Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali /* COM/2010/0082 def. - COD 2010/0050 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 9.3.2010 COM(2010) 82 definitivo 2010/0050 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali RELAZIONE 1. Introduzione 1. La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea e costituisce la prima di una serie di misure illustrate nella tabella di marcia dei diritti procedurali adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, che invita la Commissione a presentare proposte "per tappe". Questo modo di procedere, attualmente ritenuto il migliore, avrà il vantaggio di rafforzare progressivamente la fiducia reciproca. La presente proposta va quindi considerata parte integrante di un pacchetto legislativo che verrà presentato nel corso dei prossimi anni e garantirà un insieme minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell'Unione europea. 2. La proposta tende a migliorare i diritti degli indagati che non capiscono o non parlano la lingua in cui si svolge il procedimento. Grazie all'introduzione di norme minime comuni relative a questi diritti, sarà possibile agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando così la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE. 3. L'attuale proposta è simile a quella presentata l'8 luglio 2009 come proposta di decisione quadro[1], che sostituisce e il cui testo era stato discusso nei gruppi di lavoro del Consiglio. Durante il Consiglio Giustizia del 23 ottobre 2009 si è raggiunto un accordo su un approccio generale ma i tempi non erano sufficienti per adottare la proposta entro il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore del trattato di Lisbona che l'ha resa obsoleta. 4. Per quanto riguarda la base giuridica, la proposta si fonda sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che recita: "Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria . Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) […]". Perché il mutuo riconoscimento sia efficace occorre fiducia reciproca. Si rende quindi necessario un certo grado di compatibilità per migliorare la fiducia e di conseguenza la cooperazione. 5. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che deriva dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[2], è imprescindibile per chi deve affrontare un'accusa in un procedimento penale di cui non conosce la lingua in quanto consente di apprendere il contenuto delle accuse formulate a proprio carico e di capire come si svolgerà il procedimento. Conformemente alla CEDU, l'interpretazione e la traduzione devono essere fornite gratuitamente. 6. A sostegno della proposta del luglio 2009, la Commissione aveva effettuato una valutazione d'impatto – SEC(2009)915 e relativa sintesi SEC(2009)916 – che resta valida mutatis mutandis per l'attuale proposta di direttiva. La relazione sulla valutazione d'impatto è consultabile sul sito Internet http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0917_en.pdf . 2. CONTESTO 7. L'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali . L'articolo 6, paragrafo 1, del TUE afferma che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico del TFUE e del TUE. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali garantisce il diritto a un giudice imparziale e la facoltà di farsi consigliare e rappresentare, mentre l'articolo 48 assicura il rispetto dei diritti della difesa. 8. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere[3] si affermava che il reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria, precisando che il reciproco riconoscimento "...e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero [...] la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli".[4] 9. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale[5] recita: "[d]i conseguenza, è necessario garantire che il trattamento degli indagati ed i diritti della difesa non siano pregiudicati dall'applicazione del principio [del riconoscimento reciproco] e che, anzi, le garanzie siano rafforzate." 10. Tale indirizzo è stato approvato nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[6] ("programma di misure"), adottato dal Consiglio e dalla Commissione, nel quale si rileva che la portata del "reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio". 11. Tali criteri comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati (criterio 3) e la definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento (criterio 4). La presente proposta di direttiva rappresenta la concretizzazione dell'obiettivo fissato, ossia il rafforzamento della tutela dei diritti dei singoli. 12. Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta legislativa globale[7] riguardante alcuni importanti diritti degli imputati nei procedimenti penali che il Consiglio non ha adottato. 13. Il 30 novembre 2009 il Consiglio Giustizia ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali[8] in cui chiede l'adozione di cinque misure relative ad alcuni importanti diritti procedurali; la tabella di marcia si basa su un approccio "per tappe" e invita la Commissione a presentare le proposte necessarie a tal fine. La prima misura prevista riguarda il diritto all'interpretazione e alla traduzione. 14. Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009[9], ha ribadito l'importanza dei diritti dell'individuo nei procedimenti penali quale valore fondante dell'Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell'Unione europea. Il programma di Stoccolma fa riferimento alla tabella di marcia quale parte integrante del programma pluriennale e invita la Commissione a presentare proposte adeguate per una sua rapida attuazione. 3. IL DIRITTO ALLA TRADUZIONE E ALL'INTERPRETAZIONE SECONDO LA CEDU E LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE 15. L'articolo 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) recita: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (…) f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona…contro la quale è in corso un procedimento…d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. (…) 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima." L'articolo 6 (Diritto a un equo processo) prevede che: "3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (…) e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza." La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce tali diritti all'articolo 6 e agli articoli da 47 a 50. In particolare, l'articolo 47 garantisce il diritto a un giudice imparziale e la facoltà di farsi consigliare e rappresentare; l'articolo 48 assicura il rispetto della presunzione d'innocenza e dei diritti della difesa[10]. 16. Relativamente all'articolo 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto all'imputato i seguenti diritti: il diritto all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna; il diritto di ricevere i documenti contenenti i capi d'imputazione in una lingua che può comprendere; il diritto ad un'interpretazione tale da consentirgli di capire il procedimento e il diritto ad essere assistito da un interprete competente. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania [11]. Nella sentenza Kamasinski c. Austria [12] è stato stabilito che il livello dell'interpretazione fornita deve essere sufficientemente elevato da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi. L'ambito di applicazione del diritto investe il materiale documentario e le indagini preliminari. La Corte ha dichiarato che il livello dell'interpretazione deve essere "adeguato" e i dettagli relativi ai capi d'imputazione devono essere forniti alla persona in una lingua che questa comprende ( Brozicek c. Italia[13] ). Spetta alle autorità giudiziarie dimostrare che l'imputato parla correntemente la lingua usata dal giudice, e non all'imputato dimostrare che non la parla[14]. L'interprete deve essere competente e il giudice deve salvaguardare l'equità del procedimento ( Cuscani c. Regno Unito [15]). 17. La proposta di progetto di direttiva stabilisce norme minime sulla base della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il forum di riflessione della Commissione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti[16] ha elaborato una relazione contenente raccomandazioni sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione. La relazione è stata frutto degli incontri del forum di riflessione, chiamato a riunirsi dalla Direzione generale dell'Interpretazione nel 2008 allo scopo di individuare l'eventuale necessità di un intervento e di specificare in tal caso le azioni da intraprendere. Il forum ha riscontrato tale necessità, formulando raccomandazioni relative alle modalità per migliorare il ricorso a interpreti competenti e qualificati nei procedimenti penali. Le raccomandazioni includono l'approntamento di un piano di studi in interpretazione giuridica e di un sistema di accredito, certificazione e registrazione per gli interpreti legali. 18. La Direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DGT) ha lanciato l'iniziativa del Master europeo in traduzione (EMT). In collaborazione con un gruppo di esperti a cui partecipano personalità di spicco in ambito universitario, è stato creato un quadro di riferimento, formato da sei competenze, per la formazione dei traduttori a livello universitario. Nel settembre del 2009 la DGT ha istituito una rete di programmi di traduzione di alto profilo a livello di master in tutta l'Unione per perseguire l'eccellenza nella formazione dei traduttori, in particolare nell'ambito specialistico della traduzione giuridica, e per valorizzare la professione di traduttore in tutti gli Stati membri. 19. Se necessario, è possibile ricorrere a opzioni di finanziamento disponibili a livello UE a sostegno degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti della presente normativa, in particolare per quanto riguarda i servizi di traduzione e interpretazione finanziati dallo Stato. 4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE Articolo 1 - Ambito di applicazione 19. L'ambito di applicazione comprende i procedimenti penali e i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e interessa chiunque sia sottoposto a indagini per avere commesso un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le impugnazioni). È importante che siano disciplinati i casi riguardanti il mandato di arresto europeo visto che la relativa decisione quadro tratta questi diritti solo in termini generali. In questo senso, la proposta rappresenta uno sviluppo ulteriore dell'articolo 5 CEDU. 20. Poiché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l'articolo 6 della CEDU deve applicarsi alle persone interrogate in relazione alla commissione di reati, anche qualora non assumano la qualifica formale di imputati, anche chi è arrestato o detenuto in conseguenza di un'accusa penale rientra nell'ambito di applicazione di tale norma. I diritti in discorso si applicano dal momento in cui la persona viene informata di essere sottoposta a indagini per aver commesso un reato . Articolo 2 - Diritto all'interpretazione 21. Questo articolo sancisce il principio basilare secondo cui l'interpretazione deve essere fornita durante le indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio. È quindi ricompresa l'interpretazione delle comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo difensore. Occorre predisporre un sistema volto a stabilire se la persona necessiti dell'assistenza di un interprete ovvero a consentirle di impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione o di contestarne la qualità. 22. I procedimenti aventi ad oggetto il mandato di arresto europeo rientrano espressamente nell'ambito di applicazione dell'articolo. Articolo 3 - Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali 23. L'indagato ha diritto alla traduzione scritta dei documenti fondamentali al fine di salvaguardare l'equità del procedimento. Nella sentenza Kamasinski c. Austria[17] , la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che il diritto all'interpretazione si applica al "materiale documentario" e che l'imputato deve avere una conoscenza sufficiente della causa intentata contro di lui affinché si possa difendere[18]. Tra i documenti fondamentali del procedimento penale rientra quindi l'atto contenente i capi d'imputazione e tutto il materiale documentario pertinente, ad esempio le dichiarazioni dei testimoni necessarie a comprendere "in modo dettagliato [la] natura e [i] motivi dell'accusa formulata a suo carico", conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU. Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e altro provvedimento che privi la persona della libertà, nonché della sentenza, necessaria per esercitare il diritto di appello (Protocollo 7 CEDU, articolo 2). In caso di documenti eccessivamente lunghi, la traduzione può limitarsi alle parti più rilevanti. 24. Per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, quest'ultimo deve essere tradotto. 25. La persona può anche rinunciare al diritto alla traduzione, purché abbia preventivamente usufruito dell'assistenza legale. Articolo 4 - Costi della traduzione e dell'interpretazione 26. L’articolo prevede che i costi per l'interpretazione e la traduzione siano a carico degli Stati membri. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania [19]. Articolo 5 - Qualità della traduzione e dell'interpretazione 27. L’articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione. Nella relazione del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti è possibile trovare raccomandazioni a questo riguardo[20]. Articolo 6 - Clausola di non regressione 28. Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella presente direttiva non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali e altre disposizioni pertinenti di diritto internazionale. Gli Stati membri restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla presente direttiva. Articolo 7 - Attuazione 29. L’articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la direttiva entro il xx/xx/20xx, e inviare al Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale. Articolo 8 – Relazione 30. 12 mesi dopo il recepimento della direttiva, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare se gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte legislative. Articolo 9 - Entrata in vigore 31. Questo articolo stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 5. Principio di sussidiarietà 32. L'obiettivo della proposta non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, in quanto quest'ultima mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi; è quindi necessario pervenire ad un accordo su norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. Obiettivo della proposta è ravvicinare le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali con l'intento di creare fiducia reciproca. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. 6. Principio di proporzionalità 33. La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo. 2010/0050 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[21], previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[22], visto il parere del Comitato delle regioni[23], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto a un giudice imparziale e la facoltà di farsi consigliare e rappresentare. L'articolo 48 della Carta assicura il rispetto della presunzione d'innocenza e dei diritti della difesa. (2) L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale. (3) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[24]. L'introduzione al programma di misure spiega che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone". (4) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti […] delle persone sospette"[25] e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio. (5) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa"[26]. (6) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'esperienza insegna che questa circostanza non sempre assicura di per sé un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. (7) L'articolo 82, paragrafo 2, del trattato prevede che si stabiliscano norme minime comuni applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. (8) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato la tabella di marcia dei diritti procedurali invitando la Commissione a presentare proposte "per tappe" sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, sul diritto di ricevere informazioni relative ai diritti, sul diritto all'assistenza legale prima e durante il processo, sul diritto della persona sottoposta a privazione della libertà di comunicare con i familiari, i datori di lavoro e le autorità consolari e su garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. (9) La presente direttiva, che costituisce la prima delle misure indicate nella tabella di marcia, dovrebbe dettare norme comuni applicabili all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali con l'intento di rafforzare la necessaria fiducia tra gli Stati membri. (10) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. La direttiva dovrebbe facilitare l'applicazione di tali diritti nella pratica, al fine di garantire il diritto a un processo equo. (11) I diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbero valere anche nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Lo Stato membro dell'esecuzione dovrebbe fornire alla persona ricercata che non comprende o non parla la lingua del procedimento l'assistenza di un interprete e di un traduttore, sostenendone i costi. (12) L'indagato o l'imputato dovrebbe avere anche la possibilità di spiegare la propria versione dei fatti al consulente legale, segnalare le dichiarazioni con le quali non si trova d'accordo e informare il consulente di qualsiasi circostanza a sua difesa. (13) La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o l'imputato abbia il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione, compresi i casi in cui l'interpretazione o la traduzione è talmente lacunosa da risultare inesistente. (14) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità competenti dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. (15) Per garantire l'equità del procedimento, i documenti fondamentali dovrebbero essere tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Tra tali documenti si annoverano la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione, le prove documentali fondamentali e la sentenza. (16) La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile e valida soltanto previa prestazione di assistenza legale. (17) L'efficacia dell'interpretazione e della traduzione dovrebbe essere garantita ricorrendo a diversi strumenti, ad esempio tramite la formazione di giudici, avvocati, pubblici ministeri, agenti di polizia e personale giudiziario al fine di una sensibilizzazione nei confronti della situazione di chi necessita dell'interpretazione e di chi la fornisce. (18) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa, e deve essere attuata di conseguenza. (20) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, siano applicate in modo coerente con la Convenzione e con la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. (21) Poiché l'obiettivo di stabilire norme comuni minime non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma può essere conseguito solo a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell’obiettivo. (22) A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alla spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] / [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alla spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][27]. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. 2. Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque venga informato dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere sottoposto a indagini per avere commesso un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento. Articolo 2 Diritto all'interpretazione 1. Gli Stati membri assicurano che all'indagato o all'imputato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso del procedimento penale sia fornito senza indugio un servizio d'interpretazione di qualità sufficiente da garantire l'equità del procedimento in questione. L'interpretazione è fornita nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, durante gli interrogatori della polizia, gli incontri necessari tra l'indagato e il suo difensore e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie. 2. Gli Stati membri assicurano, se del caso, l'interpretazione dell'assistenza legale ricevuta nel corso del procedimento penale. 3. Gli Stati membri assicurano che sia predisposta una procedura per accertare se l'indagato o l'imputato capisca e parli la lingua del procedimento penale. 4. Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o l'imputato abbia il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. 5. Il diritto all'interpretazione comprende l'assistenza a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio. 6. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso riceva l'assistenza di un interprete. Articolo 3 Diritto alla traduzione scritta dei documenti fondamentali 1. Gli Stati membri assicurano all'indagato o all'imputato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento penale una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali, di qualità sufficiente da garantire l'equità del procedimento in questione. 2. Tra i documenti fondamentali per cui vige l'obbligo di traduzione rientrano l'ordine di carcerazione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione, le prove documentali fondamentali e la sentenza. 3. L'indagato o l'imputato ovvero il suo difensore possono presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti, tra i quali rientrano i documenti relativi all'assistenza legale fornita per iscritto dal difensore. 4. Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o l'imputato abbia il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua la traduzione. 5. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende la lingua di redazione del mandato ha diritto di ottenerne la traduzione. 6. Chiunque goda, ai sensi del presente articolo, del diritto alla traduzione di documenti può rinunciarvi qualora gli sia stata prestata assistenza legale in proposito. Articolo 4 Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione Gli Stati membri sostengono i costi per l'interpretazione e la traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 indipendentemente dall'esito del procedimento. Articolo 5 Efficacia dell'interpretazione e della traduzione 1. L'interpretazione e la traduzione devono essere fornite in maniera tale da garantire il pieno esercizio dei diritti dell'indagato o dell'imputato. 2. Gli Stati membri offrono corsi di formazione a giudici, avvocati, pubblici ministeri, agenti di polizia e al personale giudiziario al fine di assicurare la comprensione del procedimento da parte dell'indagato e sensibilizzare tali soggetti al ruolo dell’interprete e del traduttore. Articolo 6 Clausola di non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle altre disposizioni pertinenti di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato. Articolo 7 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …* (* - 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva). 2. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva, unitamente a una tavola di corrispondenza tra le disposizioni della stessa e le disposizioni nazionali adottate. Articolo 8 Relazione Entro il ………. [36 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale ] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che determini se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative. La relazione riguarda altresì l'incidenza economica delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva. Articolo 9 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] (COM(2009) 338 dell'8.7.2009. [2] La spiegazione relativa all'articolo 48, contenuta nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU C 303 del 14.12.2007) allegate alla Carta, dispone: "L'articolo 48 corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU [ si cita l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, CEDU ]. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU". L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta recita inoltre: "La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa". [3] 15 e 16 ottobre 1999. [4] Conclusione 33. [5] (COM(2000) 495 del 29.7.2000. [6] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. [7] COM(2004) 328 del 28.4.2004. [8] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. [9] Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009. [10] Cfr. nota 2. [11] 28 novembre 1978, Serie A, n. 29. "46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine […] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) […] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative.” [12] 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168. [13] 19 dicembre 1989, (10964/84) [1989] CEDU 23. [14] "41 […] l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto intraprendere le azioni necessarie per dare seguito alla domanda del richiedente onde garantire l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) (art. 6-3-a), salvo fosse stata in grado di stabilire che il richiedente aveva effettivamente una conoscenza sufficiente dell'italiano da evincere dalla notifica il significato della lettera con cui gli venivano comunicate le accuse mosse nei suoi confronti. Tale prova non emerge dai documenti del fascicolo né dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in data 23 aprile 1989. Su questo punto vi è stata pertanto violazione dell'articolo 6, paragrafo, 3, lettera a) (art. 6-3-a).” [15] 24 settembre 2002, n. 3277/96. [16] http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf [17] 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168. [18] “74. Il diritto […]all'assistenza gratuita di un interprete si applica non soltanto alle dichiarazioni orali rese in udienza ma anche al materiale documentario e alle indagini preliminari. Il paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) dispone che la persona "accusata di un reato" che non comprende o non parla la lingua usata dal giudice ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete ai fini della traduzione o interpretazione di tutti i documenti o dichiarazioni relativi al procedimento intentato contro di lui che egli abbia necessità di conoscere o di trasporre nella lingua usata dal giudice al fine di godere di un processo equo. […] Tuttavia, il paragrafo 3, lettera e) (art.6-3-e) non si spinge a esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova scritti o dei documenti ufficiali nel corso del procedimento. L'assistenza dell'interprete che viene fornita deve essere tale da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi, in particolare consentendogli di presentare al giudice la propria versione dei fatti. Alla luce della necessità che il diritto garantito dal paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) sia effettivo ed efficace, l'obbligo delle autorità competenti non è limitato alla nomina di un interprete ma, se ne viene fatta richiesta in un caso concreto, può comportare anche il controllo successivo sull'adeguatezza dell'interpretazione fornita (v. sentenza Artico).” [19] “46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine […] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) […] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, "per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative".” [20] Cfr. nota 14. [21] GU C […] del […], pag. . [22] GU C […] del […] , pag. . [23] GU C […] del […], pag. . [24] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. [25] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. [26] COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4. [27] Il testo definitivo di questo considerando all'interno della direttiva dipenderà dalla posizione di UK e IE, adottata conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21.