Bruxelles, 7.6.2022

COM(2022) 275 final

2022/0182(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2022/109 1 ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere definitivo del CIEM. Ha inoltre fissato a zero i TAC provvisori per lo spratto nelle divisioni CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione del parere del CIEM. Ha infine fissato un TAC provvisorio per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in attesa della pubblicazione del parere del CIEM.

Le possibilità di pesca definitive per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a sono concordate dall'Unione e dalla Norvegia. Le possibilità di pesca per lo spratto nella divisione CIEM 3a, nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 sono concordate dall'Unione, dalla Norvegia e dal Regno Unito. Le possibilità di pesca definitive per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e sono concordate dall'Unione e dal Regno Unito. Il 9 maggio è stato pubblicato il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo a tali TAC. Le possibilità di pesca corrispondenti recano pertanto l'annotazione pm in attesa dell'esito di dette consultazioni. Non appena tale esito sarà noto verranno presentati al Consiglio i documenti informali dei servizi della Commissione che quantificheranno le possibilità di pesca corrispondenti. Il Consiglio dovrebbe successivamente fissare tali possibilità di pesca.

Il regolamento (UE) 2022/109 fissa a zero il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM formulerà il suo parere per questo stock soltanto nel giugno 2022. Per far sì che l'attività di pesca possa proseguire finché, sulla base del parere scientifico più recente, non si fisserà il TAC definitivo, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 in funzione delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2021.

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo su un criterio di ripartizione definitivo da parte degli Stati membri interessati, per il primo semestre del 2022 il regolamento (UE) 2022/109 ha attribuito agli Stati membri una quota iniziale (50 %) del contingente dell'Unione per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano) per il 2022.

Gli Stati membri interessati devono ancora concordare un criterio di ripartizione definitivo del contingente dell'Unione per il tonno albacora nella zona IOTC e la quota restante di tale contingente dell'Unione per il 2022 deve ancora essere assegnata. Le possibilità di pesca corrispondenti recano pertanto l'annotazione pm in attesa di un accordo sulla ripartizione interna definitiva dell'Unione da parte degli Stati membri interessati. Non appena l'esito delle discussioni tra gli Stati membri interessati sarà noto verrà presentato al Consiglio un documento informale dei servizi della Commissione che quantificherà le possibilità di pesca corrispondenti. Il Consiglio dovrebbe successivamente fissare tali possibilità di pesca prima della fine del periodo di applicazione dell'attribuzione iniziale, prevista per il 30 giugno 2022.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP.

•Sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

•Proporzionalità

La proposta assegnerà le possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 2 . A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca oggetto della proposta.

•Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Durante le consultazioni con la Norvegia riguardanti il gamberetto boreale e con il Regno Unito e la Norvegia riguardanti lo spratto, la Commissione informerà e consulterà i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni del settore della pesca. Manterrà inoltre i contatti con le amministrazioni degli Stati membri attraverso un intenso coordinamento.

•Assunzione e uso di perizie

Per quanto riguarda il gamberetto boreale e lo spratto, la proposta si baserà sui pareri scientifici disponibili del CIEM e sull'esito delle consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia.

•Valutazione d'impatto

Per quanto riguarda il gamberetto boreale e lo spratto, la proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca saranno esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

•Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

•Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2022, le parti hanno convenuto di fissare un TAC preliminare per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a, dal momento che il parere corrispondente sarebbe stato aggiornato all'inizio del 2022, conformemente alla strategia di gestione a lungo termine per tale specie. Il CIEM ha recentemente intrapreso un'analisi comparata della metodologia di valutazione utilizzata per questo stock che potrebbe comportare modifiche dei valori di riferimento utilizzati nella suddetta strategia. Le parti hanno convenuto di consultarsi per stabilire un TAC definitivo per il 2022 dopo la pubblicazione del parere aggiornato formulato dal CIEM il 9 maggio 2022 e tenendo conto degli eventuali adeguamenti alla strategia che potrebbero rendersi necessari.

Poiché lo spratto è una specie dal ciclo vitale breve, per questo stock è opportuno fissare le possibilità di pesca subito dopo la pubblicazione del parere del CIEM, formulato il 9 maggio, al fine di consentire l'avvio delle attività di pesca, previsto per il 1o luglio 2022. Dall'aprile 2019 il CIEM formula un unico parere per lo spratto nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e per lo spratto nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), ritenendo che si tratti di un unico stock biologico, anche se la sua gestione continua ad essere suddivisa in due zone. Nel 2022 il CIEM ha modificato la data di pubblicazione del parere per lo spratto nelle divisioni 7d e 7e (Manica) per allinearla a quella dello spratto nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), al fine di farla coincidere il più possibile con la campagna di pesca e di includere nella valutazione i dati più recenti dell'indagine.

Nella riunione annuale del 2021 la IOTC ha adottato limiti di cattura riveduti per il tonno albacora, che ora non si limitano più ai soli pescherecci con reti a circuizione, ma comprendono anche tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie. Il regolamento (UE) 2022/109 ha recepito i suddetti limiti di cattura riveduti nel diritto dell'Unione. A seguito della riunione annuale la Commissione ha avviato consultazioni tecniche con gli Stati membri interessati per facilitare un accordo su un criterio di ripartizione interno dell'Unione per il tonno albacora che comprenda tutti gli attrezzi. Fino al marzo 2022 gli Stati membri interessati non avevano però raggiunto alcun accordo su un criterio di ripartizione definitivo. In tale contesto, e tenuto conto della necessità di offrire possibilità di pesca alla flotta dell'Unione operante nella zona IOTC, per il primo semestre del 2022 il regolamento (UE) 2022/109 ha attribuito agli Stati membri una quota iniziale (50 %) del contingente dell'Unione per il tonno albacora nella zona IOTC per il 2022.

2022/0182 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio 3 fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un totale ammissibile di catture ("TAC") provvisorio per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), in attesa della pubblicazione del parere scientifico definitivo formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM"). Per lo stock in questione è opportuno fissare un TAC definitivo in linea con tale parere definitivo e con l'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.

(3)Il regolamento (UE) 2022/109 fissa a zero i TAC provvisori per lo spratto (Sprattus sprattus) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione dei pareri scientifici corrispondenti forniti dal CIEM. I TAC definitivi per queste zone di gestione dovrebbero essere fissati in linea con tale parere e con l'esito delle consultazioni tra l'Unione, la Norvegia e il Regno Unito.

(4)Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un TAC provvisorio per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in attesa della pubblicazione dei pareri scientifici corrispondenti forniti dal CIEM per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il CIEM ha formulato il proprio parere il 9 maggio 2022. Per lo stock in questione è opportuno fissare un TAC definitivo in linea con tale parere e con l'esito delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.

(5)Il regolamento (UE) 2022/109 fissa a zero il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM formulerà il suo parere per tale stock nel giugno 2022. Per far sì che l'attività di pesca possa proseguire finché, sulla base del parere scientifico più recente, non si fisserà il TAC definitivo, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 in funzione delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2021.

(6)Il regolamento (UE) 2022/109 ha recepito i limiti di cattura riveduti per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC ("Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano") nel diritto dell'Unione. I limiti di cattura riveduti ora non si limitano più ai soli pescherecci con reti a circuizione, ma comprendono anche tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie. Inoltre, poiché non era stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati sul modo più appropriato per ripartire i limiti di cattura riveduti, per il primo semestre del 2022 il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ha attribuito agli Stati membri una quota iniziale (50 %) del contingente dell'Unione per il tonno albacora nella zona IOTC per il 2022.

(7)La quota restante del contingente dell'Unione per il tonno albacora nella zona IOTC per il 2022 dovrebbe pertanto essere assegnata in linea con l'esito delle discussioni tra gli Stati membri interessati sulla ripartizione del contingente dell'Unione per tale stock e prima della fine del periodo di applicazione dell'attribuzione iniziale, prevista per il 30 giugno 2022.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.

(9)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).