Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura di informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all' interno della Comunità (C4-0277/95 - 00/ 0489(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 308 del 20/11/1995 pag. 0111
A4-0241/95 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura di informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (C4-0277/95 - 00/0489(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio C4-0277/95 - 00/0489(COD), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 128 del 9.5.1994, pag. 139.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio, COM(93)0670 ((GU C 18 del 21.1.1994, pag. 13.)), - vista la proposta modificata della Commissione COM(94)0250 ((GU C 200 del 22.7.1994, pag. 19.)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, - visto l'articolo 68 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0241/95), 1. approva la posizione comune; 2. invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l'atto in conformità di tale posizione comune; 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE; 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.