98/551/CE: Decisione della Commissione del 21 settembre 1998 che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Cina concessa alla Société européenne de commerce sarl (Francia) a norma del regolamento della Commissione (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(1998) 2764]
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 29/09/1998 pag. 0064 - 0065
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1998 che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Cina concessa alla Société européenne de commerce sarl (Francia) a norma del regolamento della Commissione (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(1998) 2764] (98/551/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione dal dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (3), visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: (1) Il 14 febbraio 1997 la Société Européenne de Commerce sarl (in appresso denominata «SECO»), un assemblatore francese di biciclette, ha presentato, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, una domanda di esenzione dall'applicazione del dazio antidumping esteso dal regolamento (CE) n. 71/97 (in appresso denominato il «dazio esteso»). (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso è stato sospeso nei confronti della SECO dalla data della sua richiesta per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica. La data di effetto della sospensione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5). (3) In seguito al ricevimento della domanda da parte della SECO i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni necessarie per determinare l'ammissibilità e hanno stabilito un termine per la presentazione delle informazioni. (4) Poiché la SECO non ha fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha comunicato alla società la propria intenzione di respingere la domanda di esenzione dal dazio esteso e le ha dato la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (5) Poiché non è più giustificato che la SECO debba beneficiare della sospensione del pagamento del dazio esteso, è opportuno revocare la sospensione e riscuotere il dazio, DECIDE: Articolo 1 La domanda di esenzione dal dazio esteso presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 dalla Société Européenne de Commerce sarl (Francia) è respinta in quanto inammissibile. Articolo 2 La sospensione del pagamento del dazio esteso ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per quanto riguarda la Société Européenne de Commerce sarl (Francia). Articolo 3 Gli Stati membri e la Société Européenne de Commerce sarl, 626, route d'Arras, F-59554 Raillencourt-Saint-Olle, sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18. (3) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55. (4) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17. (5) GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.