Decisione n. 3092/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 21/12/1994 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0257
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0257
DECISIONE N. 3092/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1994 relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che l'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero è uno degli elementi di una politica di tutela del consumatore e di prevenzione degli incidenti; che la sua importanza al riguardo emerge dall'utilizzazione concreta da parte di numerosi Stati membri dei dati raccolti nel quadro del progetto dimostrativo istituito dalla decisione 86/138/CEE (4), al fine di adottare misure in materia di sicurezza dei prodotti; considerando che la decisione 93/683/CEE (5) ha introdotto un sistema di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero per un periodo di un anno nel 1993; che l'obiettivo della prevenzione degli incidenti richiede un periodo più lungo; che inoltre a tal fine appare appropriato un periodo di quattro anni; considerando che in tutti gli Stati membri sono già in atto politiche nazionali di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e di prevenzione degli incidenti domestici e del tempo libero; considerando tuttavia la necessità, a seguito dell'accresciuta circolazione dei prodotti nell'ambito del mercato interno, di prevedere un'azione specifica al fine di consentire, in tale mercato interno, l'identificazione dei prodotti coinvolti in incidenti e di accertare l'insieme di circostanze che possono portare a tali incidenti; considerando che a tal fine è auspicabile che le autorità nazionali dispongano di strumenti sufficientemente omogenei in modo da far sì che le conclusioni cui perviene uno Stato membro possano, se del caso, essere utilizzate in altri Stati membri nonché a livello comunitario; considerando che, nonostante la gestione della sicurezza dei consumatori innanzitutto rientri nella responsabilità di ciascuno Stato membro, risulta utile un impulso finanziario della Comunità per permettere agli Stati membri di superare le difficoltà di realizzazione della raccolta di dati sul piano nazionale; che in tale prospettiva la Commissione deve assicurare un ruolo di coordinamento e contribuire ad un'attuazione omogenea delle iniziative a livello nazionale, promuovendo la diffusione delle informazioni sugli incidenti domestici e durante il tempo libero a tutte le autorità competenti; considerata la necessità di disporre di un'impalcatura comunitaria e di un'assistenza finanziaria da parte della Comunità onde evitare importanti distorsioni dovute al fatto che taluni Stati membri non dispongono dei mezzi necessari per ottenere autonomamente dati sufficienti sugli incidenti domestici e del tempo libero, i quali contribuiscano all'attuazione di una politica di tutela dei consumatori; considerando che si devono intraprendere misure onde assicurare la qualità complessiva di dati e, nel contesto del mercato interno e della direttiva del Consiglio 92/ 59/CEE del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), consentire agli Stati membri di raccogliere le informazioni necessarie per la sorveglianza dei prodotti implicati negli incidenti; che tali dati vanno raccolti presso i servizi di pronto soccorso degli ospedali, o presso altre fonti d'informazioni che offrano uguali garanzie di affidabilità dei dati; considerando che gli aspetti comunitari della raccolta di dati impongono agli Stati membri un vincolo di omogeneità metodologica di raccolta e produzione delle informazioni da fornire alla Commissione; che tale vincolo non è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito; che, per la sua stessa natura, tale sistema non è atto a fornire prove statistiche, fatto questo che dovrebbe essere sottolineato ogni qualvolta si faccia riferimento al sistema; considerando che è opportuno, ai fini dell'attuazione della presente decisione, utilizzare il comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE, per assistere la Commissione nella definizione delle misure tecniche di realizzazione e miglioramento del sistema; considerando che la fornitura, da parte degli Stati membri, di indicazioni puntuali, su richiesta della Commissione, in merito a prodotti o gruppi di prodotti coinvolti in incidenti costituisce un elemento d'informazione necessario allo sviluppo di una politica comunitaria di sicurezza dei prodotti; considerando che gli Stati membri devono essere anche in grado di presentare alla Commissione relazioni annuali di sintesi; che le conclusioni tratte dagli Stati membri in tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di determinare, in cooperazione con questi ultimi, le azioni che dovrebbero essere intraprese a livello comunitario; considerando infine che l'attuazione di un sistema d'informazione sugli incidenti domestici e durante le attività di svago risulta, in siffatte condizioni, necessaria sul piano comunitario al fine di sostenere e completare la politica condotta dagli Stati membri in un importante settore e volta a conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, e che essa non va oltre quanto necessario a promuovere la prevenzione degli incidenti; che essa è quindi conforme al principio di sussidiarietà, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È istituito per il periodo 1994-1997 un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero, denominato in appresso «il sistema», le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono illustrate nell'allegato I. 2. Il sistema è inteso alla raccolta di dati sugli incidenti domestici e durante il tempo libero per promuovere la prevenzione di tali incidenti, il miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo, nonché l'informazione e l'educazione del consumatore ai fini di una migliore utilizzazione dei prodotti, a livello sia nazionale sia comunitario. 3. La presente decisione non si applica agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, né agli incidenti della circolazione stradale, ferroviaria, marittima e aerea. Articolo 2 1. Gli Stati membri assicurano l'attuazione del sistema; essi procedono ad un'utilizzazione diretta dei dati raccolti e trasmettono alla Commissione una relazione annuale contenente una sintesi ed una valutazione a livello nazionale dei risultati ottenuti nonché le conclusioni da essi tratte sulla base di tali risultati. Tale relazione sarà trasmessa entro la fine del primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno in questione. 2. Il sostegno finanziario comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione annuale menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo. 3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di questa, i dati disponibili relativi alla sicurezza di taluni prodotti o categorie di prodotti implicati in incidenti domestici e durante il tempo libero ed alle circostanze in cui si verificano tali incidenti. 4. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità responsabili della raccolta e della trasmissione dei dati e comunicano alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità. La Commissione trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri al fine di facilitare gli scambi diretti tra autorità nazionali. 5. Ai fini della trasparenza nell'utilizzazione dei fondi comunitari, ciascuno Stato membro assicura una pubblicazione adeguata della relazione di cui al precedente paragrafo 1. Articolo 3 1. Per migliorare la compatibilità delle metodologie, la Commissione emana, in conformità con la procedura di cui all'articolo 6, entro e non oltre la fine del primo anno di funzionamento del sistema, nuove regole, sulla base dell'esperienza pregressa, volte ad uniformare meglio codici, definizioni, forma di classificazione dei dati e presentazione delle relazioni nazionali. A tal fine, essa tiene conto segnatamente dei codici o modelli esistenti a livello internazionale o comunitario. 2. La Commissione partecipa al finanziamento dell'attuazione del sistema da parte degli Stati membri secondo le modalità indicate nell'allegato II. 3. La Commissione elabora, sintetizza e pubblica annualmente i dati ricevuti dagli Stati membri e ne dà adeguata diffusione a livello comunitario, in particolare al consiglio consultivo dei consumatori, alle associazioni o agli organismi europei o nazionali dei consumatori, ai centri europei d'informazione dei consumatori e agli organismi europei di normalizzazione. Tale informazione sarà direttamente accessibile ai consumatori tramite la rete di scambio d'informazioni sui diritti dei consumatori nella Comunità. La Commissione svolge inoltre, ove necessario, le campagne d'informazione che dovessero rivelarsi necessarie a livello comunitario. Articolo 4 1. La Commissione e gli Stati membri provvedono a che, in occasione della raccolta e della trasmissione delle informazioni, queste siano scevre di qualsivoglia elemento che consenta di identificare le vittime affinché non ne sia divulgata l'identità. 2. Qualsiasi utilizzazione dei dati, con citazione della fonte, all'interno di pubblicazioni ufficiali degli Stati membri è accompagnata da una menzione in base alla quale il sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero fornisce unicamente indicazioni generali e non può essere considerato quale prova statistica della sicurezza o della mancanza di sicurezza di un determinato prodotto. Articolo 5 L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per l'attuazione del sistema è di 2,5 milioni di ecu all'anno per il periodo 1994-1997. L'importo si iscrive nel quadro delle attuali prospettive finanziarie. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 6 1. La Commissione redige, all'inizio del 1995, una relazione corredata di eventuali proposte di modifica adeguate, comprese segnatamente quelle riguardanti la ripartizione tra gli Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 1996, degli ospedali partecipanti al sistema, al fine di uniformare la rappresentatività del campione. 2. La Commissione redige, all'inizio del 1996, una relazione valutativa più generale sul funzionamento del sistema corredata di eventuali proposte di modifica riguardanti, se del caso, le modalità di ripartizione del sostegno finanziario. 3. Entro il 31 dicembre 1997, la Commissione elabora una relazione finale sull'attuazione e sull'efficacia del sistema. 4. Ai fini della redazione di tali relazioni la Commissione tiene debito conto dell'esperienza acquisita in seguito a precedenti operazioni di valutazione e rivolge particolare attenzione ai seguenti aspetti: - la tempestività, qualità e comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri; - la necessità di adattare i codici esistenti e di adottare nuovi codici e principi comuni di codifica, tenuto conto del numero crescente di nuovi prodotti; - la facilità di accesso all'informazione; - il valore aggiunto dei dati per gli Stati membri e la Comunità. Tali relazioni sono trasmesse al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e socale. Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, esprime il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi questione connessa all'applicazione della presente decisione. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente G. REXRODT (1) GU n. C 104 del 12. 4. 1994, pag. 15 e GU n. C 157 dell'8. 6. 1994, pag. 11. (2) GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 52. (3) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 396). Posizione comune del Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 83), e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 109 del 26. 4. 1986, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 90/534/CEE (GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 64). (5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 40). (1) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.