<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1998ITA.0600383901.case.xml"><NO.CASE>C-214/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997C0214</NO.CELEX><NO.SEQ>0017.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>3840</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>3842</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. RUIZ-JARABO — CAUSA C-214/97</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / PORTOGALLO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="19980310">10 marzo 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua originale: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Col presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di giustizia la condanna della Repubblica portoghese per non essersi conformata agli obblighi che ad essa impone il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, 75/440/CEE, relativa alla qualità richiesta per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="34">GU 194, pag. 34</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>). In concreto, la Commissione addebita al Portogallo di non aver adottato il piano di azione per il risanamento delle acque superficiali, e il corrispondente calendario di esecuzione, previsti entrambi dall'art. 4, n. 2 della direttiva 75/440, entro il <DATE ISO="19890101">1° gennaio 1989</DATE>, in conformità al combinato disposto dell'art. 395 e dell'allegato XXXVI dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="302" DATE.PUB="19851115">GU L 302 del 15 novembre 1985</REF.DOC.OJ>). In subordine, la Commissione chiede che il Portogallo sia condannato per non aver rispettato l'obbligo di comunicarle i detti provvedimenti, in violazione dell'art. 10 della direttiva. La Commissione chiede al tempo stesso la condanna alle spese della convenuta.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19910812">12 agosto 1991</DATE>, la Commissione ha chiesto al governo portoghese copia del piano di azione organico e del relativo calendario. Di fronte al silenzio dell'amministrazione portoghese, la Commissione ha rinnovato la sua richiesta il <DATE ISO="19921113">13 novembre 1992</DATE> e il <DATE ISO="19930122">22 gennaio 1993</DATE>.</TXT><P>In data <DATE ISO="19930519">19 maggio 1993</DATE> il governo portoghese ha inviato alla Commissione un documento intitolato <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Programma di riduzione dell'inquinamento<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Con lettera di intimazione <DATE ISO="19940113">13 gennaio 1994</DATE> la Commissione ha comunicato al governo portoghese che tale documento non soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva, invitandolo a presentare osservazioni entro due mesi.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>In data <DATE ISO="19940610">10 giugno 1994</DATE> il governo portoghese, tramite la sua rappresentanza permanente presso l'Unione europea, ha comunicato alla Commissione che si stavano adottando i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva e, in particolare, per l'elaborazione del programma di azione richiesto. Il governo portoghese ha chiesto<?PAGE NO="I-3841"?> un nuovo termine di due mesi per poter fornire ulteriori informazioni, data la complessità del procedimento in materia.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Non avendo ricevuto le informazioni richieste, in data <DATE ISO="19950710">10 luglio 1995</DATE> la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, intimandole di adottare, entro due mesi, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19960301">1° marzo 1996</DATE> il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione un nuovo documento intitolato <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>programma di azione sistematico<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> con alcuni allegati. Dopo averli esaminati, la Commissione, ritenendo che la Repubblica portoghese continuasse a rimanere inadempiente ai requisiti dell'art. 4, n. 2, della direttiva, ha proposto il presente ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il governo portoghese non nega l'effettività dell'inadempimento, però fa presente che il <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>programma di azione sistematico<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> inviato alla Commissione il <DATE ISO="19960301">1° marzo 1996</DATE> soddisfa buona parte delle condizioni della direttiva. In ogni caso, il programma definitivo, la cui completa elaborazione ha comportato diversi ritardi, dovrebbe essere pronto entro il <DATE ISO="19971031">31 ottobre 1997</DATE>, data fino alla quale il governo portoghese chiede alla Corte di sospendere il procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Da quanto sopra risulta che la Repubblica portoghese ha commesso l'inadempimento che le si addebita.</TXT><P>Dato che la prima lettera della Commissione a tal riguardo reca una data di più di sei anni orsono e che il governo portoghese è rimasto ripetutamente inadempiente al suo impegno di conformarsi agli obblighi ad esso imposti dalla direttiva, non occorre a mio parere accogliere la richiesta di sospensione del procedimento. In ogni caso le relative spese devono essere poste a carico della convenuta ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.</P></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Propongo alla Corte che, accogliendo il ricorso,</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>dichiari che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 189 del Trattato CE, non definendo, entro il<?PAGE NO="I-3842"?> termine stabilito, il programma di azione sistematico per il risanamento delle acque superficiali e il relativo calendario, così come stabilisce l'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19750616">16 giugno 1975</DATE>, 75/440/CEE, relativa alla qualità richiesta per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>condanni la Repubblica portoghese alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>