97/18/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1996 che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1997 pag. 0043 - 0044
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1996 che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Francia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/18/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, lo Stato membro di origine mette in vigore sul proprio territorio le misure appropriate per evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare un grave rischio per gli animali o per la salute umana; considerando che, per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE (5), la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (6), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (7), modificata dalla decisione 95/60/CE (8), la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (9), modificata dalla decisione 95/29/CE (10), la decisione 96/239/CE, del 27 marzo 1996, relativa alle misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (11), modificata dalla decisione 96/362/CE (12), e la decisione 96/449/CE relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (13); considerando che a seguito della pubblicazione, nel marzo 1996, di nuove informazioni circa alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob per i quali un nesso con la BSE non poteva essere escluso, le istanze competenti delle Comunità hanno riconosciuto la necessità di intraprendere un'azione decisiva per controllare e per eradicare definitivamente la BSE; considerando che in Francia sono stati riscontrati focolai di BSE in bestiame indigeno; considerando che, nel luglio 1996, la Francia ha presentato alla Commissione un piano di misure supplementari intese a controllare e ad eradicare la BSE in Francia, qui di seguito denominato «il piano»; considerando che i principali elementi del piano sono: a) macellazione e distruzione obbligatoria degli animali che si sospetta infetti da BSE e, in caso di conferma dell'infezione, macellazione e distruzione di tutti gli animali degli allevamenti in cui si sono riscontrati focolai di BSE; b) identificazione degli animali esposti agli stessi rischi degli animali infetti; c) un sistema ottimale di controllo delle condizioni sanitarie negli allevamenti di bovini; d) misure volte ad impedire l'uso di tessuti ad alto rischio nella catena alimentare umana e animale; considerando che un piano inteso a controllare la BSE e a ridurre il numero di focolai in futuro dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione degli animali che con molta probabilità sono stati esposti a farine a base di carne e di ossa infette, conformemente al principio di cui al punto 6 delle conclusioni della riunione del Consiglio dal 1° al 3 aprile 1996; considerando che il Consiglio ha concluso che gli Stati membri diversi dal Regno Unito possono ricorrere a tale scelta caso per caso; considerando che le autorità francesi effettueranno un'accurata indagine epidemiologica su ciascun caso di BSE per identificare gli altri animali che sono stati probabilmente esposti a farine a base di carne e di ossa infette, e procederanno alla macellazione di tali animali e alla distruzione delle relative carcasse; che tale indagine riguarderà anche gli animali che possono essere stati trasferiti in altre aziende; considerando quindi che la Commissione può accettare che il piano francese di eradicazione della BSE possa essere finanziato con fondi comunitari sulla base dei medesimi principi e conformemente alla medesima procedura contemplata ai punti 8 e 9 delle conclusioni del Consiglio nella riunione dal 1° al 3 aprile 1996; considerando che conformemente al punto 9 di dette conclusioni, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 716/96 (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/96 (15), e il regolamento (CE) n. 717/96 (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 841/96 (17), per prevedere una forma di sostegno al mercato; considerando che misure analoghe saranno proposte per fornire un'assistenza finanziaria alla Francia in relazione al piano presentato; considerando che il piano presentato il 9 luglio e modificato il 5 novembre 1996 contribuirà a ridurre il numero di focolai di BSE e a migliorare i controlli della malattia e andrebbe pertanto approvato; considerando che la Commissione deve organizzare ispezioni comunitarie in Francia per verificare l'applicazione delle misure approvate dalla presente decisione; considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il piano relativo all'encefalopatia spongiforme bovina presentato dalla Francia nel mese di luglio 1996 e modificato in data 5 novembre 1996. Articolo 2 La Francia mette in vigore, entro il 1° dicembre 1996, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1. Articolo 3 1. La Francia notifica alla Commissione qualsiasi intenzione di modificare il piano di cui all'articolo 1. 2. La presente decisione viene riesaminata quanto prima a seguito di una notificazione di cui al paragrafo 1. Articolo 4 La Commissione effettua ispezioni comunitarie in loco in Francia per verificare l'attuazione effettiva del piano. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96. (5) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40. (6) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37. (7) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23. (8) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43. (9) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25. (10) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 17. (11) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47. (12) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17. (13) GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43. (14) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14. (15) GU n. L 262 del 16. 10. 1996, pag. 2. (16) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 16. (17) GU n. L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 18.