52010PC0139

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 /* COM/2010/0139 def. - NLE 2010/0077 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 12.4.2010

COM(2010)139 definitivo

2010/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 (CAA) è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio. Essa resta in vigore fino al 30 giugno 2010 a seguito di un'ulteriore proroga decisa dal comitato per l'aiuto alimentare nella sua 100a sessione del 5 giugno 2009.

La convenzione sull'aiuto alimentare, del 1999, e la convenzione sul commercio dei cereali, del 1995, sono due parti dell'accordo internazionale sui cereali del 1995. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata prorogata fino al 30 giugno 2011, permettendo così formalmente anche alla convenzione sull'aiuto alimentare di essere prorogata fino al 30 giugno 2011.

La CAA è nata, negli anni '60, come strumento per lo smaltimento coordinato ed accettabile delle eccedenze agricole da paesi sviluppati a paesi in via di sviluppo in difficoltà. Oggi vi è un ampio consenso tra i membri della CAA sul fatto che nella sua forma attuale la convenzione non corrisponde più alle esigenze e alle pratiche dell'attuale assistenza alimentare. Tuttavia, il processo formale di rinegoziazione della CAA è stato rinviato, in un primo momento, al fine di tener conto dei risultati dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo attualmente in corso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Visto il lungo periodo di tempo trascorso dall'ultima rinegoziazione della CAA e vista l'imprevedibilità della data di conclusione di questi negoziati, nel corso della 100a sessione del comitato per l’aiuto alimentare, tenutasi il 5 giugno 2009, i membri della CAA hanno convenuto che non era necessario attendere il completamento delle discussioni dell'OMC per avviare un esame intensivo dei possibili elementi della nuova CAA. Tutti sono stati d'accordo sul fatto che una futura convenzione dovrebbe essere compatibile con l'OMC.

Poiché l'attuale CAA giunge a scadenza nel giugno del 2010, la questione di un rinnovo verrà formalmente sollevata nel corso della prossima riunione del comitato per l'aiuto alimentare, il 4 giugno 2010. Alla 101° sessione del comitato per l' aiuto alimentare, tenutasi a Londra il 9 dicembre 2009, alcuni membri della CAA (AUS, CAN, CH, Giappone, USA) hanno espresso la loro "posizione di principio" a favore di una proroga della CAA per un altro anno, fino al 30 giugno 2011. Tuttavia, l'UE ha comunicato la linea concordata dal "gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari" (COHAFA) nella riunione del 25 novembre 2009 : " L'UE si adopererà per adottare una decisione relativa al futuro della CAA in giugno e i preparativi possono iniziare subito, fermo restando che la posizione formale sarà comunicata nel giugno 2010 " subordinando così l'eventuale proroga dell'attuale CAA ai progressi compiuti verso la (ri)negoziazione di una nuova convenzione.

Il 15 e 16 febbraio 2010 si è tenuta, a Londra, una riunione informale del comitato per l'aiuto alimentare in cui si è discusso ulteriormente del futuro della CAA. Nella riunione informale è stato concordato di istituire un gruppo di lavoro sul futuro della CAA ed è stato raggiunto un consenso sul progetto di mandato per il proseguimento delle discussioni sulle principali componenti della CAA. Il gruppo di lavoro inizierà le attività il 15 marzo 2010 e appronterà una relazione entro il 14 maggio 2010. La relazione verrà discussa durante la riunione informale dei membri della CAA, il 2 e 3 giugno 2010, e verrà tenuta in considerazione alla 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare, il 4 giugno 2010. Il comitato per l'aiuto alimentare è stato invitato ad esprimere il proprio accordo formale mediante procedura scritta entro l'8 marzo 2010. Vi sono due possibili sviluppi in previsione dei quali l'UE deve preparare una posizione comune in vista della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010: o

1. le discussioni informali dei membri della CAA sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrano progressi significativi (cioè diventa ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni sul futuro della convenzione avranno inizio nel corso del 2010), prima della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010: in tal caso una proroga della CAA per un ulteriore anno sarebbe l'opzione più appropriata. La Commissione formulerebbe allora una raccomandazione al Consiglio per l'autorizzazione di negoziati e per le relative direttive, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 218 del TFUE; oppure

2. le discussioni informali sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare non registrano progressi significativi prima della riunione formale del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra nel giugno 2010. In tal caso, la proroga della CAA per un altro anno non sarebbe appropriata e la Commissione, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, dovrebbe formalmente opporsi al crearsi di un consenso nel comitato per l'aiuto alimentare, ai sensi della norma 13 del regolamento interno, che favorisca la proroga della CAA.

I progressi, o la mancanza di progressi, verranno valutati dagli Stati membri e dalla Commissione europea. Qualora non fosse prorogata, la CAA non esisterebbe più e, di conseguenza, non vi sarebbero più impegni minimi da rispettare. Ciò non influirebbe sulla ripartizione delle risorse finanziarie per l'assistenza umanitaria alimentare della DG ECHO. Tuttavia, è probabile che vi sarebbero concrete conseguenze negative in termini di percezione negativa da parte dei paesi beneficiari, che potrebbero temere il rischio di una diminuzione dell'affidabilità delle consegne di aiuto alimentare, e di altri membri della CAA che favoriscono l'approccio storico, vale a dire un meccanismo che faciliti lo smaltimento dei prodotti alimentari.

Nel quadro della CAA, gli impegni annui dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di consegnare annualmente una quantità minima di aiuto alimentare sono espressi tanto in equivalenti grano quanto in termini di valore. Attualmente, gli impegni dell'UE e dei suoi Stati membri corrispondono a 1 320 000 tonnellate di equivalente grano più 130 milioni di euro (dati comprensivi dei costi di trasporto e di altri costi operativi). Riguardo all'impegno in equivalente grano, sulle 1 320 000 tonnellate, 900 000 tonnellate rappresentano la quota gestita dalla Commissione europea quale parte di un accordo interno dell'UE.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione 2000/421/CE del Consiglio

Decisione 2006/906/CE del Consiglio

Decisione 2007/317/CE del Consiglio

Decisione 2009/393/CE del Consiglio

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente decisione è conforme alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2011. L'8 giugno 2009, i membri del Consiglio internazionale dei cereali hanno concordato sull'opportunità, in linea di massima, di una proroga di due anni della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 a partire dal 1° luglio 2009.

ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nel quadro del gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA) del 25 novembre 2009, gli Stati membri hanno adottato la seguente posizione in relazione alla proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, ossia fino al 30 giugno 2011: "L'UE si adopererà per adottare una decisione relativa al futuro della CAA in giugno e i preparativi possono iniziare subito, fermo restando che la posizione formale sarà comunicata nel giugno 2010.".

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

Articolo 218, paragrafo 9, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito della competenza mista.

- Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi: ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, si tratta dell'unico modo per adottare la posizione dell'Unione europea che verrà espressa nel comitato per l'aiuto alimentare.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La convenzione sull'aiuto alimentare può essere prorogata soltanto a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vita per lo stesso periodo. Il contributo al bilancio amministrativo dell'accordo internazionale sui cereali è destinato anche alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, vale a dire che una proroga della CAA non determinerebbe un'incidenza supplementare sul bilancio. Il contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura). Il costo previsto di questo contributo è stato riportato in una scheda finanziaria allegata alla decisione 2009/393/CE del Consiglio relativa alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Tale costo verrà aggiornato e tenuto in considerazione al momento della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 comporterebbe una proroga di un ulteriore anno degli impegni annuali dell'Unione europea per la fornitura di aiuti alimentari conformemente all’articolo III, lettera e), della convenzione. La Commissione europea si è fatta carico di una quota degli impegni minimi assunti dall'UE e dai suoi Stati membri nell’ambito della convenzione sull’aiuto alimentare. Un’unica notifica CAA, che non riporta operazioni distinte, è trasmessa dalla Commissione e dagli Stati membri. La CAA (articolo V1) prevede la possibilità di riporto da un anno all'altro e di utilizzazione anticipata, nel caso in cui gli impegni fossero superati. Tuttavia queste possibilità non sono mai state utilizzate.

È tuttavia importante notare che per due anni di riferimento consecutivi, vale a dire il 2007/2008 e il 2008/2009, la Commissione europea non è stata in grado di mantenere i suoi impegni in tonnellate.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra, la Commissione propone che il Consiglio stabilisca la seguente posizione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e che, di conseguenza, autorizzi la Commissione:

3. a votare a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, a favore di un'ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno, vale a dire, fino al 30 giugno 2011, a condizione che le discussioni informali dei membri della CAA sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrino progressi significativi (cioè diventi ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni sul futuro della convenzione avranno inizio nel corso del 2010), prima della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010; oppure

4. ad opporsi formalmente a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al crearsi di un consenso nel comitato per l'aiuto alimentare, ai sensi della norma 13 del regolamento interno della CAA, che favorisca la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare, se la condizione di cui alla lettera a) non è soddisfatta.

2010/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

5. La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito: “la convenzione”) è stata conclusa dalla Comunità con decisione 2000/421/CE del Consiglio[1] e prorogata con decisioni del comitato per l'aiuto alimentare nel giugno 2003, nel giugno 2005, nel giugno 2007, nel giugno 2008 e nel giugno 2009, così che resterà in vigore fino al 30 giugno 2010.

6. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2011.

7. L'attuale CAA giunge a scadenza nel giugno del 2010 e la questione di un rinnovo verrà formalmente sollevata nel corso della 102a sessione del comitato per l'aiuto alimentare, il 4 giugno 2010.

8. Nel corso della 101° sessione del comitato, tenutasi il 9 dicembre 2009 a Londra, alcuni membri della CAA (AUS, CAN, CH, Giappone, USA) hanno espresso la propria disponibilità a prorogare la CAA per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2011. L'Unione europea ha adottato la posizione secondo cui: "L'UE si adopererà per adottare una decisione relativa al futuro della CAA in giugno e i preparativi possono iniziare subito, fermo restando che la posizione formale sarà comunicata nel giugno 2010".

9. Vi sono due possibili sviluppi in previsione dei quali l'UE deve preparare una posizione comune in vista della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010:

10. le discussioni informali dei membri della CAA sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrano progressi significativi (cioè diventa ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni sul futuro della convenzione avranno inizio nel corso del 2010), prima della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010; in tal caso una proroga della CAA per un ulteriore anno sarebbe l'opzione più appropriata. La Commissione avvierebbe quindi la procedura prevista all'articolo 218 del TFUE raccomandando al Consiglio di autorizzare i negoziati e di adottare le opportune direttive di negoziato; oppure

11. le discussioni informali dei membri della CAA sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare non registrano progressi prima della riunione formale del comitato per l'aiuto alimentare che si terrà a Londra nel giugno 2010. In tal caso, la proroga della CAA per un altro anno non sarebbe appropriata e la Commissione, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, dovrebbe formalmente opporsi al crearsi di un consenso nel comitato per l'aiuto alimentare che favorisca la proroga della CAA.

12. La Commissione, che rappresenta l'Unione europea in seno al comitato per l'aiuto alimentare, deve quindi essere autorizzata da una decisione del Consiglio a favorire una proroga della CAA per un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, se la condizione è soddisfatta, oppure ad opporsi ad un consenso nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare che favorisca tale proroga.

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea nel comitato per l'aiuto alimentare è favorevole alla proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, purché le discussioni informali dei membri della CAA sul futuro della convenzione sull'aiuto alimentare registrino progressi significativi (cioè diventi ragionevole ritenere che le negoziazioni/rinegoziazioni sul futuro della convenzione avranno inizio nel corso del 2010), prima della 102° sessione del comitato per l'aiuto alimentare, che si terrà a Londra il 4 giugno 2010.

Se tale condizione non è soddisfatta, la posizione dell'Unione europea è formalmente opposta al crearsi di un consenso nel comitato per l'aiuto alimentare, ai sensi della norma 13 del regolamento interno, che favorisca la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.