32001D0058

2001/58/CECA: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti per il 2000 a favore dell'industria carboniera (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 2923]

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 23/01/2001 pag. 0012 - 0014


Decisione della Commissione

del 20 settembre 2000

che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti per il 2000 a favore dell'industria carboniera

[notificata con il numero C(2000) 2923]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/58/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 95/465/CECA della Commissione, del 19 luglio 1995, che esprime un parere favorevole alla riduzione d'attività nell'industria carboniera francese(2),

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 26 ottobre 1999 la Francia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che prevedeva di accordare all'industria carboniera per il 2000. Con lettera del 26 maggio 2000 ha inoltre comunicato alla Commissione l'adeguamento di tali interventi finanziari.

(2) La Commissione, a norma della decisione n. 3632/93/CECA, si pronuncia in merito alle seguenti misure finanziarie per il 2000:

- un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo massimo di 2381 milioni di FRF, per il conguaglio delle perdite di esercizio per il 2000,

- un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo massimo di 220 milioni di FRF, destinato a coprire gli interessi maturati nel 2000 per la parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio per tali anni, non coperte da sovvenzioni dirette o da dotazioni di capitale,

- un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per il 2000, per un importo massimo di 4071 milioni di FRF.

(3) Le misure finanziarie previste dalla Francia a favore dell'industria carboniera sono disciplinate dall'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, a norma dell'articolo 9, devono essere approvate dalla Commissione, la quale delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione. Nel suo esame la Commissione valuta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, di detta decisione, la conformità delle misure ai piani di riduzione d'attività sui quali la Commissione ha formulato un parere favorevole.

II

(4) L'importo di 2381 milioni di FRF che la Francia prevede di accordare all'industria carboniera a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ha l'obiettivo di compensare lo scarto fra i costi di produzione e il prezzo di vendita del carbone, risultante dal libero consentimento delle parti contraenti e tenendo conto delle condizioni prevalenti nel mercato mondiale per carbone di qualità simile proveniente da paesi terzi. Tale aiuto rientra nel piano di riduzione dell'attività dell'impresa, che prevede l'abbandono totale dell'attività per il 2005. Tenuto conto delle conseguenze sociali e regionali eccezionali derivanti dalla riduzione di attività dell'impresa il governo francese, d'accordo con le parti sociali, ha deciso di scaglionare le chiusure fino al 2005.

(5) Benché la produzione di carbone sia destinata a passare da 3,673 milioni di tec(3) nel 1999 a 2,954 milioni di tec nel 2000, una riduzione pari al 20 %, la Commissione rileva che l'importo degli aiuti è rimasto stabile. L'aumento dei costi di produzione - passati da 975 FRF per tec nel 1999 ad un importo stimato di 1103 FRF nel 2000 - ha neutralizzato l'effetto della riduzione del volume di produzione sull'importo globale degli aiuti. Tale evoluzione dei costi estrattivi conferma la decisione presa dalla Francia di porre termine alle attività minerarie entro il 2005.

(6) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione, la Commissione ha verificato per l'esercizio 2000 che l'aiuto notificato per tonnellata non ecceda per ciascuna unità produttiva il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

(7) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, tale aiuto contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive. La Commissione ha inoltre verificato che l'aiuto soddisfi agli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

(8) Con riserva di un importo di 45 milioni di FRF, in base alle informazioni fornite dalla Francia, gli aiuti previsti per il 2000 sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune. La Commissione si riserva di decidere in un secondo momento sull'importo residuo di 45 milioni di FRF, fondandosi sulle risposte comunicate dalla Francia alle domande fatte nella lettera di costituzione in mora della Commissione, del 9 febbraio 1999, inviata nel contesto della denuncia n. 97/4717, del 26 agosto 1997, sporta contro Charbonnages de France da cinque imprese francesi, fra cui l'impresa Thion e Cie.

(9) La presente decisione non pregiudica la decisione che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere dopo esame delle denuncie sporte contro Charbonnages de France nel contesto del mercato del carbone e più specialmente della denuncia di Cokes de Drocourt SA.

III

(10) L'importo di 220 milioni di FRF che la Francia prevede di versare all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA è destinato a coprire gli interessi, maturati nel 2000, relativi alla parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio per tali anni, non coperte da sovvenzioni dirette o da dotazioni di capitale.

(11) La Commissione, nella decisione che autorizzava la Francia a concedere aiuti all'industria carboniera nel 1997, nel 1998 e nel 1999, ha considerato che la parte dei prestiti destinata al conguaglio delle perdite di esercizio per tali anni costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. Le quote degli interessi maturati nel 2000 per i prestiti destinati al conguaglio delle perdite di esercizio per il 1997, il 1998 e il 1999 vanno considerati, al pari della quota capitale, aiuti ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA.

(12) Tale aiuto rientra nel piano di riduzione dell'attività dell'impresa, che prevede l'abbandono totale dell'attività per il 2005. La Commissione ha controllato che l'aiuto notificato non sia superiore ai costi, per il 2000, della parte dei prestiti destinata al conguaglio delle perdite di esercizio per il 1997, il 1998 e il 1999. La Commissione considera pertanto che l'aiuto notificato è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

(13) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, tali aiuti contribuiscono a risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive. Avendo le autorità francesi fornito alla Commissione la prova, con lettera del 3 luglio 2000, che gli interessi maturati nel 2000 sono iscritti nel bilancio dello Stato del 1999, la Commissione considera che i prestiti soddisfano al disposto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

(14) Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per il 2000 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

IV

(15) L'aiuto di 4071 milioni di FRF che la Francia prevede di concedere all'industria carboniera è destinato a coprire gli oneri eccezionali derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri residui).

(16) Conformemente all'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, questi aiuti coprono oneri menzionati esplicitamente all'allegato della decisione, e cioè:

- per un importo massimo di 870 milioni di FRF i pagamenti di prestazioni sociali, dovute per il pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età pensionabile legale,

- per un importo massimo di 70 milioni di FRF le altre spese eccezionali, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione,

- per un importo massimo di 83 milioni di FRF gli oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative,

- per un importo massimo di 331 milioni di FRF i lavori supplementari richiesti da operazioni di ristrutturazione,

- per un importo massimo di 10 milioni di FRF gli oneri residui imputabili a siti di estrazione precedentemente in servizio,

- per un importo massimo di 45 milioni di FRF il deprezzamento intrinseco eccezionale risultante dalla ristrutturazione dell'industria,

- per un importo massimo di 2662 milioni di FRF l'incremento dei costi risultante dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di contribuenti, nonché dei contributi destinati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali.

(17) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA questo aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se il suo importo non supera i costi che risultano o sono risultati dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dall'industrializzazione dell'industria carboniera e che non sono connessi con la produzione corrente. Dopo la verifica dei dati comunicati, la Commissione constata che questa condizione è soddisfatta. Tenuto conto di quanto precede e in base alle informazioni fornite dalla Francia, l'aiuto previsto per il 2000 è compatibile con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

V

(18) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione è tenuta a verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 4 della decisione. A tal fine deve essere informata degli importi e del sistema di ripartizione dei versamenti effettuati nel 2000 e destinati al conguaglio delle perdite di esercizio per tale anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad adottare per il 2000 le seguenti misure a favore dell'industria carboniera:

- un aiuto per la riduzione d'attività, per un importo massimo di 2336 milioni di FRF, destinato al conguaglio delle perdite di esercizio. La Commissione deciderà in un secondo momento in merito al saldo residuo di 45 milioni di FRF,

- un aiuto per la riduzione d'attività, per un importo massimo di 220 milioni di FRF, destinato a coprire gli interessi, maturati nel 2000, relativi alla parte dei prestiti emessi da Charbonnages de France nel 1997, nel 1998 e nel 1999, per conguagliare le perdite di esercizio per tali anni, non coperte da sovvenzioni dirette o da dotazioni di capitale,

- un aiuto per la copertura degli oneri eccezionali nel 2000, per un importo massimo di 4071 milioni di FRF.

Articolo 2

La Francia comunica, entro il 30 settembre 2001, gli importi degli aiuti effettivamente versati a titolo della presente decisione per il 2000 e destinati al conguaglio delle perdite di esercizio durante tale anno.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 267 del 9.11.1995, pag. 46.

(3) tec = tonnellata di equivalente-carbone.