Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


ALLEGATO 11-A

PRINCIPI APPLICABILI AD ALTRE SOVVENZIONI

1.    Di norma una Parte non concede altre sovvenzioni relative allo scambio di merci e alla prestazione di servizi che non siano oggetto della disciplina di cui all'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui esse incidano o rischino di incidere sugli scambi commerciali delle Parti.

2.    Nonostante il paragrafo 1, una Parte può concedere le seguenti sovvenzioni, qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e gli importi delle sovvenzioni in questione si limitino al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo e i suoi effetti sugli scambi dell'altra Parte siano limitati:

a)    le sovvenzioni a carattere sociale concesse ai singoli consumatori, a condizione che siano accordate senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b)    le sovvenzioni destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c)    le sovvenzioni destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione;


d)    le sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una delle Parti;

e)    le sovvenzioni destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi di una delle Parti e la concorrenza tra le Parti 1 ;

f)    le sovvenzioni concesse ad imprese incaricate della gestione di servizi chiaramente definiti di interesse economico generale, purché tali sovvenzioni siano limitate ai costi della prestazione di tali servizi;

g)    le sovvenzioni destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi di una delle due Parti e la concorrenza tra le Parti, oppure

h)    le sovvenzioni destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse regionale o bilaterale.

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(1)    Questa categoria può comprendere, tra l'altro, le sovvenzioni con finalità di ricerca, sviluppo e innovazione chiaramente definite, le sovvenzioni per la formazione o la creazione di posti di lavoro, le sovvenzioni in campo ambientale e le sovvenzioni a favore delle piccole e medie imprese, definite come imprese con meno di 250 dipendenti.