti umani commesse da membri delle forze di sicurezza zimbabwane, |
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G. |
considerando che Farai Maguwu, cittadino zimbabwano e fondatore/direttore del Centro per la ricerca e lo sviluppo, un'ONG per i diritti umani con sede nel Manicaland, ha riscontrato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza statali dello Zimbabwe in diversi giacimenti di diamanti del paese, più in particolare a Chiadzwa, |
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H. |
considerando che il 3 giugno 2010 Farai Maguwu è stato arrestato dalle autorità zimbabwane con l'accusa di aver pubblicato informazioni pregiudizievoli per lo Stato zimbabwano e si trova da allora detenuto e in cattive condizioni, senza poter accedere alle cure mediche fondamentali, al diritto di essere ascoltato da un giudice entro 48 dall'arresto e al diritto alla libertà provvisoria, |
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1. |
chiede il rilascio immediato e senza condizioni di Farai Maguwu e condanna le condizioni del suo arresto e della sua detenzione; |
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2. |
insiste sulla necessità che le autorità zimbabwane onorino gli impegni assunti nell'ambito del processo di Kimberley all'incontro di Swakopmund, procedano a demilitarizzare completamente i giacimenti diamantiferi di Marange e mettano in atto misure appropriate per il mantenimento dello Stato di diritto in modo da rispettare i diritti della popolazione locale; |
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3. |
chiede che la revisione del processo di Kimberley tenga debitamente conto dei principi dei diritti umani; |
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4. |
insiste sulla necessità che il governo dello Zimbabwe utilizzi le cospicue entrate attese dalla miniera di diamanti a Chiadzwa come base per la rivitalizzazione dell'economia zimbabwana nel suo insieme nonché come strumento per fornire i finanziamenti alla sanità, all'istruzione e alla spesa sociale attualmente assicurati da donatori internazionali, ed esorta a tale scopo il governo a istituire un fondo diamantifero indipendente da mettere al servizio della popolazione dello Zimbabwe; |
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5. |
invita il governo zimbabwano ad assicurare e sostenere il diritto alla libertà di parola senza restrizioni nel paese, in modo da consentire a ONG come il Centro per la ricerca e lo sviluppo di Farai Maguwu di esprimere liberamente le loro opinioni senza temere la persecuzione e l'incarcerazione; |
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6. |
chiede che il processo Kimberley assicuri che l'osservatore per lo Zimbabwe agisca in totale indipendenza, nell'integrità e nel rispetto per i diritti umani; |
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7. |
invita il Sud Africa e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), nel loro stesso interesse oltre che nell'interesse dello Zimbabwe e della più ampia regione meridionale africana, ad adottare misure attive per incentivare il ripristino della piena democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani della popolazione in Zimbabwe; riconosce che Mugabe e i suoi sostenitori continuano a ostacolare il processo di ricostruzione politica ed economica e di riconciliazione in Zimbabwe, saccheggiando le risorse economiche del paese a loro beneficio; |
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8. |
si compiace del recente rinnovamento, nel febbraio 2010, della lista dell'Unione europea di persone ed entità messe al bando con collegamenti al regime di Mugabe; sottolinea che le misure restrittive in questione sono mirate esclusivamente a membri del regime zimbabwano e non incideranno in alcun modo sulla popolazione complessiva del paese; |
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9. |
sottolinea l'importanza del dialogo fra l'Unione europea e lo Zimbabwe e plaude ai progressi compiuti in tale direzione; |
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10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sud Africa, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP, alle istituzioni dell'Unione africana tra cui il parlamento panafricano, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della SADC, alla presidenza in carica del processo Kimberley (Israele) e al Segretario generale del Commonwealth. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0640.
(2) GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
(4) GU L 331 del 10.12.2008, pag. 11.