<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12004ITA.0500142101.case.xml"><NO.CASE>T-314/03</NO.CASE><NO.CASE>T-378/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003B0314</NO.CELEX><NO.SEQ>0002.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1423</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>1445</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>23</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20040510">10. 5. 2004</DATE> — CAUSE RIUNITE T-314/03 e T-378/03</LEFT><RIGHT>MUSÉE GRÉVIN / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Terza Sezione)</P><P><DATE ISO="20040510">10 maggio 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nei procedimenti riuniti T-314/03 e T-378/03,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Musée Grévin SA,</HT> con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti B. Geneste e O. Davidson,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal sig. J. Sack e dalla sig.ra G. Boudot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>aventi ad oggetto una domanda di annullamento delle lettere della Commissione <DATE ISO="20030708">8 luglio</DATE> e <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE>, indirizzate al Crédit Lyonnais, vertenti sul recupero dei fondi versati alla ricorrente in base alle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma JOP — Agevolazione 2,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-1424"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO</P><P>DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),</P><P>composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici, cancelliere: sig. H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Ambito normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Il programma comunitario PHARE, basato sul regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19891218">18 dicembre 1989</DATE>, n. 3906, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="375" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="11">GU L 375, pag. 11</REF.DOC.OJ>), come modificato in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale, rappresenta il quadro in cui la Comunità europea canalizza l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale e orientale (in prosieguo: i <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>PECO<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), per lo svolgimento di azioni destinate a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in tali paesi.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con comunicazione pubblicata nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</HT> in data <DATE ISO="19910222">22 febbraio 1991</DATE>, dal titolo <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Programma di stimolo alla costituzione di joint venture nei [PECO] — Manifestazione di interesse da parte di istituzioni finanziarie<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="046" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="11">GU C 46, pag. 11</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>comunicazione <DATE ISO="19910222">22 febbraio 1991</DATE><QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), la Commissione ha annunciato di aver deciso, nell'ambito del programma PHARE, di attuare un programma di promozione degli investimenti privati nei PECO attraverso la costituzione e lo sviluppo di joint ventures tra imprese della Comunità europea,<?PAGE NO="II-1425"?> prioritariamente piccole e medie imprese, e partners locali (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>programma JOP<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Ai sensi di tale comunicazione, il programma JOP è gestito grazie ad una rete di intermediari finanziari selezionati dalla Commissione in base a criteri indicati nell'ambito della comunicazione citata (punto 1). Questa rete ha segnatamente la funzione di promuovere tale programma, di individuare gli investitori potenziali, di valutare i progetti presentati e di gestire i fondi concessi dalla Comunità ai beneficiari (punto 3). A tal fine, è firmata una convenzione tra la Commissione e ciascun intermediario finanziario selezionato, per precisare le modalità relative al mandato di tale intermediario (punto 4).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Gli accordi in esame</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19960201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 1996</DATE> la Commissione e il Crédit Lyonnais (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>CL<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) hanno sottoscritto un accordo quadro, nell'ambito del programma JOP, che stabilisce le modalità della loro cooperazione al fine di promuovere gli investimenti nei PECO, segnatamente mediante la creazione di joint ventures.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il finanziamento di un progetto specifico in applicazione dell'accordo quadro richiede, secondo l'art. 1.1 di quest'ultimo, il previo invio, da parte dell'intermediario finanziario, nella fattispecie il CL, di una <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>domanda<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> alla Commissione, al fine di ottenere l'approvazione da parte di quest'ultima, e quindi la conclusione, rispettivamente, di un accordo specifico tra la Commissione e l'intermediario finanziario che definisca le modalità del finanziamento del progetto e di un <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>accordo di finanziamento<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> tra l'intermediario finanziario e il beneficiario, che definisca le modalità secondo cui l'intermediario finanziario, in veste di mandatario della Commissione, mette a disposizione i fondi comunitari relativi al progetto di cui trattasi.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1426"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 3.2 dell'accordo citato, la cooperazione nell'ambito dell'<QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Agevolazione 2<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> del programma consiste nel finanziamento di studi di prefattibilità e di fattibilità sino alla fase dei lavori preparatori relativi all'esecuzione del progetto di joint venture.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Gli artt. 6.3.1 e 6.3.2 dell'accordo quadro prevedono il rimborso, nel rispetto di taluni massimali, del 50 % delle spese sowenzionabili relative agli studi di fattibilità e il pagamento di un anticipo senza interessi pari al 50 % delle spese sowenzionabili relative agli studi di fattibilità. Ai sensi dell'art. 6.3.3 dell'accordo quadro, se il progetto viene effettivamente realizzato, tutte le spese sowenzionabili relative allo studio di fattibilità sono sostenute dalla Commissione, nel rispetto di taluni massimali. Le spese sowenzionabili sono definite dall'art. 10.2 dell'accordo quadro.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 7.1 dell'accordo quadro, il CL, in veste di intermediario finanziario, è incaricato di gestire i fondi di cui trattasi a nome della Comunità. In tal senso, il CL è responsabile in particolare, nei rapporti con i beneficiari, di qualsiasi pagamento indirizzato a questi ultimi ovvero proveniente dagli stessi.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L'art. 18.3 dell'accordo quadro dispone che, qualora il beneficiario non fornisca alcun documento giustificativo sufficiente riguardo all'utilizzo dei fondi per la realizzazione degli obiettivi sowenzionabili, l'intermediario finanziario proceda al recupero dei fondi anticipati dalla Commissione presso il beneficiario.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>L'art. 20.1 dell'accordo quadro prevede che al citato accordo e alle altre disposizioni comunque vigenti tra la Commissione e il CL è applicabile il diritto lussemburghese. In conformità all'art. 20.2 dell'accordo citato, le parti s'impegnano, ai sensi dell'art. 238 CE, a sottoporre qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione owero all'esecuzione dell'accordo quadro alla competenza esclusiva, secondo i casi, della Corte di giustizia owero del Tribunale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1427"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19960625">25 giugno 1996</DATE> il CL ha trasmesso alla Commissione la richiesta della ricorrente volta ad ottenere un finanziamento comunitario nell'ambito dell'<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Agevolazione 2<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> del programma JOP per la creazione di una joint venture in Polonia nell'ambito del turismo culturale. La ricorrente è indicata, in tale domanda, come il soggetto beneficiario del progetto.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Dopo aver approvato detta domanda, il <DATE ISO="19961112">12 novembre 1996</DATE> la Commissione ha inviato al CL un progetto di accordo specifico inteso a precisare i diritti e gli obblighi delle parti, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo quadro. II <DATE ISO="19961119">19 novembre 1996</DATE> l'accordo specifico è stato sottoscritto dal CL.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>L'art. 8 dell'accordo specifico prevede che può essere previsto, in capo al beneficiario, un obbligo di rimborso dei fondi comunitari, in conformità, segnatamente, all'art. 18.3 dell'accordo quadro.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 11 dell'accordo specifico, all'accordo stesso è applicabile il diritto lussemburghese e le parti si impegnano, ai sensi dell'art. 238 CE, a sottoporre qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione ovvero all'esecuzione di tale accordo alla competenza esclusiva, secondo i casi, della Corte di giustizia ovvero del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19961126">26 novembre 1996</DATE> il CL e la ricorrente hanno stipulato un accordo di finanziamento.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Mediante tale accordo di finanziamento il CL, quale mandatario della Commissione, concede alla ricorrente, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo stesso, un anticipo senza interessi per un importo massimo di <FT TYPE="NUMBER">53362</FT> EUR, pari al 50% delle spese sovvenzionabili sostenute per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di cui trattasi. L'art. 3.1 di tale accordo precisa che detto anticipo sarebbe stato messo a disposizione della ricorrente in due quote successive, pari a un massimo di <FT TYPE="NUMBER">32017</FT> EUR e di <FT TYPE="NUMBER">21345</FT> EUR, nei limiti dei termini e delle condizioni dell'accordo citato.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1428"?><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di finanziamento, le spese sowenzionabili sono le spese per perizie esterne ed interne assunte o sostenute dalla ricorrente per la realizzazione dello studio di fattibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>L'art. 6.2.3 dell'accordo di finanziamento prevede che, qualora i documenti giustificativi inviati al CL non siano approvati da quest'ultimo e dalla Commissione, ovvero se una qualsiasi spesa sowenzionabile si rivela manifestamente eccessiva rispetto alla qualità e all'estensione dello studio di fattibilità, il CL può pretendere, per conto della Commissione, il rimborso totale o parziale dei fondi messi a disposizione della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>L'art. 6.3 dell'accordo di finanziamento precisa che, se la ricorrente risulta incapace di realizzare effettivamente il progetto entro il termine per la realizzazione di quest'ultimo, essa può comunque beneficiare di una conversione dell'anticipo senza interessi in sovvenzione, purché metta a disposizione della Commissione lo studio di fattibilità, e quest'ultima potrà in tal caso disporne discrezionalmente.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>L'art. 9.1.1 dell'accordo di finanziamento prevede che la ricorrente s'impegni a utilizzare i fondi messi a sua disposizione esclusivamente per il pagamento delle spese sowenzionabili. L'art. 9.1.5 dell'accordo citato prevede che la ricorrente si impegni a permettere e a facilitare ai servizi della Commissione tutte le verifiche, i controlli nonché le attività di valutazione ritenuti necessari, e a mettere a loro disposizione tutti i documenti e le informazioni che le siano richiesti.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 14 dell'accordo di finanziamento, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo in oggetto sono sottoposti al diritto lussemburghese.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1429"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 15 dell'accordo citato, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>ogni controversia che potrà sorgere con riferimento [all'accordo] di finanziamento ovvero alle sue conseguenze sarà di competenza esclusiva della Corte di giustizia<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti all'origine della controversia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>In conformità all'accordo di finanziamento, la Commissione ha versato al CL, in data <DATE ISO="19970120">20 gennaio 1997</DATE>, la somma di <FT TYPE="NUMBER">8710</FT> EUR, quale rimborso delle spese sowenzionabili relative allo studio di prefattibilità del progetto. Inoltre, in pari data, la Commissione ha effettuato un versamento a favore del CL di una somma pari a <FT TYPE="NUMBER">32017</FT> EUR, in forma di anticipo senza interessi, corrispondente al 60% della quota delle spese sowenzionabili a suo carico relative allo studio di fattibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19980316">16 marzo 1998</DATE> lo studio di fattibilità relativo al progetto di cui trattasi è stato trasmesso alla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19981215">15 dicembre 1998</DATE> la Commissione, in conformità all'accordo di finanziamento, ha versato in favore del CL la somma di <FT TYPE="NUMBER">16871</FT> EUR, che rappresentava il saldo, in forma di anticipo senza interessi, pari al 40 % della quota delle spese sowenzionabili a suo carico relative allo studio di fattibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20000114">14 gennaio 2000</DATE>, indirizzata al CL il 7 aprile successivo, la Commissione, dopo aver preso atto della mancata realizzazione della joint venture oggetto dell'accordo di finanziamento, ha comunicato che accettava di trasformare gli anticipi senza interessi relativi al finanziamento dello studio di fattibilità in una sovvenzione per un importo di <FT TYPE="NUMBER">48888</FT> EUR.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1430"?><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Con telefax <DATE ISO="20020913">13 settembre 2002</DATE> la Commissione ha informato il CL che intendeva svolgere una verifica nei locali della ricorrente per controllare, in particolare, se le spese dichiarate con riferimento allo studio di fattibilità fossero state effettivamente sostenute dalla ricorrente. A tal fine, la Commissione ha chiesto al CL di assicurarsi che la ricorrente le permettesse di accedere, in particolare, agli originali dei documenti giustificativi rilevanti. La Commissione ha precisato peraltro che, qualora tali richieste non fossero soddisfatte, essa si riservava il diritto di chiedere il rimborso dei fondi già versati.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>L'<DATE ISO="20021108">8 novembre 2002</DATE> la Commissione ha compiuto tale verifica nei locali della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Con telefax <DATE ISO="20021113">13 novembre 2002</DATE> la Commissione ha fatto pervenire al CL l'elenco dei documenti giustificativi originali che non erano stati forniti nel corso della verifica, chiedendo la produzione degli stessi prima del <DATE ISO="20021215">15 dicembre 2002</DATE>. La Commissione precisava che, in caso di mancata produzione dei documenti indicati nel termine previsto, si riservava il diritto di chiedere il rimborso integrale dei fondi percepiti dalla ricorrente nell'ambito del progetto in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Con lettere <DATE ISO="20021219">19 dicembre 2002</DATE> e <DATE ISO="20030130">30 gennaio 2003</DATE>, la ricorrente ha fornito alla Commissione taluni dei documenti richiesti da quest'ultima.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20030708">8 luglio 2003</DATE>, indirizzata al CL (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>lettera <DATE ISO="20030708">8 luglio 2003</DATE><QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>), la Commissione ha precisato, per un verso, che la ricorrente non aveva fornito tutti i documenti giustificativi richiesti e che, per altro verso, poiché le spese sowenzionabili relative agli studi di prefattibilità e di fattibilità non erano state attestate da sufficienti prove documentali, la ricorrente non aveva dimostrato che il finanziamento comunitario di cui trattasi era stato utilizzato in conformità agli obiettivi indicati nella domanda di finanziamento. Così, la Commissione ha informato il CL che doveva essere rimborsata la totalità delle somme versate alla<?PAGE NO="II-1431"?> ricorrente in base all'<QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Agevolazione 2<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> nell'ambito del progetto in questione, cioè <FT TYPE="NUMBER">57598</FT> EUR e relativi interessi, quindi una somma complessiva pari a <FT TYPE="DECIMAL">77680,97</FT> EUR. A tal fine, la Commissione ha chiesto al CL di informare la ricorrente in ordine a tale provvedimento e ai motivi dello stesso, precisando peraltro che essa avrebbe comunicato le sue istruzioni per il trasferimento degli importi da versare nei conti finanziari della Comunità quando il CL ne avesse confermato il ricevimento. La Commissione precisava inoltre che se il rimborso non fosse stato effettuato nei due mesi successivi a tale lettera, il CL avrebbe dovuto informarla in ordine alle misure da assumersi ai fini dell'esecuzione del pagamento.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20030711">11 luglio 2003</DATE> il CL ha richiesto alla ricorrente il rimborso delle somme di cui trattasi prima dell'<DATE ISO="20030908">8 settembre 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20030908">8 settembre 2003</DATE> la ricorrente ha inviato alla Commissione taluni documenti giustificativi supplementari e, alla luce di questi ultimi, ha chiesto alla Commissione di riesaminare la sua lettera <DATE ISO="20030708">8 luglio 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>lettera <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE><QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>), la Commissione ha comunicato al CL che essa manteneva la posizione espressa nella sua lettera <DATE ISO="20030708">8 luglio 2003</DATE>, con la quale rilevava, segnatamente, che numerosi documenti originali importanti non erano stati forniti. Di conseguenza, la Commissione chiedeva al CL di procedere al recupero delle somme da rimborsarsi e, in mancanza di rimborso nel termine di un mese a decorrere da tale lettera, di informarla riguardo ai provvedimenti da assumere ai fini dell'esecuzione del pagamento.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20031006">6 ottobre 2003</DATE> il CL ha chiesto alla ricorrente il rimborso delle somme in questione prima del <DATE ISO="20031030">30 ottobre 2003</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1432"?><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20031105">5 novembre 2003</DATE> il CL ha informato la Commissione che teneva a sua disposizione tutte le somme restituite dalla ricorrente.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni</P></TI></TITLE><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20030915">15 settembre 2003</DATE>, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la lettera <DATE ISO="20030708">8 luglio 2003</DATE>. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T-314/03.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20031118">18 novembre 2003</DATE>, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la lettera <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE>. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T-378/03.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>A sostegno dei ricorsi citati la ricorrente deduce taluni motivi comuni basati, rispettivamente, su una violazione dell'art. 1 del regolamento del Consiglio <DATE ISO="19580415">15 aprile 1958</DATE>, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="017" DATE.PUB="1958" PAGE.FIRST="385">GU B 17, pag. 385</REF.DOC.OJ>), sull'inosservanza del termine di prescrizione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio <DATE ISO="19951218">18 dicembre 1995</DATE>, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="312" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="1">GU L 312, pag. 1</REF.DOC.OJ>), sulla violazione del principio di collegialità e sull'incompetenza del firmatario delle lettere <DATE ISO="20030708">8 luglio</DATE> e <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE>, sull'esistenza di errori manifesti di valutazione, sull'assenza di base giuridica, sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE e sulla violazione del principio di proporzionalità. Nel suo ricorso nella causa T-314/03 la ricorrente solleva inoltre un motivo basato sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1433"?><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20031218">18 dicembre 2003</DATE>, la Commissione ha sollevato, nella causa T-314/03, un'eccezione di irricevibilità in base all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20031219">19 dicembre 2003</DATE> la Commissione, con atto separato, ha sollevato, nella causa T-378/03, un'eccezione di irricevibilità in base all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale <DATE ISO="20040120">20 gennaio 2004</DATE>, le cause T-314/03 e T-378/03 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>La ricorrente ha presentato le sue osservazioni relative alle eccezioni di irricevibilità in data <DATE ISO="20040301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 2004</DATE>, data in cui la fase scritta relativa alla ricevibilità si è conclusa.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare gli atti contenuti nelle lettere <DATE ISO="20030708">8 luglio</DATE> e <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE> (in prosieguo, congiuntamente: le <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>lettere impugnate<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>);</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-1434"?><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare i ricorsi irricevibili;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato, in base ai documenti del fascicolo, per statuire sulla domanda presentata dalla Commissione senza avviare la fase orale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>La Commissione eccepisce l'irricevibilità dei ricorsi in oggetto in quanto, basando i suoi ricorsi sull'art. 230 CE, la ricorrente è incorsa in uno sviamento di procedura, poiché avrebbe dovuto proporre i suoi ricorsi in base all'art. 238 CE.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1435"?><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>In sostanza, la Commissione afferma che le lettere impugnate rientrano in un contesto contrattuale cui esse sono strettamente connesse, e che non possono pertanto essere qualificate come decisioni amministrative rientranti tra gli atti considerati dall'art. 249 CE, il cui annullamento è riservato al giudice comunitario in applicazione dell'art. 230, quarto comma, CE (ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19971003">3 ottobre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-186/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-1633">T-186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633, punti 50 e 51</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20010109">9 gennaio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-149/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-1">T-149/00, Innova/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 28</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20031125">25 novembre 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-85/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-4973">T-85/01, IAMA Consulting/Commissione, Racc. pag. II-4973, punto 53</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene di essere legittimata a chiedere l'annullamento delle lettere impugnate in base all'art. 230 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>La ricorrente sottolinea in proposito, innanzi tutto, che, se è vero che in ciascuno dei tre accordi di cui trattasi è stata inserita una clausola compromissoria, è altresì vero che nessun contratto la lega direttamente alla Commissione. Orbene, la competenza della Corte di giustizia e del Tribunale, fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte <DATE ISO="19861218">18 dicembre 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="426/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="4057">426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11</REF.DOC.ECR>), di conseguenza le clausole compromissorie sarebbero opponibili solamente alle parti dei contratti in cui esse sono inserite e non potrebbero pertanto essere opponibili a terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Di conseguenza, poiché la Commissione e la ricorrente non sarebbero parti di uno stesso contratto, la Commissione non potrebbe opporre a quest'ultima una delle clausole compromissorie previste nella fattispecie. La situazione nel caso in esame sarebbe quindi diversa da quella che ha dato origine all'ordinanza IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, nella quale la clausola compromissoria era stata inserita in un contratto concluso tra la ricorrente e la Commissione.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1436"?><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>A tal proposito, la ricorrente ritiene altresì che l'ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente punto 49, si riferisse a eventi totalmente diversi da quelli che ricorrono nella fattispecie, poiché si trattava in tal caso di un ricorso presentato dalla parte di un contratto nei confronti della sua controparte, ossia la Commissione, con cui si intendeva in realtà chiedere al Tribunale la condanna di quest'ultima all'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. Sia in forza della natura attrattiva del contenzioso contrattuale, sia in forza dell'eccezione cosiddetta <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>di ricorso parallelo<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, il ricorso di annullamento introdotto da una parte contrattuale sarebbe stato correttamente dichiarato irricevibile.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Quanto all'ordinanza Innova/Commissione, punto 49 supra, la ricorrente afferma che quest'ultima si limita a rilevare che, in assenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto, il Tribunale non è competente a statuire sul contenzioso relativo a una decisione di risoluzione del contratto assunta dalla Commissione nei confronti della sua controparte contrattuale, che non può validamente sollecitare l'annullamento della decisione di cui trattasi in base all'art. 230 CE, conformemente all'eccezione cosiddetta <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>di ricorso parallelo<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'assenza di rapporto contrattuale tra essa stessa e la Commissione dovrebbe condurre ad ammettere la ricevibilità dei presenti ricorsi di annullamento. Essa osserva in proposito che la Commissione non può contestarle allo stesso tempo di non aver proposto i presenti ricorsi in base all'art. 238 CE e rilevare la mancanza di rapporti contrattuali tra essa stessa e la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorrente individuale è legittimato a proporre un ricorso avverso una decisione che produca <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> (sentenza della Corte <DATE ISO="19811111">11 novembre 1981</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2639">60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639</REF.DOC.ECR>). A tal proposito, la giurisprudenza ammetterebbe, in particolare, che rappresenta un atto impugnabile con ricorso una lettera redatta in modo chiaro e preciso con la quale la<?PAGE NO="II-1437"?> Commissione respinge una domanda diretta ad ottenere un contributo finanziario comunitario (ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19940428">28 aprile 1994</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-452/93+T-453/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-229">T-452/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. II-229</REF.DOC.ECR>). Del pari, il giudice comunitario avrebbe ammesso la ricevibilità di una domanda di annullamento di una decisione volta a ridurre l'importo complessivo di un contributo finanziario comunitario (sentenza del Tribunale <DATE ISO="19950307">7 marzo 1995</DATE>, cause riunite da <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-432/93—T-434/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-503">T-432/93 a T-434/93, Socurte e a./Commissione, Racc. pag. II-503</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>La ricorrente rileva che le lettere impugnate mirano al recupero della totalità dei fondi comunitari che le sono stati versati e citano esplicitamente il fatto che l'importo totale dei fondi soggetti al rimborso comprende gli interessi calcolati su tale importo. Con le lettere citate, inoltre, la Commissione imporrebbe alla ricorrente un termine per il pagamento.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>Secondo la ricorrente, da quanto sopra discende che le lettere impugnate rappresentano atti vincolanti che producono effetti giuridici obbligatori nei suoi confronti, innanzi tutto in quanto prevedono il rimborso dei fondi; in secondo luogo, in quanto esse la costringono a pagare interessi e, in terzo luogo, in quanto le impongono di pagare entro un determinato termine, al di là del quale sarà avviato nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>La ricorrente osserva inoltre che, data la piena esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, la domanda di rimborso di cui trattasi ha ad oggetto un diritto acquisito. Infatti, detta domanda mirerebbe a sottrarre dal patrimonio della ricorrente un anticipo concesso quale finanziamento di un progetto di sviluppo regionale, anticipo che è stato convertito, in data <DATE ISO="20000114">14 gennaio 2000</DATE>, in sovvenzione definitiva dalla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>Per tali motivi la ricorrente ritiene che la sua azione per l'annullamento delle lettere impugnate sia ammissibile.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1438"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>Con la sua eccezione di irricevibilità la Commissione sostiene che i ricorsi in esame sono basati erroneamente sull'art. 230 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 230 CE, i giudici comunitari esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni comunitarie destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Secondo costante giurisprudenza, tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all'art. 249 CE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato (ordinanza Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 28, e ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20020710">10 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-387/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-3031">T-387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, Racc. pag. II-3031, punto 39</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Invece, gli atti adottati dalle istituzioni che s'inscrivono in un contesto contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall'art. 249 CE, il cui annullamento è riservato all'esclusiva competenza del giudice comunitario dall'art. 230 CE (ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente punto 49, punti 50 e 51; Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 28; Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, citata al precedente punto 63, punto 39, e IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 53).</TXT></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>Secondo la giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche o giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di questa, estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui cognizione gli è<?PAGE NO="II-1439"?> limitativamente riservata dall'art. 240 CE. Tale disposizione conferisce infatti ai giudici nazionali la competenza di diritto comune per statuire sulle altre controversie in cui sia parte la Comunità (ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 47; Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 25, e Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, citata al precedente punto 63, punto 37).</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>Nella fattispecie si deve pertanto verificare se le lettere impugnate siano tra gli atti considerati dall'art. 249 CE, le domande di annullamento dei quali rientrano nella competenza esclusiva del giudice comunitario ai sensi dell'art. 230 CE, ovvero se, al contrario, esse rivestano natura contrattuale.</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>In proposito, si deve innanzi tutto rilevare che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia si inserisce in un contesto contrattuale.</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Infatti, il regolamento n. 3906/89, come modificato, sul quale si basa il programma PHARE, si limita a definire le condizioni generali dell'aiuto economico della Comunità in favore dei paesi interessati, e definisce in particolare i settori nei quali tali azioni devono essere avviate, nonché la forma di tale aiuto. Viceversa, il citato regolamento non definisce alcuna delle modalità generali o specifiche secondo cui ciascuna singola azione è finanziata dalla Comunità.</TXT></NP><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>La comunicazione <DATE ISO="19910222">22 febbraio 1991</DATE> prevede espressamente che i finanziamenti comunitari concessi in base al programma JOP siano gestiti da una rete di intermediari finanziari che hanno concluso a tal fine una <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>convenzione<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> con la Commissione. Secondo tale comunicazione, tale convenzione deve contenere <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>le modalità relative al mandato<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> conferito agli intermediari finanziari.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1440"?><NP><NO.P>70</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la Commissione e il CL, in qualità di intermediario finanziario, hanno concluso in tal senso un accordo quadro che definiva le modalità generali della loro cooperazione in vista della promozione degli investimenti nei PECO, segnatamente mediante la creazione di joint ventures. Ai sensi delle disposizioni dell'accordo quadro, l'attuazione di tale accordo in favore di un progetto specifico è garantita, per un verso, da un accordo specifico concluso tra la Commissione e l'intermediario finanziario, il quale definisce le modalità specifiche del finanziamento del progetto indicato e, per altro verso, da un accordo di finanziamento concluso tra il citato intermediario finanziario e il beneficiario, nella fattispecie la ricorrente, che stabilisce le modalità con le quali l'intermediario finanziario mette a disposizione, in qualità di mandatario della Commissione, fondi comunitari destinati a finanziare la quota delle spese sowenzionabili in base al progetto in questione. Ai sensi di tale accordo di finanziamento, la ricorrente s'impegna, in particolare, a utilizzare i fondi comunitari che le sono stati assegnati esclusivamente per il pagamento delle spese sowenzionabili.</TXT></NP><NP><NO.P>71</NO.P><TXT>Ne deriva che i rapporti intercorrenti, da un lato, tra la Commissione e il CL e, d'altro lato, tra il CL e la ricorrente possono essere ritenuti di natura contrattuale, poiché tutte le modalità di finanziamento del progetto di cui trattasi sono stabilite negli accordi in oggetto conclusi, da un lato, tra la Commissione e il CL e, d'altro lato, tra il CL, in veste di mandatario della Commissione, e la ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="19930211">11 febbraio 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-142/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-553">C-142/91, Cebag/Commissione, Racc. pag. I-553, punti 11-13</REF.DOC.ECR>, e sentenza del Tribunale <DATE ISO="20021009">9 ottobre 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-134/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-3909">T-134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag. II-3909, punti 51-53</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>72</NO.P><TXT>La sussistenza degli indicati rapporti contrattuali è peraltro confermata dalla presenza, in ciascuno degli accordi in questione, di una clausola secondo cui il Tribunale è esclusivamente competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione ovvero all'esecuzione dei citati accordi. Infatti, tale clausola assume significato solamente in presenza di un rapporto contrattuale tra le parti (v., in tal senso, sentenza Hans Fuchs/Commissione, citata al precedente punto 71, punto 54).</TXT></NP><NP><NO.P>73</NO.P><TXT>Orbene, deve rilevarsi che l'oggetto della presente controversia presenta un rapporto diretto con le disposizioni di cui agli accordi in questione, in quanto questa<?PAGE NO="II-1441"?> controversia ha ad oggetto il rimborso del finanziamento comunitario previsto dalle lettere impugnate. Come risulta, segnatamente, dall'art. 18.3 dell'accordo quadro, dall'art. 8 dell'accordo specifico e dall'art. 6.2.3 dell'accordo di finanziamento, tale rimborso rappresenta la sanzione per la mancata esecuzione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi relativi all'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione per il pagamento delle spese sovvenzionabili e alla produzione di documenti giustificativi di un tale utilizzo (v., in tal senso, ordinanze Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 27, e IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 44).</TXT></NP><NP><NO.P>74</NO.P><TXT>Nonostante il contesto contrattuale in cui s'inscrive il rapporto giuridico in oggetto, si deve tuttavia rilevare che con i presenti ricorsi il Tribunale è investito non di una domanda basata sull'art. 238 CE, bensì di una domanda di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>75</NO.P><TXT>Tale conclusione emerge chiaramente dall'analisi dei ricorsi che hanno introdotto il presente giudizio.</TXT></NP><NP><NO.P>76</NO.P><TXT>La ricorrente qualifica, infatti, le sue azioni quali <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>ricorsi di annullamento<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>, fonda la ricevibilità degli stessi sulle disposizioni di cui all'art. 230 CE e formula conclusioni con cui chiede, in sostanza, che il Tribunale dichiari illegittimi e, di conseguenza, annulli gli atti che essa afferma essere contenuti nelle lettere <DATE ISO="20030708">8 luglio</DATE> e <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE>, con le quali la Commissione ha informato la ricorrente, mediante il CL, dell'obbligo di rimborsare la totalità del finanziamento comunitario che le era stato versato nell'ambito del progetto in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>77</NO.P><TXT>A tale proposito si deve rilevare in particolare che, a sostegno della sua domanda, la ricorrente non invoca mai l'art. 238 CE ovvero le clausole compromissorie contenute negli accordi di cui trattasi e non sviluppa alcun motivo, censura o argomento basati sul diritto lussemburghese, che è tuttavia il solo diritto applicabile agli accordi di cui trattasi ai sensi delle clausole compromissorie citate, bensì solleva,<?PAGE NO="II-1442"?> come emerge dal precedente punto 39, taluni <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>motivi di annullamento<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> basati sulla violazione delle norme di diritto comunitario per far rilevare che gli atti che essa afferma essere contenuti nelle lettere impugnate sono affetti da vizi tipici degli atti amministrativi, quali, segnatamente, la carenza di motivazione, l'assenza di fondamento normativo ovvero l'errore manifesto di valutazione.</TXT></NP><NP><NO.P>78</NO.P><TXT>Nelle sue osservazioni concernenti l'eccezione di irricevibilità, la ricorrente ha inoltre confermato esplicitamente che i ricorsi in esame non si basano sull'art. 238 CE, bensì unicamente sull'art. 230 CE. La ricorrente ha altresì sottolineato, a tal proposito, che i ricorsi in esame non potrebbero, a suo parere, essere basati sull'art. 238 CE. Infatti, secondo la ricorrente, le clausole compromissorie contenute negli accordi in oggetto sarebbero opponibili solamente alle parti degli accordi in cui esse sono state inserite. Orbene, la ricorrente ritiene che non sussista, nella fattispecie, alcuna relazione contrattuale tra essa e la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>79</NO.P><TXT>Risulta in tal modo che la ricorrente chiede al Tribunale di annullare taluni atti assunti da un'istituzione comunitaria ai sensi dell'art. 230 CE, i quali, benché s'inscrivano in un contesto contrattuale, sarebbero, a parere della ricorrente, di natura amministrativa.</TXT></NP><NP><NO.P>80</NO.P><TXT>Orbene, le lettere <DATE ISO="20030708">8 luglio</DATE> e <DATE ISO="20030930">30 settembre 2003</DATE> non rappresentano in alcun modo atti amministrativi.</TXT></NP><NP><NO.P>81</NO.P><TXT>Infatti, in tali lettere non vi è alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione abbia agito nella fattispecie ricorrendo alle sue prerogative di pubblica autorità. Mediante le lettere citate, la Commissione si è in sostanza limitata, in base all'interpretazione dei fatti e alle clausole rilevanti degli accordi in questione, a informare la ricorrente, mediante il CL, del suo obbligo di rimborsare i fondi comunitari messi a sua disposizione nell'ambito del progetto in questione. Facendo<?PAGE NO="II-1443"?> ciò, la Commissione ha agito unicamente nell'ambito dei diritti e degli obblighi sorti dagli accordi in oggetto, come risultanti, in particolare, come già rilevato al precedente punto 73, dall'art. 18.3 dell'accordo quadro, dall'art. 8 dell'accordo specifico e dall'art. 6.2.3 dell'accordo di finanziamento, che prevedono la possibilità per la Commissione di un recupero del finanziamento comunitario presso il beneficiario, qualora quest'ultimo si astenga dal fornire i documenti giustificativi necessari a dimostrare l'utilizzazione dei fondi indicati.</TXT></NP><NP><NO.P>82</NO.P><TXT>Tale rilievo non può essere messo in discussione dal fatto che gli scopi perseguiti dalla Commissione mediante la conclusione degli accordi in esame sarebbero riconducibili alla missione di interesse generale di cui essa è investita nell'ambito del programma JOP (v., in tal senso, ordinanza IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 51).</TXT></NP><NP><NO.P>83</NO.P><TXT>A tale proposito si deve sottolineare che, contrariamente a quanto avviene nell'ambito della concessione di finanziamenti mediante i fondi a finalità strutturale di cui all'art. 159, primo comma, CE, la domanda di rimborso presentata nella fattispecie dalla Commissione si basa non sulle disposizioni di un regolamento comunitario, ai sensi dell'art. 249 CE, bensì, come già rilevato ai precedenti punti 73 e 81, sulle disposizioni contrattuali contenute negli accordi in oggetto. A torto, quindi, la ricorrente tenta di fondare la ricevibilità dei ricorsi in esame sui principi sviluppati dal Tribunale nell'ambito dei ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni assunte dalla Commissione con riferimento alla concessione di fondi a finalità strutturale.</TXT></NP><NP><NO.P>84</NO.P><TXT>Di conseguenza, le lettere impugnate non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio delle prerogative di pubblica autorità della Commissione, cosicché le lettere citate non possono avere forza esecutoria (v., in tal senso, ordinanza IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 52). A tale proposito si deve peraltro rilevare che, in ciascuna delle lettere in questione, la Commissione richiede esplicitamente all'intermediario finanziario di informarla delle misure da intraprendere per procedere all'esecuzione dei pagamenti, qualora la ricorrente non effettui il rimborso nei termini impartiti.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1444"?><NP><NO.P>85</NO.P><TXT>Da quanto precede risulta che le lettere impugnate si inseriscono in un ambito puramente contrattuale da cui sono inscindibili e che, per la loro stessa natura, esse non risultano essere tra gli atti contemplati dall'art. 249 CE, il cui annullamento può essere richiesto al giudice comunitario ai sensi dell'art. 230 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>86</NO.P><TXT>Questa conclusione non può essere messa in discussione per il fatto, sostenuto dalla ricorrente, secondo cui, per mantenere i buoni rapporti che intrattiene con il CL, essa ha auspicato che quest'ultimo non fosse posto in una situazione precaria rispetto alla Commissione. Infatti, una simile circostanza, risultante da una scelta effettuata in piena libertà dalla ricorrente per motivi di opportunità in funzione dei suoi stessi interessi, non può, all'evidenza, mettere in discussione il fatto che gli atti impugnati sono indissociabili dall'ambito contrattuale nel quale essi s'inscrivono, né può condurre a modificare la loro natura così da attribuire al Tribunale una competenza di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>87</NO.P><TXT>Di conseguenza, i ricorsi in esame, in quanto tendenti all'annullamento in base all'art. 230 CE di atti aventi natura puramente contrattuale, sono irricevibili.</TXT></NP><NP><NO.P>88</NO.P><TXT>È ben vero che il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento, sebbene la controversia fosse in realtà di natura contrattuale, ha già accettato di riqualificare il ricorso (sentenza del Tribunale <DATE ISO="20010919">19 settembre 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-26/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-2623">T-26/00, Lecureur/Commissione, Racc. pag. II-2623, punto 38</REF.DOC.ECR>). Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale non può effettuare una tale riqualificazione poiché, da un lato, la ricorrente stessa ha precisato esplicitamente nei suoi atti che i presenti ricorsi non si basano sull'art. 238 CE e, d'altro lato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, la ricorrente stessa non espone, neppure sommariamente, alcun motivo, argomento o censura basati sulla violazione del diritto lussemburghese, che è il solo diritto applicabile agli accordi in questione in forza delle clausole compromissorie contenute negli accordi stessi.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1445"?><NP><NO.P>89</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, i presenti ricorsi devono quindi essere dichiarati irricevibili.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>90</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Terza Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>I ricorsi sono imcevibili.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La ricorrente è condannata alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20040510">10 maggio 2004</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J. Azizi</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>