<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ2004ITA.0500600901.case.xml"><NO.CASE>C-168/02</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62002J0168</NO.CELEX><NO.SEQ>0006.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>6022</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>6032</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>SENTENZA <DATE ISO="20040610">10. 6. 2004</DATE> — CAUSA C-168/02</LEFT><RIGHT>KRONHOFER</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Sentenza della Corte</HT> (Seconda Sezione)</P><P><DATE ISO="20040610">10 giugno 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Nel procedimento C-168/02,</P><P>avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del <DATE ISO="19710603">3 giugno 1971</DATE> relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del <DATE ISO="19680927">27 settembre 1968</DATE> concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P>Rudolf Kronhofer</P></PLAINTIFS><AGAINST>e</AGAINST><DEFENDANTS><P>Marianne Maier,</P><P>Christian Möller,</P><P>Wirich Hofius,</P><P>Zeki Karan,</P></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="I-6023"?><P>domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione del <DATE ISO="19680927">27 settembre 1968</DATE>, citata (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="32">GU 1972, L 299, pag. 32</REF.DOC.OJ>), come modificata dalla Convenzione del <DATE ISO="19781009">9 ottobre 1978</DATE> relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="304" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="1">GU L 304, pag. 1</REF.DOC.OJ>, e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione del <DATE ISO="19821025">25 ottobre 1982</DATE> relativa all'adesione della Repubblica ellenica (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="388" DATE.PUB="1982" PAGE.FIRST="1">GU L 388, pag. 1</REF.DOC.OJ>), dalla Convenzione del <DATE ISO="19890526">26 maggio 1989</DATE> relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="285" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">GU L 285, pag. 1</REF.DOC.OJ>) e dalla Convenzione del <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="015" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">GU 1997, C 15, pag. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA CORTE (Seconda Sezione),</P><P>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,</P><P>avvocato generale: sig. P. Léger,</P><P>cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto</P></PREAMBLE.INIT><GR.CONSID><CONSID><P>viste le osservazioni scritte presentate:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>per il sig. Kronhofer, dal sig. Brandauer, Rechtsanwält;</P></ITEM><ITEM><P>per la sig.ra Maier, dalla sig.ra Scherbantie, Rechtsanwältin;</P></ITEM><?PAGE NO="I-6024"?><ITEM><P>per il sig. Karan, dal sig. C. Ender, Rechtsanwalt;</P></ITEM><ITEM><P>per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;</P></ITEM><ITEM><P>per il governo tedesco, dalla sig.ra R. Wagner, in qualità di agente;</P></ITEM><ITEM><P>per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Mânji, in qualità di agente, assistito dal sig. T. Ward, barrister;</P></ITEM><ITEM><P>per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>vista la relazione d'udienza,</VISA><VISA>sentite le osservazioni orali del sig. Kronhofer, rappresentato dai sigg. M. Brandauer e R. Bickel, Rechtsanwälte, dal sig. Karan, rappresentato dal sig. C. Ender, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, all'udienza del <DATE ISO="20031120">20 novembre 2003</DATE>,</VISA><VISA>sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del <DATE ISO="20040115">15 gennaio 2004</DATE>,</VISA></GR.VISA><?PAGE NO="I-6025"?><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Sentenza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con ordinanza <DATE ISO="20020409">9 aprile 2002</DATE>, pervenuta alla Corte il <DATE ISO="20020506">6 maggio 2002</DATE>, l'Oberster Gerichtshof ha sollevato, a norma del protocollo del <DATE ISO="19710603">3 giugno 1971</DATE> relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del <DATE ISO="19680927">27 settembre 1968</DATE> concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell' art. 5, punto 3, di tale Convenzione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="32">GU 1972, L 299, pag. 32</REF.DOC.OJ>), come modificata dalla Convenzione del <DATE ISO="19781009">9 ottobre 1978</DATE> relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="304" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="1">GU L 304, pag. 1</REF.DOC.OJ>, e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione del <DATE ISO="19821025">25 ottobre 1982</DATE> relativa all'adesione della Repubblica ellenica (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="388" DATE.PUB="1982" PAGE.FIRST="1">GU L 388, pag. 1</REF.DOC.OJ>), dalla Convenzione del <DATE ISO="19890526">26 maggio 1989</DATE> relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="285" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">GU L 285, pag. 1</REF.DOC.OJ>) e dalla Convenzione del <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="015" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">GU 1997, C 15, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Convenzione<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Kronhofer, domiciliato in Austria, alla sig.ra Maier e ai sigg. Moller, Hofius e Karan (in prosieguo: i <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>convenuti nella causa principale<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), domiciliati in Germania, diretta all'ottenimento da parte del sig. Kronhofer del risarcimento per le perdite patrimoniali che egli sostiene di aver subito a causa del comportamento delittuoso dei convenuti nella causa principale in quanto gestori o consulenti finanziari della società Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Protectas<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), la cui sede è parimenti situata in Germania.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6026"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Contesto normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'art. 2, primo comma, della Convenzione dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:</P><P>(...)</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6027"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Controversia principale e questione pregiudiziale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>II sig. Kronhofer ha citato, dinanzi al Landesgericht Feldkirch (Austria), i convenuti nella causa principale, nell'ambito di un ricorso diretto ad ottenere un risarcimento per le perdite patrimoniali che egli sostiene di aver subito a causa del loro comportamento delittuoso.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>I convenuti nella causa principale l'avrebbero spinto, per telefono, a concludere un contratto relativo a opzioni d'acquisto su azioni, senza tuttavia avvertirlo dei rischi di una tale operazione. Di conseguenza, il sig. Kronhofer, nel novembre e dicembre 1997, ha trasferito l'importo complessivo di USD <FT TYPE="NUMBER">82500</FT> su un conto investimenti presso la Protectas in Germania, il quale è stato poi utilizzato per prendere, alla Borsa di Londra, opzioni d'acquisto altamente speculative. L'operazione in questione si è tradotta nella perdita di una parte della somma trasferita e il sig. Kronhofer ha ottenuto solo un rimborso parziale del capitale da lui investito.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La competenza del Landesgericht Feldkirch risulterebbe dall'art. 5, punto 3, della Convenzione, in quanto giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, nella fattispecie il domicilio del sig. Kronhofer.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Poiché tale ricorso è stato respinto, il sig. Kronhofer ha impugnato la decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), il quale si è dichiarato incompetente in quanto il giudice del luogo del domicilio non sarebbe il <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>, dal momento che né il luogo del fatto generatore né il luogo della realizzazione del danno si troverebbero in Austria.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6028"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L'Oberster Gerichtshof, adito mediante un ricorso per cassazione (<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Revision<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>), ritiene che la Corte non abbia ancora stabilito se l'espressione <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> debba essere interpretata in senso così estensivo da includere — nel caso di danni meramente patrimoniali che abbiano colpito una parte del patrimonio del danneggiato situata in un altro Stato contraente — anche il luogo del domicilio e quindi quello del centro patrimoniale del danneggiato.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Considerando che per risolvere la controversia è necessario interpretare la Convenzione, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Se l'espressione <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="201C"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="201D"/> di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione (...) debba essere interpretata nel senso che essa, nell'ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, qualora l'investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla questione pregiudiziale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 5, punto 3, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che l'espressione <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> possa essere riferita al luogo del domicilio dell'attore in cui si troverebbe il <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>centro patrimoniale<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> dello stesso, per il solo motivo che egli vi avrebbe subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6029"?><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>In via preliminare va ricordato che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles, è fondato sul principio, sancito nell'art. 2, primo comma, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Solo in deroga a tale principio fondamentale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto il titolo II, sezione 2, della Convenzione prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell'art. 5, punto 3, della Convenzione.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Le regole relative alle competenze speciali devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto non consentono un'interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dalla Convenzione (v. sentenze <DATE ISO="19880927">27 settembre 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="189/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="5565">189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punto 19</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20040115">15 gennaio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-433/01" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-981">C-433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I-981, punto 25</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Secondo una costante giurisprudenza, la regola enunciata all'art. 5, punto 3, della Convenzione trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (v., tra l'altro, sentenze <DATE ISO="19761130">30 novembre 1976</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/76" YEAR="1976" PAGE.ECR="1735">21/76, Bier, cosiddetta <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Mines de potasse d'Alsace<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, Racc. pag. 1735, punto 11</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20021001">1° ottobre 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-167/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-8111">C-167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punto 46</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La Corte ha inoltre affermato che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è<?PAGE NO="I-6030"?> avvenuto<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo (v., in particolare, sentenze Mines de potasse d'Alsace, cit., punti 24 e 25, e <DATE ISO="20040205">5 febbraio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-18/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-1417">C-18/02, DFDS Torline, Race. pag. I-1417, punto 40</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Dall'ordinanza di rinvio emerge che l'Oberster Gerichtshof considera, nella causa principale, che il luogo ove è insorto il danno e il luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso si trovano in Germania. La particolarità della fattispecie risiederebbe nel fatto che il danno economico asseritamente subito dall'attore in un altro Stato contraente avrebbe prodotto un effetto simultaneo sul complesso del suo patrimonio.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Orbene, com'è stato rilevato correttamente dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, in un caso del genere, nulla giustifica l'attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato contraente diverso da quello sul cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che la realizzazione dell'intero danno, vale a dire l'insieme degli elementi costitutivi della responsabilità. Tale attribuzione di competenza non risponderebbe ad alcuna esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio o dell'economia processuale.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Com'è stato affermato dalla Corte, la nozione di <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (v. sentenza <DATE ISO="19950919">19 settembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-364/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-2719">C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 14</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-6031"?><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>In una situazione come quella della causa principale, tale interpretazione farebbe dipendere la determinazione del giudice competente da circostanze incerte come il luogo in cui si troverebbe il <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>centro patrimoniale<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> del danneggiato e sarebbe di conseguenza contraria al rafforzamento della tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità che, permettendo all'attore di identificare facilmente il giudice che egli può adire e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale egli può essere citato, costituisce uno degli scopi della Convenzione (v. sentenze <DATE ISO="20020219">19 febbraio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-256/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-1699">C-256/00, Besix, Racc. pag. I-1699, punti 25 e 26</REF.DOC.ECR>, e DFDS Torline, cit., punto 36). Inoltre essa consentirebbe di riconoscere più frequentemente come competenti i giudici del domicilio dell'attore, competenza a cui la Convenzione non sembra favorevole al di fuori dei casi espressamente previsti, come constatato dalla Corte al punto 14 della presente sentenza.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata dev'essere risolta dichiarando che l'art. 5, punto 3, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che l'espressione <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>centro patrimoniale<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> di quest'ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6032"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>LA CORTE (Seconda Sezione),</P><P>pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza <DATE ISO="20020409">9 aprile 2002</DATE>, dichiara:</P></INTRO><P>L'art. 5, punto 3, della Convenzione del <DATE ISO="19680927">27 settembre 1968</DATE> concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del <DATE ISO="19781009">9 ottobre 1978</DATE> relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del <DATE ISO="19821025">25 ottobre 1982</DATE> relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del <DATE ISO="19890526">26 maggio 1989</DATE> relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>centro patrimoniale<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> di quest'ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.</P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Timmermans</P><P>Puissochet</P><P>Cunha Rodrigues</P><P>Schintgen</P><P>Colneric</P><P>Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il <DATE ISO="20040610">10 giugno 2004</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente della Seconda Sezione</P><P>C. W. A. Timmermans</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>