Bruxelles, 12.3.2024

COM(2024) 113 final

2024/0062(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali relativamente all'adesione del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito "la convenzione").

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Obiettivo della convenzione è favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995. L'Unione è parte della convenzione 1 .

La convenzione è stata conclusa dall'Unione europea con la decisione 96/88/CE del Consiglio fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali (International Grains Council, "IGC") alla sua 58ma sessione il 14 giugno 2023, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2025.

2.2.Il consiglio internazionale dei cereali

Il consiglio internazionale dei cereali, che gestisce la convenzione, è un'organizzazione intergovernativa con sede a Londra che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

(a)favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;

(b)favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;

(c)contribuire alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalle vendite commerciali di cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

L'IGC è composto attualmente da 29 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di cereali a livello mondiale. Oltre all'Unione, i suoi membri sono, tra gli altri, l'Argentina, l'Australia, il Canada, il Giappone, l'India, il Regno Unito, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. La Cina e il Brasile non sono tuttavia membri e l'Egitto, uno dei maggiori importatori di frumento, ha lasciato l'organizzazione il 1º luglio 2023.

I 29 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

Per quanto riguarda le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione della quota annua dei membri, l'Unione dispone di 376 voti nel 2023/24 2 .

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 240 voti nel 2023/24) e 1 000 voti tra i 18 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si tengano effettivamente votazioni.

Alle riunioni dell'IGC l'Unione è rappresentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dell'IGC e in particolare alle sue sessioni.

2.3.L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali

Il 12 dicembre 2023 il direttore esecutivo dell'IGC ha informato la Commissione che il Senegal intende aderire alla convenzione. La domanda formale è stata presentata il 22 dicembre 2023 e i membri dell'IGC ne sono stati informati il 3 gennaio 2024 3 .

La domanda del Senegal è stata valutata dall'IGC in occasione della 59ma sessione il 24 gennaio 2024. In tale riunione l'IGC ha convenuto che la decisione sulla domanda sarà adottata mediante procedura scritta (voto per corrispondenza) con scadenza al 24 aprile 2024. Qualora nessun membro dell'IGC invii obiezioni scritte entro tale data, l'adesione del Senegal entrerà in vigore il 1º maggio 2024.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, l'adesione è aperta ai governi di tutti gli Stati alle condizioni che il consiglio ritenga appropriate. Conformemente all'articolo 33, lettera d), del regolamento interno ai sensi della convenzione sul commercio dei cereali ("il regolamento interno"), il comitato amministrativo esamina le domande di adesione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e formula in merito raccomandazioni al consiglio.

I voti del paese in via di adesione ai fini dell'articolo 11 della convenzione (quota annua dei membri) sono determinati dalla proporzione del totale degli scambi di cereali del paese in via di adesione rispetto al totale degli scambi di cereali di tutti i paesi membri dell'IGC, conformemente all'articolo 33, lettera b), del regolamento interno.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, il consiglio deve decidere quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali di tali membri e del parere espresso dagli stessi. Il consiglio decide inoltre i rispettivi diritti di voto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 della medesima disposizione.

Sebbene la convenzione non stabilisca norme specifiche in materia di voto per corrispondenza (o procedura scritta), l'articolo 14 della convenzione concernente le "decisioni del consiglio" non impone che tali decisioni siano adottate in occasione di una sessione del consiglio.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'IGC e ha sostenuto l'ampliamento dell'organizzazione.

Il Senegal è un importante produttore di riso e di cereali secondari in particolare. Tuttavia non è autosufficiente e non è in grado di soddisfare pienamente la domanda interna. Il paese deve pertanto importare quantitativi supplementari di cereali, compreso il frumento.

Qualora i membri dell'IGC approvino l'adesione del Senegal alla convenzione, il paese diventerà un membro importatore conformemente all'articolo 12 della convenzione. Poiché l'Unione è un membro esportatore, l'adesione del Senegal non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all'Unione ai fini della votazione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Tuttavia l'adesione del Senegal potrebbe ridurre marginalmente, a decorrere dall'anno fiscale 2024/25, il numero di voti assegnati all'Unione in conformità all'articolo 11 della convenzione, che è utilizzato per determinare la quota dei membri.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare a favore dell'adesione del Senegal alla convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto dell'IGC ha l'effetto di ampliare la composizione dell'IGC. L'atto previsto dell'IGC avrà effetti giuridici poiché stabilirà le condizioni dell'adesione, in particolare perché inciderà sull'equilibrio decisionale nell'ambito dell'IGC, le cui decisioni richiedono la maggioranza dei membri esportatori e importatori e sono vincolanti per i suoi membri, come enunciato nell'articolo 14 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'adesione del Senegal inciderà sulla ripartizione dei voti dei membri in sede di IGC per le procedure di bilancio di cui all'articolo 11 della convenzione. È opportuno pubblicare la decisione del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2024/0062 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all'adesione del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 96/88/CE del Consiglio 4 l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito "la convenzione"), che è entrata in vigore il 1° luglio 1995. La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni.

(2)A norma dell'articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali il 14 giugno 2023 5 , la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2025.

(3)Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.

(4)Il 22 dicembre 2023 il Senegal ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione. Se la domanda di adesione sarà approvata, il Senegal diventerà membro il 1º maggio 2024.

(5)Il Senegal è un importante produttore di riso e di cereali secondari. Tuttavia non è autosufficiente e non può coprire interamente il consumo interno: deve pertanto importare quantitativi supplementari di diversi cereali.

(6)Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio internazionale dei cereali, il Senegal sarà un membro importatore ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Poiché l'Unione è un membro esportatore, l'adesione del Senegal non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all'Unione ai fini della votazione ai sensi dell'articolo 12 della convenzione. Tuttavia l'adesione del Senegal potrebbe ridurre, a decorrere dall'anno fiscale 2024/25, il numero di voti assegnati all'Unione in conformità all'articolo 11 della convenzione, che è utilizzato per determinare la quota dei membri.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l'adesione del Senegal alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali consiste nell'approvare l'adesione del Senegal alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(2)    Il consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1° luglio al 30 giugno.
(3)    Documento IGC AC(23/24)Misc.1.
(4)    Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47). [ELI eccezionalmente non disponibile]
(5)    Decisione (UE) 2023/991 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 114, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2023/991/oj ).