Bruxelles, 6.3.2025

COM(2025) 92 final

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026,
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e,
per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO

Modifiche del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1)nell'allegato IA, parte B, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

 

 

 

Tabella

1

 

 

 

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a;
acque dell'Unione della zona 3a

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell'allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

 

 

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) 
(1)

(SAN/234_2R) 
(1)

(SAN/234_3R) 
(2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) 
(1)

(SAN/234_7R)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Totale

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)

Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

(2)

Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 3r unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

";

2) nell'allegato ID, le tabelle 7, 8, 11, 12, 14 e 15 sono sostituite dalle seguenti:

"

 

 

 

Tabella

7

 

 

 

Specie:

Alalunga (del nord) 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

 

Irlanda

 

4 603,57

TAC analitico

Spagna

26 004,73

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

9 172,27

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

3 198,54

Unione

42 979,11

(1)(2)

TAC

47 251,00

(1)

Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.

 

(2)

Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a 280,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

8

 

 

 

Specie:

Alalunga (australe) 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

 

Spagna

 

1 087,65

TAC analitico

Francia

357,45

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

761,15

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

2 206,25

0,00

TAC

 

28 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

11

 

 

 

Specie:

Tonno obeso 

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

 

Thunnus obesus

 

 

(BET/ATLANT)

 

 

Spagna

 

8 404,59

(1)

TAC analitico

Francia

3 569,90

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

2 943,93

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

14 918,42

(1)

TAC

 

73 000,00

(1)

(1)

Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

 

 

 

Tabella

12

 

 

 

Specie:

Tonno rosso

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

 

Thunnus thynnus

 

 

(BFT/AE45WM)

 

 

Cipro

 

pm

(4)

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(2)(4)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(2)(3)(4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4)(5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

 

40 570,00

(1)

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella

14

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AN05N)

 

 

Spagna

 

6 425,79

(2)

TAC analitico

Portogallo

1 071,61

(2)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Altri Stati membri

97,07

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

7 594,47

TAC

 

14 769,00

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

 

 

 

Tabella

15

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AS05N)

 

 

Spagna

 

5 004,84

(1)

TAC analitico

Portogallo

301,56

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

5 306,40

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

10 000,00

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

";

3) l'allegato IH è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

 

 

Tabella

1

 

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B(1)

(TOT/SPR-RB)

TAC

pm

(2)(3)(4)

TAC precauzionale

(1)

Blocco di ricerca A:

NO:

50°30' S, 136°E

NE:

50°30' S, 140°30' E

SE:

54°50' S, 140° 30' E

SO:

54°50' S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO:

52°45' S, 140° 30' E

NE:

52°45' S, 145° 30' E

SE:

54°50' S, 145° 30' E

SO:

54°50' S, 140° 30' E

(2)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025. Dal 1° al 15 novembre 2025 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)    di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma mollis); o

b)    di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

(3)

Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(4)

Di cui fino a pm tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

 

 

Tabella

2

 

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

pm

TAC analitico

Paesi Bassi

pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

";

4) nell'allegato VI, i punti 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"

4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci(1)

Grecia(2)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro(3)

Malta(4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo(5)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con palangaro

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze e canne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze a mano

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci da traino

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale(6)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)    I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)    Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(4)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(5)    I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)    Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5.    Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.    Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture
di tonno rosso selvatico
(in tonnellate)

Stato Membro

Numero di allevamenti

Quantitativo di catture (in tonnellate)

Grecia

pm

pm

Spagna

pm

pm

Croazia

pm

pm

Italia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Malta

pm

pm

Portogallo

pm

pm

"