Decisione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all' adozione di un programma d' azione comunitario nel settore doganale ("Dogana 2000") (C4-0006/96 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 141 del 13/05/1996 pag. 0036
A4-0083/96 Decisione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario nel settore doganale («Dogana 2000") (C4- 0006/96 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio (C4-0006/96 - 95/0087(COD)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 308 del 20.11.1995, pag. 46.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0119 ((GU C 346 del 23.12.1995, pag. 4.)), - viste le proposte modificate della Commissione COM(95)0451 ((GU C 327 del 7.12.1995, pag. 35.)) e COM(95)0576 ((GU C 23 del 27.1.1996, pag. 7.)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento, - vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma Matthaeus-Tax dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994 (COM(95)0663), - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0083/96), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. (Emendamento 1) Titolo >Testo originale> Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario nel settore doganale («Dogana 2000") >Testo dopo la votazione del PE> Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione nel settore doganale comunitario («Dogana 2000") (Emendamento 2) Primo considerando >Testo originale> considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'allargamento della Comunità a nuovi Stati e il rapido sviluppo degli scambi commerciali della Comunità con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nell'aprile 1994 e approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiedono che siano chiaramente individuati e attuati orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nella Comunità; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'allargamento della Comunità a nuovi Stati, la prevista estensione del regime di transito comunitario ai paesi di Visegrad e il rapido sviluppo degli scambi commerciali della Comunità con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nell'aprile 1994 e approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiedono che siano chiaramente individuati e attuati orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nella Comunità; (Emendamento 3) Considerando primo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che con la realizzazione del mercato interno sono stati aboliti i controlli sulle merci a tutte le frontiere interne dell'Unione, ma che fra i mercati domestici dei paesi europei e il mercato interno europeo sussistono tuttora differenze sostanziali; che pertanto è di primaria importanza l'evoluzione, entro la fine del decennio, del mercato interno europeo in un mercato «domestico» con frontiere interne aperte e una frontiera esterna comune; (Emendamento 4) Considerando primo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il rafforzamento della protezione comune delle frontiere esterne favorisce la creazione di questo mercato domestico europeo nel quale è pienamente assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, ivi compresa la moneta unica, e che tale obiettivo deve essere raggiunto quanto prima; (Emendamento 5) Quarto considerando >Testo originale> considerando che l'attuazione di tali procedure e controlli nel punto di entrata o di uscita dal territorio doganale della Comunità o nel punto del territorio in cui sono espletate le formalità di sdoganamento è compito delle amministrazioni doganali degli Stati membri; che l'efficacia dell'azione di tali amministrazioni doganali è una condizione essenziale per garantire una buona gestione del mercato interno; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'attuazione di tali procedure e controlli nel punto di entrata o di uscita dal territorio doganale della Comunità o nel punto del territorio in cui sono espletate le formalità di sdoganamento è compito delle amministrazioni doganali degli Stati membri; che l'efficacia dell'azione di tali amministrazioni doganali è una condizione essenziale per garantire una buona gestione del mercato interno; che in taluni casi è tuttavia necessario concordare a livello comunitario criteri per determinare il livello a cui vanno eseguiti i controlli; (Emendamento 6) Considerando quarto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la creazione di un sistema doganale europeo omogeneo è essenziale al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e che è auspicabile nel lungo periodo istituire un'autentica autorità doganale europea, che potrebbe essere finanziata mediante la quota di prelievi e dazi doganali che viene ora percepita dagli Stati membri; (Emendamento 7) Tredicesimo considerando >Testo originale> considerando che occorre tener conto, nei settori della formazione e della cooperazione tecnica, della dimensione esterna dell'azione della Comunità e degli Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre tener conto, nei settori della formazione e della cooperazione tecnica, della dimensione esterna dell'azione della Comunità e degli Stati membri; a tale scopo, i funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri portano in modo visibile il simbolo a dodici stelle dell'Unione europea; (Emendamento 8) Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. Ai fini della presente decisione, per amministrazione doganale si intende l'amministrazione cui compete in via esclusiva l'applicazione del diritto doganale. (Emendamento 9) Articolo 1 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 1 bis Misure che contribuiscono a rendere consapevoli dell'appartenenza a un'amministrazione doganale comunitaria 1. La Commissione formula idonee proposte di modifica degli statuti degli agenti doganali della Comunità affinché tali agenti possano essere distaccati presso le amministrazioni doganali di altri Stati membri, per occuparvi posti corrispondenti alle loro qualifiche. 2. Gli Stati membri assicurano che gli agenti doganali della Comunità portino in modo visibile il simbolo a dodici stelle che chiarisce ai cittadini dell'Unione europea e anche ai cittadini dei paesi terzi il ruolo di questi funzionari che svolgono compiti importanti per l'Unione. (Emendamento 10) Articolo 3, punto 6 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 bis. preparare i paesi terzi associati che desiderano aderire all'Unione europea. (Emendamento 11) Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma (nuovi) >Testo dopo la votazione del PE> la Commissione propone misure volte ad armonizzare detti controlli favorendo lo sviluppo di tecniche di identificazione e di analisi del rischio e, se necessario, ravvicinando la frequenza dei controlli su un livello minimo. La Commissione coordina le verifiche dei servizi doganali a sdoganamento avvenuto, assumendosi la responsabilità dell'elaborazione di un'effettiva politica dei controlli da effettuarsi congiuntamente a posteriori. (Emendamento 12) Articolo 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 4 bis Per migliorare gli scarsi risultati ottenuti nell'esazione a sdoganamento avvenuto di dazi evasi o nel recupero di importi erroneamente erogati, la Commissione presenta una relazione sulle disposizioni giuridiche degli Stati membri e le difficoltà incontrate dalle loro autorità doganali. Essa adotta misure volte a coordinare l'azione degli Stati membri in questi settori. Con l'assistenza degli Stati membri, essa presenta inoltre una relazione dove segnala i casi in cui le garanzie istituite in virtù del diritto comunitario sono fissate a un livello inadeguato rispetto ai rischi assunti e propone modifiche atte a salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. (Emendamento 13) Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione assicura che la legislazione doganale comune venga interpretata correttamente, col dovuto rispetto per i processi economici e in modo tale da evitare costi amministrativi esageratamente alti. (Emendamento 14) Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, punto 2) >Testo originale> 2) a migliorare la raccolta, l'analisi, la diffusione e la gestione delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica, e a potenziare, nel modo più rapido possibile, l'impiego di procedure automatizzate da parte dei servizi doganali, >Testo dopo la votazione del PE> 2) a migliorare la raccolta, l'analisi, la diffusione e la gestione delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica, e a potenziare, nel modo più rapido possibile, l'impiego di procedure automatizzate da parte dei servizi doganali; ciò significa che >Testo dopo la votazione del PE> - al 1° gennaio 1997 tutti gli uffici doganali devono essere in grado di fornire informazioni in tempo reale sui documenti TIR rilasciati e ricevuti; prima del 1° gennaio 1996 la Commissione presenta un piano volto ad agevolare tale obiettivo congiuntamente agli Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> - al 1° gennaio 1998 il regime di transito comunitario deve essere computerizzato. (Emendamento 15) Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, punto 6) >Testo originale> 6) a sviluppare la cooperazione con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, nonché con gli ambienti economici interessati, >Testo dopo la votazione del PE> 6) a sviluppare la cooperazione con paesi terzi, in particolare i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, e con le organizzazioni internazionali competenti, nonché con gli ambienti economici interessati; (Emendamento 16) Articolo 8, parte introduttiva >Testo originale> La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, incoraggia lo sviluppo coordinato e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti: >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, incoraggia lo sviluppo coordinato e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti, concedendo la priorità ai controlli doganali prima dell'immissione in libera pratica: (Emendamento 25) Articolo 8, punto 4, secondo e terzo comma (nuovi) >Testo dopo la votazione del PE> Per assistere l'operato degli uffici responsabili dei controlli, la Commissione propone misure volte a facilitare il loro accesso, laddove necessario, alle informazioni raccolte nelle banche di dati di altri Stati membri concernenti transazioni soggette al Codice doganale comunitario. Se necessario, la Commissione formula proposte per incoraggiare gli Stati membri dotati di sistemi inefficienti a equipaggiarsi in modo analogo agli Stati membri dotati dei sistemi più efficaci e propone misure per inserire in un'unica banca di dati i dati raccolti dagli Stati membri. (Emendamento 18) Articolo 10, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Laddove discrepanze nei poteri conferiti ai funzionari doganali ostacolano una soddisfacente cooperazione doganale e amministrativa tra gli Stati membri della Comunità o tra questi e paesi extracomunitari, la Commissione presenta una relazione su tali discrepanze e sui provvedimenti da adottare allo scopo di ravvicinare e armonizzare detti poteri. (Emendamento 19) Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. La Commissione offre, in particolare ai quadri superiori delle amministrazioni doganali degli Stati membri, un programma comune di formazione permanente. Essa verifica la possibilità di creare un istituto europeo permanente di formazione doganale per integrare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri. (Emendamento 20) Articolo 13, paragrafo 4 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 ter. La formazione dei funzionari doganali prevista dal programma Matthaeus deve essere estesa ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale che hanno recentemente iniziato a prendere parte attiva al libero commercio internazionale, dal momento che è soprattutto in ordine al transito di merci provenienti da questi paesi che sono state osservate numerose irregolarità doganali. (Emendamento 21) Articolo 16, paragrafo 2 e paragrafo 3, parte introduttiva e primo trattino >Testo originale> 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione - non oltre il 31 dicembre 1997, una relazione interinale e - non oltre il 31 dicembre 2000 una relazione finale sull'attuazione e sull'impatto del presente programma. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli Stati membri presentano alla Commissione - non oltre il 31 dicembre 1997, una relazione interinale e - non oltre il 30 giugno 1999 una relazione finale sull'attuazione e sull'impatto del presente programma. >Testo originale> 3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: - non oltre il 31 dicembre 1998, una relazione interinale sull'attuazione del presente programma, >Testo dopo la votazione del PE> 3. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: - non oltre il 30 giugno 1998, una relazione interinale sull'attuazione del presente programma, (Emendamento 22) Articolo 17, paragrafo 1 >Testo dopo la votazione del PE> 1. Il finanziamento delle azioni comprese nel programma è ripartito tra la Comunità e gli Stati membri. >Testo originale> 1. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, è fissata a 50.000.000 ECU, secondo le modalità riportate in allegato. >Testo dopo la votazione del PE> Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, è fissata a 50.000.000 ECU, compresi i costi amministrativi, secondo le modalità riportate in allegato. >Testo originale> Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. >Testo dopo la votazione del PE> Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Le entrate provenienti da sanzioni imposte per irregolarità nell'applicazione del diritto comunitario sono iscritte nello stato delle entrate nella Sezione III del bilancio (Commissione). (Emendamento 23) Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> A tale riguardo, gli Stati membri vigilano affinché l'utilizzo degli importi trattenuti a titolo di spese di riscossione delle risorse proprie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, CEEA del Consiglio del 24 giugno 1988 (1), tenga conto nella maggior misura possibile degli obiettivi della presente decisione. (1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24