Bruxelles, 12.5.2021

COM(2021) 237 final

2021/0121(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La finalità della presente proposta è stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio ("OMC") in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a prorogare la deroga dell'OMC che consente all'Unione europea ("UE") di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

2.2.Conferenza dei ministri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, di norma l'OMC adotta le decisioni all'unanimità.

2.3.L'atto previsto del Consiglio generale dell'OMC

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali è possibile concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro.

A seguito di una richiesta dell'UE, il Consiglio generale dell'OMC può adottare una decisione volta a prorogare l'attuale deroga dell'OMC che consente all'UE di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali ("l'atto previsto").

L'attuale deroga scade il 31 dicembre 2021. Pertanto la finalità dell'atto previsto è prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2026.

L'atto previsto vincolerà i membri dell'OMC in forza dell'articolo IX, paragrafo 3, e dell'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, che così recita: "Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 [...] costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri."

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2172, che proroga il periodo di applicazione delle preferenze commerciali autonome ai prodotti originari dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 1* Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) fino al 31 dicembre 2025 2 . Le preferenze commerciali sono state inizialmente concesse dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio 3 , in seguito più volte modificato e prorogato.

In assenza di una deroga agli obblighi dell'UE a norma dell'articolo I, paragrafo 1, e dell'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994"), nella misura necessaria, il trattamento previsto dalle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell'OMC.

L'UE è pertanto tenuta a presentare una richiesta di prorogare per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 31 dicembre 2026, la deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'UE ai Balcani occidentali a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC. Oltre a presentare tale richiesta, l'UE dovrebbe sostenerne l'adozione in sede di Consiglio generale dell'OMC.

Si tratterebbe della quarta proroga della deroga, inizialmente concessa l'8 dicembre 2000 fino al 31 dicembre 2006 4 e da ultimo prorogata il 7 dicembre 2016 5 . Il motivo della deroga iniziale e delle successive proroghe è riconducibile al fatto che la regione continua a versare in una difficile situazione economica e che il trattamento preferenziale accordato dall'Unione ai prodotti ammissibili originari di tali paesi è inteso a promuovere lo sviluppo economico in maniera coerente con gli obiettivi del GATT 1994.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC.

L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0121 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio 6 l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("l'accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati 'accordi commerciali multilaterali'), compreso l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ('GATT 1994'), costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri.

(3)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. La Conferenza dei ministri è composta da rappresentanti di tutti i membri e si riunisce almeno una volta ogni due anni. A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, di norma l'OMC adotta le decisioni all'unanimità.

(4)Conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(5)Una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 è stata inizialmente concessa all'Unione l'8 dicembre 2000 fino al 31 dicembre 2006 7 ; tale deroga è stata da ultimo prorogata il 7 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, nella misura necessaria per consentire all'Unione di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei Balcani occidentali.

(6)Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/2172 e hanno prorogato nuovamente il periodo di applicazione delle preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 8 , Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) fino al 31 dicembre 2025 9 .

(7)In assenza di una deroga agli obblighi dell'OMC, l'applicazione da parte dell'Unione di preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2025 dovrebbe essere estesa a tutti gli altri membri dell'OMC.

(8)La richiesta di prorogare la deroga dell'OMC che consente di concedere preferenze commerciali autonome ai Balcani occidentali è giustificata, tenendo conto del fatto che la regione continua a versare in una difficile situazione economica e che il trattamento preferenziale accordato dall'Unione ai prodotti ammissibili originari di tali paesi è inteso a promuovere lo sviluppo economico in maniera coerente con gli obiettivi del GATT 1994 e non a creare ostacoli al commercio per altri membri dell'OMC. Continuano pertanto a ricorrere le circostanze eccezionali che giustificano la proroga della deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, e all'articolo XIII del GATT 1994.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC, poiché la proroga della deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione ai Balcani occidentali vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") è chiedere una proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'attuale deroga dell'OMC relativa alle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione ai Balcani occidentali e sostenere l'adozione di tale richiesta.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) *     Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).
(3)    GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1), come codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).
(4)    WT/L/380.
(5)    G/C/W/731.
(6)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(7)    WT/L/380.
(8) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(9)    Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).