Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


ALLEGATO XI

INTESE DA 1 A 5 E DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLE UNIONI DOGANALI

INTESA 1

in relaZionE ALL'ArticOlO 16.6 (Fiscalità)

Le Parti convengono che con l'espressione "disposizioni del presente accordo" di cui all'articolo 16.6 (Fiscalità), paragrafo 1, si intendono le disposizioni che:

a)    accordano un trattamento non discriminatorio alle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci);

b)    ostano al mantenimento in vigore o all'istituzione di dazi doganali o misure fiscali nei confronti delle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); e

c)    accordano un trattamento non discriminatorio ai prestatori di servizi e agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico), sezione A (Disposizioni generali), sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi), sezione C (Stabilimento) e sezione E (Quadro normativo), sottosezione 6 (Servizi finanziari).



INTESA 2

in relazione alla retribuzione degli arbitrI

Per quanto riguarda la regola 10 di cui all'allegato 14-A, le Parti confermano la seguente intesa:

1.    La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali.

2.    L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle Parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 10 di cui all'allegato 14-A.

3.    Le Parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.



INTESA 3

Ulteriori disposizioni in materia doganale

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente intesa si intende per:

a)    "normativa doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale;

b)    "autorità richiedente": l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base alla presente intesa;

c)    "autorità interpellata": l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base alla presente intesa;

d)    "dati personali": tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

e)    "operazione contraria alla normativa doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della normativa doganale;



f)    "autorità doganale": le autorità doganali di Singapore, le autorità doganali degli Stati membri e/o i servizi competenti della Commissione europea, a seconda dei casi.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1.    Nelle questioni doganali connesse con gli scambi le Parti si prestano assistenza reciproca attraverso le rispettive autorità doganali secondo le modalità e le condizioni di cui alla presente intesa per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa per quanto riguarda:

a)    le merci dichiarate all'importazione nella Parte richiedente come esportate o riesportate dall'altra Parte e non come originarie di detta Parte; 

b)    le merci dichiarate all'importazione nella Parte richiedente come originarie dell'altra Parte per scopi diversi dall'applicazione di preferenze tariffarie nel quadro del presente accordo.

2.    L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi di cui alla presente intesa è complementare a quella contemplata all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa). 



3.    Fatto salvo il paragrafo 2, l'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi riguardanti merci in transito o trasbordate nel territorio di una Parte e destinate al territorio dell'altra Parte è fornita, nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, solo secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 27 (Cooperazione tra autorità competenti), all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) e all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti riesaminano le modalità dell'assistenza in relazione alle merci in transito o trasbordate nel territorio di una Parte e destinate al territorio dell'altra Parte.

4.    L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui quest'ultima autorizzi la comunicazione di tali informazioni.

5.    L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nella presente intesa.

6.    L'assistenza da fornire a norma della presente intesa riguarda solo le transazioni commerciali connesse a un'operazione contraria alla normativa doganale che ha avuto luogo non oltre tre anni prima della data della domanda di assistenza.

7.    Le Parti non sono tenute a modificare il loro regime o le loro procedure doganali al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente intesa.



ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, basata sul ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale per quanto riguarda qualsiasi categoria di merci di cui all'articolo 2 (Campo di applicazione), paragrafo 1, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente una o più delle seguenti informazioni che possono consentire a quest'ultima di garantire la corretta applicazione della normativa doganale:

a)    nome e recapito dell'esportatore o dell'agente;

b)    informazioni sulla spedizione riguardanti il numero del container, le dimensioni, il nome della nave e del trasportatore, il paese di origine, il luogo di esportazione e la descrizione del carico;

c)    numero di classificazione, quantità e valore dichiarato;

d)    tutte le altre informazioni che le Parti ritengono necessarie a determinare se è stata effettuata un'operazione contraria alla normativa doganale.

2.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata indica:

a)    se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci, o



b)    se le merci importate nel territorio di una Parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.    L'autorità interpellata non è tenuta a fornire informazioni che non siano già a sua disposizione.

4.    Ai fini del paragrafo 1, per ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale, si intende un sospetto basato su una o più delle seguenti informazioni fattuali pertinenti ottenute da fonti pubbliche o private:

a)    dati storici indicanti che un determinato importatore, esportatore, fabbricante, produttore o un'altra società che interviene nella circolazione delle merci dal territorio di una Parte al territorio dell'altra Parte non ha rispettato la normativa doganale di una delle Parti;

b)    dati storici indicanti che una parte o l'insieme delle imprese che intervengono nella circolazione, dal territorio di una Parte al territorio dell'altra Parte, di merci appartenenti a un determinato settore di prodotti e trasportate dal territorio di una Parte al territorio dell'altra Parte, non ha rispettato la normativa doganale di una delle Parti, o

c)    altre informazioni che le autorità doganali delle Parti ritengono sufficienti nel contesto di una particolare domanda.



ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti possono prestarsi assistenza reciproca mediante le rispettive autorità doganali, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, fornendo in particolare le informazioni ottenute riguardanti:

a)    attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare le autorità doganali dell'altra Parte; 

b)    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)    merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)    persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale, o

e)    mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.



ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.    Le domande formulate a norma della presente intesa sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire all'autorità interpellata di rispondervi. Nel caso di una situazione urgente possono essere accettate domande orali, le quali immediatamente dopo sono tuttavia confermate per iscritto.

2.    Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)    autorità richiedente;

b)    misura richiesta;

c)    oggetto e motivo della domanda;

d)    disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;

e)    indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine;

f)    sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte;

g)    motivi del ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale.



3.    Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4.    Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Espletamento delle domande

1.    Al fine di evadere una domanda di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze, a fornire le informazioni già in suo possesso. L'autorità interpellata può, a propria discrezione, fornire un'ulteriore assistenza svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2.    Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.

3.    I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata, o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente intesa.



4.    I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.    L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini, corredandoli, se del caso, di documenti giustificativi o altri elementi pertinenti.

2.    Tali informazioni possono essere in formato elettronico.

ARTICOLO 8

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.    L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora la Parte alla quale è stata chiesta l'assistenza a titolo della presente intesa ritenga che tale assistenza:

a)    possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità;

b)    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 9 (Scambio di informazioni e riservatezza), paragrafo 2, o



c)    implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 

2.    Su richiesta dell'autorità interpellata l'assistenza può essere differita qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3.    Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.    Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 9

Scambio di informazioni e riservatezza

1.    Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma della presente intesa sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della Parte che le ha ricevute. La Parte che riceve le informazioni ne mantiene la riservatezza.

2.    I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in una forma ritenuta adeguata dalla Parte che potrebbe fornirli.



3.    Ciascuna delle Parti dispone di procedure volte a garantire che le informazioni riservate, comprese le informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della persona che le fornisce, presentate in relazione all'applicazione della normativa doganale della Parte siano trattate come informazioni riservate e protette dalla divulgazione non autorizzata.

4.    La Parte che riceve le informazioni le utilizza soltanto per gli scopi indicati nella domanda. Se una Parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite.

5.    La Parte che riceve le informazioni può utilizzarle nel quadro dei suoi procedimenti amministrativi o giudiziari, se pertinente, purché tutte le informazioni definite sensibili dalla Parte che le ha fornite non vengano utilizzate senza il consenso scritto di quest'ultima.

6.    Fatto salvo il paragrafo 5, le informazioni fornite da una Parte all'altra Parte non sono divulgate ai mezzi di comunicazione né a qualsiasi altra persona o entità diversa dalle autorità doganali della Parte richiedente, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico senza il consenso scritto della Parte che ha fornito le informazioni.

7.    Qualora l'utilizzo delle informazioni ottenute da una Parte sia soggetto all'autorizzazione della Parte che ha fornito le informazioni in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, tale utilizzo è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta Parte.



ARTICOLO 10

Spese di assistenza

1.    La Parte che riceve la domanda si assume l'onere di tutte le spese ordinarie sostenute per dare esecuzione alla domanda. La Parte che presenta la domanda si assume l'onere delle spese relative a esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori, se del caso.

2.    Se durante l'espletamento di una domanda risulta che per dare seguito alla stessa siano necessarie spese sostanziali o di carattere straordinario, le Parti si consultano per definire le modalità e le condizioni alle quali può essere effettuato o proseguito l'espletamento della domanda.

ARTICOLO 11

Attuazione

1.    L'attuazione della presente intesa spetta, nel caso di Singapore, alle autorità doganali di Singapore e, nel caso dell'Unione, ai servizi competenti della Commissione europea e, se pertinente, alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati.

2.    Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alla presente intesa.



3.    Le Parti riconoscono che, considerate le risorse limitate delle rispettive autorità doganali, è opportuno ridurre le domande al minimo indispensabile.

ARTICOLO 12

Altri accordi

Tenendo conto delle competenze rispettive dell'Unione e degli Stati membri, la presente intesa:

a)    non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)    è considerata complementare agli accordi di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale già conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Singapore, ma prevale su qualsiasi disposizione di tali accordi che risulti incompatibile con la presente intesa;

c)    non pregiudica le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della presente intesa che possa interessare l'Unione.



ARTICOLO 13

Consultazioni

1.    Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità della presente intesa, la Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).

2.    Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) e il capo 15 (Meccanismo di mediazione) non si applicano a nessuna questione attinente alla presente intesa.



INTESA 4

Riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO)

In relazione all'articolo 6.3 (Cooperazione doganale), paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 6.17 (Comitato doganale), paragrafo 2, le Parti hanno raggiunto la seguente intesa:

Le Parti riconoscono che trarranno un vantaggio reciproco da una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi legittimi.

Le Parti si adoperano per giungere al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato ("AEO") e trovano un accordo al riguardo mediante decisione del comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).

Le Parti convengono di iniziare i lavori per il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO.

Le Parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di giungere a un accordo sul riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO, idealmente dopo un anno e al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

________________

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle unioni doganali

1.    L'Unione ricorda che i paesi che hanno concluso un'unione doganale con l'Unione europea hanno l'obbligo di allinearsi alla tariffa doganale comune e, progressivamente, al regime doganale preferenziale dell'Unione, adottando le misure necessarie e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi interessati. L'Unione ha pertanto invitato Singapore ad avviare negoziati con gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione e i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie a norma del presente accordo, al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.

2.    Singapore ha informato l'Unione che avvierà negoziati con i paesi interessati alla data della firma del presente accordo al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.

_________________