Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2010/0396 def. - NLE 2010/0213 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 23.7.2010 COM(2010)396 definitivo 2010/0213 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 10 dicembre 2009 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a continuare a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera dell'11 gennaio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 12 gennaio 2010 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. | Contesto generale A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti. Questa misura è stata inizialmente introdotta in conformità alle disposizioni previste all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Tuttavia, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione hanno in seguito potuto concedere una franchigia d'imposta, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR. L'Italia non si è avvalsa della facoltà prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Tenuto conto del numero considerevole di soggetti passivi con un volume d'affari molto basso, nel 2007 l'Italia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale. Con la decisione 2008/737/CE del Consiglio (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13) la Repubblica italiana è stata autorizzata a esonerare dall'IVA, fino al 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 euro, con la possibilità di aumentare tale soglia per mantenerne il valore in termini reali. La Repubblica italiana chiede adesso una proroga della misura, che è facoltativa per i soggetti passivi. Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (COM(2004) 728 definitivo) al fine di semplificare gli obblighi IVA la Commissione ha previsto disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare questo importo annualmente. In sede di Consiglio tuttavia non è ancora stato raggiunto un accordo in merito a tale proposta. Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, sembra che l'applicazione della misura abbia comportato una riduzione stimata dell'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale inferiore allo 0,2 %, una percentuale in linea con le stime fatte quando è stata accordata la deroga iniziale. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2013 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Non pertinente. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione d’impatto La decisione è intesa a mantenere una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 30 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Autorizzazione per l'Italia ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 30 000 EUR. | Base giuridica Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito elencati. | La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. | Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito. | Scelta degli strumenti | Strumenti proposti: decisione. | Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. A norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. | INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia | La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia. | 2010/0213 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO del […] che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 10 dicembre 2009 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare alcuni soggetti passivi. Tale misura consentirebbe di continuare ad esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. 2. Con lettera dell'11 gennaio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 12 gennaio 2010 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. 3. Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura prorogata reca una deroga all'articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all'Italia, solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR. 4. Con la decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], l'Italia era stata autorizzata, nell'ambito di una misura di deroga, a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre i soggetti passivi sono ancora liberi di scegliere il regime IVA normale, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. 5. Nella sua proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, del 29 ottobre 2004[3], la Commissione ha incluso disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La richiesta di proroga presentata dall'Italia è conforme alla suddetta proposta, in merito alla quale non è ancora stato raggiunto un accordo in sede di Consiglio. 6. Secondo i dati forniti dall'Italia, la misura ha già comportato una riduzione stimata dell'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale inferiore allo 0,2%. 7. La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. L'Itala è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali. Articolo 2 Il regime di cui all'articolo 1 è facoltativo per i soggetti passivi. Articolo 3 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o al 31 dicembre 2013, se questa data è anteriore. Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 347, dell'11.12.2006, pag. 1. [2] GU L 249 del 18.09.2008, pag. 13. [3] COM(2004) 728 definitivo