COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE
L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",
e
la Repubblica di Singapore, di seguito denominata "Singapore",
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce;
DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra le Parti;
RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;
DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche e commerciali e gli investimenti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli scambi e gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione del commercio e degli investimenti;
CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;
RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna Parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio internazionale a beneficio di tutte le parti interessate;
INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi ed agli investimenti reciproci;
DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio internazionale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi, nonché ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le Parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.1
Istituzione di una zona di libero scambio
Le Parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.
ARTICOLO 1.2
Obiettivi
Il presente accordo ha per obiettivi la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi commerciali e degli investimenti tra le Parti, conformemente alle sue disposizioni.
ARTICOLO 1.3
Definizioni di applicazione generale
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:
"accordo sull'agricoltura", l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo sugli appalti pubblici", l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC;
"accordo sulle ispezioni pre-imbarco", l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo antidumping", l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo sulla valutazione in dogana", l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"giorno", un giorno di calendario;
"DSU", l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
"GATS", l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
"GATT 1994", l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"sistema armonizzato", il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche (di seguito "SA");
"FMI", il Fondo monetario internazionale;
"accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione", l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;
"persona fisica di una Parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo i rispettivi ordinamenti;
"accordo di partenariato e cooperazione", l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, firmato il [...];
"persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;
"accordo sulle misure di salvaguardia", l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo SCM", l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo SPS", l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo TBT", l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
"accordo TRIPS", l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
"OMPI", l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
"accordo OMC", l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994;
"OMC", l'Organizzazione mondiale del commercio.
CAPO 2
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 2.1
Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità al presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.
ARTICOLO 2.2
Campo di applicazione
Il presente capo si applica agli scambi di merci tra le Parti.
ARTICOLO 2.3
Trattamento nazionale
Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994, alle relative note e disposizioni integrative. A tale fine, gli obblighi sanciti dall'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 2.4
Dazio doganale
Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso a tale importazione o esportazione.
In un "dazio doganale" non rientrano:
a) gli oneri equivalenti a un'imposta interna, applicati in conformità all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale);
b) il dazio istituito in conformità alle disposizioni del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
c) i dazi applicati in conformità agli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e al DSU;
d) i diritti o gli altri oneri istituiti in conformità all'articolo 2.10 (Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione).
ARTICOLO 2.5
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità al sistema armonizzato ed alle relative modifiche.
SEZIONE B
RIDUZIONE E/O SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
ARTICOLO 2.6
Riduzione e/o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
1. Ciascuna Parte riduce e/o sopprime i propri dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'altra Parte in conformità alle tabelle di cui all'allegato 2-A. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo 1.
2. L'aliquota di base dei dazi doganali sulle importazioni, cui devono essere applicate le successive riduzioni a norma del paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle di cui all'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata alla nazione più favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota del dazio si applica se e fino a che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformità alla rispettiva tabella di cui all'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed ampliare la portata della riduzione e della soppressione dei dazi doganali sulle importazioni. Una decisione delle Parti nell'ambito del comitato per lo scambio di merci in merito a tale accelerazione o ampliamento sostituisce qualunque aliquota del dazio o categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle per tale merce.
ARTICOLO 2.7
Soppressione dei dazi doganali e delle tasse sulle esportazioni
Nessuna delle Parti mantiene in vigore o istituisce dazi doganali o tasse sulle esportazioni o sulle vendite all'esportazione di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse, ovvero imposte interne sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelle che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
ARTICOLO 2.8
Clausola di standstill
Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, nessuna delle Parti aumenta un dazio doganale esistente o impone un nuovo dazio doganale sulle importazioni di una merce originaria dell'altra Parte. È fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle di cui all'allegato 2-A a seguito di una riduzione unilaterale.
SEZIONE C
MISURE NON TARIFFARIE
ARTICOLO 2.9
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
1. Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni integrative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XI, paragrafo 2, lettere a) e c), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo all'esportazione delle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
ARTICOLO 2.10
Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione
1. Ciascuna delle Parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni integrative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi doganali e dalle misure di cui all'articolo 2.4 (Dazio doganale), lettere da a) a c), applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
2. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dell'altra le informazioni concernenti diritti ed oneri da essa applicati in relazione all'importazione o all'esportazione, tramite un mezzo designato ufficialmente, compresa Internet.
3. Nessuna delle Parti impone alcuna formalità consolare 1 , compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di qualsiasi merce di un'altra Parte.
ARTICOLO 2.11
Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione
1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.
2. Le Parti adottano e gestiscono eventuali procedure in materia di licenze di importazione o esportazione 2 in conformità alle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, paragrafi da 1 a 9 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione;
b) articolo 2 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione;
c) articolo 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.
A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono integrate nel presente accordo e ne formano parte. Le Parti applicano tali disposizioni, mutatis mutandis, per tutte le procedure in materia di licenze di esportazione.
3. Le Parti garantiscono che tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
4. Le Parti adottano o mantengono procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio o per l'esportazione dal proprio territorio verso l'altra Parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.
5. Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere procedure in materia di licenze di importazione o di esportazione non automatiche a meno che non risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La Parte che adotta procedure in materia di licenze non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione mediante tale procedura in materia di licenze.
6. La Parte che adotta procedure in materia di licenze di esportazione o modifiche di tali procedure ne informa tramite notifica il comitato per lo scambio di merci 60 giorni prima della loro pubblicazione. Tale notifica contiene le informazioni richieste a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.
7. Ciascuna delle Parti risponde entro 60 giorni alle richieste dell'altra Parte in merito a qualunque procedura in materia di licenze che la Parte destinataria della richiesta intende adottare, ha adottato o mantenuto, nonché in merito ai criteri per il rilascio e/o l'assegnazione delle licenze di importazione o esportazione.
ARTICOLO 2.12
Imprese commerciali di Stato
1. Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi vigenti a norma dell'articolo XVII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni integrative, nonché dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, di cui all'allegato 1-A dell'accordo OMC, che sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
2. Ciascuna delle Parti può richiedere informazioni all'altra Parte a livello bilaterale, come previsto dall'articolo XVII, paragrafo 4, lettere c) e d), dell'accordo GATT 1994.
ARTICOLO 2.13
Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
1. Le Parti assumono ulteriori impegni in relazione alle misure non tariffarie settoriali relative alle merci di cui agli allegati 2-B e 2-C (di seguito "allegati settoriali"). A tal fine le Parti possono modificare gli allegati settoriali tramite decisione del comitato per lo scambio di merci.
2. Le Parti, su richiesta di una di esse, avviano negoziati al fine di ampliare la portata dei loro impegni in materia di misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
SEZIONE D
ECCEZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MERCI
ARTICOLO 2.14
Eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo osta all'adozione di misure conformi all'articolo XX dell'accordo GATT 1994 ed alle relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), dell'accordo GATT 1994, la Parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni, la Parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
SEZIONE E
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 2.15
Comitato per lo scambio di merci
1. Il comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio al fine di esaminare qualsiasi questione attinente al presente capo ed è composto di rappresentanti delle Parti.
2. Le funzioni del comitato comprendono:
a) il monitoraggio dell'attuazione del presente capo e degli allegati 2-A, 2-B e 2-C;
b) la promozione degli scambi di merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'ampliamento della portata della soppressione dei dazi e sull'ampliamento della portata degli impegni in materia di misure non tariffarie previste dal presente accordo, e all'occorrenza su altre questioni. A seguito di tali consultazioni, il comitato può, se necessario, modificare o ampliare gli allegati 2-A, 2-B e 2-C mediante decisione; e
c) l'esame delle misure tariffarie e non tariffarie relative agli scambi di merci tra le Parti; all'occorrenza il comitato per lo scambio di merci può sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio.
CAPO 3
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
SEZIONE A
MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE
ARTICOLO 3.1
Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM ed applicano misure antidumping e compensative in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Le Parti, nel riconoscere che le misure antidumping e compensative possono essere indebitamente impiegate per ostacolare il commercio, convengono che:
a) tali misure devono essere utilizzate in piena conformità alle pertinenti disposizioni dell'OMC e devono essere basate su un sistema equo e trasparente; e
b) occorre riservare particolare attenzione agli interessi della Parte contro cui viene applicata una simile misura.
3. Ai fini della presente sezione, l'origine è determinata in conformità alle regole di origine non preferenziali delle Parti.
ARTICOLO 3.2
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Una volta che le autorità competenti di una Parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra Parte.
2. Una volta che le autorità competenti di una Parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra Parte e offre a quest'ultima la possibilità di consultare le sue autorità competenti in merito alla domanda al fine di chiarire la situazione di fatto e giungere ad una soluzione concordata. Le Parti si adoperano per tenere tali consultazioni nel più breve tempo possibile.
3. Immediatamente dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima della decisione definitiva, entrambe le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che hanno portato alla decisione di applicare le misure. Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo antidumping ed all'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Qualsiasi comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
4. A tutte le parti interessate viene accordata la possibilità di essere sentite per esprimere il loro punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.
ARTICOLO 3.3
Regola del dazio inferiore
Qualora una Parte decida di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile e deve essere inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
ARTICOLO 3.4
Considerazione dell'interesse pubblico
Una Parte non applica misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. Per valutare l'interesse pubblico si tiene conto della situazione dell'industria nazionale, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
ARTICOLO 3.5
Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione
Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).
SEZIONE B
MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI
ARTICOLO 3.6
Disposizioni generali
1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti ed i propri obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. Salvo diversa disposizione della presente sezione, il presente accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale; e
b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3. Ai fini della presente sezione, l'origine è determinata in conformità alle regole di origine non preferenziali delle Parti.
ARTICOLO 3.7
Trasparenza
1. Nonostante l'articolo 3.6 (Disposizioni generali), su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che quest'ultima abbia un interesse sostanziale, la Parte che avvia un'inchiesta in merito alle misure di salvaguardia o che intende istituire misure di salvaguardia notifica per iscritto immediatamente, ed almeno sette giorni prima dell'apertura dell'inchiesta o dell'istituzione di tali misure, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia o all'istituzione di misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le risultanze provvisorie e definitive dell'inchiesta. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 3.2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano affinché tali misure incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
3. Ai fini del paragrafo 2, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatti i requisiti giuridici per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e offre la possibilità di consultazioni bilaterali. Qualora entro 30 giorni dalla notifica non si pervenga ad una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia definitive. La possibilità di avviare consultazioni deve essere offerta anche all'altra Parte al fine di promuovere scambi di opinioni sulle informazioni di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 3.8
Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione
Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).
SEZIONE C
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE
ARTICOLO 3.9
Definizioni
Ai fini della presente sezione:
a) i termini "grave pregiudizio" e "minaccia di grave pregiudizio" si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis; e
b) "periodo transitorio" indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 3.10
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice può, unicamente durante il periodo transitorio, adottare le misure di cui al paragrafo 2 alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione prevista nell'allegato 2-A; oppure
b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota NPF applicata sul prodotto in questione in vigore al momento dell'adozione della misura; oppure
ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione e/o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), paragrafo 2.
ARTICOLO 3.11
Condizioni e limitazioni
1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con l'altra Parte con il maggior anticipo possibile rispetto all'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di:
a) riesaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta e verificare se le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte;
b) scambiarsi opinioni sulla misura e sulla sua idoneità, alla luce degli obiettivi stabiliti dalla presente sezione, ad eliminare il grave pregiudizio o la relativa minaccia per l'industria nazionale, causati da un aumento delle importazioni, quale descritto dall'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1; e
c) scambiarsi opinioni preliminari in materia di indennizzo di cui all'articolo 3.13 (Compensazione).
2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo a seguito di un'inchiesta delle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
3. La decisione di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni dell'altra Parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.
4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
5. Le Parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:
a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria stia procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e le eventuali proroghe, non superi i quattro anni; oppure
b) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.
6. Nessuna misura viene applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l'articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.
7. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
ARTICOLO 3.12
Misure provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti relative al fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di qualunque misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafi 2 e 3. Qualora l'inchiesta di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 2, non dimostri che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), la Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie è inclusa nel periodo di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 5, lettera b).
2. Se una Parte adotta una misura provvisoria a norma del presente articolo, essa ne dà notifica per iscritto all'altra Parte prima di adottarla ed avvia consultazioni con l'altra Parte immediatamente dopo l'adozione di tale misura.
ARTICOLO 3.13
Compensazione
1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia. La Parte esportatrice invia all'altra Parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere le concessioni a norma del presente paragrafo.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non viene esercitato per i primi 24 mesi di vigenza di una misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che quest'ultima sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 4.1
Obiettivi
L'obiettivo del presente capo è facilitare e incrementare gli scambi di merci tra le Parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo TBT.
ARTICOLO 4.2
Campo di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le procedure di valutazione della conformità, definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi di merci tra le Parti, indipendentemente dall'origine di tali merci.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; oppure
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS che sono contemplate dal capo 5 del presente accordo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
ARTICOLO 4.3
Conferma dell'accordo TBT
Le Parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci in vigore derivanti dall'accordo TBT che è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 4.4
Cooperazione congiunta
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.
2. Le Parti si adoperano per identificare e sviluppare iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione adeguate ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l'altro:
a) lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e all'uso di buone pratiche di regolamentazione;
b) la semplificazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, qualora ciò sia necessario;
c) iniziative per evitare inutili divergenze tra le rispettive impostazioni in materia di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, e per far convergere o allineare i regolamenti tecnici con le norme internazionali;
d) la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati competenti in tema di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;
e) iniziative per garantire un'efficace interazione tra le autorità di regolamentazione a livello nazionale, regionale e internazionale, ad esempio mediante il rinvio delle richieste di una Parte alle autorità di regolamentazione competenti; e
f) lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.
3. Ciascuna delle Parti, su richiesta dell'altra Parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra Parte.
ARTICOLO 4.5
Norme
1. Le Parti riaffermano gli obblighi che ad esse incombono, a norma dell'articolo 4.1 dell'accordo TBT, di garantire che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2. Con l'obiettivo di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le Parti invitano i propri organismi di normazione, nonché gli organismi regionali di normazione dei quali esse o i loro organismi di normazione sono membri, a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra Parte nelle attività internazionali di normazione.
3. Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni:
a) sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici;
b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali o regionali come base delle loro norme nazionali; e
c) sugli accordi di cooperazione attuati da ciascuna delle Parti in materia di normazione, purché le informazioni possano essere messe a disposizione del pubblico.
ARTICOLO 4.6
Regolamenti tecnici
Le Parti convengono di fare il miglior uso possibile della corretta prassi regolamentare nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, come previsto nell'accordo TBT, comprese le seguenti indicazioni:
a) in fase di elaborazione di un regolamento tecnico, considerare, tra l'altro, l'impatto del regolamento tecnico previsto e la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di soddisfare i legittimi obiettivi della Parte;
b) avvalersi per quanto possibile delle norme internazionali pertinenti, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 2.4 dell'accordo TBT, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne quando l'impiego di tali norme internazionali rappresenti un mezzo inappropriato o inefficace per il raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti; laddove le norme internazionali non siano state utilizzate come base, e su richiesta dell'altra Parte, spiegare i motivi per cui tali norme sono state ritenute inappropriate o inefficaci in relazione all'obiettivo perseguito; e
c) in linea con l'articolo 2.8 dell'accordo TBT, laddove sia opportuno, definire i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni, anziché della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive.
ARTICOLO 4.7
Procedure di valutazione della conformità
1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, tra cui:
a) l'affidamento della Parte importatrice sulla dichiarazione di conformità di un fornitore;
b) gli accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
c) il ricorso a procedure di accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
d) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità, compresi organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
e) il riconoscimento unilaterale, ad opera di una Parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte;
f) gli accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e
g) il ricorso ad accordi regionali o internazionali di riconoscimento multilaterale di cui le Parti sono firmatarie.
2. Tenuto conto in particolare di tali considerazioni, le Parti:
a) intensificano gli scambi di informazioni su questi ed altri meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità;
b) si scambiano informazioni sui criteri impiegati per scegliere procedure di valutazione della conformità appropriate per prodotti specifici e, conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, non impongono procedure di valutazione della conformità più severe o modalità di applicazione più severe di quanto sia necessario per offrire alla Parte importatrice una garanzia adeguata sulla conformità dei prodotti alle norme ed ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità;
c) si scambiano informazioni sulla politica di accreditamento e valutano come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e
d) garantiscono che, nella misura in cui due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una Parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione sul mercato del prodotto, gli operatori economici possano scegliere tra di essi.
3. Le Parti confermano l'obbligo che ad esse incombe a norma dell'articolo 5.2.5 dell'accodo TBT, di garantire che gli oneri per la valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari di qualunque altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dal fatto che gli impianti del richiedente non sono situati nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione della conformità.
4. Su richiesta di una di esse, le Parti possono decidere di avviare consultazioni con l'obiettivo di definire iniziative settoriali adeguate per ciascun settore relative all'impiego di procedure per la valutazione della conformità o volte a facilitare l'accettazione dei risultati della valutazione di conformità. La Parte che presenta la richiesta è tenuta a giustificarla fornendo le informazioni pertinenti su come tale iniziativa settoriale possa agevolare gli scambi tra le Parti. Nel corso di tali consultazioni possono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di cui al paragrafo 1. La Parte che rifiuti tale richiesta è tenuta a fornire una motivazione qualora l'altra Parte la richieda.
ARTICOLO 4.8
Trasparenza
Le Parti confermano gli obblighi di trasparenza che ad esse incombono a norma dell'accordo TBT per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, e convengono:
a) qualora una fase del processo di elaborazione di un regolamento tecnico sia oggetto di una consultazione pubblica, di tenere conto del parere dell'altra Parte e di fornire a quest'ultima ed ai suoi soggetti interessati, senza alcuna discriminazione, opportunità ragionevoli di formulare osservazioni;
b) nel caso di notifiche effettuate in conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta e, laddove sia possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;
c) di concedere un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale; e
d) di mettere a disposizione dell'altra Parte o dei suoi operatori economici informazioni pertinenti (ad esempio mediante un sito web pubblico, se disponibile) sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità in vigore e di fornire loro, su richiesta e senza indebiti ritardi, orientamenti scritti, a seconda dell'opportunità e della disponibilità, su come conformarsi ai suoi regolamenti tecnici.
ARTICOLO 4.9
Vigilanza del mercato
Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.
ARTICOLO 4.10
Marcatura ed etichettatura
1. Le Parti prendono atto, secondo quanto disposto nell'allegato 1, punto 1, dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, si impegnano a garantire che tali regolamenti tecnici non siano elaborati con l'obiettivo o l'effetto di frapporre indebiti ostacoli agli scambi internazionali e non siano più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, secondo quanto disposto dall'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) tale Parte si adopera per stabilire unicamente prescrizioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformità del prodotto ai requisiti obbligatori;
b) tale Parte può specificare le informazioni da indicare sull'etichetta e può imporre il rispetto di talune prescrizioni regolamentari relative all'apposizione dell'etichetta, ma non richiede alcuna approvazione preventiva o certificazione delle etichette e delle marcature come condizione imprescindibile per la vendita dei prodotti sul proprio mercato, tranne qualora ciò sia ritenuto necessario in considerazione del rischio del prodotto per la salute o per la vita delle persone, degli animali o delle piante;
c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, tale Parte garantisce che tali numeri siano comunicati agli operatori economici pertinenti senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel territorio della Parte importatrice delle merci, tale Parte ammette quanto segue:
i) le informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel territorio della Parte importatrice delle merci;
ii) le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici riconosciuti a livello internazionale;
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel territorio della Parte importatrice delle merci;
e) tale Parte accetta che l'etichettatura, comprese la rietichettatura e le correzioni dell'etichettatura, venga effettuata, se del caso, negli stabilimenti autorizzati (per esempio, nei depositi doganali presso il punto di importazione) della Parte importatrice prima della distribuzione e della vendita del prodotto come alternativa all'etichettatura nel luogo di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata nel luogo di origine per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e
f) tale Parte, nei casi in cui ritenga che ciò non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
3. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo OMC, il paragrafo 2 si applica ai prodotti agricoli, ai prodotti industriali ed ai prodotti agricoli trasformati, comprese le bevande e le bevande spiritose.
ARTICOLO 4.11
Punti di contatto
I punti di contatto designati a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), hanno tra l'altro il compito di:
a) sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo;
b) affrontare senza indugio tutte le questioni che l'altra Parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;
c) rafforzare la cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
d) scambiarsi informazioni in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
e) agevolare le attività di cooperazione, ove necessario, in conformità all'articolo 4.4 (Cooperazione congiunta), paragrafo 2; e
f) disporre la creazione di gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle Parti, con l'obiettivo di esaminare nuovi modi per facilitare gli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 4.12
Disposizioni finali
1. Le Parti possono discutere in seno al comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), eventuali accordi di attuazione derivanti dal presente capo. Le Parti possono, con decisione adottata in tale comitato, prendere tutte le misure di attuazione necessarie a tal fine.
2. Le Parti hanno assunto ulteriori impegni concernenti misure non tariffarie settoriali relativamente alle merci di cui all'allegato 4-A ed alle relative appendici.
CAPO 5
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 5.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) proteggere la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante nei rispettivi territori delle Parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "misure SPS");
b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS; e
c) fornire uno strumento per migliorare la comunicazione, la cooperazione e la risoluzione delle questioni relative all'attuazione delle misure SPS che incidono sugli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 5.2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure SPS di una Parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio tra le Parti.
2. Il presente capo si applica anche alla collaborazione tra le Parti sulle questioni di reciproco interesse per le Parti relative al benessere degli animali.
3. Nessuna disposizione del presente capo pregiudica i diritti delle Parti nel quadro dell'accordo TBT per quanto concerne le misure che non rientrano nel campo di applicazione del presente capo.
ARTICOLO 5.3
Definizioni
Ai fini del presente capo:
1. si applicano le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo SPS;
2. le Parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito "Codex Alimentarius") e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE"), nonché della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").
ARTICOLO 5.4
Diritti e obblighi
Le Parti confermano i propri diritti ed i propri obblighi derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 5.5
Autorità competenti
Le autorità competenti delle Parti, responsabili dell'attuazione del presente capo, sono indicate nell'allegato 5-A. Le Parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente tali autorità competenti.
ARTICOLO 5.6
Principi generali
Nell'attuazione del presente capo le Parti:
a) garantiscono la coerenza delle misure SPS con i principi di cui all'articolo 3 dell'accordo SPS;
b) si impegnano a non utilizzare le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi;
c) garantiscono che le procedure stabilite a norma del presente capo siano intraprese e concluse senza indebito ritardo e che tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte in cui esistano condizioni identiche o simili; e
d) si impegnano a non utilizzare le procedure di cui alla lettera c), né le richieste di informazioni aggiuntive per ritardare, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, l'accesso ai rispettivi mercati.
ARTICOLO 5.7
Prescrizioni in materia di importazione
1. Le prescrizioni in materia di importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte.
2. La Parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nella Parte importatrice siano conformi alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della Parte importatrice.
3. La Parte importatrice garantisce che le proprie prescrizioni in materia di importazione vengano applicate ai prodotti importati provenienti dalla Parte esportatrice in modo proporzionato e non discriminatorio.
4. I diritti imposti per le procedure sui prodotti importati provenienti dalla Parte esportatrice sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili e non sono superiori al costo effettivo del servizio.
5. La Parte importatrice ha il diritto di procedere a controlli all'importazione sui prodotti provenienti dalla Parte esportatrice ai fini dell'attuazione delle misure SPS.
6. I controlli all'importazione effettuati sui prodotti provenienti dalla Parte esportatrice si basano sui rischi sanitari e fitosanitari associati a tali importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le Parti.
7. La Parte importatrice mette a disposizione della Parte esportatrice, su richiesta di quest'ultima, informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti della Parte esportatrice. La Parte importatrice può variare la periodicità dei controlli materiali sulle partite, se del caso, a seguito di i) verifiche, ii) controlli all'importazione, o iii) un accordo reciproco tra le Parti, intervenuto anche in seguito alle consultazioni previste dal presente capo.
8. Qualora i controlli all'importazione rivelino che i prodotti non sono conformi alle pertinenti prescrizioni della Parte importatrice in materia di importazione, qualsiasi azione intrapresa dalla Parte importatrice deve essere proporzionata ai rischi sanitari e fitosanitari associati all'importazione del prodotto non conforme.
ARTICOLO 5.8
Verifiche
1. Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, la Parte importatrice ha il diritto di compiere in qualsiasi momento verifiche che possono comprendere:
a) visite di verifica presso la Parte esportatrice, per verificare integralmente o in parte il sistema di ispezione e di certificazione delle autorità competenti della Parte esportatrice, conformemente alle pertinenti norme internazionali, agli orientamenti ed alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e
b) richieste di informazioni alla Parte esportatrice in merito al suo sistema di ispezione e certificazione e dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.
2. La Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 1. La Parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico.
3. Qualora decida di effettuare una visita di verifica presso la Parte esportatrice, la Parte importatrice ne informa la Parte esportatrice mediante notifica almeno 60 giorni di calendario prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le Parti. Qualsiasi modifica di tale visita è concordata fra le Parti.
4. I costi necessari per effettuare una verifica totale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorità competenti dell'altra Parte, come anche per qualsiasi ispezione di singoli stabilimenti, sono sostenuti dalla Parte importatrice.
5. La Parte importatrice fornisce per iscritto alla Parte esportatrice informazioni relative alla verifica effettuata entro il termine di 60 giorni di calendario. La Parte esportatrice dispone di 45 giorni di calendario per formulare le proprie osservazioni su tali informazioni. Le osservazioni formulate dalla Parte esportatrice sono allegate e, se del caso, incluse nel documento relativo ai risultati finali della verifica.
6. Nonostante quanto previsto al paragrafo 5, qualora durante una verifica venga individuato un rischio significativo per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la Parte importatrice ne informa la Parte esportatrice il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 10 giorni di calendario dal termine della verifica.
ARTICOLO 5.9
Facilitazione degli scambi
1. Nei casi in cui la Parte importatrice imponga una verifica in loco al fine di autorizzare le importazioni di una determinata categoria o di determinate categorie di prodotti di origine animale provenienti dalla Parte esportatrice si applicano le seguenti disposizioni:
a) la verifica valuta il sistema di ispezione e di certificazione della Parte esportatrice in conformità all'articolo 5.8 (Verifiche) e tiene conto di tutte le informazioni pertinenti fornite per iscritto dalla Parte esportatrice su richiesta dell'altra Parte; e
b) qualora la verifica del sistema di ispezione e di certificazione si concluda con un esito soddisfacente, la Parte importatrice comunica per iscritto il risultato positivo della verifica alla Parte esportatrice. In tal caso, nella propria comunicazione, la Parte importatrice può anche informare di aver autorizzato, o che intende autorizzare, le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti; oppure
c) qualora l'esito della verifica dei sistemi di ispezione e certificazione si riveli insoddisfacente, la Parte importatrice comunica per iscritto i risultati della verifica alla Parte esportatrice. In tal caso la comunicazione deve comprendere una delle seguenti informazioni:
i) le condizioni, comprese quelle relative al sistema di ispezione e certificazione della Parte esportatrice, che quest'ultima deve ancora attuare affinché la Parte importatrice autorizzi le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti di origine animale;
ii) un riferimento al fatto che determinati stabilimenti di prodotti di origine animale possono essere autorizzati ad esportare verso la Parte importatrice previo rispetto delle prescrizioni pertinenti in materia di importazione di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione); oppure
iii) una dichiarazione attestante che la Parte importatrice non ha autorizzato le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti provenienti dalla Parte esportatrice.
2. Qualora la Parte importatrice abbia autorizzato le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti di originale animale di cui al paragrafo 1, lettera b), la Parte esportatrice comunica alla Parte importatrice l'elenco dei singoli stabilimenti che soddisfano le prescrizioni della Parte importatrice stabilite specificamente in conformità agli articoli 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) e 5.8 (Verifiche). Inoltre:
a) su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice riconosce i singoli stabilimenti di cui all'allegato 5-B, punto 3, situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei medesimi. Quando richiede il riconoscimento della Parte importatrice, la Parte esportatrice fornisce le informazioni richieste dall'altra Parte per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione). Il riconoscimento della Parte importatrice è coerente con le condizioni stabilite all'allegato 5-B e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate;
b) in seguito al riconoscimento dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, in conformità alle proprie procedure giuridiche e amministrative, al fine di consentire le importazioni entro 40 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata delle informazioni richieste dalla Parte importatrice per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione); e
c) la Parte importatrice notifica alla Parte esportatrice l'accettazione o la non accettazione dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, i motivi dell'eventuale rifiuto.
ARTICOLO 5.10
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante
1. Le Parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi o malattie e di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, conformemente all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) può precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, comprese le procedure per il riconoscimento di tali zone in caso di insorgenza di un focolaio, tenendo conto dell'accordo SPS e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC.
2. Nel determinare le zone indenni da organismi nocivi o malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Quando accetta la determinazione di tali zone operata dalla Parte esportatrice, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice in conformità all'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC.
4. Se la Parte importatrice non accetta la determinazione operata dalla Parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.
5. La Parte esportatrice che sostenga che determinate zone del proprio territorio sono zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare in modo obiettivo alla Parte importatrice che tali zone sono, e probabilmente rimarranno, zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, a seconda dei casi. A tale scopo, alla Parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
6. Le Parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da organismi nocivi dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) valuterà eventuali raccomandazioni future dell'OIE e dell'IPPC in materia e potrà formulare raccomandazioni di conseguenza.
ARTICOLO 5.11
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Le Parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, per quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte;
b) migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure SPS e la loro applicazione;
c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili che incidono o possono incidere sugli scambi tra le Parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio;
d) comunicano, alla Parte che ne faccia richiesta, le prescrizioni in materia di importazione applicabili all'importazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario; e
e) informano la Parte che ne faccia richiesta sullo stato della domanda di autorizzazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario.
2. I punti di contatto responsabili delle informazioni di cui al paragrafo 1 sono quelli designati dalle Parti a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), paragrafo 1. Le informazioni vengono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse per e-mail possono essere firmate elettronicamente e sono inviate unicamente da un punto di contatto a un altro.
3. Si ritiene che lo scambio di informazioni abbia avuto luogo quando le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state rese disponibili mediante notifica all'OMC in conformità alle norme ed alle procedure pertinenti, o quando le informazioni di cui sopra sono state pubblicate sui siti web delle Parti, che devono essere ufficiali, accessibili al pubblico e gratuiti.
4. Tutte le notifiche di cui al presente capo sono effettuate ai punti di contatto di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 5.12
Consultazioni
1. Ciascuna delle Parti notifica per iscritto all'altra Parte, entro due giorni di calendario, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.
2. Se una Parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante che interessa prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tal caso, ciascuna delle Parti si adopera per fornire a tempo debito tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.
3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono tenersi mediante e-mail, videoconferenza o conferenza telefonica. La Parte richiedente garantisce la stesura del resoconto della consultazione.
ARTICOLO 5.13
Misure di emergenza
1. In caso di grave rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la Parte importatrice può, senza preventiva notifica, prendere le misure necessarie alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
2. La Parte che adotta le misure informa l'altra Parte non appena possibile e comunque entro 24 ore dall'adozione della misura. Ciascuna delle Parti può richiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e su qualsiasi misura adottata. L'altra Parte risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.
3. Su richiesta di una delle Parti e conformemente all'articolo 5.12 (Consultazioni), le Parti si consultano sulla situazione entro 15 giorni di calendario dalla notifica. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le Parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.
ARTICOLO 5.14
Equivalenza
1. Le Parti possono riconoscere l'equivalenza di una singola misura e/o di gruppi di misure e/o di sistemi applicabili a un settore o a parte di esso a norma dei paragrafi da 4 a 7. Il riconoscimento dell'equivalenza si applica agli scambi tra le Parti di animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali, oppure agli scambi di prodotti correlati, se del caso.
2. Qualora non sia stata riconosciuta l'equivalenza, gli scambi hanno luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione da essa previsto.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:
a) le misure SPS vigenti nella legislazione, nelle norme e nelle procedure, compresi i controlli relativi ai sistemi di ispezione e di certificazione volti a garantire l'osservanza delle misure SPS della Parte esportatrice e della Parte importatrice;
b) la struttura documentata delle autorità competenti, le attribuzioni e i poteri di cui sono investite, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e le risorse di cui dispongono; e
c) l'operato delle autorità competenti per quanto riguarda i programmi di controllo e il rispetto delle garanzie fornite.
4. Nella loro valutazione le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.
5. La Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione della Parte importatrice. A tal fine alla Parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
6. Nel riconoscimento dell'equivalenza le Parti tengono conto degli orientamenti del Codex Alimentarius, dell'OIE, dell'IPPC e del comitato SPS dell'OMC.
7. Una volta riconosciuta l'equivalenza, le Parti possono inoltre concordare un modello semplificato dei certificati sanitari o fitosanitari ufficiali necessari per ogni partita di animali e prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti correlati destinati all'importazione.
ARTICOLO 5.15
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "comitato SPS"), istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), comprende rappresentanti delle autorità competenti delle Parti.
2. Il comitato SPS si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito esso si riunisce almeno una volta all'anno o con la frequenza concordata dalle Parti. Il comitato SPS adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Esso si riunisce di persona, tramite conferenza telefonica, videoconferenza, o qualsiasi altro mezzo, secondo quanto convenuto dalle Parti.
3. Il comitato SPS può decidere di istituire gruppi di lavoro tecnici composti di esperti delle Parti ed incaricati di individuare ed affrontare questioni d'ordine scientifico e tecnico derivanti dal presente capo e di esplorare le possibilità di una più stretta collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di reciproco interesse. Qualora siano necessarie ulteriori competenze, la partecipazione a tali gruppi può essere estesa a persone diverse dai rappresentanti delle Parti.
4. Il comitato SPS si può occupare di tutte le questioni connesse all'efficace applicazione del presente capo. In particolare esso ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:
a) definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente capo e dei relativi allegati;
b) monitorare l'attuazione del presente capo; e
c) costituire una sede di discussione dei problemi derivanti dall'applicazione di determinate misure SPS, al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. In tali casi il comitato SPS è convocato d'urgenza, su richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni. L'avvio di tali consultazioni non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del capo 15 (Meccanismo di mediazione).
5. Il comitato SPS si scambia informazioni, conoscenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali al fine di promuovere la collaborazione in materia tra le Parti.
6. Mediante decisione in seno al comitato SPS, le Parti possono adottare raccomandazioni e decisioni relative all'autorizzazione delle importazioni, allo scambio di informazioni, alla trasparenza, al riconoscimento della regionalizzazione, all'equivalenza e alle misure alternative, nonché a qualunque altra questione di cui ai paragrafi 4 e 5.
ARTICOLO 5.16
Consultazioni tecniche
1. Se una Parte ritiene che una misura presa dall'altra Parte sia o possa essere contraria agli obblighi previsti nel presente capo e provochi o possa provocare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali, essa può richiedere consultazioni tecniche in seno al comitato SPS al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. Le autorità competenti di cui all'allegato 5-A agevoleranno tali consultazioni.
2. Le consultazioni tecniche in seno al comitato SPS si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le Parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Le consultazioni tecniche possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato dalle Parti.
CAPO 6
DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
ARTICOLO 6.1
Obiettivi
1. Le Parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.
2. A tal fine, le Parti convengono che la legislazione deve essere non discriminatoria e che le procedure doganali devono basarsi sul ricorso a metodi moderni ed a controlli efficaci per combattere le frodi e per proteggere i legittimi scambi.
3. Le Parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di interesse generale, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
ARTICOLO 6.2
Principi
1. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni e procedure doganali:
a) sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia di dogane e commercio che le Parti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro normativo per rendere sicuro e per facilitare il commercio mondiale, di seguito "quadro normativo SAFE") dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD");
b) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione ed il rispetto delle prescrizioni legislative;
c) su una legislazione atta ad evitare oneri inutili o discriminatori per gli operatori economici, che preveda l'ulteriore facilitazione degli scambi per gli operatori economici con un alto livello di conformità e che assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose; e
d) su norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:
a) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e
b) lavorano per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e la documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie.
ARTICOLO 6.3
Cooperazione doganale
1. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6.1 (Obiettivi), le Parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità.
2. Per rafforzare la cooperazione in materia doganale, le Parti fra l'altro:
a) si scambiano informazioni sulle rispettive normative doganali e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti campi:
i) semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;
ii) tutela alle frontiere dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
iii) transito e trasbordo; e
iv) rapporti con la comunità imprenditoriale;
b) considerano lo sviluppo di iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e ad altre procedure doganali, nonché iniziative volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
c) collaborano sugli aspetti doganali volti a rendere sicura e ad agevolare la catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE;
d) stabiliscono, se del caso, il reciproco riconoscimento delle rispettive tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati; e
e) rafforzano il coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali, quali l'OMC e l'OMD.
ARTICOLO 6.4
Transito e trasbordo
1. Le Parti garantiscono la facilitazione ed il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori.
2. Le Parti promuovono e attuano regimi di transito regionale volti a facilitare gli scambi commerciali.
3. Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sui rispettivi territori al fine di agevolare il traffico in transito.
ARTICOLO 6.5
Decisioni anticipate (Advance rulings)
Prima dell'importazione di una merce nel suo territorio ed in conformità alle proprie normative e procedure, ciascuna Parte, tramite le proprie autorità doganali o altre autorità competenti, emana nei confronti degli operatori commerciali stabiliti sul suo territorio decisioni anticipate (advance rulings) scritte concernenti la classificazione tariffaria, l'origine e qualsiasi altra materia a sua discrezione.
ARTICOLO 6.6
Procedura doganale semplificata
1. Ciascuna delle Parti definisce procedure semplificate di importazione ed esportazione trasparenti ed efficienti, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese. Agli operatori commerciali autorizzati è altresì accordato un accesso agevolato alle semplificazioni doganali in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Per l'espletamento delle formalità necessarie a vincolare le merci a un regime doganale è utilizzata un'unica dichiarazione doganale, oppure il suo equivalente elettronico.
3. Le Parti applicano tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio e i metodi di audit post-sdoganamento, per semplificare e agevolare l'entrata e lo svincolo delle merci.
4. Le Parti promuovono lo sviluppo progressivo e l'impiego di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, atti ad agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori commerciali, le autorità doganali ed altre agenzie collegate di ciascuna Parte.
ARTICOLO 6.7
Svincolo delle merci
Ciascuna delle Parti garantisce che le rispettive autorità doganali, le autorità di frontiera o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) prevedano lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle rispettive leggi e formalità doganali e commerciali;
b) prevedano il trattamento prima dell'arrivo (vale a dire la presentazione elettronica anticipata e l'eventuale trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci) per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo; e
c) prevedano lo svincolo delle merci senza il pagamento di dazi doganali, previa costituzione di una garanzia ove richiesta, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali.
ARTICOLO 6.8
Diritti e oneri
1. I diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalità necessarie a tale importazione o esportazione. Essi non superano il costo approssimativo del servizio fornito e non sono calcolati su una base ad valorem.
2. Le informazioni su diritti ed oneri sono pubblicate tramite un mezzo ufficialmente designato, compresa Internet. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento.
3. Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono state pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 6.9
Spedizionieri doganali
Le Parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non prevedono l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Le Parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio delle licenze per gli spedizionieri doganali.
ARTICOLO 6.10
Ispezioni pre-imbarco
Le Parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non impongono l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite dall'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, o qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate da imprese private nel luogo di destinazione prima dello sdoganamento.
ARTICOLO 6.11
Valutazione in dogana
1. Le Parti determinano il valore in dogana delle merci conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana.
2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
ARTICOLO 6.12
Gestione del rischio
1. Le Parti basano le proprie procedure d'esame e di sdoganamento, nonché le procedure di verifica posteriore all'entrata delle merci, su principi di valutazione del rischio e su audit, invece di esaminare ogni spedizione in modo esaustivo per valutare l'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di importazione.
2. Le Parti decidono di adottare e applicare le proprie prescrizioni e procedure di controllo delle importazioni, delle esportazioni, del transito e del trasbordo di merci sulla base dei principi di gestione del rischio, applicati in modo che le misure volte a garantire il rispetto della normativa si concentrino sulle operazioni che richiedono particolare attenzione.
ARTICOLO 6.13
Sportello unico
Ciascuna delle Parti si adopera per sviluppare o mantenere sistemi di sportelli unici al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci.
ARTICOLO 6.14
Procedure di ricorso
1. Ciascuna delle Parti stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.
2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo secondo la legislazione delle Parti.
ARTICOLO 6.15
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti pubblica o rende disponibili in altro modo, anche con mezzi elettronici, la propria legislazione, i regolamenti e le procedure amministrative nonché le altre prescrizioni relative alle dogane ed alla facilitazione degli scambi.
2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande dei soggetti interessati riguardanti questioni in materia di dogane e di facilitazione degli scambi commerciali.
ARTICOLO 6.16
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) sull'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale allorché esse formulano proposte legislative e procedure generali in materia doganale e di facilitazione degli scambi commerciali. A tal fine si tengono, all'occorrenza, consultazioni tra le autorità doganali e la comunità imprenditoriale;
b) di pubblicare o rendere disponibili in altro modo, possibilmente per via elettronica, prima della loro applicazione le nuove leggi e procedure generali relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi commerciali, comprese le relative modifiche e interpretazioni. Le Parti rendono disponibili al pubblico anche le pertinenti comunicazioni amministrative, quali i requisiti delle agenzie e le procedure di entrata, le ore di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
c) sulla necessità di lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di norme, procedure, diritti od oneri, nuovi o modificati, fatti salvi i legittimi obiettivi di interesse generale (ad esempio le modifiche delle aliquote dei dazi); e
d) di garantire che le rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, siano conformi alle migliori pratiche e producano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
ARTICOLO 6.17
Comitato doganale
1. Il comitato doganale istituito dall'articolo 16.2 (Comitati specializzati) è composto di rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle Parti. Il comitato doganale garantisce il corretto funzionamento del presente capo, del protocollo 1 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia doganale concordate tra le Parti. In seno al comitato doganale le Parti possono esaminare qualsiasi questione pertinente e prendere decisioni in materia.
2. In seno al comitato doganale le Parti possono adottare raccomandazioni e prendere decisioni in merito al riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, alle norme in materia di rischio, ai controlli di sicurezza ed ai programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati, i vantaggi reciprocamente concordati e qualsiasi altra questione di cui al paragrafo 1.
3. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per qualsiasi questione doganale, comprese le regole di origine e qualsiasi altra disposizione in materia doganale a discrezione delle Parti. All'occorrenza esse possono anche istituire sottogruppi per questioni specifiche.
CAPO 7
OSTACOLI NON TARIFFARI AGLI SCAMBI E AGLI INVESTIMENTI
NELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
ARTICOLO 7.1
Obiettivi
In linea con gli sforzi compiuti a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le Parti condividono l'obiettivo di promuovere, sviluppare ed aumentare la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, in particolare facilitando gli scambi e gli investimenti. A tal fine le Parti cooperano per eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari e per promuovere la convergenza normativa con le norme regionali ed internazionali o il ravvicinamento alle medesime.
ARTICOLO 7.2
Definizioni
Ai fini del presente capo:
a) per "requisito di contenuto locale" si intende:
i) per quanto riguarda le merci, l'obbligo per un'impresa di acquistare od impiegare merci di origine nazionale o provenienti da fonti nazionali, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;
ii) per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio reso a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra Parte;
b) per "misura" si intende qualsiasi misura rientrante nel campo di applicazione del presente capo, adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
c) per "compensazione" si intende qualsiasi condizione che incentiva lo sviluppo locale, come il rilascio ingiustificato di licenze tecnologiche, gli investimenti, l'obbligo di contrattare con una determinata istituzione finanziaria, il countertrade (commercio in compensazione) e le prescrizioni analoghe;
d) per "partenariato" si intende qualsiasi entità giuridica, ad esempio una società di capitali, un trust, una società di persone, una joint venture, un'associazione;
e) per la definizione di "prestatore di servizi" si rimanda all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera l).
ARTICOLO 7.3
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le Parti connessi alla produzione di energia da fonti non fossili, rinnovabili e sostenibili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il presente capo non si applica ai prodotti da cui l'energia viene generata.
2. Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo né ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.
3. Il presente capo lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente accordo, comprese eventuali deroghe, riserve o limitazioni ivi contemplate, alle misure di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Si precisa che qualora vi sia un contrasto tra il presente capo e altre disposizioni del presente accordo, le altre disposizioni del presente accordo prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.
ARTICOLO 7.4
Principi
Le Parti:
a) si astengono dall'adottare misure che prevedano requisiti di contenuto locale o altre compensazioni che possano incidere sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli imprenditori o sugli stabilimenti dell'altra Parte;
b) si astengono dall'adottare misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali, a meno che tali partenariati non siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la Parte possa provare tali motivi tecnici su richiesta dell'altra Parte;
c) garantiscono che le norme concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, applicate in particolare alle attrezzature, agli impianti e alle relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano oggettive, trasparenti, non arbitrarie e non discriminatorie nei confronti dei richiedenti dell'altra Parte;
d) garantiscono che:
i) gli oneri amministrativi applicati o connessi all'importazione e all'impiego di merci originarie dell'altra Parte o che incidono sulla fornitura di merci da parte di fornitori dell'altra Parte siano soggetti all'articolo 2.10 (Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione);
ii) gli oneri amministrativi applicati o connessi alla prestazione di servizi ad opera di prestatori dell'altra Parte siano soggetti all'articolo 8.18 (Campo di applicazione e definizioni), all'articolo 8.19 (Condizioni in materia di licenze e qualifiche) ed all'articolo 8.20 (Procedure in materia di licenze e qualifiche); e
e) garantiscono che i termini, le condizioni e le procedure per il collegamento e l'accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica siano trasparenti e non discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte.
ARTICOLO 7.5
Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità
1. Laddove esistano norme internazionali o regionali riguardanti i prodotti per la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, le Parti utilizzano tali norme, o loro singole parti pertinenti, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono in particolare da considerarsi organismi internazionali di normazione competenti l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito "ISO") e la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito "IEC").
2. All'occorrenza le Parti elaborano regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni ambientali, invece che sulla concezione o sulle caratteristiche descrittive.
3. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 84 del sistema armonizzato (tranne la voce 8401) nonché al SA 850231 e 854140:
a) l'Unione accetterà le dichiarazioni di conformità dei fornitori di Singapore alle stesse condizioni previste per i fornitori dell'Unione per l'immissione sul mercato di tali prodotti, senza ulteriori requisiti; e
b) Singapore accetterà le dichiarazioni di conformità o i rapporti di prova dell'UE per l'immissione sul mercato di tali prodotti, senza ulteriori requisiti. Singapore può prescrivere l'obbligo di prova o certificazione da parte di un terzo alle condizioni di cui all'allegato 4-A, articolo 5 (Misure di salvaguardia).
Si precisa che il presente paragrafo non pregiudica la possibilità per le Parti di applicare prescrizioni che non attengono ai prodotti di cui al presente paragrafo, come leggi urbanistiche o regolamenti edilizi.
ARTICOLO 7.6
Eccezioni
1. Il presente capo è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza e/o di eccezioni generali di cui agli articoli 2.14 (Eccezioni generali), 8.62 (Eccezioni generali), 9.3 (Sicurezza ed eccezioni generali) e, per maggiore chiarezza, alle pertinenti disposizioni del capo 16 (Disposizioni istituzionali, generali e finali).
2. Si precisa che, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle Parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi ed agli investimenti tra di esse, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche in questione o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
ARTICOLO 7.7
Attuazione e cooperazione
1. In seno al comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio), le Parti collaborano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente all'applicazione del presente capo. Le Parti possono, con decisione del comitato per il commercio, adottare misure di attuazione appropriate a tal fine; all'occorrenza le Parti possono aggiornare il presente capo.
2. La cooperazione può riguardare:
a) lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche normative in settori quali:
i) l'elaborazione e l'attuazione non discriminatoria di misure per promuovere la diffusione di energie da fonti rinnovabili;
ii) la cattura e lo stoccaggio del carbonio;
iii) le reti intelligenti;
iv) l'efficienza energetica; oppure
v) regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, come quelle relative alle prescrizioni in materia di codice di rete;
b) la promozione della convergenza, anche nelle sedi regionali pertinenti, tra i loro regolamenti tecnici e concetti regolamentari, le loro norme, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità regionali o nazionali e le norme internazionali.
CAPO 8
SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 8.1
Obiettivo e campo di applicazione
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, la disciplina del presente capo:
a) non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali;
b) non si applica ai servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle Parti. Ai fini del presente capo, per servizio prestato nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi servizio, eccetto un servizio prestato a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;
c) non prescrive la privatizzazione delle imprese pubbliche; e/o
d) non si applica a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una prestazione di servizi a titolo commerciale.
3. Ciascuna delle Parti conserva il diritto di disciplinare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici in un modo coerente con quanto disposto dal presente capo.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi 3 derivanti all'altra Parte dalle disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 8.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) "imposte dirette", tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari e retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze;
b) "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali ed associazioni;
c) "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore":
i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione dell'Unione e/o degli Stati membri dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale 4 o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore; oppure
ii) in caso di stabilimento in conformità all'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d), una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente degli Stati membri dell'Unione, o di Singapore, oppure di persone giuridiche rispettivamente dell'Unione o di Singapore.
Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale 5 rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore.
Una persona giuridica è:
i) "di proprietà" di persone fisiche o giuridiche dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà rispettivamente di persone dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore;
ii) "controllata da" persone fisiche o giuridiche dell'Unione e/o di qualsiasi Stato membro dell'Unione, o di Singapore, se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
iii) "collegata" con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne è controllata, o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
d) nonostante quanto previsto alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione a condizione che le loro navi siano registrate in conformità alla rispettiva legislazione di tale Stato membro dell'Unione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione;
e) "misura", qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
f) "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte", le misure prese da:
i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; oppure
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
g) "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte che incidono sugli scambi di servizi", le misure riguardanti, tra l'altro:
i) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
ii) l'accesso e il ricorso, in occasione della prestazione di un servizio, a servizi che una Parte richiede siano offerti al pubblico in generale; e
iii) la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di una Parte per la prestazione di un servizio nel territorio dell'altra Parte;
h) "elenco di impegni specifici", nel caso dell'Unione, l'allegato 8-A e le relative appendici e, nel caso di Singapore, l'allegato 8-B e le relative appendici;
i) "consumatore di servizi", qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
j) "prestazione di un servizio", la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio;
k) "servizio fornito dall'altra Parte", un servizio fornito:
i) dal territorio o nel territorio dell'altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure
ii) nel caso della prestazione di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell'altra Parte;
l) "prestatore di servizi", ogni persona che presta o si propone di prestare un servizio, anche attraverso lo stabilimento;
m) "scambi di servizi", la prestazione di un servizio:
i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte ("transfrontaliera");
ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte; ("consumo all'estero");
iii) ad opera di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte ("presenza commerciale");
iv) ad opera di un prestatore di servizi di una Parte tramite la presenza di persone fisiche di tale Parte nel territorio dell'altra Parte ("presenza di persone fisiche").
SEZIONE B
PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
ARTICOLO 8.3
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) i servizi audiovisivi;
b) il cabotaggio marittimo nazionale 6 ; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e
iii) i sistemi telematici di prenotazione.
ARTICOLO 8.4
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per "prestazione transfrontaliera di servizi" si intende la prestazione di un servizio:
a) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; e
b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte.
ARTICOLO 8.5
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:
a) limitazioni del numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica 7 ;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e
c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica 8 .
ARTICOLO 8.6
Trattamento nazionale
1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici, e fatte salve eventuali condizioni e restrizioni indicate nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione transfrontaliera di servizi.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori di una Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.
ARTICOLO 8.7
Elenco di impegni specifici
1. I settori liberalizzati da una Parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.
2. Nessuna delle Parti può adottare nei riguardi di servizi o di prestatori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità al paragrafo 1.
SEZIONE C
STABILIMENTO
ARTICOLO 8.8
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "succursale" di una persona giuridica, una sede di attività o una persona giuridica che non ha personalità giuridica distinta e che è un'estensione della società madre;
b) "attività economica", ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
c) "imprenditore", qualsiasi persona di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento 9 ;
d) "stabilimento":
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza,
al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli, nel territorio di una Parte per svolgere un'attività economica, compresa tra l'altro la prestazione di un servizio;
e) "controllata" di una persona giuridica di una Parte, una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte secondo quanto disposto dalla sua legislazione nazionale 10 .
ARTICOLO 8.9
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti che incidono sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione 11 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale 12 ; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e
iii) i sistemi telematici di prenotazione.
ARTICOLO 8.10
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni in materia di stabilimento, come una verifica della necessità economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica 13 ;
d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi;
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica ad opera di un imprenditore dell'altra Parte; e
f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Campo di applicazione e definizioni) 14 , che possono essere impiegate in un determinato settore o che un imprenditore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.
ARTICOLO 8.11
Trattamento nazionale
1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici e fatte salve eventuali condizioni o restrizioni indicate nello stesso, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure che incidono sullo stabilimento 15 , un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e imprenditori simili.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o imprenditori simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti e degli imprenditori della Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti e agli imprenditori simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli imprenditori in questione.
ARTICOLO 8.12
Elenco di impegni specifici
1. I settori liberalizzati da una Parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra Parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.
2. Nessuna delle Parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e di imprenditori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità al paragrafo 1.
SEZIONE D
PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE
PER MOTIVI PROFESSIONALI
ARTICOLO 8.13
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di servizi alle imprese, in conformità all'articolo 8.1 (Obiettivo e campo di applicazione), paragrafo 4.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "personale chiave", le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.
Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, responsabili della creazione di uno stabilimento nonché il personale trasferito all'interno di una società.
i) Per "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento" s'intendono le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Esse non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; e
ii) per "personale trasferito all'interno di una società" s'intendono le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o, nel caso di professionisti che forniscono servizi alle imprese, le persone fisiche che ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (che può essere una controllata, una succursale o la società madre dell'impresa) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie:
1) dirigenti:
persone fisiche all'interno di una persona giuridica responsabili della gestione dello stabilimento, dotate di un ampio margine di manovra nel processo decisionale, soggette alla supervisione generale o alla direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili. I dirigenti non svolgono direttamente mansioni connesse alla prestazione effettiva del servizio o dei servizi della persona giuridica;
2) manager:
persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente responsabili della gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione dei dirigenti di alto livello, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:
aa) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
bb) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
cc) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;
3) personale specializzato:
persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica, in possesso di conoscenze o competenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze specifiche relative allo stabilimento, ma anche, se del caso, dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
b) "laureati in tirocinio", persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa 16 ;
c) "venditori di servizi alle imprese", persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi per la vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante.
ARTICOLO 8.14
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui al relativo elenco di impegni specifici, ciascuna delle Parti consente agli imprenditori dell'altra Parte di assumere temporaneamente presso il proprio stabilimento persone fisiche dell'altra Parte purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Campo di applicazione e definizioni). L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, di 90 giorni nell'arco di 12 mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di un anno per i laureati in tirocinio. Per il personale trasferito all'interno della società tale periodo può essere prorogato per un massimo di altri due anni, nel rispetto del diritto nazionale 17 .
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento), le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dei rispettivi elenchi di impegni specifici, misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un imprenditore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.
ARTICOLO 8.15
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori liberalizzati a norma della sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi) o C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui ai rispettivi elenchi di impegni specifici, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi 18 .
SEZIONE E
QUADRO NORMATIVO
SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO 8.16
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
1. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale previste nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione è accompagnata da elementi di prova atti a confermare:
a) il valore economico di un accordo previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di reciproco riconoscimento"); e
b) la compatibilità dei rispettivi regimi, vale a dire la misura in cui i criteri applicati da ciascuna delle Parti per l'autorizzazione, il rilascio di licenze, l'attività e la certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono compatibili.
3. Non appena ricevuta una raccomandazione comune, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.
4. Qualora, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo, le Parti adottano le misure necessarie per negoziare, attraverso le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una Parte, un accordo di reciproco riconoscimento.
ARTICOLO 8.17
Trasparenza
Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente capo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o più centri di informazione a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto) chiamati a fornire informazioni specifiche su tali questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta.
SOTTOSEZIONE 2
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
ARTICOLO 8.18
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi ad oggetto requisiti e procedure in materia di licenze e qualifiche concernenti:
a) la prestazione transfrontaliera di servizi quale definita dall'articolo 8.4 (Definizioni);
b) lo stabilimento nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche quali definite dall'articolo 8.8 (Definizioni);
c) il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, di cui all'articolo 8.13 (Campo di applicazione e definizioni).
2. Tale disciplina si applica soltanto ai settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici e nella misura in cui siano applicabili tali impegni specifici.
3. Tale disciplina non si applica alle misure che costituiscano limitazioni ai sensi degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato), e/o degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale).
4. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "autorità competenti", qualsiasi governo ed autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da governi od autorità centrali, regionali o locali, che prende una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento per l'esercizio di un'attività economica diversa dai servizi;
b) "procedure in materia di licenze", le norme di carattere amministrativo o procedurale alle quali deve ottemperare qualsiasi persona fisica o giuridica che richieda autorizzazione alla prestazione di servizi o allo stabilimento per esercitare un'attività diversa dai servizi, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di licenze;
c) "requisiti in materia di licenze", i requisiti di carattere sostanziale, diversi dai requisiti in materia di qualifiche, che una persona fisica o una persona giuridica è tenuta a soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione o la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione alla prestazione di un servizio o allo stabilimento per esercitare un'attività economica diversa dai servizi;
d) "procedure in materia di qualifiche", le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche necessario per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio;
e) "requisiti in materia di qualifiche", i requisiti sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio.
ARTICOLO 8.19
Condizioni in materia di licenze e qualifiche
1. Le Parti provvedono affinché le misure relative ai requisiti ed alle procedure in materia di licenze e qualifiche siano fondate su criteri:
a) chiari;
b) obiettivi e trasparenti; e
c) stabiliti in anticipo ed accessibili al pubblico ed ai soggetti interessati.
2. Un'autorizzazione o una licenza è concessa, in base alla disponibilità, non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite sono soddisfatte.
3. Ciascuna delle Parti mantiene o istituisce procedure od istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
Il presente paragrafo non implica l'obbligo per le Parti di istituire tali istanze o procedure nei casi in cui ciò sia incompatibile con la loro struttura costituzionale oppure con la natura del loro ordinamento giuridico.
ARTICOLO 8.20
Procedure in materia di licenze e qualifiche
1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza 19 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa impiegate nel processo di rilascio delle licenze o di autorizzazione, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente è tenuta a formulare la propria decisione in modo indipendente senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi soggetto a licenza o ad autorizzazione.
3. Qualora esistano termini specifici per le domande, ai richiedenti è accordato un periodo di tempo ragionevole per la loro presentazione. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande devono essere accettate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per il formato cartaceo.
4. Ciascuna Parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Le Parti si adoperano per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.
5. L'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda che consideri incompleta, informa il richiedente, identifica nei limiti del possibile le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.
6. Ove possibile, in sostituzione dei documenti originali, devono essere accettate le copie autenticate.
7. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente ne è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta deve essere informato anche in merito ai motivi del rigetto della domanda e ai termini per la presentazione di un ricorso. Se del caso, al richiedente deve essere riconosciuta la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.
8. Ciascuna Parte provvede affinché le licenze od autorizzazioni, una volta concesse, producano effetti senza indebiti ritardi e in conformità ai termini e alle condizioni ivi specificate.
SOTTOSEZIONE 3
SERVIZI INFORMATICI
ARTICOLO 8.21
Servizi informatici
1. Le Parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi seguenti per quanto concerne i servizi informatici liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Le Parti convengono che il codice CPC 20 84, cioè il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, riguarda tutti i servizi informatici e i servizi correlati. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune delle funzioni di base quali figurano nel paragrafo 3 o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono tutti i servizi seguenti, come anche qualsiasi combinazione degli stessi:
a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
b) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione al software 21 ;
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e
e) formazione del personale dei clienti nel campo del software, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. Le Parti convengono che, in diversi casi, i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi 22 mediante mezzi elettronici e no. Tuttavia esiste in questi casi una differenza di rilievo tra i servizi informatici e i servizi correlati (ad esempio web-hosting o hosting di applicazioni) da un lato e gli altri servizi 23 resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati. Gli altri servizi, indipendentemente dal fatto che siano i servizi informatici e quelli correlati a renderli possibili, non rientrano nel codice CPC 84.
SOTTOSEZIONE 4
SERVIZI POSTALI
ARTICOLO 8.22
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale 24
Le Parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate 25 volte a impedire che i prestatori di servizi postali che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale del mercato rilevante dei servizi postali, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.
ARTICOLO 8.23
Indipendenza degli organismi di regolamentazione
Gli organismi di regolamentazione sono separati dai prestatori di servizi postali, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
SOTTOSEZIONE 5
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLO 8.24
Campo di applicazione
1. La presente sottosezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazioni e stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazioni liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in materia di diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.
3. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di:
a) imporre ad una Parte l'obbligo di autorizzare un prestatore di servizi dell'altra Parte ad istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni salvo quanto previsto nel suo elenco di impegni specifici; oppure
b) imporre a una Parte, o imporre a una Parte di esigere da qualunque prestatore di servizi, di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni qualora tali reti o servizi non siano offerti al grande pubblico.
4. Ciascuna delle Parti può imporre, mantenere, modificare o revocare i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi previsti dagli articoli 8.26 (Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo), 8.28 (Interconnessione), 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati) e 8.38 (Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini), in modo coerente con le proprie leggi nazionali e con le procedure interne che disciplinano i rispettivi mercati delle telecomunicazioni. Per l'Unione tali procedure richiedono che le autorità di regolamentazione dell'Unione conducano un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi secondo quanto stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione, e implicano la designazione di un prestatore di servizi come detentore di un significativo potere di mercato e la decisione delle autorità di regolamentazione, basata su tale analisi, di imporre, mantenere, modificare o revocare tali diritti e obblighi.
ARTICOLO 8.25
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "servizio radiotelevisivo", la catena ininterrotta di trasmissione via cavo o via etere, indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria, necessaria per la ricezione e/o la visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da parte della totalità o di una qualsiasi parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;
b) "utilizzatore finale", un consumatore o un prestatore di servizi cui vengono forniti reti o servizi pubblici di telecomunicazioni per uso diverso da quello destinato all'ulteriore fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni;
c) "infrastrutture essenziali", le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
d) "interconnessione", il collegamento a fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;
e) "fornitore principale", un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:
i) un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure
ii) lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;
f) "non discriminatorio", un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;
g) "portabilità del numero", la possibilità per gli utilizzatori finali delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di reti o di servizi pubblici di telecomunicazioni ad un altro fornitore simile;
h) "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni cui una Parte impone di fornire servizi pubblici di telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete;
i) "servizio pubblico di telecomunicazioni", qualsiasi servizio di telecomunicazioni che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico;
j) "stazione per l'approdo dei cavi sottomarini", i locali e gli edifici in cui confluiscono le terminazioni dei cavi sottomarini internazionali che vengono connessi ai collegamenti di backhaul;
k) "telecomunicazioni", la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;
l) "servizi di telecomunicazioni", tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluso il servizio radiotelevisivo e le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazioni; e
m) "organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni", l'organismo o gli organismi nazionali responsabili della regolamentazione delle telecomunicazioni.
ARTICOLO 8.26
Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo
1. Ciascuna delle Parti provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra Parte possano avere accesso e possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni, compresi i circuiti privati affittati, offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini con modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, anche conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 2 e 3.
2. Ciascuna Parte garantisce che tali prestatori di servizi siano autorizzati a:
a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazioni;
b) collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, o a circuiti affittati da o di proprietà di altri prestatori di servizi; e
c) utilizzare protocolli operativi di loro scelta, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di telecomunicazioni al grande pubblico.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che tutti i prestatori di servizi dell'altra Parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di una delle Parti. L'introduzione, ad opera di una Parte, di nuove misure, o di modifiche alle misure esistenti, che incidano in modo significativo su tale uso, è notificata all'altra Parte ed è soggetta a consultazioni.
ARTICOLO 8.27
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di qualsiasi rete o servizio pubblici di telecomunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
ARTICOLO 8.28
Interconnessione 26
1. Le Parti dispongono che qualsiasi prestatore di servizi autorizzato a fornire reti o servizi pubblici di telecomunicazioni abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni. Gli accordi di interconnessione devono essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le parti interessate.
2. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa concernente un accordo di interconnessione esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
ARTICOLO 8.29
Interconnessione con i fornitori principali
1. Ciascuna delle Parti garantisce che ogni fornitore principale nel proprio territorio fornisca interconnessione alle infrastrutture ed alle apparecchiature dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale. Tale interconnessione è fornita:
a) secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;
b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o un'offerta di interconnessione di riferimento.
3. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
4. I fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, quando non sono in grado di risolvere le controversie riguardanti le modalità, le condizioni e le tariffe che regolano l'interconnessione che deve essere prestata da un fornitore principale, ricorrono all'autorità di regolamentazione, che mira a risolvere le controversie nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dal momento in cui è stata adita, fermo restando che la risoluzione di controversie complesse può richiedere più di 180 giorni.
ARTICOLO 8.30
Comportamento dei fornitori principali
1. Ciascuna delle Parti può imporre ai fornitori principali obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che i fornitori principali applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e che detti fornitori principali forniscano a terzi servizi e informazioni di un livello di qualità e a condizioni equivalenti a quelli che assicurano per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali.
ARTICOLO 8.31
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Ciascuna delle Parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate 27 volte a impedire che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale nel proprio territorio, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:
a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o la compressione dei margini;
b) l'impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti;
c) la mancata messa a disposizione di altri fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, con tempestività, di informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e delle informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
d) la fissazione di prezzi per i servizi che rischi di restringere la concorrenza in modo irragionevole, come l'applicazione di prezzi predatori.
ARTICOLO 8.32
Elementi disaggregati di rete
1. Ciascuna delle Parti impone ai fornitori principali l'obbligo di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di impiego di determinati elementi di rete e risorse correlate in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile, su base disaggregata, in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, e in particolare:
a) di dare accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi, e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire le offerte di rivendita delle linee di abbonati;
b) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
c) di consentire la coubicazione; e
d) di fornire i servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto.
2. Nel valutare gli obblighi di cui al paragrafo 1, le Parti possono tener conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:
a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/o di accesso in questione, compresa la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
b) la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; e
d) la necessità di salvaguardare una concorrenza effettiva e sostenibile.
ARTICOLO 8.33
Coubicazione
1. Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte la coubicazione fisica delle attrezzature necessarie per l'interconnessione o l'accesso agli elementi disaggregati di rete in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
2. Ciascuna delle Parti può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, i siti in cui richiede ai fornitori principali nel proprio territorio di consentire la coubicazione a norma del paragrafo 1.
ARTICOLO 8.34
Rivendita
Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte, a fini di rivendita, servizi pubblici di telecomunicazioni che tali fornitori principali offrono al dettaglio agli utilizzatori finali in conformità alle disposizioni della presente sottosezione e, in particolare, dell'articolo 8.32 (Elementi disaggregati di rete).
ARTICOLO 8.35
Condivisione di strutture
1. Ciascuna delle Parti può, tenendo conto del principio di proporzionalità, imporre a qualsiasi fornitore principale avente il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, la condivisione di tali strutture o proprietà, compresi gli edifici, gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, i piloni, le antenne, le torri ed altre strutture di supporto, i pali, i condotti, le guaine, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.
2. Ciascuna delle Parti può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, le strutture alle quali i fornitori principali nel suo territorio devono fornire accesso a norma del paragrafo 1, basandosi sul presupposto che tali strutture non possano in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio concorrente.
ARTICOLO 8.36
Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati
Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori principali di servizi relativi ai circuiti affittati nel proprio territorio forniscano alle persone giuridiche dell'altra Parte i servizi relativi ai circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
ARTICOLO 8.37
Portabilità del numero
Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano la portabilità del numero per i servizi designati dalla Parte stessa, nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli.
ARTICOLO 8.38
Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini
Ciascuna delle Parti garantisce l'accesso ai sistemi di cavi sottomarini, comprese le strutture d'approdo, nel proprio territorio, allorché un fornitore è autorizzato a gestire un sistema di cavi sottomarini come servizio pubblico di telecomunicazioni, secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
ARTICOLO 8.39
Autorità di regolamentazione indipendente
1. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni sia indipendente rispetto a qualsiasi fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi o apparecchiature per telecomunicazioni, e che non debba rispondere ad essi del suo operato. A tal fine, ciascuna delle Parti garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga alcun interesse finanziario in tali fornitori né eserciti alcun controllo su di essi.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinché le decisioni adottate e le procedure seguite dagli organismi di regolamentazione delle telecomunicazioni siano eque e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato e che siano formulate ed attuate senza indebito ritardo. A tal fine, ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi interesse finanziario che essa detiene in un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni non influenzi le decisioni adottate e le procedure seguite dall'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.
3. I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente a norma della legislazione nazionale applicabile.
4. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di garantire che i fornitori di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni nei rispettivi territori forniscano loro, su richiesta e senza indugio, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere i loro compiti secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono ragionevolmente proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate in conformità agli obblighi di riservatezza.
5. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni vengano assegnate a più organismi.
ARTICOLO 8.40
Servizi universali
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3. Qualora una Parte imponga a un prestatore di servizi di telecomunicazioni di fornire gli elenchi degli abbonati, la Parte garantisce che il fornitore applichi il principio di non discriminazione al trattamento delle informazioni fornitegli da altri prestatori di tali servizi di telecomunicazioni.
ARTICOLO 8.41
Autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazioni
1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per il rilascio di licenze siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio.
2. Qualora una Parte imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di possedere una licenza, essa rende disponibile al pubblico:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze, le modalità, le condizioni e le procedure applicate; e
b) il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che ai richiedenti che ne facciano domanda vengano comunicati per iscritto i motivi del diniego del rilascio di una licenza.
4. Il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi.
5. Gli eventuali diritti di licenza 28 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.
ARTICOLO 8.42
Attribuzione e uso di risorse limitate
1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2. Le Parti convengono che le decisioni riguardanti l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non sono di per sé misure incompatibili con gli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di attuare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, il che può incidere sul numero di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni, a condizione che ciò avvenga in modo compatibile con quanto disposto dal presente capo. Le Parti si riservano altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future.
ARTICOLO 8.43
Applicazione
1. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni mantenga procedure adeguate e disponga dell'autorità necessaria per far applicare le misure nazionali relative agli obblighi di cui alla presente sottosezione. Tali procedure e tale autorità comprendono la possibilità di imporre sanzioni tempestive, proporzionate ed efficaci o la modifica, la sospensione e la revoca delle licenze.
2. Allorché un fornitore principale rifiuta di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dagli articoli 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.31 (Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), e 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati), il prestatore di servizi richiedente può rivolgersi all'organismo di regolamentazione, che emana una decisione vincolante, conformemente alla propria legislazione nazionale, nel più breve tempo possibile e comunque entro un periodo di tempo ragionevole.
ARTICOLO 8.44
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
1. Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte possano ricorrere tempestivamente ad un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad un altro organismo competente per la risoluzione delle controversie derivanti da misure nazionali volte a disciplinare questioni di cui alla presente sottosezione.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte interessati da una decisione del proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni possano ricorrere contro tale decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente rispetto alle parti interessate.
3. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque motivate per iscritto e sono impugnabili dinanzi a un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente.
4. Le parti interessate attuano in modo efficace le decisioni prese dagli organi di ricorso conformemente alla legislazione nazionale applicabile ed alle procedure interne. La presentazione di un ricorso non giustifica l'inosservanza di una decisione di regolamentazione, a meno che tale decisione non venga sospesa da un'autorità appropriata.
ARTICOLO 8.45
Trasparenza
Qualora gli organismi di regolamentazione intendano adottare misure connesse alle disposizioni della presente sottosezione, essi danno alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di misura entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alla propria legislazione nazionale. Gli organismi di regolamentazione rendono pubbliche le proprie procedure di consultazione per tali progetti di misure. I risultati della procedura di consultazione devono essere resi pubblicamente disponibili dall'organismo di regolamentazione, tranne qualora si tratti di informazioni riservate conformemente a quanto disposto dalla legislazione nazionale sulla riservatezza commerciale.
ARTICOLO 8.46
Flessibilità nella scelta delle tecnologie
Nessuna delle Parti impedisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le tecnologie da impiegare per prestare i loro servizi subordinatamente alla capacità di ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per garantire che gli utilizzatori finali di reti diverse siano in grado di comunicare tra loro.
ARTICOLO 8.47
Rapporti con altri capi, sezioni e sottosezioni
In caso di contrasto tra la presente sottosezione e un'altra sottosezione o sezione del presente capo o di altro capo, la presente sottosezione prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
ARTICOLO 8.48
Cooperazione
1. Le Parti, riconoscendo il rapido sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, cooperano per promuovere lo sviluppo di tali servizi al fine di ottenere per le Parti il massimo vantaggio dall'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
2. Tale cooperazione può riguardare tra l'altro:
a) lo scambio di opinioni su questioni politiche quali, ad esempio, il quadro normativo per la disciplina delle reti a banda larga ad alta velocità e la riduzione delle tariffe di roaming internazionale; e
b) la promozione dell'uso dei servizi delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione, compresi i nuovi servizi emergenti, da parte dei consumatori e dei settori pubblico e privato.
3. Le modalità di cooperazione possono comprendere:
a) la promozione del dialogo sulle questioni politiche;
b) il rafforzamento della cooperazione in sede internazionale in materia di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione; e
c) altre forme di attività di cooperazione.
SOTTOSEZIONE 6
SERVIZI FINANZIARI
ARTICOLO 8.49
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "servizio finanziario", qualsiasi servizio di carattere finanziario, compresi un servizio ausiliario o accessorio ad un servizio di carattere finanziario, fornito da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
i) servizi assicurativi e connessi:
1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
aa) ramo vita;
bb) ramo danni;
2) riassicurazione e retrocessione;
3) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
4) servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
e
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3) leasing finanziario;
4) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
5) garanzie e impegni;
6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
aa) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
bb) valuta estera;
cc) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
dd) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
ee) valori mobiliari;
ff) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
7) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
8) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
9) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; e
12) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
b) "prestatore di servizi finanziari", qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che svolge o intende svolgere l'attività di prestazione di servizi finanziari nel territorio di tale Parte. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;
c) "nuovo servizio finanziario", un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma è prestato nel territorio dell'altra Parte;
d) "soggetto pubblico":
i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprietà di o controllato da una delle Parti, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
e) "organismo di autoregolamentazione", qualsiasi organismo non governativo, comprese le borse o i mercati dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù di atti legislativi o su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.
ARTICOLO 8.50
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure ragionevoli aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure
c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, né una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
3. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle Parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per garantire l'attuazione e l'applicazione nel proprio territorio dei principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea, delle norme e dei principi dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, degli obiettivi e dei principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nonché delle norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali quali enunciate nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 2008 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
5. Fatto salvo l'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) e fermi restando altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
ARTICOLO 8.51
Organismi di autoregolamentazione
Qualora una Parte imponga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione al fine di permettere ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte di prestare servizi finanziari nel proprio territorio, tale Parte impone a tale organismo di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento Nazionale).
ARTICOLO 8.52
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale e in base a quanto consentito dai rispettivi criteri d'accesso, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, stabiliti nel proprio territorio e soggetti a disciplina o vigilanza quali prestatori di servizi finanziari a norma della propria legislazione nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici ed agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
ARTICOLO 8.53
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti, senza necessità di ulteriori propri interventi legislativi, autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario che i propri prestatori di servizi finanziari simili sono autorizzati a fornire. Una Parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora tale Parte richieda una simile autorizzazione per la prestazione del nuovo servizio finanziario, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali a norma dell'articolo 8.50 (Misure prudenziali).
ARTICOLO 8.54
Trattamento dei dati
1. A condizione che siano fornite garanzie adeguate a tutela della vita privata e della riservatezza, ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore garanzie adeguate a tutela della vita privata e dei dati personali, compresi i registri e i documenti contabili delle persone fisiche, purché tali garanzie non siano utilizzate per eludere le disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 8.55
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la regolamentazione interna di tale Parte prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.
SOTTOSEZIONE 7
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
ARTICOLO 8.56
Campo di applicazione, definizioni e principi
1. La presente sottosezione stabilisce i principi riguardanti la liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Ai fini della presente sottosezione, il "trasporto marittimo internazionale" comprende i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.
3. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, le Parti convengono di garantire un'efficace applicazione dei principi del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili su base commerciale, della libertà di prestare servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.
Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) le Parti applicano in modo efficace il principio del libero accesso ai mercati e alle rotte dei trasporti marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e
b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'accesso agli ormeggi ed alle infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e
b) dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali 29 e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel suo territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni conformi a quelle inserite nel proprio elenco di impegni specifici.
6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, con modalità ed a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:
a) pilotaggio;
b) rimorchio;
c) vettovagliamento;
d) rifornimento di carburante e acqua;
e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;
f) capitaneria di porto;
g) ausili alla navigazione; e
h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
SEZIONE F
COMMERCIO ELETTRONICO
ARTICOLO 8.57
Obiettivi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono sull'importanza di agevolarne l'uso e lo sviluppo nonché sull'applicabilità delle norme OMC al commercio elettronico.
2. Le Parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo. In tale contesto, le Parti devono evitare di imporre restrizioni o regolamentazioni inutili del commercio elettronico.
3. Le Parti riconoscono l'importanza della libera circolazione di informazioni su Internet, pur concordando sul fatto che ciò non deve compromettere i diritti dei titolari della proprietà intellettuale, data l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale su Internet.
4. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
ARTICOLO 8.58
Dazi doganali
Le Parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.
ARTICOLO 8.59
Prestazione elettronica di servizi
Si precisa che le Parti dichiarano che le misure riguardanti la prestazione di un servizio tramite mezzi elettronici rientrano nel campo di applicazione degli obblighi istituiti dalle pertinenti disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali eccezioni applicabili a tali obblighi.
ARTICOLO 8.60
Firme elettroniche
1. Le Parti adottano iniziative per agevolare una migliore comprensione delle rispettive regole in materia di firme elettroniche e per esaminare, fatte salve la legislazione e le condizioni nazionali pertinenti, la fattibilità di un futuro accordo di reciproco riconoscimento in materia di firme elettroniche.
2. Nel realizzare gli obiettivi del paragrafo 1, le Parti:
a) agevolano, nella misura del possibile, la rappresentanza dell'altra Parte in seno ai forum esistenti in materia di firme elettroniche, organizzati formalmente o informalmente dalle proprie autorità competenti, consentendo all'altra Parte di presentare le proprie regole in materia di firme elettroniche;
b) promuovono, nella misura del possibile, lo scambio di opinioni sulle firme elettroniche tramite l'organizzazione di seminari specifici e riunioni di esperti su temi quali la sicurezza e l'interoperabilità; e
c) sostengono, nella misura del possibile, gli sforzi realizzati dall'altra Parte per studiare e analizzare le proprie regole in materia mettendo a disposizione le pertinenti informazioni.
ARTICOLO 8.61
Cooperazione regolamentare sul commercio elettronico
1. Le Parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;
d) la protezione dei consumatori; e
e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.
2. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
SEZIONE G
ECCEZIONI
ARTICOLO 8.62
Eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte in cui esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino misure:
a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico 30 ;
b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori nazionali o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra Parte 31 .
ARTICOLO 8.63
Riesame
Con l'obiettivo di approfondire ulteriormente la liberalizzazione, eliminare le restrizioni rimanenti e garantire un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, le Parti riesaminano il presente capo e i rispettivi elenchi di impegni specifici entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. In seguito a tale esame, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), può decidere di modificare i pertinenti elenchi di impegni specifici.
CAPO 9
APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 9.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) "beni e servizi commerciali", beni e servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, per fini non pubblici;
b) "attività concorrenziale" per l'Unione:
i) qualsiasi attività, svolta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili; e
ii) un'autorità competente nell'Unione ha adottato una decisione che stabilisce l'applicabilità del punto i).
Ai fini della lettera b), punto i), per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto delle caratteristiche dei beni o dei servizi di cui trattasi, dell'esistenza di beni o servizi alternativi, dei prezzi e della presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o dei servizi in questione;
c) "servizi di costruzione", qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC);
d) "misura correttiva", nel quadro delle procedure nazionali di ricorso, l'annullamento o la garanzia dell'annullamento delle decisioni illegittime prese da un ente appaltante, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'oneri o da ogni altro documento connesso alla procedura di aggiudicazione;
e) "asta elettronica", un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
f) "scritto" o "per iscritto", qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni elettronicamente trasmesse e memorizzate;
g) "persona giuridica", la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera b);
h) "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera c);
i) "gara a trattativa privata", una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
j) "stabilita in loco", una persona giuridica stabilita nel territorio di una Parte, di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte o da queste controllata.
Una persona giuridica è:
i) "di proprietà" di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone dell'altra Parte; e
ii) "controllata" da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
k) "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;
l) "elenco a uso ripetuto", un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento in tale elenco, e che l'ente appaltante intende utilizzare più di una volta;
m) "avviso di gara d'appalto", l'avviso pubblicato da un ente appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
n) "compensazione", qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
o) "gara aperta", una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
p) "privatizzato", per Singapore, un organismo rifondato a partire da un ente appaltante, o da parte di esso, in qualità di persona giuridica che agisce secondo considerazioni commerciali nell'acquisizione di beni e che non ha più diritto di esercitare poteri pubblici, anche se le amministrazioni pubbliche vi possiedono partecipazioni o ne nominano i membri del consiglio di amministrazione.
Si precisa che, quando il governo possiede partecipazioni o nomina un funzionario governativo nel consiglio d'amministrazione dell'ente privatizzato, si ritiene che quest'ultimo agisca secondo considerazioni commerciali nell'acquisto di beni e servizi, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità, i prezzi e la qualità dei beni e dei servizi, se il governo o il consiglio di amministrazione così nominato non influenza né dirige, direttamente o indirettamente, le decisioni del consiglio di amministrazione in relazione agli appalti di beni e servizi dell'ente;
q) "ente appaltante", un ente disciplinato dagli allegati 9-A, 9-B o 9-C;
r) "fornitore qualificato", un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;
s) "AAP riveduto", il testo dell'accordo sugli appalti pubblici, come modificato dalla decisione sui risultati dei negoziati a norma dell'articolo XXIV:7 dell'AAP, concluso il 30 marzo 2012;
t) "gara mediante preselezione", la procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
u) "servizi", anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;
v) "norma", un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente le prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura concernenti un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
w) "fornitore", qualsiasi persona o gruppo di persone di una o dell'altra Parte, a seconda dei casi, che fornisca o possa fornire beni o servizi;
x) "specifiche tecniche", qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
i) stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi della loro produzione o fornitura; oppure
ii) disciplini i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi ad un bene o ad un servizio.
ARTICOLO 9.2
Campo di applicazione e settori interessati
Applicazione del presente capo
1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno per via elettronica, esclusivamente o parzialmente.
2. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a) di beni, servizi o di entrambi in qualunque combinazione:
i) come precisato da ciascuna Parte negli allegati da 9-A a 9-G; e
ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione o alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, e qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato secondo la definizione di cui all'allegato 9-I;
c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati da 9-A a 9-G, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi);
d) indetta da un ente appaltante; e
e) non altrimenti esclusa dalla disciplina a norma del paragrafo 3 o degli allegati da 9-A a 9-G di una delle Parti.
3. Salvo disposizioni contrarie negli allegati da 9-A a 9-G, il presente capo non si applica:
a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure
iii) in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
4. Ciascuna delle Parti fornisce le seguenti informazioni negli allegati da 9-A a 9-G:
a) allegato 9-A: enti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
b) allegato 9-B: enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
c) allegato 9-C: tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
d) allegato 9-D: beni disciplinati dal presente capo;
e) allegato 9-E: servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
f) allegato 9-F: servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e
g) allegato 9-G: eventuali note generali.
5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati negli allegati da 9-A a 9-C, dette condizioni sono disciplinate, mutatis mutandis, dall'articolo 9.4 (Principi generali).
Valutazione
6. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:
a) non può suddividere un appalto in appalti singoli né individuare o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto al fine di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'applicazione del presente capo; e
b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
i) premi, onorari, commissioni e interessi; e
ii) qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.
7. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito "appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa:
a) sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei 12 mesi successivi in termini di quantità o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; oppure
b) sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario dell'ente appaltante.
8. In caso di appalti che prevedano la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di beni o servizi, oppure di appalti per i quali non è specificato un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a) nel caso di un appalto di durata determinata:
i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per l'intera durata; oppure
ii) per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, ivi compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).
ARTICOLO 9.3
Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure ad appalti indispensabili per la sicurezza o per la difesa nazionale.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino misure:
a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.
ARTICOLO 9.4
Principi generali
Trattamento nazionale e non discriminazione
1. In relazione a qualsiasi misura attinente ad un appalto disciplinato, ciascuna delle Parti, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai fornitori di quest'ultima un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono:
a) dal riservare ai fornitori dell'altra Parte stabiliti in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure
b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.
Uso di mezzi elettronici
3. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
Svolgimento dell'appalto
4. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:
a) garantire la compatibilità con quanto disposto dal presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata;
b) evitare conflitti di interesse; e
c) prevenire pratiche di corruzione.
Regole di origine
5. Ai fini degli appalti disciplinati, alle Parti è fatto divieto di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti a partire da un'altra Parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa Parte.
Compensazione
6. In relazione ad un appalto disciplinato una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal chiedere, considerare, imporre o applicare eventuali compensazioni.
Misure non relative in modo specifico agli appalti
7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalità per l'importazione né alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati.
ARTICOLO 9.5
Informazioni sul sistema di appalti
1. Ciascuna delle Parti:
a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte.
2. Ciascuna delle Parti specifica nell'allegato 9-H:
a) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;
b) i mezzi di informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 8, e dall'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 2.
3. Ciascuna delle Parti informa tempestivamente il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) delle eventuali modifiche apportate alle informazioni specificate dalla Parte nell'allegato 9-H.
ARTICOLO 9.6
Avvisi
Avviso di gara d'appalto
1. Per ciascun appalto disciplinato, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, accessibile gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso, salvo nel caso delle circostanze descritte nell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata). L'avviso di gara d'appalto rimane facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Le Parti indicano nell'allegato 9-H i mezzi elettronici appropriati.
2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto indicano:
a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento se applicabili;
b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
c) per gli appalti ricorrenti, ove possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
d) una descrizione di qualsiasi opzione;
e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;
g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
i) le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se diverse dalla lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante;
j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, ivi compresa qualsiasi prescrizione relativa ai certificati o ai documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni, a meno che queste ultime non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
k) se, in applicazione dell'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e
l) che l'appalto rientra nel campo di applicazione del presente accordo.
Avviso per estratto
3. Per ciascun appalto che bandisce, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso contiene come minimo le seguenti informazioni:
a) l'oggetto dell'appalto;
b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.
Avviso di appalti programmati
4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (di seguito "avviso di appalti programmati"), per via elettronica tramite il punto di accesso unico utilizzato per la pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto. Tale avviso deve indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara d'appalto.
5. Gli enti appaltanti di cui agli allegati 9-B o 9-C possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle indicate nel paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.
ARTICOLO 9.7
Condizioni per la partecipazione
1. Un ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica, commerciale, tecnica e finanziaria necessaria all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto che tale fornitore abbia già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante della Parte o vanti una precedente esperienza sul territorio della Parte interessata; e
b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno sia al di fuori del territorio della Parte cui appartiene l'ente appaltante; e
b) esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Le Parti, compresi i loro enti appaltanti, possono escludere dalla partecipazione un fornitore, qualora sussistano elementi di prova a sostegno di tale decisione, per motivi quali:
a) fallimento;
b) false dichiarazioni;
c) grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
d) sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;
e) grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure
f) evasione fiscale.
ARTICOLO 9.8
Qualificazione dei fornitori
Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche
1. Ciascuna delle Parti, compresi i suoi enti appaltanti, può predisporre un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e
b) i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3. Ciascuna delle Parti, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare qualsiasi sistema di registrazione o procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra Parte ai propri appalti.
Gara mediante preselezione
4. Nel bandire una gara d'appalto mediante preselezione, l'ente appaltante:
a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
b) dal decorrere dei termini dell'appalto, notifica ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 3, lettera b.
5. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato e ne abbia precisato i criteri di selezione. In ogni caso, il numero di fornitori ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire la concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
Elenchi a uso ripetuto
7. L'ente appaltante può tenere un elenco di fornitori ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a) sia pubblicato una volta l'anno; e
b) nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile sui pertinenti mezzi di comunicazione di cui all'allegato 9-H.
8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:
a) una descrizione dei beni e servizi o delle relative categorie per cui l'elenco può essere utilizzato;
b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inclusi in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;
c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all'elenco;
d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e
e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente accordo.
9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, l'ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:
a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
b) sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente consultabile durante il periodo di validità.
10. Gli enti appaltanti consentono in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedono ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11. Qualora un fornitore non incluso in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutti i documenti richiesti entro il termine di cui all'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 2, l'ente appaltante esamina la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
Allegato 9-C Enti
12. Un ente appaltante iscritto nell'allegato 9-C può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni di cui al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e
b) l'ente appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, sempre che siano disponibili.
13. Un ente appaltante di cui all'allegato 9-C può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfa le condizioni per la partecipazione.
Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante
14. L'ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco ad uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
15. L'ente appaltante che respinge la richiesta di partecipazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco ad uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualifica o lo esclude da un elenco ad uso ripetuto, ne informa tempestivamente il fornitore e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
ARTICOLO 9.9
Specifiche tecniche e documentazione di gara
Specifiche tecniche
1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, se del caso l'ente appaltante:
a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante deve precisare, all'occorrenza, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, tramite l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".
4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e ciò a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6. Si precisa che ciascuna delle Parti, ivi compresi i rispettivi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale.
7. Gli enti appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplati al paragrafo 2, lettera a), possono prendere in considerazione l'impiego di specifiche dettagliate o, all'occorrenza, di parti di queste, quali definite dai marchi di qualità ecologica esistenti nell'Unione e dai marchi di qualità ecologica (green labels) esistenti a Singapore, a condizione che:
a) tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto;
b) i requisiti del marchio siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; e
c) tali specifiche siano accessibili a tutte le parti interessate.
Documentazione di gara
8. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto;
c) tutti i criteri di valutazione che l'ente appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi;
g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
h) eventuali date per la fornitura di beni o servizi.
9. Per la determinazione dei termini di consegna dei beni o di prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, l'entità dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
10. Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione dell'appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le regole stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara 32 o nella documentazione di gara.
11. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, i prezzi e gli altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.
12. Gli enti appaltanti, senza indugio:
a) rendono disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; e
c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino il fornitore rispetto ai concorrenti.
Modifiche
13. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o ripubblichi o modifichi l'avviso o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le suddette modifiche, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e
b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
ARTICOLO 9.10
Termini
Dati generali
1. L'ente appaltante, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a preparare e presentare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
a) la natura e la complessità degli appalti;
b) l'entità dei subappalti previsti; e
c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali qualora non si ricorra a mezzi elettronici.
Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.
Termini di trasmissione
2. In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non potrà essere inferiore a 10 giorni.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; oppure
b) l'ente appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.
4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
a) l'ente appaltante ha provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 4, che contiene:
i) una descrizione dell'appalto;
ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;
iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e
v) il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2;
b) l'ente appaltante indica, nel caso di gare di natura ricorrente, in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; oppure
c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 risulta impraticabile.
5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 di cinque giorni in ciascuna delle seguenti circostanze:
a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;
b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e
c) le offerte possono pervenire per via elettronica all'ente appaltante.
6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 ad un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
7. Fatta salva ogni altra disposizione di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o qualsiasi combinazione di beni e servizi commerciali, può ridurre i termini dell'appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara d'appalto e la documentazione di gara. Se l'ente appaltante accetta anche di ricevere le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.
8. Se un ente appaltante di cui all'allegato 9-B o 9-C ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine ultimo dell'appalto può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
ARTICOLO 9.11
Trattative
1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2; oppure
b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara.
2. Gli enti appaltanti:
a) garantiscono che l'eventuale eliminazione di fornitori che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara; e
b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.
ARTICOLO 9.12
Gara a trattativa privata
1. A condizione di non utilizzare la presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori, o in modo che costituisca una discriminazione nei confronti dei fornitori dell'altra Parte o che tuteli i fornitori nazionali, l'ente appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 9.6 (Avvisi), 9.7 (Condizioni per la partecipazione), 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'articolo 9.9 (Specifiche tecniche e documentazione di gara), paragrafi da 8 a 13, e gli articoli 9.10 (Termini), 9.11 (Trattative), 9.13 (Aste elettroniche) e 9.14 (Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti), soltanto nelle seguenti circostanze:
a) qualora:
i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; oppure
iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; oppure
iii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi, qualora la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:
i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
ii) provochi all'ente appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;
d) nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;
e) per i beni acquistati sul mercato dei prodotti di base;
f) qualora l'ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere una produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il prodotto o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; e
h) qualora l'appalto sia assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e
ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.
2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta per ciascun contratto aggiudicato a norma del paragrafo 1. Tale relazione comprende il nome dell'ente appaltante, il valore e la natura dei beni o dei servizi appaltati, e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.
ARTICOLO 9.13
Aste elettroniche
L'ente appaltante che intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e
c) qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
ARTICOLO 9.14
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
Trattamento delle offerte
1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara d'appalto e la riservatezza delle offerte.
2. L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte qualora tale ritardo sia unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente appaltante.
3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
Aggiudicazione degli appalti
4. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) l'offerta più vantaggiosa; oppure
b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.
6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, che sia capace di onorare i termini del contratto, e/o se il prezzo tenga conto della concessione di eventuali sovvenzioni.
7. L'ente appaltante che accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto il fornitore ha beneficiato di sovvenzioni può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta il fornitore e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente appaltante, che la sovvenzione in questione era compatibile con la disciplina relativa alle sovvenzioni stabilita dal presente accordo.
8. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.
Articolo 9.15
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
Informazioni trasmesse ai fornitori
1. L'ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni in materia di aggiudicazione dell'appalto e, ove richiesto da uno dei fornitori, vi provvede per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9.16, (Divulgazione delle informazioni), paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione
2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascuno degli appalti disciplinati dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso tramite i pertinenti mezzi di comunicazione, elettronici o cartacei, di cui all'allegato 9-H. Qualora l'ente appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:
a) una descrizione dei beni o dei servizi oggetto della fornitura;
b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
e) la data di aggiudicazione; e
f) il tipo di procedura di gara utilizzato; in caso di gara a trattativa privata, a norma dell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica
3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:
a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni di cui all'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata); e
b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
Raccolta e comunicazione delle statistiche
4. Ciascuna delle Parti accetta di comunicare all'altra Parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti agli appalti disciplinati dal presente capo.
ARTICOLO 9.16
Divulgazione delle informazioni
Invio di informazioni alle Parti
1. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.
Non divulgazione delle informazioni
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna delle Parti, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, organi di ricorso o le relative autorità, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
a) ostacoli l'applicazione della legge;
b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori;
c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure
d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
ARTICOLO 9.17
Procedure nazionali di ricorso
1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano ad un fornitore di contestare:
a) una violazione del presente capo; oppure
b) qualora l'ordinamento giuridico nazionale di una Parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte,
verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. In ogni caso, le Parti garantiscono che l'organo di ricorso, su impugnazione di un fornitore, possa esaminare le decisioni adottate dai rispettivi enti appaltanti in merito al fatto che un determinato appalto rientri o no tra gli appalti disciplinati dal presente capo.
Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili tramite mezzi elettronici e/o su un supporto cartaceo.
2. Qualora un fornitore contesti, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte cui appartiene l'ente appaltante invita l'ente ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine in ogni caso non inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.
4. Ciascuna delle Parti istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.
6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna delle Parti garantisce che esso sia soggetto a controllo giurisdizionale oppure che disponga di procedure atte a garantire:
a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;
c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;
e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.
7. Ciascuna delle Parti instaura o mantiene procedure che prevedano:
a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e
b) qualora l'organo di ricorso abbia accertato una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la possibilità per l'organo di ricorso di imporre misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali. Qualora un contratto sia già stato aggiudicato, le Parti possono prevedere che le misure correttive non siano applicabili.
ARTICOLO 9.18
Modifica e rettifica dei settori interessati
Notifica della modifica proposta
1. Una Parte notifica all'altra Parte qualsiasi proposta di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato all'altro, ritiro di un ente, o qualsiasi altra modifica (in appresso denominata "modifica") degli allegati da 9-A a 9-I.
2. Ogni volta che una Parte propone di ritirare un ente dagli allegati da 9-A a 9-G adducendo quale motivazione l'effettiva cessazione del controllo e dell'influenza da parte dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente, la Parte che propone tale modifica (di seguito "la Parte che propone la modifica") include nella notifica elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva cessazione di tale controllo o influenza da parte dello Stato. Il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati degli enti figuranti nell'allegato 9-C si considerano effettivamente cessati quando:
a) per l'Unione, l'ente appaltante svolge un'attività concorrenziale; e
b) per Singapore, l'ente è stato privatizzato.
Laddove il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente di una delle Parti siano effettivamente cessati, l'altra Parte non ha diritto ad adeguamenti compensativi.
3. Per qualsiasi altra modifica proposta, la Parte che propone la modifica include nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della modifica sui settori interessati contemplati dal presente capo. Qualora intenda apportare modifiche di lieve entità o rettifiche tecniche puramente formali prive di incidenza sugli appalti disciplinati, la Parte che propone la modifica ne dà notifica all'altra Parte almeno una volta ogni due anni.
Risoluzione delle obiezioni
4. Qualora l'altra Parte (di seguito "Parte che obietta") si opponga alla notifica ad opera della Parte che propone la modifica, le Parti cercano di comporre la controversia mediante consultazioni bilaterali, comprese, all'occorrenza, consultazioni in seno al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Nel corso di tali consultazioni le Parti prendono in considerazione:
a) gli elementi di prova relativi all'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente nel caso di una notifica di cui al paragrafo 2;
b) gli elementi di prova atti a dimostrare che la modifica proposta non incide sui settori interessati in caso di una notifica di cui al paragrafo 3; e
c) qualsiasi pretesa relativa alla necessità o al livello degli adeguamenti compensativi derivanti da modifiche notificate a norma del paragrafo 1. Gli adeguamenti possono essere costituiti da un ampliamento compensativo dei settori interessati ad opera della Parte che propone la modifica o da una riduzione equivalente dei settori interessati ad opera della Parte che obietta, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi ed un livello di copertura concordata tra le Parti comparabile a quello previsto dal presente capo.
5. Se la Parte che obietta, dopo aver partecipato alle consultazioni bilaterali a norma del paragrafo 4, ritiene che sussistano una o più delle seguenti situazioni:
a) nel caso di cui al paragrafo 4, lettera a), il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente non sono effettivamente cessati;
b) nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), una modifica non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e incide sui settori interessati, dovendo quindi formare oggetto di adeguamenti compensativi; oppure
c) nel caso di cui al paragrafo 4, lettera c), gli adeguamenti compensativi proposti nel corso della consultazione tra le Parti non sono sufficienti a mantenere un livello di copertura comparabile a quello concordato tra le Parti,
le Parti possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 14 (Risoluzione delle controversie).
Attuazione
6. Una proposta di modifica diventa effettiva solo qualora:
a) l'altra Parte non abbia presentato alla Parte che propone la modifica un'obiezione scritta alla proposta di modifica entro 45 giorni dalla data della notifica delle modifiche proposte;
b) la Parte che obietta abbia notificato alla Parte che propone la modifica il ritiro della propria obiezione;
c) le Parti abbiano raggiunto un accordo dopo aver debitamente portato a termine le consultazioni di cui al paragrafo 4; oppure
d) l'obiezione sia stata risolta tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 5.
ARTICOLO 9.19
Competenze del comitato
Le Parti possono, in sede di comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati):
a) adottare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 4;
b) riesaminare le notifiche pendenti relative alle modifiche dei settori interessati e approvare gli aggiornamenti degli elenchi di enti di cui agli allegati da 9-A a 9-C;
c) approvare gli adeguamenti compensativi risultanti da modifiche che incidono sui settori interessati;
d) rivedere, se del caso, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente;
e) adottare criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi dei settori interessati;
f) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle Parti;
g) scambiarsi informazioni in relazione ad opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna Parte, compresi quelli indetti da amministrazioni di livello inferiore a quello centrale; e
h) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.
In seno al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le Parti possono adottare qualsiasi decisione necessaria ai fini dell'applicazione delle lettere da a) a h).
ARTICOLO 9.20
Adeguamento alle disposizioni dell'AAP
Qualora l'AAP riveduto sia modificato o sostituito da un altro accordo le Parti, mediante decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificano, all'occorrenza, il presente capo.
CAPO 10
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ARTICOLO 10.1
Obiettivi
1. Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le Parti; e
b) aumentare i benefici derivanti dagli scambi e dagli investimenti mediante un livello adeguato ed efficace di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'adozione di misure per l'effettiva applicazione di tali diritti.
2. Gli obiettivi e i principi fissati dalla parte I dell'accordo TRIPS, ed in particolare dagli articoli 7 (Obiettivi) e 8 (Principi), si applicano al presente capo, mutatis mutandis.
SEZIONE A
PRINCIPI
ARTICOLO 10.2
Campo di applicazione e definizioni
1. Le Parti richiamano gli impegni derivanti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, compresi l'accordo TRIPS e la convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (del 20 marzo 1883, come riveduta a Stoccolma il 15 luglio 1967, di seguito "la convenzione di Parigi"). Le disposizioni del presente capo completano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le Parti sono firmatarie.
2. Ai fini del presente capo, per "diritti di proprietà intellettuale" s'intendono:
a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, e segnatamente:
i) il diritto d'autore ed i diritti connessi;
ii) i brevetti 33 ;
iii) i marchi;
iv) i disegni;
v) le topografie di circuiti integrati;
vi) le indicazioni geografiche;
vii) la protezione di informazioni segrete; e
b) le privative per ritrovati vegetali.
ARTICOLO 10.3
Esaurimento
Ciascuna delle Parti è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.
SEZIONE B
NORME CONCERNENTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SOTTOSEZIONE A
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI
ARTICOLO 10.4
Protezione concessa
Le Parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (del 9 settembre 1886, nella versione da ultimo riveduta a Parigi il 24 luglio 1971), dal trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996), dal trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996) e dall'accordo TRIPS 34 . Le Parti possono predisporre la tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (conclusa a Roma il 26 ottobre 1961).
ARTICOLO 10.5
Durata della protezione
1. Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita dell'autore, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. La durata della protezione di un'opera cinematografica 35 non può essere inferiore a 70 anni dal momento in cui l'opera è stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora tale divulgazione non avvenga entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, ad almeno 70 anni dalla sua realizzazione 36 .
4. La durata della tutela dei diritti sui fonogrammi non può essere inferiore a 50 anni dalla realizzazione e, se il fonogramma è pubblicato durante tale periodo, la durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla prima pubblicazione lecita.
5. La durata della tutela dei diritti sulle emissioni radiotelevisive non può essere inferiore a 50 anni dalla prima diffusione o dalla realizzazione dell'emissione.
6. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
ARTICOLO 10.6
Produttori di fonogrammi
Ciascuna delle Parti garantisce ai produttori di fonogrammi 37 il diritto a una remunerazione equa e unica qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma siano utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una esecuzione pubblica 38 . 39
ARTICOLO 10.7
Diritto sulle successive vendite
Le Parti convengono di scambiarsi opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli artisti sulle successive vendite delle opere dell'intelletto.
ARTICOLO 10.8
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti si impegnano a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di agevolare l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti, nonché il trasferimento dei diritti derivanti dall'utilizzo delle opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore.
ARTICOLO 10.9
Protezione delle misure tecnologiche
1. Le Parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace 40 che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori o i produttori di fonogrammi impiegano nell'esercizio dei loro diritti relativi alle loro opere ed esecuzioni e ai loro fonogrammi e che limitano le azioni, riguardanti dette opere, dette esecuzioni e detti fonogrammi, che non siano autorizzate dagli autori, dagli esecutori o interpreti e dai produttori di fonogrammi interessati o consentite dalla legislazione nazionale 41 .
2. Per fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 1 le Parti prevedono come minimo una protezione:
a) nella misura prevista dalla propria normativa nazionale:
i) contro l'elusione non autorizzata di una misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli; e
ii) contro l'offerta al pubblico, mediante la commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche efficaci; e
b) contro la fabbricazione, l'importazione o la distribuzione di un dispositivo o prodotto, compresi i programmi per computer, o la prestazione di un servizio che:
i) sia prevalentemente progettato o prodotto ai fini dell'elusione di una misura tecnologica efficace; oppure
ii) non abbia, se non in misura limitata, altra finalità commercialmente rilevante, oltre quella di eludere una misura tecnologica efficace 42 .
3. Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una Parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla normativa nazionale di ciascuna delle Parti.
ARTICOLO 10.10
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti 43 le Parti dispongono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi persona che esegua intenzionalmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza averne il diritto ed essendo consapevole oppure, per quanto riguarda i rimedi giuridici civili, avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che tali azioni avrebbero indotto, consentito, facilitato o celato una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi. Tali azioni sono le seguenti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi, con la consapevolezza del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione.
2. Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una Parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione del paragrafo 1. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla normativa nazionale di una Parte.
ARTICOLO 10.11
Eccezioni e limitazioni
Le Parti possono prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui all'articolo 10.6 (Produttori di fonogrammi) esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari.
SOTTOSEZIONE B
MARCHI
ARTICOLO 10.12
Accordi internazionali
Ciascuna delle Parti compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994) e del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (adottato a Singapore il 27 marzo 2006) 44 .
ARTICOLO 10.13
Procedura di registrazione
Ciascuna delle Parti predispone un sistema di registrazione dei marchi che preveda l'obbligo per l'amministrazione competente in materia di marchi di giustificare per iscritto il rifiuto di registrare un marchio. Il richiedente ha la possibilità di impugnare tale rifiuto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Ciascuna delle Parti predispone la possibilità per i terzi di opporsi a domande di registrazione di marchi. Ciascuna delle Parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
ARTICOLO 10.14
Marchi notori
Le Parti proteggono i marchi notori conformemente all'accordo TRIPS. Per stabilire se un marchio sia notorio, le Parti prendono in considerazione la Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Raccomandazione congiunta relativa alle disposizioni per la protezione dei marchi notori), adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.
ARTICOLO 10.15
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna delle Parti:
a) prevede l'uso leale di termini descrittivi 45 come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e
b) può prevedere altre limitate eccezioni,
a condizione che tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.
SOTTOSEZIONE C
INDICAZIONI GEOGRAFICHE 46
ARTICOLO 10.16
Campo di applicazione
1. La sottosezione C (Indicazioni geografiche) si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari originari dei territori delle Parti.
2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono disciplinate dalla sottosezione C (Indicazioni geografiche) soltanto se sono riconosciute e dichiarate come indicazioni geografiche nel loro paese di origine.
ARTICOLO 10.17
Sistema di protezione delle indicazioni geografiche
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna delle Parti istituisce sistemi per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio, in relazione alle categorie di vini e bevande spiritose e di prodotti agricoli e alimentari per cui lo ritenga opportuno.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 contiene elementi quali:
a) un registro nazionale;
b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche inserite, o da inserire, nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a), identifichino un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
d) mezzi legali che consentano la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a) e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi e dei titolari di diritti sulle indicazioni geografiche registrate in questione.
3. Una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna delle Parti 47 per tutte le denominazioni elencate nell'allegato 10-A, le Parti si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in seno al comitato per il commercio di cui all'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna delle Parti, contenute nell'allegato 10-A, che erano e restano protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle Parti di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 10.18
Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche
Le Parti concordano sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato 10-B e che ciascuna delle Parti deve proteggere a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche). Tali modifiche dell'allegato 10-B sono subordinate al fatto che le indicazioni geografiche fossero e continuino ad essere protette come indicazioni geografiche nell'ambito dei rispettivi sistemi delle Parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.
ARTICOLO 10.19
Ambito di protezione delle indicazioni geografiche
1. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, le Parti forniscono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:
a) l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e
b) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis (Concorrenza sleale) della convenzione di Parigi.
2. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna della Parti prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche di vini o bevande spiritose per identificare vini o bevande spiritose non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica anche qualora:
a) venga indicata la vera origine del prodotto;
b) l'indicazione geografica sia una traduzione; oppure
c) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili.
3. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di prodotti agricoli ed alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna delle Parti prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche per identificare un prodotto simile 48 non originario del luogo cui fa riferimento l'indicazione geografica in questione, anche qualora:
a) venga indicata la vera origine del prodotto;
b) l'indicazione geografica sia una traduzione 49 ; oppure
c) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili.
4. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impone a una Parte di applicare le disposizioni di tale sottosezione ad un'indicazione geografica qualora il titolare del diritto:
a) non rinnovi la registrazione; oppure
b) non mantenga un livello minimo di attività o interessi commerciali, comprese la commercializzazione, la promozione e la sorveglianza del mercato,
in relazione all'indicazione geografica nel mercato di tale Parte.
5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle Parti stabilisce le modalità pratiche che permettano di distinguere tra loro indicazioni geografiche omonime nel suo territorio, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.
6. Qualora una Parte riceva una domanda di registrazione o di protezione di un'indicazione geografica omonima di una delle indicazioni geografiche figuranti nell'allegato 10-B, tale Parte prenderà in considerazione le opinioni e le osservazioni del richiedente e dei produttori interessati 50 per stabilire le condizioni che consentono di distinguere tra loro tali indicazioni geografiche.
ARTICOLO 10.20
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
Un'indicazione geografica protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) può essere utilizzata anche da soggetti diversi dal richiedente, a condizione che tale uso sia connesso ai prodotti quali identificati da tale indicazione geografica.
ARTICOLO 10.21
Relazione con i marchi
1. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), per le indicazioni geografiche elencate all'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una delle Parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, la registrazione di un marchio per prodotti contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica che identifica prodotti simili è negata o annullata d'ufficio se ciò è consentito dalla legislazione nazionale della Parte, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda i prodotti privi dell'origine dell'indicazione geografica in questione, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti riconoscono che l'esistenza nel territorio di una Parte di un marchio anteriore confliggente non preclude in toto la registrazione di una successiva indicazione geografica di prodotti simili nel territorio di tale Parte 51 .
3. Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o i diritti sul marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede, qualora tale possibilità sia prevista dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti:
a) prima della data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato; oppure
b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine,
le misure adottate per attuare la sottosezione C (Indicazioni geografiche) non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il mero fatto che quest'ultimo sia identico o simile a un'indicazione geografica.
4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) qualora, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, tale protezione possa indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
ARTICOLO 10.22
Norme generali
1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui alla sottosezione C (Indicazioni geografiche) nel territorio di una Parte sono disciplinate dalla legislazione nazionale di tale Parte.
2. In relazione ai prodotti agricoli ed alimentari, nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una Parte a impedire l'uso continuato e simile di indicazioni geografiche dell'altra Parte, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di tale Parte:
a) per almeno 10 anni prima del 1º gennaio 2004; oppure
b) in buona fede prima di tale data.
3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche da inserire nell'allegato 10-B, qualora sia stata stabilita un'utilizzazione precedente in virtù:
a) del procedimento di opposizione durante le procedure nazionali di registrazione; oppure
b) di qualunque procedimento legale;
tale utilizzazione precedente viene inserita nell'allegato 10-B in relazione all'indicazione geografica in questione:
i) conformemente al meccanismo previsto dall'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3, nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a); e
ii) conformemente al meccanismo previsto dall'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b).
4. Ciascuna delle Parti può stabilire le condizioni pratiche che consentono di differenziare tale utilizzazione precedente dall'indicazione geografica nel proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore.
5. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una Parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra Parte per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale Parte.
6. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una Parte ad applicarne le disposizioni in relazione a qualsiasi denominazione contenuta in un'indicazione geografica dell'altra Parte per prodotti o servizi per i quali la denominazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale Parte.
7. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una Parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra Parte per prodotti della vite per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di tale Parte alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nel territorio di tale Parte.
8. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impedisce a una Parte di proteggere come indicazione geografica, nel rispetto della propria legislazione nazionale, un termine che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.
9. Una Parte può disporre che qualsiasi richiesta ai sensi della sottosezione C (Indicazioni geografiche) in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale Parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima Parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro tale data, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale Parte, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
10. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
11. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non sia protetta o che cessi di essere protetta conformemente alla legislazione nazionale del paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica.
ARTICOLO 10.23
Rapporto con il comitato per il commercio
Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) ha il potere di:
a) adottare una decisione circa l'inserimento nell'elenco dell'allegato 10-B di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3; e
b) modificare l'allegato 10-B conformemente all'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche).
SOTTOSEZIONE D
DISEGNI
ARTICOLO 10.24
Requisiti per la protezione dei disegni registrati 52
1. Le Parti garantiscono la protezione dei disegni creati indipendentemente, che siano nuovi od originali 53 . Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla sottosezione D (Disegni) 54 .
2. La protezione riconosciuta ai disegni non si estende ai disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Un disegno non conferisce diritti quando è contrario all'ordine pubblico o al buon costume 55 .
ARTICOLO 10.25
Diritti conferiti dalla registrazione
Il titolare di un disegno protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo la produzione, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
ARTICOLO 10.26
Durata della protezione
La durata della protezione concessa è di almeno 10 anni a decorrere dalla data della domanda.
ARTICOLO 10.27
Eccezioni
Le Parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
ARTICOLO 10.28
Rapporto con il diritto d'autore
Le Parti prevedono la possibilità che un disegno registrato in una Parte conformemente alla sottosezione D (Disegni) non sia completamente escluso dalla protezione prevista dalla legislazione nazionale di tale Parte in materia di diritto d'autore. Ciascuna delle Parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è possibile goderne 56 .
SOTTOSEZIONE E
BREVETTI
ARTICOLO 10.29
Accordi internazionali
Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti (concluso a Washington il 19 giugno 1970, emendato il 28 settembre 1979 e modificato il 3 febbraio 1984). Le Parti, se del caso, compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al disposto degli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti (adottato a Ginevra il 1º giugno 2000) coerentemente con la legislazione e le procedure nazionali.
ARTICOLO 10.30
Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha. Le Parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui alle sottosezioni E (Brevetti) ed F (Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico) siano coerenti con tale dichiarazione.
2. Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, nonché la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 6 dicembre 2005, sulla modifica dell'accordo TRIPS, che adotta il protocollo che modifica l'accordo TRIPS.
ARTICOLO 10.31
Proroga della durata dei diritti conferiti dai brevetti
Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti 57 da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti ad un procedimento amministrativo di autorizzazione prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le Parti prevedono una proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente al procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio 58 . La proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti non può superare i cinque anni 59 .
ARTICOLO 10.32
Cooperazione
Le Parti convengono di collaborare ad iniziative intese ad agevolare:
a) la concessione di brevetti sulla base delle domande presentate dai richiedenti di una Parte nel territorio dell'altra Parte; e
b) l'abilitazione e il riconoscimento dei consulenti in materia di brevetti di una Parte nel territorio dell'altra Parte.
SOTTOSEZIONE F
PROTEZIONE DEI DATI SULLE PROVE
ARTICOLO 10.33
PROTEZIONE DEI DATI SULLE PROVE COMUNICATI
PER OTTENERE UN'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
DI UN PRODOTTO FARMACEUTICO
Qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di autorizzazione nel territorio di tale Parte, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso della parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi 60 , 61 , 62 .
ARTICOLO 10.34
PROTEZIONE DEI DATI SULLE PROVE COMUNICATI
PER OTTENERE UN'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
DI UN PRODOTTO CHIMICO AGRICOLO
63
1. Qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di 10 anni dalla data di autorizzazione, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso della parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi.
2. Qualora una Parte preveda misure o procedure dirette a evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati per quanto concerne i prodotti chimici agricoli, tale Parte può stabilire le condizioni e le circostanze in cui un prodotto identico o simile può essere commercializzato da terzi sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi.
3. Qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza o all'efficacia di tale prodotto, tale Parte si adopera per trattare tempestivamente la domanda con l'obiettivo di evitare ritardi irragionevoli.
SOTTOSEZIONE G
VARIETÀ VEGETALI
ARTICOLO 10.35
Accordi internazionali
Le Parti confermano i loro obblighi derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, quale riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991), compresa la loro capacità di attuare l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
SEZIONE C
TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ARTICOLO 10.36
Obblighi generali
1. Le Parti confermano gli impegni assunti in forza degli articoli da 41 a 50 dell'accordo TRIPS e in conformità a tali impegni stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso a norma della rispettiva legislazione interna, contro gli atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo.
2. In particolare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 stabiliti da ciascuna delle Parti a norma delle rispettive legislazioni interne:
a) tengono conto, ove opportuno, della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e gli interessi di terzi;
b) sono leali ed equi;
c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati; e
d) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
3. Nessuna disposizione del presente capo pregiudica la capacità delle Parti di applicare la loro legislazione interna in generale né crea alcun obbligo per le Parti di modificare la loro legislazione vigente per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Fatti salvi i precedenti principi generali, nessuna disposizione del presente capo introduce alcun obbligo per le Parti:
a) di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; oppure
b) per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate rispettivamente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.
ARTICOLO 10.37
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Nei procedimenti giudiziari civili per violazione di un diritto di proprietà intellettuale le Parti prendono le misure appropriate, conformemente alla legislazione ed alle politiche nazionali, per pubblicare o mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle decisioni giudiziarie definitive. Nessuna disposizione del presente articolo impone alle Parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
ARTICOLO 10.38
Disponibilità di misure, procedure e mezzi di ricorso civili
1. In relazione ai diritti di proprietà intellettuale quali definiti al paragrafo 2, le Parti mettono a disposizione dei titolari dei diritti, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso civili di cui alla sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale).
2. Ai fini della sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale), si intende per:
a) "titolari del diritto", i titolari di licenze esclusive nonché le federazioni e le associazioni 64 giuridicamente legittimate a rivendicare tali diritti; e
b) "diritti di proprietà intellettuale", tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, dell'accordo TRIPS 65 .
ARTICOLO 10.39
Misure di protezione delle prove
1. Le Parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:
a) contro una parte o, se del caso, un terzo posti sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, per prevenire la violazione di diritti di proprietà intellettuale, in particolare per impedire l'accesso ai circuiti commerciali di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale; e
b) per preservare gli elementi di prova pertinenti relativi alla presunta violazione.
2. Le Parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. Per i procedimenti condotti inaudita altera parte ciascuna delle Parti autorizza le proprie autorità giudiziarie a reagire rapidamente alle richieste di misure provvisorie e a decidere senza indebito indugio.
3. Almeno nei casi di violazione di diritti d'autore o diritti connessi e di contraffazione di marchi, le Parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione e, almeno per quanto riguarda la contraffazione di marchi, delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.
4. Le Parti dispongono che le proprie autorità abbiano il potere di obbligare l'attore, per quanto riguarda le misure provvisorie, a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare, con un sufficiente grado di certezza, che sia in atto o sia imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può tuttavia indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure per l'adozione di tali misure provvisorie.
5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione od omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie hanno il potere di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.
ARTICOLO 10.40
Elementi di prova e diritto d'informazione
1. Fatte salve le rispettive normative nazionali delle Parti in materia di privilegi, tutela della riservatezza o trattamento dei dati personali, ciascuna delle Parti dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare del diritto o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta degli elementi di prova, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione dei terzi presumibilmente coinvolti nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei relativi canali di distribuzione.
ARTICOLO 10.41
Altri rimedi
1. Le Parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le rispettive autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto e almeno relativamente alle merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e alle merci contraffatte per quanto concerne il marchio, abbiano il potere di:
a) ordinare che tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano:
i) distrutte, salvo in circostanze eccezionali; oppure
ii) rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi al titolare del diritto,
senza indennizzo di alcun genere; e
b) ordinare che i materiali e gli strumenti usati principalmente nella fabbricazione o nella creazione di tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano distrutti o rimossi, senza indebito ritardo e senza indennizzo di alcun genere, al di fuori dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni.
2. Nel considerare qualsiasi domanda del titolare del diritto, secondo quanto indicato al paragrafo 1, si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le azioni correttive imposte e gli interessi di terzi.
3. I rimedi di cui al presente articolo possono essere attuati a spese dell'autore della violazione.
ARTICOLO 10.42
Ingiunzioni
Ciascuna delle Parti dispone che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le proprie autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto, abbiano il potere di emettere, nei confronti dell'autore della violazione o, se del caso, nei confronti di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove ciò sia previsto dalla legislazione interna della Parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata al fine di garantirne l'esecuzione.
ARTICOLO 10.43
Misure alternative
Ciascuna delle Parti può prevedere nella propria legislazione nazionale che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, nei casi opportuni e su istanza della persona cui potrebbero essere applicate le misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), qualora tale persona abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza e qualora l'esecuzione delle misure in questione possa causargli un danno sproporzionato e l'indennizzo pecuniario alla parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente 66 .
ARTICOLO 10.44
Risarcimento del danno
1. Le Parti dispongono che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire il pregiudizio che quest'ultimo ha subito a causa della violazione.
2. Per determinare l'importo del risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale le autorità giudiziarie delle Parti hanno il potere di considerare, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi la perdita di profitti e il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato oppure al prezzo al dettaglio raccomandato 67 . Almeno nei casi di violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna delle Parti dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento del danno o come parte di tale risarcimento, i proventi ottenuti dall'autore della violazione che siano attribuibili al comportamento lesivo del diritto.
3. In alternativa al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di stabilire, nei casi opportuni, che il risarcimento dei danni può consistere in una somma forfettaria calcolata in base ad elementi che comprendono, come minimo, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, qualora l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possano prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.
ARTICOLO 10.45
Spese legali
Ciascuna delle Parti dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa oppure eventuali altre spese previste dalla normativa nazionale di tale Parte.
ARTICOLO 10.46
Presunzioni relative al diritto d'autore e ai diritti connessi
Nei procedimenti civili riguardanti il diritto d'autore o diritti connessi, ciascuna delle Parti prevede la presunzione secondo la quale, almeno per quanto riguarda le opere letterarie od artistiche, in mancanza di prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome compare su tale opera, interpretazione, esecuzione o fonogramma in modo abituale è il titolare del diritto, ed è pertanto legittimato ad avviare un procedimento per violazione.
ARTICOLO 10.47
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, ciascuna delle Parti prevede esenzioni o limitazioni nella propria legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi e la portata dei rimedi disponibili nei confronti di tali prestatori, per le violazioni del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei marchi compiute con l'ausilio di sistemi o reti controllati o gestiti da tali soggetti o per loro conto.
2. Le esenzioni o limitazioni di cui al paragrafo 1:
a) riguardano le seguenti funzioni:
i) trasmissione 68 o fornitura di accesso a materiali senza la possibilità di sceglierne e/o di modificarne il contenuto 69 ; e
ii) memorizzazione temporanea (caching) effettuata tramite un processo automatico 70 ; e
b) possono riguardare altresì le seguenti funzioni:
i) memorizzazione su istruzione di un utente di materiale residente in un sistema o in una rete controllati o gestiti dal prestatore di servizi o per suo conto; e
ii) rinvio o collegamento di utenti ad un sito online tramite l'uso di motori di ricerca, compresi repertori e collegamenti ipertestuali.
3. L'ammissibilità a beneficiare delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo non può essere subordinata al fatto che il prestatore di servizi effettui una sorveglianza del proprio servizio o ricerchi in modo esplicito indizi dell'attività di violazione, tranne nella misura in cui ciò sia coerente con le misure tecniche in questione.
4. Ciascuna delle Parti può prevedere nella propria legislazione interna le condizioni che i prestatori di servizi devono soddisfare per essere ammessi a godere delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, ciascuna delle Parti può prevedere procedure appropriate che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche ad opera dei titolari del materiale rimosso o disattivato per errore o per una non corretta identificazione.
5. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di tutele di applicazione generale contro la violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi, oppure dei marchi. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di ciascuna delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.
6. Ciascuna delle Parti può richiedere consultazioni con l'altra Parte per esaminare come affrontare future funzioni di natura analoga a quelle contemplate nel presente articolo.
SEZIONE D
MISURE ALLA FRONTIERA
ARTICOLO 10.48
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica", le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno identico all'indicazione geografica validamente registrata per dette merci nel territorio in cui esse si trovano, oppure un segno che non può essere distinto da tale indicazione geografica nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare dell'indicazione geografica in questione a norma della legislazione della Parte in cui si trovano le merci;
b) "merci contraffatte per quanto concerne il marchio", le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci oppure un marchio che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione a norma della legislazione della Parte in cui si trovano le merci;
c) "merci in transito", le merci per le quali il passaggio nel territorio di una Parte, con o senza trasbordo o sbarco nel territorio della Parte, come anche il deposito, la rottura di carico, il cambiamento del modo di trasporto o della modalità di movimentazione, rappresentino solamente una parte di un itinerario completo che inizia e termina oltre le frontiere della Parte sul cui territorio tali merci transitano;
d) "merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore", le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo, qualora la realizzazione di tale riproduzione costituisca una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso a norma della legislazione nazionale della Parte in cui si trovano le merci;
e) "merci usurpative per quanto concerne il disegno", le merci per le quali il disegno sia stato registrato e alle quali sia stato applicato tale disegno registrato, oppure un disegno che non sia sostanzialmente differente dal disegno registrato, senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tali merci costituisca una violazione a norma della legislazione della Parte in cui si trovano le merci.
ARTICOLO 10.49
Campo di applicazione delle misure alla frontiera
1. Fatto salvo il paragrafo 3, le Parti adottano o mantengono procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali il titolare del diritto può chiedere alle autorità competenti di sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di:
a) merci contraffatte per quanto concerne il marchio;
b) merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore;
c) merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e
d) merci usurpative per quanto concerne il disegno.
2. Le Parti adottano o mantengono procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali le rispettive autorità competenti possono agire d'ufficio per sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di 71 :
a) merci contraffatte per quanto concerne il marchio;
b) merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore; e
c) merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.
3. Le Parti non hanno l'obbligo di prevedere le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le merci in transito. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 10.51 (Cooperazione), paragrafo 2.
4. Singapore si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 possibilmente entro due anni, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda le procedure in materia di:
a) merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e
b) merci usurpative per quanto concerne il disegno.
ARTICOLO 10.50
Identificazione delle spedizioni
Per agevolare l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno e merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.
ARTICOLO 10.51
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, in particolare, le Parti si scambiano informazioni e provvedono a stabilire le modalità della cooperazione da concordare tra le loro autorità doganali, in materia di scambi di: merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno o merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.
2. Per quanto riguarda le spedizioni di merci che transitano o sono trasbordate nel territorio di una Parte, che sono destinate al territorio dell'altra Parte e sulle quali esiste il sospetto che si tratti di merci contraffatte o usurpative le Parti, su propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, forniscono le informazioni disponibili all'altra Parte per consentire un'applicazione efficace della normativa volta a reprimere tali spedizioni. Le Parti non possono fornire informazioni inviate in via riservata dallo spedizioniere, dalla compagnia di navigazione o dall'agente di quest'ultima.
SEZIONE E
COOPERAZIONE
ARTICOLO 10.52
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'attuazione degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:
a) scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, riguardanti anche l'attuazione delle norme e dei sistemi relativi alla proprietà intellettuale con lo scopo di promuovere un'efficiente registrazione dei diritti di proprietà intellettuale;
b) scambio tra le rispettive autorità responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, delle relative esperienze e delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
c) scambio di informazioni e cooperazione sulla sensibilizzazione del pubblico e sulle iniziative appropriate per promuovere la consapevolezza dei vantaggi emananti dai diritti e dai sistemi di proprietà intellettuale;
d) sviluppo delle capacità e cooperazione tecnica per quanto riguarda, tra l'altro: gestione, rilascio di licenze, valutazione e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale; informazioni relative alla tecnologia ed al mercato; agevolazione della collaborazione a livello industriale, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale che possono trovare applicazione nella protezione o nel miglioramento dell'ambiente anche attraverso l'istituzione di una piattaforma o una banca dati; partenariati pubblico-privato a sostegno della cultura e dell'innovazione;
e) scambio di informazioni e cooperazione sulle questioni relative alla proprietà intellettuale, ove opportuno e pertinente agli sviluppi della tecnologia rispettosa dell'ambiente; e
f) qualsiasi altro settore di cooperazione o qualunque altra attività eventualmente discussi e concordati tra le Parti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di designare un punto di contatto al fine di mantenere il dialogo, compresa all'occorrenza la convocazione di riunioni su questioni relative alla proprietà intellettuale tra i rispettivi esperti tecnici nelle materie disciplinate dal presente capo.
3. La cooperazione a norma del presente articolo è realizzata secondo la legislazione, le norme, i regolamenti, le direttive o le politiche di ciascuna delle Parti. La cooperazione avviene anche secondo termini e condizioni concordati tra le Parti e rimane soggetta alla disponibilità di risorse di ciascuna delle Parti.
CAPO 11
CONCORRENZA E QUESTIONI CORRELATE
SEZIONE A
ANTITRUST E CONCENTRAZIONI
ARTICOLO 11.1
Principi
1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Esse riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
2. Al fine di promuovere una concorrenza libera e non falsata in tutti i settori delle proprie economie, ciascuna delle Parti mantiene in vigore nei rispettivi territori una legislazione completa che affronti in modo efficace le seguenti questioni:
a) gli accordi orizzontali e verticali 72 tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; e
c) le concentrazioni tra imprese che producono una sostanziale riduzione della concorrenza o che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
che incidono sugli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 11.2
Attuazione
1. Ciascuna delle Parti mantiene la propria autonomia nello sviluppo e nell'applicazione della sua legislazione. Le Parti si impegnano, tuttavia, a conferire ad autorità provviste di mezzi adeguati la responsabilità di dare efficace applicazione alla legislazione di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2.
2. Le Parti applicheranno le rispettive legislazioni di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equità procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate, compreso il loro diritto di essere sentite prima della decisione in merito a un caso.
SEZIONE B
IMPRESE PUBBLICHE,
IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI
E MONOPOLI DI STATO
ARTICOLO 11.3
Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi
1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle Parti di creare o mantenere imprese pubbliche, o di riconoscere a imprese diritti speciali o esclusivi, in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che le imprese pubbliche e le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi siano soggette alla legislazione di cui alla sezione A (Antitrust e concentrazioni), nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi non facciano uso di tali diritti per mettere in atto, direttamente o indirettamente, anche tramite i loro rapporti con le società madri, con le società controllate o con altre imprese soggette ad una proprietà comune, pratiche anticoncorrenziali atte a danneggiare gli investimenti e lo scambio di beni o di servizi dell'altra Parte in un altro mercato sul quale tali imprese non godono di diritti speciali o esclusivi.
4. Singapore garantisce che le imprese pubbliche o le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi agiscano soltanto secondo considerazioni commerciali nella vendita o nell'acquisto di beni o servizi, ad esempio per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto ed altre condizioni di acquisto o di vendita, e forniscano un trattamento non discriminatorio agli stabilimenti dell'Unione, alle merci dell'Unione ed ai prestatori di servizi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i loro acquisti o le loro vendite, nel caso di imprese con diritti speciali o esclusivi, in relazione all'esercizio di tali diritti speciali o esclusivi.
ARTICOLO 11.4
Monopoli di Stato
Sebbene nessuna disposizione del presente capo possa essere interpretata come un divieto per le Parti di istituire o mantenere monopoli di Stato, le Parti adeguano i monopoli di Stato a carattere commerciale in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione ad opera di tali monopoli nei confronti di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte per quanto concerne le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi applicabili a beni e servizi.
SEZIONE C
SOVVENZIONI
ARTICOLO 11.5
Definizione e campo di applicazione
1. Ai fini del presente accordo, si intende per sovvenzione una misura che soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa per la produzione di beni o di servizi 73 .
2. Le disposizioni del presente capo si applicano solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. S'intendono specifiche le sovvenzioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).
3. Le disposizioni degli articoli 11.7 (Sovvenzioni vietate), 11.8 (Altre sovvenzioni) e 11.10 (Clausola di revisione), come anche le disposizioni di cui all'allegato 11-A, non si applicano alle sovvenzioni al settore della pesca, alle sovvenzioni relative a prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e ad altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
ARTICOLO 11.6
Rapporto con l'OMC
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte, derivanti dell'accordo OMC, concernenti in particolare l'applicazione di misure di difesa commerciale o l'avvio di procedimenti per la risoluzione di controversie o di altre misure appropriate nei confronti di sovvenzioni concesse dall'altra Parte.
ARTICOLO 11.7
Sovvenzioni vietate
1. Per quanto concerne le sovvenzioni relative allo scambio di merci, le Parti confermano i propri diritti ed i propri obblighi sanciti dall'articolo 3 dell'accordo SCM, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Sono vietate le seguenti sovvenzioni relative allo scambio di merci e servizi:
a) qualsiasi accordo giuridico in virtù del quale un governo o un organo pubblico sia tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto all'importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e
b) qualsiasi forma di sostegno a imprese insolventi o in difficoltà (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quello di mercato, le esenzioni fiscali) senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione 74 ,
a meno che la Parte che eroga la sovvenzione, su richiesta dell'altra Parte, non abbia dimostrato che la sovvenzione in questione non incide sul commercio dell'altra Parte, né plausibilmente vi inciderà in futuro.
3. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non impedisce alle Parti di fornire sovvenzioni per porre rimedio a gravi perturbazioni della propria economia. Per "grave perturbazione nell'economia di una Parte" si intende una crisi eccezionale, temporanea e significativa che colpisce l'intera economia di una delle Parti, e non soltanto una regione specifica o un settore economico determinato di una delle Parti.
4. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico né alle sovvenzioni concesse all'industria del carbone.
ARTICOLO 11.8
Altre sovvenzioni
1. Le Parti convengono di fare il possibile per riparare o eliminare, mediante l'applicazione delle rispettive legislazioni in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate da altre sovvenzioni specifiche relative allo scambio di merci e servizi non disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui tali sovvenzioni incidano o possano incidere sugli scambi commerciali delle Parti; le Parti si impegnano altresì a prevenire l'insorgere di tali situazioni. L'allegato 11-A contiene orientamenti specifici sui tipi di sovvenzioni che non producono tali effetti.
2. Le Parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una di esse, e di avviare un primo dialogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di sviluppare norme applicabili ad altre sovvenzioni, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale. A tal fine le Parti possono adottare una decisione in seno al comitato per il commercio.
ARTICOLO 11.9
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni relative agli scambi di merci ed alla prestazione di servizi. A tal fine, ogni due anni ciascuna Parte presenta all'altra una relazione sulla base giuridica, sulla forma e, nei limiti del possibile, sull'importo o sul bilancio e sui beneficiari delle sovvenzioni concesse dalle proprie pubbliche amministrazioni o da qualsiasi altro organismo pubblico.
2. Tale relazione si intende presentata qualora le informazioni pertinenti siano rese accessibili, dalle Parti o per loro conto, su un sito web pubblico, entro giugno del secondo anno civile successivo alla concessione delle sovvenzioni.
ARTICOLO 11.10
Clausola di revisione
Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui è fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti può sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti.
SEZIONE D
QUESTIONI GENERALI
ARTICOLO 11.11
Cooperazione e coordinamento in materia di applicazione della legge
Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento per rafforzare ulteriormente l'effettiva applicazione della legge. Le rispettive autorità fanno il possibile per cooperare e coordinare l'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali al fine di raggiungere l'obiettivo del presente accordo, vale a dire una concorrenza libera e non falsata nell'ambito delle loro relazioni commerciali.
ARTICOLO 11.12
Riservatezza
1. Qualora una Parte comunichi informazioni in virtù del presente accordo, tale Parte garantisce la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate.
2. Qualora una Parte comunichi informazioni in via riservata in virtù del presente accordo, la Parte che riceve tali informazioni ne garantisce la riservatezza conformemente alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.
ARTICOLO 11.13
Consultazione
1. Per favorire la comprensione reciproca tra le Parti o per affrontare determinate questioni che sorgano nell'ambito delle sezioni A (Antitrust e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, e monopoli di Stato) o D (Questioni generali), ciascuna delle Parti, su richiesta dell'altra, avvia consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte. Nelle sue richieste, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, qualsiasi questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle sezioni A (Antitrust e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi e monopoli di Stato) o D (Questioni generali).
3. Per facilitare l'esame della questione che è oggetto delle consultazioni, ciascuna delle Parti si adopera per fornire all'altra Parte le pertinenti informazioni non riservate.
ARTICOLO 11.14
Meccanismo di mediazione e risoluzione delle controversie
Nessuna delle Parti può ricorrere alle disposizioni dei capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione) per qualsiasi questione attinente al presente capo, ad eccezione delle questioni disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).
CAPO 12
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SEZIONE A
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
ARTICOLO 12.1
Contesto e obiettivi
1. Le Parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il preambolo dell'accordo OMC, la dichiarazione ministeriale di Singapore dell'OMC del 1996, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, del 2008. Tenendo in considerazione tali strumenti, le Parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare e promuovere il commercio internazionale e le loro relazioni economiche e commerciali bilaterali in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un'impostazione globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
3. Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. Nel contempo le Parti sottolineano l'importanza di non utilizzare le norme in materia di ambiente e di lavoro per scopi protezionistici.
4. Le Parti riconoscono come loro obiettivo il rafforzamento delle loro relazioni commerciali e della collaborazione in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile secondo quanto indicato ai paragrafi 1 e 2. Alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna Parte, le Parti non intendono armonizzare le rispettive norme in materia di lavoro o di ambiente.
ARTICOLO 12.2
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1. Le Parti riconoscono il diritto loro spettante di stabilire i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti, in conformità ai principi sanciti dalle norme o dagli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui sono firmatarie, secondo quanto previsto agli articoli 12.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente).
2. Le Parti continuano a migliorare tali norme e politiche e si adoperano per garantire ed incoraggiare elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro.
SEZIONE B
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE –
ASPETTI INERENTI AL LAVORO
75
ARTICOLO 12.3
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla globalizzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di interesse comune.
2. Le Parti confermano i rispettivi impegni, assunti nell'ambito della dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, a riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento essenziale dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale. Le Parti sono decise a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire a tutti un lavoro dignitoso.
3. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ed in particolare:
a) la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Le Parti confermano i loro impegni ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che Singapore e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato.
4. Le Parti si adopereranno assiduamente per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambieranno informazioni al riguardo. Esse prenderanno inoltre in considerazione la ratifica e l'attuazione efficace di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto delle circostanze nazionali. Le Parti si scambieranno informazioni al riguardo.
5. Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo.
ARTICOLO 12.4
Cooperazione in materia di lavoro
nel contesto del commercio e dello sviluppo sostenibile
Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche del lavoro relativi al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le Parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:
a) la cooperazione nelle sedi internazionali per affrontare gli aspetti occupazionali del commercio e dello sviluppo sostenibile, compresi, tra l'altro, la riunione dell'OIL e il vertice Europa/Asia;
b) lo scambio di informazioni e la condivisione di buone pratiche in settori quali le normative e le pratiche del lavoro, i sistemi che assicurano il rispetto e l'applicazione, la gestione delle controversie di lavoro, la consultazione delle parti sociali, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori nonché la salute e la sicurezza sul lavoro;
c) lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi dell'accordo sugli aspetti occupazionali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle Parti o da entrambe;
d) lo scambio di opinioni sulla promozione della ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle altre convenzioni di reciproco interesse, nonché sull'effettiva attuazione delle convenzioni ratificate;
e) la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere; e
f) lo scambio di opinioni in merito all'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia di lavoro hanno sul commercio.
ARTICOLO 12.5
Informazioni scientifiche
Nella preparazione e nell'attuazione delle misure per la salute e la sicurezza sul lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti, ciascuna di esse tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali correlati, laddove esistano, compreso il principio di precauzione sancito in tali norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.
SEZIONE C
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE –
ASPETTI AMBIENTALI
ARTICOLO 12.6
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le norme e le misure in materia di commercio e di ambiente. In tale contesto, le Parti si consulteranno e coopereranno, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali di comune interesse attinenti al commercio.
2. Le Parti danno efficace attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, nelle rispettive leggi e nei regolamenti o in altre misure o pratiche vigenti nei rispettivi territori 76 .
3. Le Parti confermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito "UNFCCC"), e del relativo protocollo di Kyoto in modo coerente con i principi e le disposizioni dell'UNFCCC. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale basato su norme nel quadro dell'UNFCCC partendo dalle decisioni adottate in tale ambito, nonché per sostenere gli sforzi intesi a sviluppare, nel quadro dell'UNFCCC, un accordo internazionale sui cambiamenti climatici applicabile a tutte le parti per il periodo successivo al 2020.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, a condizione che tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio.
ARTICOLO 12.7
Commercio di legname e prodotti del legno
Le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste a livello globale. A tal fine, le Parti si impegnano a:
a) scambiarsi informazioni sulle strategie per promuovere il commercio e il consumo di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, e a promuovere la consapevolezza circa tali strategie;
b) promuovere l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale a livello mondiale, e a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti, ad esempio mediante la promozione dell'uso di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, anche attraverso sistemi di verifica e certificazione;
c) cooperare per promuovere l'efficacia delle misure o delle politiche intese a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti; e
d) promuovere l'applicazione efficace della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) per quanto riguarda le specie di alberi il cui stato di conservazione è considerato a rischio.
ARTICOLO 12.8
Commercio di prodotti ittici
Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione delle risorse ittiche in modo sostenibile. A tal fine, le Parti si impegnano a:
a) rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche come definiti dagli strumenti internazionali ratificati dalle Parti, e a sostenere i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito "FAO") ed i pertinenti strumenti dell'ONU in questi campi;
b) introdurre ed attuare misure efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN"), compresa la cooperazione con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture per l'esportazione di pesce e prodotti della pesca. Le Parti agevolano altresì l'esclusione dei prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN;
c) adottare misure efficaci di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto delle misure di conservazione, quali misure di competenza dello Stato di approdo appropriate; e
d) sostenere i principi dell'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, ed a rispettare le pertinenti disposizioni dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
ARTICOLO 12.9
Informazioni scientifiche
Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti, ciascuna di esse tiene conto dei dati scientifici e delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali, laddove esistano, nonché del principio di precauzione.
ARTICOLO 12.10
COOPERAZIONE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI
DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali attinenti al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le Parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:
a) lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi del presente accordo sugli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle Parti o da entrambe;
b) la cooperazione nelle sedi internazionali competenti per gli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'ambito dell'OMC, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente;
c) la cooperazione finalizzata a promuovere la ratifica e l'attuazione efficace degli accordi multilaterali in materia di ambiente che incidono sul commercio;
d) lo scambio di informazioni e la cooperazione per quanto riguarda i sistemi di certificazione e di etichettatura pubblici e privati, compresi l'etichettatura ecologica e gli appalti pubblici verdi;
e) lo scambio di opinioni sull'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia ambientale hanno sul commercio;
f) la cooperazione concernente gli aspetti legati al commercio del regime internazionale attuale e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i modi per ovviare agli effetti negativi del commercio sul clima, nonché i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
g) la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;
h) la gestione sostenibile delle foreste volta a promuovere misure efficaci per la certificazione della produzione sostenibile di legname;
i) lo scambio di opinioni sulla relazione tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale;
j) lo scambio di opinioni sulla liberalizzazione dei beni e dei servizi ambientali; e
k) lo scambio di opinioni in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 12.11
Commercio ed investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile
1. Le Parti sono decise a continuare a compiere sforzi particolari per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le Parti riconoscono inoltre l'utilità degli sforzi volti a promuovere lo scambio di merci soggette a sistemi privati o volontari volti a garantire lo sviluppo sostenibile, quali l'etichettatura ecologica o il commercio equo ed etico.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione ad agevolare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi rispettosi del clima, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, anche tramite l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi.
3. Le Parti riconoscono la necessità di garantire che, al momento di elaborare i sistemi di sostegno pubblico per i combustibili fossili, si tenga in debito conto la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e di limitare le distorsioni degli scambi per quanto possibile. Sebbene l'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), paragrafo 2, lettera b), non si applichi alle sovvenzioni all'industria del carbone, le Parti condividono l'obiettivo di ridurre progressivamente le sovvenzioni per i combustibili fossili. Tale riduzione può essere accompagnata da misure volte ad attenuare le conseguenze sociali legate al passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio. Inoltre entrambe le Parti promuoveranno attivamente lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, anche tramite investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.
4. Nel promuovere il commercio e gli investimenti, le Parti devono compiere sforzi particolari per promuovere pratiche di responsabilità sociale delle imprese adottate su base volontaria. A tale riguardo, ciascuna delle Parti fa riferimento ai principi, alle norme ed agli orientamenti pertinenti accettati a livello internazionale, che ha concordato o cui ha aderito, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni e a cooperare in materia di promozione della responsabilità sociale delle imprese.
ARTICOLO 12.12
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Le Parti non rinunciano né altrimenti derogano, né propongono di rinunciare o altrimenti derogare alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
ARTICOLO 12.13
Trasparenza
Ciascuna delle Parti garantisce che tutte le misure di applicazione generale volte a tutelare l'ambiente o le condizioni di lavoro, che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le Parti, siano sviluppate, introdotte e gestite in modo trasparente e con debito preavviso, e che ai soggetti interessati sia offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni, in conformità alla propria legislazione nazionale ed al capo 13 (Trasparenza).
ARTICOLO 12.14
Riesame dell'impatto sullo sviluppo sostenibile
1. Ciascuna delle Parti si impegna a monitorare, valutare e riesaminare l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, congiuntamente o singolarmente, mediante i propri processi partecipativi e le proprie istituzioni pertinenti, conformemente alle proprie prassi vigenti.
2. Le Parti si scambieranno opinioni sulle metodologie e sugli indicatori per la valutazione d'impatto sulla sostenibilità del commercio.
ARTICOLO 12.15
Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio
1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della propria amministrazione un ufficio chiamato a fungere da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Le Parti istituiscono un consiglio per il commercio e lo sviluppo sostenibile (di seguito "consiglio"). Il consiglio è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna delle Parti.
3. Il consiglio si riunisce entro i primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni volta che sia necessario, per sovrintendere all'attuazione del presente capo.
4. Ciascuna riunione del consiglio comprende una seduta pubblica con le parti interessate per uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione del presente capo. Le Parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi imprenditoriali e di altri soggetti interessati a seconda dei casi.
5. Ciascuna delle Parti ricorre a meccanismi di consultazione esistenti, o ne istituisce di nuovi, per ottenere il parere dei soggetti nazionali interessati, ad esempio i gruppi consultivi nazionali, in merito all'attuazione del presente capo. Tali meccanismi includono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati indipendenti a livello economico, sociale ed ambientale. Tra tali soggetti interessati sono comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre alle organizzazioni non governative. Tali soggetti interessati possono, di loro iniziativa, presentare alle rispettive Parti pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo.
ARTICOLO 12.16
Consultazioni governative
1. In caso di disaccordo su qualsiasi questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 12.16 (Consultazioni governative) e 12.17 (Gruppo di esperti). Non si applicano al presente capo le disposizioni dei capi 14 (Risoluzione di controversie) e 15 (Meccanismi di mediazione).
2. In caso di disaccordo quale richiamato al paragrafo 1, ciascuna Parte può chiedere l'apertura di consultazioni con l'altra Parte inviando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
3. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe, prendendo in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle Parti e quello di tali organizzazioni. All'occorrenza le Parti possono, previo accordo reciproco, chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi, o di qualsiasi persona od organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4. La Parte che ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata può chiedere che il consiglio sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il consiglio si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.
5. Se necessario, il consiglio può consultare le parti interessate pertinenti.
6. Le decisioni adottate dal consiglio vengono rese pubbliche, salvo diversa decisione del consiglio.
ARTICOLO 12.17
Gruppo di esperti
1. Una Parte può richiedere, presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, l'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione per la quale il consiglio non abbia trovato una soluzione soddisfacente entro 120 giorni dalla presentazione di una domanda di convocazione del consiglio per valutare tale questione a norma dell'articolo 12.16 (Consultazioni governative), paragrafo 4, o entro un termine più lungo eventualmente stabilito da entrambe le Parti.
2. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio stabilisce le regole di procedura del gruppo di esperti, prendendo spunto dalle pertinenti regole di procedura di cui all'allegato 14-A. Si applicano al presente articolo i principi di cui all'allegato 14-B.
3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo il consiglio istituisce un elenco di almeno 12 persone che accettano e sono in grado di prestare il proprio contribuito in seno al gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco di esperti per ciascuna delle Parti e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna delle Parti propone almeno quattro persone designate come esperti nel proprio sottoelenco. Previo accordo di entrambe le Parti, ciascuna di esse propone altresì almeno due persone per il sottoelenco di presidenti. Nel corso delle proprie riunioni il consiglio riesaminerà l'elenco per garantire che sia mantenuto almeno a questo livello.
4. L'elenco di cui al paragrafo 3 comprende persone con conoscenze o competenze specifiche in relazione alle questioni disciplinate nel presente capo, al diritto del lavoro o dell'ambiente o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto concerne le questioni di cui sono chiamate ad occuparsi né essere collegate al governo di Singapore o di uno Stato membro dell'Unione, o all'Unione.
5. Un gruppo di esperti è composto di tre membri, salvo diverso accordo tra le Parti. Entro 30 giorni dalla data in cui la Parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione del gruppo di esperti, le Parti si consultano per concordare la composizione del medesimo. Qualora non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro tale termine, le Parti di comune accordo scelgono il presidente dal pertinente sottoelenco di cui al paragrafo 3 oppure, qualora non raggiungano un accordo entro i successivi sette giorni, lo estraggono a sorte. Ciascuna delle Parti designa un esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 entro 14 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni. Le Parti possono convenire che qualsiasi altro esperto possa far parte del gruppo di esperti, purché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4. Qualora la composizione del gruppo di esperti non sia stata completata entro il termine di 44 giorni dalla data in cui la Parte chiamata a rispondere riceve la domanda di costituzione di un gruppo di esperti, gli esperti che non siano ancora stati nominati sono estratti a sorte entro il termine di sette giorni dai sottoelenchi di cui al paragrafo 3 tra le persone proposte dalle Parti che non hanno completato la procedura. Qualora tale elenco non sia stato ancora stabilito, gli esperti sono estratti a sorte tra le persone che sono state formalmente proposte da una delle Parti o da entrambe. La data di costituzione del gruppo di esperti è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre esperti.
6. Salvo che le Parti decidano diversamente entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del seguente mandato:
"Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo relativo al commercio ed allo sviluppo sostenibile, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, conformemente al disposto dell'articolo 12.17 (Gruppo di esperti), paragrafo 8, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione".
7. Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Per le questioni legate all'adempimento degli accordi multilaterali di cui agli articoli 12.3 (Norme ed accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme ed accordi multilaterali in materia di ambiente), il gruppo di esperti deve chiedere informazioni ed ottenere il parere dell'OIL o degli organismi istituiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute nell'ambito del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.
8. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti una relazione interinale e una relazione finale. Tali relazioni accertano i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti, oltre a fornire le motivazioni alla base di tutte le risultanze e raccomandazioni formulate. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti la relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Le Parti possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito alla relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle Parti la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora ritenga che i termini di cui al presente paragrafo non possano essere rispettati, il presidente del gruppo di esperti ne dà notifica alle Parti per iscritto, precisando le ragioni del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti intende trasmettere la propria relazione interinale e finale. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo diverso accordo tra le Parti. Tale relazione finale sarà resa disponibile al pubblico, a meno che le Parti non decidano altrimenti.
9. Le Parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La Parte interessata informa i soggetti interessati, tramite i meccanismi di consultazione di cui all'articolo 12.15 (Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio), paragrafo 5, e l'altra Parte circa le sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare, entro tre mesi dalla data in cui la relazione è stata presentata alle Parti. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal consiglio. I soggetti interessati possono presentare osservazioni al consiglio al riguardo.
CAPO 13
TRASPARENZA
ARTICOLO 13.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) "misure di applicazione generale", qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, sentenza, procedura o decisione amministrativa che possa avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo. Sono escluse le decisioni che producono effetti nei confronti di una singola persona;
b) "soggetto interessato", qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale.
ARTICOLO 13.2
Obiettivi e campo di applicazione
1. Riconoscendo l'incidenza che i rispettivi contesti normativi possono avere sugli investimenti e sugli scambi commerciali tra di esse, le Parti si adoperano per predisporre un contesto regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese, che svolgono attività sul loro territorio.
2. Le Parti, nel confermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e gestione delle misure di applicazione generale.
ARTICOLO 13.3
Pubblicazione delle misure di applicazione generale
1. In relazione alle misure di applicazione generale, ciascuna delle Parti garantisce che:
a) tali misure siano facilmente accessibili ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere ai soggetti interessati e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) venga, per quanto possibile, fornita una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e
c) sia previsto un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di tali misure, tranne quando ciò non sia possibile per ragioni di urgenza.
2. Ciascuna delle Parti:
a) si adopera per pubblicare preventivamente qualsiasi proposta di misura di applicazione generale che intenda adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offre ai soggetti interessati ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali possibilità; e
c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati in merito alle misure proposte.
ARTICOLO 13.4
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Per agevolare l'efficace attuazione del presente accordo e la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo, ciascuna delle Parti designa un punto di contatto al momento della sua entrata in vigore.
2. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile per le questioni attinenti all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.
3. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dai soggetti interessati dell'altra Parte in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, ed alla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti in applicazione del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.
4. Le Parti riconoscono che qualsiasi risposta fornita in applicazione del paragrafo 3 può non essere definitiva o giuridicamente vincolante ma soltanto a scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
5. Qualsiasi richiesta di informazioni a norma del presente articolo è trasmessa all'altra Parte tramite i punti di contatto pertinenti di cui al paragrafo 1.
6. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce senza indugio le informazioni e risponde alle domande riguardanti le misure di applicazione generale, in vigore o proposte, che la Parte richiedente ritiene possano incidere sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che alla Parte richiedente siano state precedentemente notificate tali misure.
7. Le Parti creano o mantengono meccanismi adeguati per cercare una soluzione efficace ai problemi che i soggetti interessati dell'altra Parte possano incontrare nell'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale. Tali processi devono essere accessibili, temporalmente definiti, trasparenti e orientati ai risultati. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute dalle Parti, né i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti dai capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione).
8. Qualsiasi informazione fornita a norma del presente articolo non pregiudica l'eventuale coerenza della misura con il presente accordo.
ARTICOLO 13.5
Procedimenti amministrativi
Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale, ciascuna delle Parti, nell'applicare nei casi specifici tali misure a persone, beni o servizi determinati dell'altra Parte:
a) si adopera per informare i soggetti interessati dell'altra Parte direttamente coinvolti in un procedimento, con un preavviso ragionevole e secondo le proprie procedure, dell'apertura di un procedimento, fornendo informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda ai soggetti interessati una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, nella misura in cui i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
c) garantisce che le proprie procedure siano basate sulla propria legislazione e ad essa conformi.
ARTICOLO 13.6
Riesame dei provvedimenti amministrativi
1. Ciascuna delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, crea o mantiene procedure od istanze giudiziarie, arbitrali o amministrative per un riesame tempestivo e, qualora ciò sia giustificato, per una riforma dei provvedimenti amministrativi 77 relativi alle materie oggetto del presente accordo. Tali tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale circa l'esito della questione.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che, innanzi a tali tribunali o nell'ambito di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b) una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio ordinamento giuridico, ciascuna delle Parti garantisce che tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
ARTICOLO 13.7
QUALITÀ ED EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE
E BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA
1. Le Parti si impegnano a cooperare per promuovere la qualità e l'efficacia delle rispettive regolamentazioni tramite lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e si impegnano a cooperare per promuoverli nell'ambito delle rispettive amministrazioni, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.
ARTICOLO 13.8
Norme specifiche
Le norme specifiche contenute in altri capi del presente accordo e concernenti l'oggetto del presente capo, nella misura in cui differiscano dalle disposizioni del presente capo, prevalgono su queste ultime.
CAPO 14
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 14.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è prevenire e risolvere qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione del presente accordo tra le Parti al fine di giungere, per quanto possibile, a soluzioni accettabili per entrambe.
ARTICOLO 14.2
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.
SEZIONE B
CONSULTAZIONI
ARTICOLO 14.3
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, ed illustrando i motivi della richiesta, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) e i motivi per l'applicabilità di tali disposizioni.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte convenuta, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle Parti in eventuali procedimenti ulteriori.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o, se del caso, beni o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano diversamente.
5. Se la Parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale).
SEZIONE C
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SOTTOSEZIONE A
PROCEDURE DI ARBITRATO
ARTICOLO 14.4
Avvio del procedimento arbitrale
1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni), la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione).
ARTICOLO 14.5
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro cinque giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le Parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio.
3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, estraendolo a sorte tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.
4. Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:
a) ciascuna delle Parti può designare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e
b) qualora una delle Parti non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla Parte in applicazione dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.
5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati dal paragrafo 4:
a) qualora entrambe le Parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla Parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure
b) qualora soltanto una delle Parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte.
6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente viene scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano cittadini di una delle Parti.
7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre arbitri.
8. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle regole da 19 a 25 dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 14.6
Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza
Su richiesta di una delle Parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
ARTICOLO 14.7
Relazione interinale del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le Parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2.
Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 1 e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 2.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le Parti.
ARTICOLO 14.8
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
SOTTOSEZIONE B
ESECUZIONE
ARTICOLO 14.9
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti adottano le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
ARTICOLO 14.10
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla Parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
ARTICOLO 14.11
Riesame delle misure adottate
per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione), la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo; spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 14.12
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione), la Parte convenuta avvia negoziati con la Parte attrice al fine di concordare un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le Parti.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione), la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la Parte attrice intende sospendere. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La sospensione degli obblighi è temporanea e non si applica:
a) una volta che le Parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata); oppure
b) una volta che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 1, permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione); oppure
c) qualora le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) siano state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2.
ARTICOLO 14.13
Riesame delle misure adottate
per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice ed al comitato per il commercio qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca della sospensione degli obblighi messa in atto dalla Parte attrice.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione), la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. La decisione del collegio arbitrale è notificata alle Parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione), la sospensione degli obblighi è revocata.
SOTTOSEZIONE C
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 14.14
Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale
1. Su richiesta per iscritto di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della Parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le Parti. Qualora la Parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 14.21 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti.
2. Le Parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.
ARTICOLO 14.15
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia soggetta alla disciplina del presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.
ARTICOLO 14.16
Regole di procedura
1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinati dall'allegato 14-A.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità all'allegato 14-A.
ARTICOLO 14.17
Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.
2. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità all'allegato 14-A.
ARTICOLO 14.18
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione).
ARTICOLO 14.19
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 14.2 (Campo di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle Parti come riservata.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 14.20
Elenchi degli arbitri
1. Le Parti stabiliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di cinque persone disposte ed atte a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto disposto dall'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di almeno 10 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone al momento dell'entrata in vigore del presente accordo un elenco di almeno cinque persone atte ad esercitare la funzione di arbitro.
3. Il comitato per il commercio provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto, commercio internazionale o risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni a titolo personale, non devono essere collegati al governo di nessuna delle Parti e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 14-B.
ARTICOLO 14.21
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una Parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica in base alle disposizioni del presente capo oppure in base all'accordo OMC, tale Parte non può avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una Parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente ad opera di una delle Parti della controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 del DSU e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio a norma dell'articolo 14.8 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata).
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi secondo quanto disposto dal presente capo.
ARTICOLO 14.22
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le Parti.
ARTICOLO 14.23
Riesame e modifica del capo
Le Parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente capo ed i relativi allegati.
CAPO 15
MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 15.1
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi misura rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le Parti, salvo disposizioni contrarie.
SEZIONE A
PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 15.2
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui tale richiesta è formulata fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.
2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
ARTICOLO 15.3
Avvio del procedimento
1. Una Parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
a) indica la specifica misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; e
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
ARTICOLO 15.4
Scelta del mediatore
1. Le Parti si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 15.3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2.
2. Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o al suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Rappresentanti di entrambe le Parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.
3. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle Parti.
5. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 14-B si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 9 e da 46 a 49 dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 15.5
Regole del procedimento di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le Parti.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le Parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7. La procedura si conclude:
a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase del procedimento, nel giorno di tale accordo;
c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione; oppure
d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione.
SEZIONE B
ATTUAZIONE
ARTICOLO 15.6
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata in tali procedimenti; ii) delle procedure applicate; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle Parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
SEZIONE C
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 15.7
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie).
2. La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le Parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e a meno che le Parti non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 15.8
Termini
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le Parti.
ARTICOLO 15.9
Spese
1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le Parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 10, lettera b), dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 15.10
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti si consultano sulla necessità di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.
CAPO 16
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 16.1
Comitato per il commercio
1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell'Unione e di Singapore.
2. Il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
d) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le Parti;
e) fatti salvi i capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione), si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
f) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.
4. Il comitato per il commercio può:
a) decidere di istituire o sciogliere comitati specializzati, o affidare loro responsabilità, fermo restando che i poteri riconosciuti ai comitati specializzati per l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti o di modifiche possono essere modificati solo secondo la procedura di modifica di cui all'articolo 16.5 (Modifiche);
b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile;
c) esaminare le possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti;
d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, ivi compresi i collegi arbitrali di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie);
e) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
f) adottare il proprio regolamento interno; e
g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa su cui le Parti possano convenire.
5. Il comitato per il commercio informa il comitato misto istituito nell'ambito dell'APC in merito alle proprie attività e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.
6. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano l'intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 16.2
Comitati specializzati
1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:
a) il comitato per lo scambio di merci;
b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il "comitato SPS");
c) il comitato doganale; e
d) il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.
2. La composizione, il mandato, i compiti e, se del caso, il funzionamento dei comitati specializzati sono definiti nelle pertinenti disposizioni del presente accordo o dal comitato per il commercio.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma ogni due anni, al livello appropriato, alternativamente nell'Unione o a Singapore, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti da rappresentanti di Singapore e dell'Unione. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle loro attività al comitato per il commercio nel corso delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
ARTICOLO 16.3
Evoluzione della normativa OMC
In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC che le Parti hanno integrato nel presente accordo, le Parti si consultano reciprocamente, attraverso il comitato per il commercio, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, ove necessario. In seguito a tale riesame le Parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente accordo di conseguenza.
ARTICOLO 16.4
Processo decisionale
1. Le Parti possono adottare decisioni in seno al comitato per il commercio o ad un comitato specializzato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato per il commercio o un comitato specializzato può formulare raccomandazioni appropriate nei casi previsti dal presente accordo.
3. Il comitato per il commercio o un comitato specializzato adotta le proprie decisioni e le proprie raccomandazioni sulla base di un accordo tra le Parti.
ARTICOLO 16.5
Modifiche
1. Le Parti possono convenire di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.
2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le Parti possono, in seno al comitato per il commercio o ad un comitato specializzato, adottare una decisione diretta a modificare il presente accordo, nei casi previsti dal medesimo.
ARTICOLO 16.6
Fiscalità
1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di Singapore, dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri derivanti da convenzioni fiscali tra Singapore e l'Unione o uno dei suoi Stati membri. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra Singapore e l'Unione o uno dei suoi Stati membri, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito 78 .
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.
5.
a)
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.
b) Subito dopo l'adozione di tali misure Singapore ne dà notifica all'Unione; tali misure sono immediatamente oggetto di consultazioni in seno al comitato per il commercio con l'obiettivo di giungere ad un'intesa reciproca.
c) Laddove tali misure incidano sull'equilibrio complessivo degli impegni concordati tra le Parti mediante il presente accordo, le Parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare i rispettivi elenchi di impegni specifici per effetto di tali misure.
ARTICOLO 16.7
Conto corrente e movimenti di capitali
1. Le Parti autorizzano, in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile 79 sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti in relazione alle operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.
2. Le Parti si consultano onde agevolare tra loro i movimenti di capitali che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo, ed in particolare la graduale liberalizzazione del conto capitale e finanziario al fine di sostenere un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine.
ARTICOLO 16.8
Fondi sovrani di investimento
Ciascuna Parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).
ARTICOLO 16.9
Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti connessi agli scambi di merci e servizi e allo stabilimento.
2. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.
3. La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive ne dà sollecitamente notifica all'altra Parte.
4. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato per il commercio. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna;
b) la situazione economica e commerciale esterna; oppure
c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte interessata.
ARTICOLO 16.10
Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti
1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di rischio di gravi difficoltà per il funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia temporanee in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti. Tali misure devono essere strettamente necessarie e la loro durata non deve superare in nessun caso i sei mesi 80 ; esse non devono inoltre costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una Parte e un paese terzo in situazioni simili.
2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
ARTICOLO 16.11
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; oppure
iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;
c) impedire alle Parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 16.12
Divulgazione delle informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora una Parte comunichi al comitato per il commercio o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la Parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
ARTICOLO 16.13
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti possono fissare un'altra data di comune accordo.
3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.
ARTICOLO 16.14
Durata
1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 2. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle Parti ha presentato tale richiesta.
ARTICOLO 16.15
Adempimento degli obblighi
Le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.
ARTICOLO 16.16
Mancanza di efficacia diretta
Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
ARTICOLO 16.17
Allegati, appendici, dichiarazioni comuni,
protocolli e intese
Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.
ARTICOLO 16.18
Rapporti con altri accordi
1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione e rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato e cooperazione.
2. Resta inteso le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.
ARTICOLO 16.19
Future adesioni all'Unione
1. L'Unione notifica senza indugio a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:
a) fornire, su richiesta di Singapore e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse.
3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Le Parti esaminano gli effetti di un'adesione sul presente accordo in sede di comitato per il commercio con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione all'Unione di un paese terzo. Le Parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, mettere in atto gli adeguamenti o gli accordi di transizione necessari.
ARTICOLO 16.20
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b) per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.
Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione non comprese nei territori di cui al paragrafo 1, lettera a).
ARTICOLO 16.21
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Allegati ed appendici del capo 2 |
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Allegato 2-A |
Soppressione dei dazi doganali |
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Appendice 2-A-1 |
Tabella dei dazi di Singapore |
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Appendice 2-A-2 |
Tabella dei dazi dell'Unione |
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Allegato dell'appendice 2-A-2 |
Tabella dei dazi dell'Unione – Linee tariffarie |
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Allegato 2-B |
Veicoli a motore e loro parti |
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Allegato 2-C |
Prodotti farmaceutici e dispositivi medici |
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Allegato ed appendici del capo 4 |
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Allegato 4-A |
Prodotti elettronici |
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Appendice 4-A-1 |
Campo di applicazione |
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Appendice 4-A-2 |
Categorie di prodotti |
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Appendice 4-A-3 |
Definizioni |
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Allegati del capo 5 |
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Allegato 5-A |
Autorità competenti |
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Allegato 5-B |
Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale |
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Allegati ed appendici del capo 8 |
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Allegato 8-A |
Elenco di impegni specifici dell'Unione |
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Appendice 8-A-1 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità all'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici) |
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Appendice 8-A-2 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità all'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici) |
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Appendice 8-A-3 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità agli articoli 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese) |
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Allegato 8-B |
Elenco di impegni specifici di Singapore |
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Appendice 8-B-1 |
Singapore - Elenco di impegni specifici |
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Appendice 8-B-2 |
Singapore - Elenco di impegni specifici – Appendice sui servizi finanziari |
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Allegati del capo 9 |
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Allegato 9-A |
Enti delle amministrazioni centrali che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
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Allegato 9-B |
Enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
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Allegato 9-C |
Enti pubblici e altri enti che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
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Allegato 9-D |
Merci |
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Allegato 9-E |
Servizi |
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Allegato 9-F |
Concessioni di servizi e lavori di costruzione |
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Allegato 9-G |
Note generali e deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 9.4 (Principi generali) |
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Allegato 9-H |
Mezzi di pubblicazione |
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Allegato 9-I |
Partenariati pubblico-privato |
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Allegati del capo 10 |
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Allegato 10-A |
Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle Parti |
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Allegato 10-B |
Indicazioni geografiche protette |
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Allegati del capo 11 |
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Allegato 11-A |
Principi applicabili ad altre sovvenzioni |
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Allegati del capo 14 |
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Allegato 14-A |
Regole di procedura dell'arbitrato |
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Allegato 14-B |
Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori |
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Protocollo |
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Protocollo 1 |
sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa (comprende gli allegati e le dichiarazioni comuni) |
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Intese |
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Intesa 1 |
In relazione all'articolo 16.6 (Fiscalità) |
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Intesa 2 |
In relazione alla retribuzione degli arbitri |
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Intesa 3 |
Ulteriori disposizioni in materia doganale |
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Intesa 4 |
Riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) |
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Dichiarazione comune |
relativa alle unioni doganali |