<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997ITA.1100209701.case.xml"><NO.CASE>T-156/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0156</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2098</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2102</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19971112">12. 11. 1997</DATE> — CAUSA T-156/97</LEFT><RIGHT>BERGE / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale</HT></P><P><DATE ISO="19971112">12 novembre 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-156/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Achim Berge,</HT> residente a Friburgo (Germania), con l'avv. Till Müller-Heidelberg, del foro di Coblenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del-l'aw. Charles Duro, 4, boulevard Royal,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal signor Ulrich Wolker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione con cui è stato negato al ricorrente l'accesso a taluni documenti ai sensi della decisione della Commissione <DATE ISO="19940208">8 febbraio 1994</DATE>, 94/90/CECA, CEE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="046" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="58">GU L 46, pag. 58</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-2099"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>L'<DATE ISO="19940208">8 febbraio 1994</DATE> la Commissione emanava la decisione 94/90/CECA, CEE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="046" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="58">GU L 46, pag. 58</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>decisione 94/90<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>L'art. 2 così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>(...)</P><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Le domande di accesso ai documenti devono essere presentate per iscritto ai competenti servizi della Commissione presso la sede di questa o presso i suoi uffici negli Stati membri o le sue delegazioni nei paesi terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.</TXT></NP><P>(...)</P><?PAGE NO="II-2100"?><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>L'assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.</TXT><P>A rifiuto equivale anche l'assenza di risposta a una domanda di riesame entro un mese dalla sua presentazione.</P></NP><P>(...)<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>II ricorrente è redattore e direttore di una rivista intitolata <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Forum Recht<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>. Ai fini della pubblicazione di un articolo in tale rivista effettuava ricerche relative ai prodotti alimentari sottoposti a modificazione genetica.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con lettera inviata il <DATE ISO="19961219">19 dicembre 1996</DATE> alla rappresentanza della Commissione in Germania (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>rappresentanza della Commissione<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), chiedeva l'accesso ad una serie di documenti riguardanti, in particolare, l'autorizzazione alla distribuzione del granoturco geneticamente modificato prodotto dalla società Ciba-Geigy.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19970109">9 gennaio 1997</DATE> la rappresentanza della Commissione informava il ricorrente che la sua richiesta era stata trasmessa ai competenti servizi della Commissione a Bruxelles.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970207">7 febbraio 1997</DATE> il ricorrente reiterava la richiesta presso il Segretariato generale della Commissione ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 94/90.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2101"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La Commissione ometteva di rispondere alla richiesta entro il termine di un mese di cui all'art. 2, n. 4, della decisione medesima.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19970509">9 maggio 1997</DATE> il ricorrente proponeva il presente ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Nel controricorso del <DATE ISO="19970707">7 luglio 1997</DATE> la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a pronunciarsi sul ricorso in quanto, in data <DATE ISO="19970526">26 maggio 1997</DATE>, la rappresentanza della Commissione aveva trasmesso al ricorrente tutti i documenti richiesti, esclusi quelli messi a disposizione della Commissione da parte di terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970717">17 luglio 1997</DATE> il ricorrente dichiarava di aderire alla domanda della Commissione chiedendo, tuttavia, la sua condanna alle spese.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Il Tribunale ritiene che tale lettera costituisce una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>L'art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura dispone che la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2102"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Nella specie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare la Commissione alle spese. Al riguardo, si deve rilevare che la Commissione non ha risposto alla domanda di riesame del ricorrente del <DATE ISO="19970207">7 febbraio 1997</DATE> entro il termine di un mese di cui all'art. 2, n. 4, della decisione 94/90. Conseguentemente, tale omessa risposta vale come decisione di rigetto. Il ricorrente ha proposto il ricorso il <DATE ISO="19970509">9 maggio 1997</DATE>. Meno di tre settimane dopo la presentazione del ricorso, la rappresentanza della Commissione gli trasmetteva tutti i documenti richiesti, esclusi quelli messi a disposizione da parte di terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Ciò premesso, il comportamento della Commissione giustifica che essa sia condannata a tutte le spese del giudizio.</TXT></NP></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La causa T-156/97 è cancellata dal ruolo del Tribunale.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Commissione sopporterà tutte le spese del giudizio.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19971112">12 novembre 1997</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>P. Lindh</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>