COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
ALLEGATO 14-A
Regole di procedura dell'arbitrato
Disposizioni generali
1. Ai fini del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del presente allegato si intende per:
– "consulente": una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
– "arbitro": il membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);
– "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
– "Parte attrice": la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale);
– "Parte convenuta": la Parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione);
–
"collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);
– "rappresentante di una Parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
2. Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie), salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le Parti.
Notifiche
4. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.
5. Una Parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte e contestazioni, così come una copia cartacea dei documenti, a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra Parte.
6. Tutte le comunicazioni sono indirizzate rispettivamente al direttore della divisione per l'America settentrionale e l'Europa del Ministero per il Commercio di Singapore e alla direzione generale del Commercio e l'industria della Commissione europea dell'Unione.
7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra Parte.
8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo.
9. A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato per il commercio conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie) sono inviate in copia anche agli altri comitati specializzati pertinenti istituiti dall'accordo.
Avvio del procedimento arbitrale
10. a) Se, a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 22, 24 o 51 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di assistere al sorteggio.
b) Salvo diverso accordo tra le Parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
11. a) Salvo diverso accordo tra le Parti, entro sette giorni dalla data di designazione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:
"esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 14.4; pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 14.7 e 14.8."
b) Le Parti notificano al collegio arbitrale la loro decisione sul mandato non appena hanno trovato un accordo a tale riguardo.
Comunicazioni iniziali
12. La Parte attrice fa pervenire le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta fa pervenire la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.
Lavori dei collegi arbitrali
13. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
14. Salvo altrimenti disposto al capo 14 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare telefono, fax o collegamento informatico.
15. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
16. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
18. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.
Sostituzione
19. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).
20. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato 14-B (di seguito "codice di condotta") e che per questa ragione vada sostituito, detta Parte informa l'altra Parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.
21. Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).
22. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro.
La Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una Parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro dieci giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale.
Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato stabilito nel periodo prescritto all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, la Parte che aveva designato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di una scelta di detta Parte, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato seleziona un arbitro:
a) se una Parte non aveva proposto persone, tra le persone rimanenti proposte dall'altra Parte a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2;
b) se le Parti non avevano concordato un elenco di nominativi in conformità dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla Parte a norma di detto articolo 14.20, paragrafo 2.
23. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).
24. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna delle Parti può chiedere che la questione venga sottoposta a un terzo neutrale. Se le Parti non riescono a concordare sul terzo neutrale, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, le Parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le Parti non concordano sul nuovo presidente, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato seleziona un nominativo, estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, ad esclusione, se del caso, della persona che aveva deciso che il presidente non soddisfaceva i requisiti del codice di condotta. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni dalla data della constatazione della necessità di sostituire il presidente.
25. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle regole 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente allegato.
Audizioni
26. Consultate le Parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione non si svolge a porte chiuse, tali informazioni vengono messe a disposizione del pubblico dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo dissenso di una Parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.
27. Salvo diverso accordo tra le Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è Singapore e a Singapore se la Parte attrice è l'Unione.
28. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.
29. Per l'intera durata delle audizioni tutti gli arbitri sono presenti.
30. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare a un'audizione:
a) i rappresentanti delle Parti;
b) i consulenti delle Parti;
c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
d) gli assistenti degli arbitri.
Solo i rappresentanti e i consulenti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.
31. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella Parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.
32. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le Parti, se le audizioni sono aperte al pubblico:
a) la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato;
b) per assistere alla trasmissione pubblica delle audizioni è necessario registrarsi;
c) nessuna registrazione audio o video e nessuna fotografia è consentita nella sala di trasmissione;
d) il collegio arbitrale può richiedere che un'audizione si svolga a porte chiuse al fine di affrontare le questioni relative a informazioni riservate.
Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'audizione a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti.
33. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:
Comunicazioni
a) comunicazione della Parte attrice;
b) replica della Parte convenuta;
Contestazioni
a) contestazione della Parte attrice;
b) replica della Parte convenuta.
34. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.
35. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso alle Parti.
36. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.
Domande scritte
37. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.
38. Ciascuna Parte trasmette inoltre al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle Parti viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.
Riservatezza
39. Le Parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse conformemente alla regola 32 del presente allegato, delle discussioni, della relazione interinale del collegio arbitrale nonché di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna Parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Se le osservazioni trasmesse da una Parte al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale Parte fornisce anche, su richiesta dell'altra Parte, entro quindici giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere comunicata al pubblico. Le disposizioni del presente allegato non precludono a una Parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra Parte essa non divulghi informazioni considerate riservate da quest'ultima.
Contatti unilaterali
40. Il collegio arbitrale non si incontra, non sente, né entra in alcun modo in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.
41. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.
Comunicazioni amicus curiae
42. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.
43. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti in conformità della regola 46 del presente allegato.
44. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle regole 42 e 43 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle Parti perché possano formulare le loro osservazioni.
Casi urgenti
45. Nei casi urgenti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente allegato e comunica tali adeguamenti alle Parti.
Traduzione e interpretazione
46. Durante le consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 10, lettera b), del presente allegato, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale.
47. Le Parti possono formulare osservazioni sulla traduzione di un documento predisposta conformemente al presente allegato.
48. In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese.
Computo dei termini
49. Qualora, in applicazione della regola 8 del presente allegato, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento.
Altre procedure
50. Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
51. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure stabilite all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo è prorogato di quindici giorni.
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ALLEGATO 14-B
codICe DI condOTTA PEr GLI ARBITRI E I mediatorI
Definizioni
1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
– "arbitro": il membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);
– "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale);
– "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
– "procedimento": salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie);
– "personale": rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.
Responsabilità nei confronti della procedura
2. Nel corso dell'intero procedimento i candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto riguarda le questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.
Obblighi di dichiarazione
3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri sono tenuti a comunicare al comitato per il commercio unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle Parti.
5. In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che possono intervenire in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle Parti.
Doveri degli arbitri
6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
10. Ciascun arbitro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro contrae, direttamente o indirettamente, obblighi o accetta vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
12. Nessun arbitro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.
Obblighi degli ex arbitri
15. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.
Riservatezza
16. Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in qualsiasi momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né in alcun caso divulga o si avvale di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Un arbitro non divulga, integralmente o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie).
18. Nessun arbitro o ex arbitro divulga, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro a tale riguardo.
Spese
19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo.
Mediatori
20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
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