<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1984ITA.0600236101.case.xml"><NO.CASE>280/83</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61983C0280</NO.CELEX><NO.SEQ>0001.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2366</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2366</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>1</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DI SIR GORDON SLYNN — CAUSA 280/83</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / ITALIA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sir Gordon Slynn</HT></P><P><HT TYPE="UC">dell'<DATE ISO="19840508">8 maggio 1984</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001"><P>Traduzione dell'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="UC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="UC">Signori Giudici,</HT></P><P>Il ricorso in esame è stato proposto dalla Commissione, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, contro la Repubblica italiana ed è inteso a far dichiarare l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi impostile dal trattato.</P><P>La direttiva del Consiglio n. 79/32, rivolta a tutti gli stati membri, ha definito i vari tipi di tabacchi lavorati ai fini dell'applicazione delle imposte dirette diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo di detti tabacchi. All'art. 9 detta direttiva prescriveva agli stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il <DATE ISO="19800101">1° gennaio 1980</DATE> e di informarne la Commissione. Lo stesso articolo faceva inoltre obbligo agli stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.</P><P>Con lettera <DATE ISO="19811001">1° ottobre 1981</DATE>, la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo italiano, lo invitava a presentare le sue osservazioni in proposito. Il <DATE ISO="19811120">20 novembre 1981</DATE> le veniva risposto che, in effetti, era stato presentato al Parlamento un apposito disegno di legge. Poiché la legge non veniva adottata, il <DATE ISO="19820713">13 luglio 1982</DATE> la Commissione emetteva un parere motivato a norma dell'art. 169. L'unica reazione era un'accusa di ricezione in data <DATE ISO="19820728">28 luglio 1982</DATE>, cosicché la Commissione adiva questa Corte.</P><P>Nel controricorso il governo italiano ha fatto presente che il disegno di legge, inteso alla completa ristrutturazione del regime fiscale dei prodotti da fumo, fu presentato al Parlamento nel 1980, ma l'anticipato scioglimento delle camere ne determinò la decadenza; nella nuova legislatura si è provveduto ad elaborare un nuovo disegno di legge. All'udienza abbiamo appreso che quest'ultimo è ormai pronto, ma non si sa quando potrà essere approvato.</P><P>Così stando le cose, è chiaro, a mio avviso, che il ricorso dev'essere accolto. Si deve pertanto dichiarare, come ha chiesto la Commissione, che la Repubblica italiana ha omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva e il governo italiano dev'essere condannato a rifondere alla Commissione le spese di causa.</P></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>