32001D0025

2001/25/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4143]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2001 pag. 0016 - 0017


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2000

che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali

[notificata con il numero C(2000) 4143]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato.

(2) A norma della decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE(4), modificata dalla decisione 2000/374/CE(5), gli animali abbattuti o morti a causa di EST devono essere distrutti.

(3) Nel luglio 1994, dopo che i mangimi contenenti rifiuti di ruminanti trasformati contaminati dall'agente infettivo sono stati identificati come fonte principale dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), è stato introdotto in tutta la Comunità il divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da tessuti di mammiferi con la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione di proteina derivata da mammiferi(6), modificata da ultimo dalla decisione 1999/129/CE(7).

(4) La decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle EST, che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione(8) stabilisce che, a decorrere dal 1o aprile 1997, tutti i rifiuti animali di mammiferi devono essere trasformati nel rispetto dei parametri minimi di 133 °C, 20 minuti, 3 bar, che sono considerati i più efficaci ai fini dell'inattivazione degli agenti della scrapie e dell'ESB.

(5) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE(9) stabilisce che, a decorrere dal 1o ottobre 2000, i materiali specifici a rischio debbano essere eliminati dalla catena alimentare umana e animale. Nel caso di bovini, ovini e caprini morti la decisione stabilisce che vengano eliminati i materiali specifici a rischio o che venga distrutta l'intera carcassa.

(6) Il comitato scientifico direttivo ha adottato numerosi pareri relativi alla sicurezza dei sottoprodotti di origine animale, compresi i mangimi per animali. La conclusione principale dei suddetti pareri scientifici è che i materiali ottenuti da animali dichiarati inadatti al consumo umano a seguito di ispezioni sanitarie non dovrebbero entrare nella catena alimentare animale.

(7) In base a tali pareri scientifici, il 19 ottobre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(10). L'oggetto principale di tale proposta è il divieto di reinserire nella catena alimentare animale alcuni sottoprodotti di origine animale, ossia gli animali morti e i materiali di scarto derivanti da animali. Le uniche materie prime utilizzabili per la produzione di mangimi sarebbero pertanto quelle ottenute da animali dichiarati idonei al consumo umano.

(8) Il 16 novembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'ESB e sulla sicurezza degli alimenti per animali, invocando la messa al bando immediata della somministrazione di farine alimentari agli animali di allevamento, a meno che l'attuazione della legislazione comunitaria esistente esposta in precedenza non sia garantita dagli Stati membri e a patto che l'esclusione degli animali morti dalla catena alimentare animale proposta dalla Commissione non sia entrata in vigore.

(9) Le recenti ispezioni comunitarie hanno individuato puni deboli nell'attuazione della legislazione CE esistente relativa al controllo dell'EST. Il divieto di reinserire nella catena alimentare animale alcuni sottoprodotti di origine animale è pertanto appropriato. Nel caso di importati epidemie della malattia tra gli animali potranno essere adottate misure speciali.

(10) Il 21 novembre 2000, alla luce dei recenti sviluppi nel caso dell'ESB nella Comunità, il Consiglio ha invitato la Commissione ad escludere gli animali morti dai mangimi destinati agli animali di allevamento.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli animali per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

"Animali di allevamento": qualsiasi animale detenuto, ingrassato o allevato per la produzione di alimenti;

"Animali da compagnia": qualsiasi animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;

"Animali utilizzati per sperimentazione": animali definiti dall'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio(11);

"Mangimi": mangimi di origine animale destinati agli animali di allevamento, comprese le proteine animali trasformate definite dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 92/118/CEE del Consiglio(12), modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione(13), grassi fusi, olio di pesce, gelatina o proteine idrolizzate e fosfato bicalcico.

Articolo 2

Gli Stati membri si adopereranno affinché i seguenti rifiuti di origine animale non vengano utilizzati per la produzione di mangimi destinati agli animali di allevamento:

a) tutti i bovini, suini, ovini, caprini, solipedi, tutto il pollame, il pesce di allevamento e tutti gli altri animali allevati nell'ambito dell'attività agricola morti in allevamento, ma che non siano stati macellati per il consumo umano, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti;

b) i seguenti animali morti:

i) animali da compagnia;

ii) animali provenienti da zoo;

iii) animali provenienti da circhi;

iv) animali utilizzati per sperimentazione;

v) animali selvatici indicati dalle autorità competenti;

c) animali uccisi in allevamento nell'ambito di misure di lotta contro le malattie;

d) fatte salve le situazioni di emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di allevamento morti durante il trasporto.

Articolo 3

La presente decisione si applica, al più tardi, a decorrere dal 1o marzo 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

(4) GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(5) GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.

(6) GU L 172 del 7.7.1994, pag. 23.

(7) GU L 41 del 16.2.1999, pag. 14.

(8) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

(9) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

(10) COM (2000) 574 def.

(11) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(12) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(13) GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.