Causa C-296/01
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 90/220/CEE – Organismi geneticamente modificati»
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| Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo, presentate il 22 maggio 2003 |
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| Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
- 2..
- Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa – Trasposizione della direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di principi generali del diritto che garantiscano la piena applicazione della direttiva
(Art. 249, terzo comma, CE)
- 3..
- Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione completa – Disposizione riguardante esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione – Disposizione che non implica necessariamente misure di trasposizione specifiche – Facoltà per la Commissione di dimostrare la necessità di adottare misure di trasposizione specifiche
- 4..
- Procedura – Atto introduttivo di ricorso – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
(Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1)
- 1.
Nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto
dei mutamenti successivi. v. punto 43
- 2.
Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione
e la chiarezza necessarie a garantire pienamente la certezza del diritto. A questo proposito, semplici prassi amministrative,
per loro natura modificabili a volontà dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate
come una valida esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, in quanto mantengono, per i soggetti giuridici
interessati, uno stato di incertezza circa la portata dei loro diritti ed obblighi in un settore disciplinato proprio dal
suddetto diritto. Se quindi è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione sia sufficientemente
precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, cionondimeno, secondo
la formulazione stessa dell'art. 249, terzo comma, CE, gli Stati membri possono scegliere la forma e i mezzi di attuazione
delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato che queste ultime devono raggiungere e da tale disposizione
risulta che la trasposizione in diritto interno di una direttiva non esige necessariamente un'azione legislativa in ciascuno
Stato membro. Infatti, non sempre è richiesta una formale riproduzione delle disposizioni di una direttiva in una norma di
legge espressa e specifica, posto che per la trasposizione di una direttiva può essere sufficiente, in base al suo contenuto,
un contesto giuridico generale. In particolare, l'esistenza di principi generali di diritto costituzionale o amministrativo
può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione tuttavia che
tali principi garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte dell'amministrazione nazionale e
che, nel caso in cui la disposizione della direttiva di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione
giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere
la pienezza dei loro diritti e obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.v. punti 54-55
- 3.
La disposizione di una direttiva che riguarda esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la Commissione non deve, in
via di principio, essere trasposta. Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il pieno rispetto del diritto
comunitario, la Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto della disposizione di una direttiva che disciplina
i detti rapporti rende necessaria l'adozione di specifiche misure di trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale. Se uno Stato membro ha deciso di non precisare esplicitamente il contesto giuridico nel quale le autorità nazionali devono
intrattenere tali rapporti, esso è responsabile dell'eventuale violazione degli obblighi derivanti in materia dal diritto
comunitario. v. punti 92-93
- 4.
Risulta dall'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte che le conclusioni del ricorrente devono essere formulate
in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su un capo della domanda.
v. punto 121