Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


ALLEGATO 4-A

Prodotti ELETTRONICI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1.    Le Parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:

a)    eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;

b)    fondare le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, ove opportuno, sulle pertinenti norme internazionali;

c)    eliminare la duplicazione di procedure di valutazione della conformità inutilmente gravose; e

d)    intensificare la cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali di prodotti elettronici.

2.    Il presente allegato si applica unicamente alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di ciascuna Parte riguardanti la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (di seguito "CEM") del materiale elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici di consumo definiti nell'appendice 4-A-1 (di seguito "prodotti interessati").



ARTICOLO 2

Norme internazionali e organismi di normazione

1.    Le Parti riconoscono che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito "ISO"), la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito "IEC") e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito "ITU") sono gli organismi internazionali di normazione responsabili in materia di CEM e di sicurezza dei prodotti interessati dal presente allegato 1 .

2.    Laddove esistano norme internazionali pertinenti stabilite dall'ISO, dall'IEC e dall'ITU, le Parti utilizzano tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti come base per qualsiasi norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. In tali casi, una Parte identifica, su richiesta dell'altra Parte, le singole parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità che si discostano sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e spiega i motivi di tale scostamento.



3.    Fatto salvo l'articolo 2.3 dell'accordo TBT, nella misura in cui una Parte mantenga regolamenti tecnici che si discostano dalle pertinenti norme internazionali in vigore, come indicato al paragrafo 2, tale Parte riesamina detti regolamenti tecnici a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di valutare se sussistono ancora le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento dalla pertinente norma internazionale. Il risultato di tali riesami è comunicato, su richiesta, all'altra Parte.

4.    Le Parti incoraggiano i rispettivi organismi di normazione a partecipare all'elaborazione di norme internazionali in sede di ISO, IEC e ITU e a consultarsi nell'ambito di tali organismi internazionali di normazione allo scopo di definire approcci comuni.

ARTICOLO 3

Innovazione

1.    Nessuna delle Parti impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata.

2.    Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della Parte importatrice, qualora essa presenti riserve debitamente motivate al fabbricante, di chiedere la prova che la nuova tecnologia o caratteristica non presenta un rischio per la sicurezza, la CEM o qualsiasi altro obiettivo legittimo di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.



ARTICOLO 4

Procedure di valutazione della conformità

1.    Le Parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità al fine di, o che producono l'effetto di, creare inutili ostacoli agli scambi con l'altra Parte. In linea di principio, le Parti dovrebbero evitare di prevedere l'obbligo di valutazione della conformità da parte di un terzo per dimostrare la conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici sulla sicurezza e/o sulla CEM e considerare piuttosto la possibilità di utilizzare la dichiarazione di conformità del fornitore e/o meccanismi di sorveglianza successivi all'immissione sul mercato per assicurare la conformità dei prodotti alle norme o ai requisiti tecnici pertinenti.

2.    Fatto salvo quanto disposto agli articoli 5 (Misure di salvaguardia) e 6 (Eccezioni) e all'appendice 4-A-2, nella misura in cui una Parte richieda un'assicurazione esplicita della conformità ai regolamenti tecnici interni in materia di sicurezza e/o di CEM dei prodotti interessati, ciascuna delle Parti accetta sul suo mercato i prodotti, basandosi su una o più delle seguenti procedure:

a)    una dichiarazione di conformità del fornitore, quando non è obbligatorio l'intervento di un organismo di valutazione della conformità o l'esecuzione di prove del prodotto da parte un laboratorio di prova riconosciuto e, qualora vengano eseguite prove, queste possono essere effettuate dal fabbricante stesso o da un organismo competente di sua scelta; o



b)    una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata dal laboratorio di prova dell'organismo di certificazione (Certification Body, "CB") dell'altra Parte nell'ambito del programma di tale organismo ("CB Scheme") secondo il Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (Sistema mondiale di conformità delle prove e della certificazione delle apparecchiature e delle componenti elettrotecniche, di seguito "IECEE CB Scheme"), corredata di un valido certificato di prova dell'organismo di certificazione, conformemente alle norme e alle procedure del sistema "IECEE CB Scheme" e agli impegni assunti dalle Parti in tale contesto; o

c)    una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata da qualsiasi laboratorio di prova o su un certificato rilasciato da qualsiasi organismo di certificazione dell'altra Parte che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova o dei certificati con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla Parte importatrice.

La scelta tra le procedure di cui al presente paragrafo spetta al fornitore.

3.    La dichiarazione di conformità del fornitore si basa sulla norma ISO/IEC 17050. Le Parti accettano che il fornitore sia il solo responsabile del rilascio, della modifica e del ritiro della dichiarazione di conformità, della preparazione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione della conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici e dell'apposizione dei marchi prescritti. Le Parti possono richiedere che la dichiarazione di conformità sia datata ed indichi il fornitore o il suo rappresentante autorizzato nei rispettivi territori, la persona abilitata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione, i prodotti contemplati dalla dichiarazione e i regolamenti tecnici applicati rispetto ai quali è dichiarata la conformità.



4.    Oltre a quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3, una Parte non può richiedere alcuna forma di registrazione dei prodotti o dei fornitori tale da impedire o ritardare l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai regolamenti tecnici della Parte stessa. Nella misura in cui una Parte esamina la dichiarazione del fornitore, tale esame si limita esclusivamente a verificare, in base alla documentazione presentata, che le prove siano state effettuate in conformità ai pertinenti regolamenti tecnici della Parte e che le informazioni contenute nella documentazione siano complete. Tale esame non deve ritardare indebitamente l'immissione dei prodotti sul mercato della Parte e la dichiarazione è accettata, senza eccezioni, se i prodotti sono conformi ai regolamenti tecnici della Parte e se la documentazione presentata risulta completa. Qualora una dichiarazione venga respinta, la Parte comunica la sua decisione al fornitore, spiegando i motivi di tale rifiuto. Su richiesta del fornitore la Parte fornisce, se pertinente, informazioni o orientamenti su come porre rimedio alle carenze, nonché una spiegazione dei mezzi di ricorso per impugnare la decisione.

ARTICOLO 5

Misure di salvaguardia

In deroga a quanto disposto all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), ciascuna delle Parti può introdurre requisiti che rendano obbligatoria la prova o la certificazione da parte di un terzo in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, o procedure amministrative per l'approvazione o il riesame delle relazioni di prova per determinati prodotti interessati alle seguenti condizioni:

a)    sussistono motivi validi legati alla protezione della salute umana o della sicurezza che giustificano l'introduzione di tali requisiti o procedure, fondati su informazioni tecniche o scientifiche comprovate;



b)    tali requisiti o procedure non sono più restrittivi ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della Parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e

c)    la Parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali requisiti o procedure al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo l'articolo 2.10 dell'accordo TBT, prima di introdurre detti requisiti o procedure, la Parte informa l'altra Parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione. Qualsiasi requisito introdotto è il più possibile conforme al presente allegato. Dopo l'adozione, i requisiti o le procedure introdotti sono riesaminati regolarmente e sono abrogati qualora i motivi per la loro introduzione non sussistano più.

ARTICOLO 6

Eccezioni

1.    Poiché Singapore ha accettato di ridurre sostanzialmente l'elenco dei prodotti per i quali richiede un'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore richiede tale certificazione da parte di un terzo solo per i prodotti di cui all'appendice 4-A-2.



2.    Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore avrà avviato un riesame del suo sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), con l'intento di ridurre il numero dei prodotti contemplati dal sistema e figuranti nell'appendice 4-A-2. Il riesame valuterà la necessità di mantenere il sistema nella sua forma attuale o se i risultati auspicati dal sistema, di garantire la salute umana e la sicurezza a Singapore, possano essere raggiunti con procedure semplificate e più favorevoli agli scambi. 2

3.    Il riesame comprenderà inoltre una valutazione dei rischi per ciascuno dei prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), al fine di accertare se il passaggio alla sorveglianza successiva all'immissione sul mercato in conformità all'articolo 4, (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 1, o l'accettazione di un'assicurazione esplicita della conformità a norma del paragrafo 2 di detto articolo comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza. Tale valutazione dei rischi verrà effettuata sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili, quali le segnalazioni dei consumatori relative a incidenti legati alla sicurezza e il tasso di non conformità rilevato nelle ispezioni dei prodotti. La valutazione dei rischi esaminerà inoltre se i prodotti sono stati utilizzati per gli impieghi finali previsti e con le ragionevoli ed abituali precauzioni.



4.    A seconda del risultato dell'esame, Singapore può mantenere i requisiti relativi all'assicurazione esplicita della conformità mediante certificazione da parte di un terzo per i prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza) e figuranti nell'appendice 4-A-2 per i quali i risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 dimostrano che l'adozione delle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza, e/o il sistema di sorveglianza successiva all'immissione sul mercato istituito non può efficacemente far fronte a tali rischi.

5.    Singapore sottopone la valutazione dei rischi alla discussione nell'ambito della prima riunione del comitato per lo scambio di merci. In seguito al riesame effettuato da Singapore le Parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2 mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.

6.    Nella misura in cui continua a richiedere l'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo per i prodotti interessati, Singapore accetta un certificato di conformità ai suoi regolamenti tecnici rilasciato da un organismo di valutazione della conformità dell'Unione designato da Singapore. 3 Singapore assicura inoltre che gli organismi di valutazione della conformità da esso designati accettino, ai fini del rilascio di tali certificati, le relazioni di prova elaborate:

a)    da uno dei laboratori di prova riconosciuti o dei laboratori di prova del fabbricante riconosciuti di un organismo di certificazione dell'Unione, conformemente alle norme e alle procedure del sistema "IECEE CB Scheme" e agli impegni assunti dalle Parti in tale contesto;



b)    conformemente alle pertinenti norme, indicazioni e raccomandazioni internazionali (compresa la norma ISO/IEC 17025), da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione accreditato da un organismo di accreditamento che sia firmatario dell'accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori o di uno degli accordi di reciproco riconoscimento dei suoi organismi regionali di cui Singapore è Parte; o

c)    da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati da Singapore.

7.    Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito a intervalli regolari non superiori a cinque anni, Singapore riesamina nuovamente l'appendice 4-A-2, con l'obiettivo di ridurre il numero dei prodotti che vi figurano. Tale riesame e quelli successivi sono effettuati conformemente alla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3. Singapore sottopone la valutazione dei rischi alla discussione nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.

8.    In seguito al riesame effettuato da Singapore le Parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.



ARTICOLO 7

Cooperazione congiunta

1.    Le Parti cooperano strettamente per promuovere la comprensione reciproca in materia di regolamentazione e prendono in considerazione qualsiasi richiesta dell'altra Parte in relazione all'attuazione del presente allegato.

2.    Tale cooperazione si svolge nell'ambito del comitato per lo scambio di merci. 



Appendice 4-A-1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.    L'allegato 4-A riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 2, dell'allegato 4-A che:

a)    nel caso degli obblighi dell'Unione, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata), o della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE o delle disposizioni in materia di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata). 



Per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE l'Unione può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica a norma dell'articolo 3 di tale direttiva.

Qualora un fornitore non abbia applicato, o abbia applicato solo in parte, le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/5/CE, le apparecchiature radio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale direttiva, sono soggette alle procedure di cui all'allegato IV o V della direttiva 1999/5/CE, a scelta del fornitore. Laddove la dichiarazione di conformità del fornitore debba essere corredata di relazioni di prova, il fornitore può ricorrere alle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, lettere b) e c), dell'allegato 4-;

e

b)    nel caso degli obblighi di Singapore rientrano, alla data della firma del presente accordo, nel campo di applicazione dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2011 (Requisiti in materia di sicurezza dei beni di consumo), dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2004 (Requisiti di sicurezza), della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori).

Per i prodotti nel quadro della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori) Singapore può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.



2.    Le Parti convengono che i prodotti oggetto delle normative interne di cui alla presente appendice, comprendenti tutti i prodotti cui si applica l'allegato 4-A, sono destinati a coprire l'intera gamma dei prodotti elettronici. Resta inteso che qualora un prodotto non rientri nell'allegato 4-A per una Parte, ma vi rientri per l'altra Parte, o qualora sia soggetto, all'atto della firma del presente accordo o successivamente, all'obbligo di certificazione da parte di un terzo per una Parte, ma non per l'altra, quest'ultima può sottoporre il prodotto in questione a un trattamento analogo se necessario a proteggere la salute umana e la sicurezza. Prima di applicare tali misure, la Parte che intende introdurle informa l'altra Parte delle proprie intenzioni e dispone un periodo di tre mesi per le consultazioni. 



Appendice 4-A-2

CATEGORIE DI PRODOTTI

Cucina per uso domestico: dispositivo per la cottura che comprende forni e griglie fissi separati, fornelli del piano di cottura, piani di cottura elettrici, griglie e piastre a grigliare che fanno parte di cucine, nonché forni e griglie per installazione murale, eccettuate le cucine con massa inferiore a 18 kg.

Asciugacapelli: apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato per asciugare i capelli che incorpora elementi riscaldanti.

Apparecchio HI-FI: dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni con distorsioni minime, connesso all'alimentazione di rete quale unica fonte energetica, per uso domestico e usi generali simili in interni, con una tensione nominale di alimentazione non superiore a 250 volt RMS.



Prodotto per l'audio (diverso dagli apparecchi HI-FI): dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Ferro da stiro: apparecchio elettrico con piastra riscaldata per la stiratura di indumenti, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Bollitore: apparecchio elettrico per uso domestico, destinato a scaldare l'acqua di consumo, con una capacità nominale non superiore a 10 litri.

Forno a microonde: apparecchio elettrico per uso domestico destinato a scaldare alimenti e bevande utilizzando l'energia elettromagnetica (microonde) in una o più bande di frequenza I.S.M. tra 300 MHz e 30 GHz. Tali apparecchi possono anche comprendere la funzione della rosolatura.

R Cuociriso: apparecchio elettrico per uso domestico destinato alla cottura del riso.

Frigorifero: insieme autonomo costituito da un mobile isolato termicamente per il deposito e la conservazione di alimenti al di sopra di 0°C (32°F) e da un'unità refrigerante a compressione di vapore predisposta per estrarre il calore dall'interno del mobile, dotato o meno di congelatori.

Condizionatore da stanza: insieme autonomo progettato come un'unità, generalmente montato in una finestra, inserito in una parete o montato come console. È destinato principalmente a fornire aria condizionata in modo diretto in uno spazio chiuso, stanza o ambiente (spazio condizionato). Comprende una fonte primaria di refrigerazione per il raffreddamento e la deumidificazione e dispositivi per la circolazione e la purificazione dell'aria, così come un meccanismo di drenaggio per raccogliere o eliminare ogni condensa. Può includere anche dispositivi per l'umidificazione, la ventilazione o l'evacuazione dell'aria.



Ventilatore da tavolo o a piantana: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata e continua monofase non superiore a 250 volt, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Televisore o schermo di visualizzazione: dispositivo elettronico utilizzato per ricevere e visualizzare informazioni provenienti da una stazione trasmittente o da una fonte locale, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un televisore a tubo catodico.

Aspirapolvere: apparecchio utilizzato per rimuovere lo sporco e la polvere mediante aspirazione prodotta da una pompa ad aria motorizzata e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Lavatrice: apparecchio elettrico per il lavaggio di indumenti e tessili (con o senza dispositivo di riscaldamento dell'acqua), l'evacuazione dell'acqua o l'asciugatura.

Lampada da tavolo o a piantana: lampada portatile di impiego generale, diversa dalle torce, utilizzata con lampadine fluorescenti tubolari a filamento di tungsteno o altre lampadine a scarica, connessa, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Tostapane, grill, girarrosto, piastra elettrica e apparecchi simili: apparecchi elettrici per uso domestico connessi all'alimentazione di rete, che utilizzano un calore diretto o indiretto (ad esempio, con un mezzo riscaldante quale l'aria e l'olio da cucina) per la preparazione di alimenti.

Ventilatore da parete o da soffitto: ventilatore elettrico e relativo regolatore, montato sulla parete o sul soffitto, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.



Adattatore: dispositivo destinato a fornire corrente alternata o continua a partire da una fonte di corrente alternata o continua, autonomamente o in quanto parte di un accessorio, utilizzato per apparecchi quali computer, attrezzature di telecomunicazione, apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico o giocattoli.

Macchina per il caffè, slow cooker, hot pot e apparecchi simili: apparecchi elettrici che scaldano l'acqua portandola a temperature elevate nel corso della preparazione di alimenti e bevande.

Apparecchio per dischi laser: dispositivo elettronico di videoregistrazione e riproduzione o solo di riproduzione, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un lettore o un dispositivo video per dischi laser (LD).

Frullatore, miscelatore, tritacarne e apparecchi simili: apparecchi elettrici per la preparazione di alimenti e bevande, destinati all'uso domestico.

Refrigeratore dell'aria: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria predisposto per utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Computer personale (compresi monitor, stampanti, altoparlante e altri accessori alimentati dalla rete elettrica): sistema di dati basato su un microprocessore, dotato di una potenza di calcolo locale compatta per il trattamento di grafici ad alta definizione e di un'interfaccia di comunicazione flessibile.

Dispositivo di illuminazione decorativa: ghirlande luminose dotate di lampade a incandescenza disposte in serie o in parallelo da utilizzare in interni o all'esterno, con una tensione di rete non superiore a 250 volt.



Spina rettangolare da 13 ampere a 3 poli: dispositivo mobile dotato di fusibile e di poli sporgenti predisposti per essere inseriti nei poli di una presa corrispondente. Una spina contiene anche elementi che assicurano il collegamento elettrico e la ritenuta meccanica di un idoneo cordone flessibile.

Fusibile (13-ampere o meno) utilizzato in una spina: dispositivo che, mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti appositamente predisposti e proporzionati, apre il circuito in cui è inserito e interrompe la corrente quando viene superato un determinato valore per un periodo sufficiente. Il fusibile comprende tutte le parti che costituiscono il dispositivo completo.

Spina rotonda da 15 ampere a 3 poli: dispositivo dotato di 3 poli metallici generalmente cilindrici predisposti per essere inseriti nei corrispondenti poli di una presa e per il collegamento a un idoneo cordone flessibile.

Adattatore multiplo: adattatore con più di una serie di poli femmina (i poli femmina possono essere o non essere dello stesso tipo o con la stessa tensione dei poli maschio della spina).

Presa mobile a 3 poli: accessorio dotato di una serie di 3 poli femmina predisposti per essere inseriti nei poli maschio di una spina corrispondente e di elementi per assicurare il collegamento elettrico di idonei cavi o cordoni flessibili e il collegamento o l'integrazione a un cordone flessibile, che può essere facilmente spostato da un luogo all'altro mentre è alimentato dalla rete.

Avvolgitore di cavo elettrico portatile: dispositivo costituito da un cavo o cordone flessibile attaccato a una bobina alla quale può essere avvolto completamente, dotato di una spina e di uno o più poli femmina.



Scaldacqua elettrico istantaneo: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Scaldacqua elettrico ad accumulo basato sulla pressione di rete: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Interruttore differenziale a corrente residua (RCCB): dispositivo utilizzato per proteggere le persone da contatti indiretti, le cui parti conduttrici esposte sono connesse a un idoneo impianto di terra.

Presa da 13 ampere a 3 poli: presa da 13 A con otturatore, singola o multipla, dotata dei rispettivi interruttori di comando, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi portatili, apparecchiature audio e video, apparecchi di illuminazione, ecc., in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.

Presa rotonda da 15 ampere a 3 poli: presa da 15 A con otturatore dotata di un interruttore collegato tra il polo femmina in tensione della presa e il morsetto di alimentazione, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi elettrici in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.



Interruttore elettrico da parete per uso domestico: interruttore di impiego generale azionato manualmente per corrente alternata, che funziona solo a una tensione nominale non superiore a 440 V e a una corrente nominale non superiore a 63 A, utilizzato per impianti elettrici fissi per uso domestico o per impianti simili, interni o esterni.

Alimentatore per lampade fluorescenti tubolari: unità inserita tra l'alimentazione e una o più lampade fluorescenti che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza o circuiti elettronici, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada al valore richiesto.

Trasformatore di isolamento per lampade da incasso: trasformatore con avvolgimenti primari e secondari, separati elettricamente per limitare i rischi dovuti a un accidentale contatto simultaneo con la massa e con parti in tensione o parti metalliche che possono essere messe in tensione per un difetto di isolamento.



Appendice 4-A-3

DEFINIZIONI

Ai fini dell'allegato 4-A, si applicano le seguenti definizioni:

"sicurezza del materiale elettrico": materiale, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza, che non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni in caso di installazione e manutenzione adeguate e di utilizzo conforme ai fini previsti;

"compatibilità elettromagnetica": apparecchiature progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo da garantire che:

a)    le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione o di altre apparecchiature; e

b)    presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate, tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.

"perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura, tra cui  un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;



"immunità": idoneità di un'apparecchiatura a funzionare secondo i fini previsti senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

"dichiarazione di conformità": rilascio, sulla base di una decisione adottata dopo un esame, di una dichiarazione secondo cui è stato dimostrato il rispetto di requisiti specifici;

"fornitore": il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nel territorio della Parte importatrice. Qualora nessuno dei due sia presente nel territorio della Parte importatrice, la responsabilità di presentare la dichiarazione del fornitore spetta all'importatore;

"laboratorio di prova": organismo di valutazione della conformità che effettua servizi di prova e che ha ricevuto un'attestazione che dimostra formalmente la sua competenza a svolgere tali compiti specifici.

Le definizioni di "norma", "regolamento tecnico" e "procedure di valutazione della conformità" sono quelle indicate all'allegato I dell'accordo TBT.

________________

(1)    Le Parti possono convenire, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci, di aggiungere nuovi organismi internazionali di normazione ritenuti pertinenti ai fini dell'applicazione del presente allegato.
(2)    Ad esempio, Singapore riesaminerà le procedure amministrative associate al sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), comprese le procedure per l'accettazione e il riesame delle relazioni di prova e dei certificati di conformità.
(3)    Singapore soddisfa tale requisito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.