Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1.    Tutti i dazi doganali applicati da una Parte alle merci originarie dell'altra Parte sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nel presente allegato.

2.    Le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna Parte a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione e/o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) per i dazi doganali non soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo:

a)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

b)    i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

c)    nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali a norma del presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi.



3.    In relazione alle merci rientranti in uno specifico codice della tariffa doganale, l'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi, necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione, sono indicate per tale codice nella tabella di ciascuna Parte.

4.    Ai fini del paragrafo 2, le aliquote dei dazi doganali delle fasi intermedie vengono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino e/o, nel caso dell'Unione, al centesimo di euro più vicino, se pertinente.

5.    Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna Parte, ogni riduzione annuale ha effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 6.

6.    Ai fini del presente allegato si intende per:

a)    "anno 1": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;

b)    "anno 2": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;

c)    "anno 3": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;

d)    "anno 4": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;



e)    "anno 5": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

7.    Le appendici 2-A-1 e 2-A-2 sono parte integrante del presente allegato.



TABELLA DEI DAZI DI SINGAPORE

Appendice 2-A-1

Tabella di soppressione dei dazi doganali – Singapore

1.    Le disposizioni della presente tabella fanno riferimento alla formulazione della Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties (Classificazione degli scambi, dazi doganali e accise di Singapore, di seguito "STCCE") e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della STCCE. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della STCCE, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2.    A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione e/o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), Singapore sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'Unione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.



TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA

Appendice 2-A-2

Tabella di soppressione dei dazi doganali – L'Unione

Note generali

1.    Connessione con la nomenclatura combinata (di seguito "NC") dell'Unione: le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2.    Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune della Comunità europea in vigore alla data del 1° gennaio  2010.

3.    A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione e/o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), l'Unione sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie di Singapore a norma del presente accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, ad eccezione dei dazi figuranti nella tabella dei dazi dell'Unione.



Sistema dei prezzi d'entrata

4.    Ai punti da 5 a 7 del presente allegato figurano le modifiche al sistema di prezzi d'entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e atti successivi) e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione. In particolare, le merci originarie di Singapore incluse nel presente allegato sono soggette al sistema di prezzi d'entrata che figura nel presente allegato e non a quello specificato nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e atti successivi) e nell'elenco CXL dell'OMC per l'Unione.

5.    Per le merci originarie di Singapore cui l'Unione applica il proprio sistema di prezzi d'entrata conformemente al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione, i dazi doganali ad valorem sono soppressi secondo le categorie di soppressione progressiva stabilite nella tabella dell'Unione.

6.    I dazi doganali specifici applicabili, a norma del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, alle merci di cui al punto 5 non rientrano nella soppressione dei dazi doganali secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'Unione. Tali dazi doganali specifici sono invece mantenuti per le seguenti merci:



Codice NC 2013

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0707 00 05

-Cetrioli

0709 91 00

--Carciofi

0709 93 10

---Zucchine

0805 10 20

--Arance dolci, fresche

0805 20 10

--Clementine

0805 20 30

--Monreal e satsuma

0805 20 50

--Mandarini e wilkings

0805 20 70

--Tangerini

0805 20 90

--altri

0805 50 10

--Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

0806 10 10

--da tavola

0808 10 80

--altre

0808 30 90

--altre

0809 10 00

-Albicocche

0809 21 00

--Ciliege acide (Prunus cerasus)

0809 29 00

--altre

0809 30 10

--Pesche noci

0809 30 90

--altre

0809 40 05

--Prugne

2009 61 10

---di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

2009 69 19

----altri

2009 69 51

----concentrati

2009 69 59

----altri

2204 30 92

----concentrati

2204 30 94

----altri

2204 30 96

----concentrati

2204 30 98

----altri



7.    Il dazio specifico di cui al punto 6 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente o l'aliquota NPF vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.