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5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato di prodotti derivati dal granturco GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)
[notificata con il numero C(2007) 1810]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(2007/308/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
I prodotti derivati dal granturco GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) sono stati notificati dalla Monsanto Europe SA (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre additivi alimentari, mangimi semplici e additivi per mangimi prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. |
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(2) |
Nella Comunità non è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di sementi di granturco MON-ØØØ2-9xMON-ØØ81Ø-6. Il notificante del granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, con lettera alla Commissione datata 1o marzo 2007, ha dichiarato che il 2005 è stato l’ultimo anno di vendita autorizzata delle sementi di granturco MON-ØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 su scala mondiale. |
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(3) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa ai prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, e dell’articolo 23 del regolamento. I prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 non possono pertanto essere immessi nel mercato comunitario dopo il 18 aprile 2007. |
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(4) |
Non sono necessari provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, poiché tali sementi non hanno mai potuto essere legalmente immesse nel mercato della Comunità. Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi del granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 dopo la stagione di semina del 2005, le giacenze di prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. |
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(5) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
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(6) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché l’indisponibilità delle sementi produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
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(7) |
Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
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(8) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presenza di materiali prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
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a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
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b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 2
Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 3
Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio, che rappresenta la Monsanto Company, Stati Uniti d’America.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).