Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


ALLEGATO 5-A

AUTORITÀ COMPETENTI

ARTICOLO 1

Autorità competenti dell'Unione

Le autorità competenti dell'Unione comprendono le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

a)    per quanto riguarda le esportazioni verso Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, comprese le ispezioni prescritte e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni convenute;

b)    per quanto riguarda le importazioni da Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;

c)    la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché dell'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno europeo.



ARTICOLO 2

Autorità competenti di Singapore

La Agri-Food and Veterinary Authority (di seguito "AVA") è responsabile della fornitura costante di prodotti alimentari sicuri e sani, della protezione della salute degli animali, dei pesci e delle piante così come dell'agevolazione degli scambi di prodotti alimentari e agricoli.

A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

a)    l'AVA è l'autorità competente responsabile dell'ispezione delle importazioni e delle esportazioni nonché della messa in quarantena;

b)    l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della sicurezza dei prodotti alimentari, primari e trasformati. L'AVA garantisce la sicurezza di tutti i prodotti alimentari, dalla produzione fino alla fase precedente la vendita al dettaglio. Al fine di valutare e garantire la sicurezza alimentare, l'AVA adotta un metodo di analisi e gestione dei rischi dotato di basi scientifiche e fondato su norme internazionali;

c)    l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della salute degli animali e delle piante. Essa gestisce un programma globale volto a prevenire l'introduzione di malattie animali con un'incidenza notevole sull'agricoltura, sull'economia e sulla salute pubblica, così come un programma globale destinato a controllare e a prevenire la comparsa di malattie e di organismi nocivi con un'incidenza notevole sull'economia e sulla salute delle piante.

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ALLEGATO 5-B

REQUISITI E DISPOSIZIONI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1.    L'autorità competente della Parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.

2.    I requisiti e le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti ad opera della Parte importatrice sono i seguenti:

a)    il prodotto di origine animale che lo stabilimento intende esportare verso la Parte importatrice è stato autorizzato dall'autorità competente della Parte importatrice. Tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione;

b)    l'autorità competente della Parte esportatrice riconosce gli stabilimenti destinati ad esportare il prodotto di origine animale in questione e fornisce alla Parte importatrice le garanzie sanitarie richieste dalla stessa, secondo cui gli stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della Parte importatrice;

c)    l'autorità competente della Parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti;



d)    la Parte importatrice può effettuare verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche) nel quadro della procedura di riconoscimento.

Le verifiche nell'ambito della procedura di riconoscimento riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento e delle garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della Parte importatrice.

Le verifiche effettuate possono consistere in ispezioni in loco presso un certo numero di stabilimenti rappresentativi che figurano negli elenchi della Parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e le responsabilità all'interno dell'Unione, dette verifiche nell'Unione possono riguardare singoli Stati membri.

e)    la Parte importatrice può effettuare in qualsiasi momento le verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche). In base ai risultati delle verifiche la Parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti da essa redatti, come indicato al punto 1 del presente allegato.



3.    Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si limitano inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti:

a)    tutti gli stabilimenti per le carni fresche di specie domestiche;

b)    tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento;

c)    tutti gli stabilimenti per le carni di pollame;

d)    tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie;

e)    tutti gli stabilimenti per altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es. budella per salumi, preparazioni a base di carne, carne macinata);

f)    tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana;

g)    gli stabilimenti di trasformazione e le navi officina o navi congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei.

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