52009PC0706

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone /* COM/2009/0706 def. - NLE 2009/0188 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2009

COM(2009)706 definitivo

2009/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone di assistenza giudiziaria in materia penale.

In assenza di trattati bilaterali in materia di assistenza giudiziaria fra gli Stati membri e il Giappone, l'Unione europea si prefigge di stabilire una cooperazione più efficace fra i suoi Stati membri e il Giappone nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

La firma dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone è stata autorizzata dal Consiglio con decisione del 30 novembre 2009 in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea. È opportuno ora concludere tale accordo.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone .

2009/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone .

2. In conformità della decisione 2010/... del Consiglio[1], l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone è stato firmato il 30 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

3. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. È opportuno concludere l'accordo.

5. [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.]

6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone .

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

[Il presidente]

[1] Non ancora pubblicata.