COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
PROTOCOLLO 1
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 1 Definizioni
SEZIONE 2
Definizione della nozione di "prodotti originari"
Articolo 2 Prescrizioni generali
Articolo 3 Cumulo dell'origine
Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti
Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 7 Unità da prendere in considerazione
Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 9 Assortimenti
Articolo 10 Elementi neutri
Articolo 11 Separazione contabile
SEZIONE 3
Requisiti territoriali
Articolo 12 Principio di territorialità
Articolo 13 Non alterazione
Articolo 14 Esposizioni
SEZIONE 4
Restituzione o esenzione
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
SEZIONE 5
Dichiarazione d'origine
Articolo 16 Prescrizioni generali
Articolo 17 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
Articolo 18 Esportatore autorizzato
Articolo 19 Validità della dichiarazione di origine
Articolo 20 Presentazione della dichiarazione di origine
Articolo 21 Importazione con spedizioni scaglionate
Articolo 22 Esenzioni dalla dichiarazione di origine
Articolo 23 Documenti giustificativi
Articolo 24 Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi
Articolo 25 Discordanze ed errori formali
Articolo 26 Importi espressi in euro
SEZIONE 6
Misure di cooperazione amministrativa
Articolo 27 Cooperazione tra autorità competenti
Articolo 28 Verifica delle dichiarazioni di origine
Articolo 29 Indagini amministrative
Articolo 30 Risoluzione delle controversie
Articolo 31 Sanzioni
SEZIONE 7
Ceuta e Melilla
Articolo 32 Applicazione del presente protocollo
Articolo 33 Condizioni particolari
SEZIONE 8
Disposizioni finali
Articolo 34 Modifiche del presente protocollo
Articolo 35 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Elenco delle appendici
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ALLEGATO A: |
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B |
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ALLEGATO B: |
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO |
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ALLEGATO B bis: |
ADDENDUM DELL' ALLEGATO B |
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ALLEGATO C: |
MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 |
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ALLEGATO D: |
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN SONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE |
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ALLEGATO E: |
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE |
Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la revisione delle norme d'origine di cui al protocollo 1
SEZIONE 1
GENERAL PROVISIONS
ARTICOLO 1
Definitions
1. For the purposes of this Protocol:
a) per "paese ASEAN" si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che non è Parte del presente accordo;
b) i "capitoli", le "voci" e le "sottovoci" sono i capitoli, le voci e le sottovoci figuranti nella nomenclatura, che costituisce il sistema armonizzato con le modifiche indicate nella raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 26 giugno 2004;
c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, voce o sottovoce del sistema armonizzato;
d) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario oppure, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;
e) " per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
f) il "prezzo franco fabbrica" è il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione o a Singapore, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) i "materiali fungibili" sono i materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
h) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
i) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
j) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
k) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; e
l) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o a Singapore.
2. Ai fini del comma 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" può riferirsi all'impresa appaltante.
SEZIONE 2
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2
Prescrizioni generali
Ai fini del presente accordo i seguenti prodotti sono considerati originari di una Parte:
a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte a norma dell'articolo 4; e
b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5.
ARTICOLO 3
Cumulo dell'origine
1. In deroga all'articolo 2 (Prescrizioni generali) sono considerati originari di una Parte i prodotti ottenuti in quella Parte incorporando materiali originari dell'altra Parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti). Non è necessario che i materiali dell'altra Parte abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. I materiali originari di un paese ASEAN che applica un accordo preferenziale con l'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati materiali originari di una Parte se sono incorporati in un prodotto ottenuto in quella Parte, purché abbiano subito in quella Parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
3. Ai fini del paragrafo 2 l'origine dei materiali è determinata in base alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali dell'Unione con tali paesi.
4. Ai fini del paragrafo 2 il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una Parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, in base alla quale questi materiali hanno potuto essere esportati direttamente nell'Unione.
5. Il cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 7 può essere applicato soltanto a condizione che:
a) i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
i) osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e
ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire l'attuazione corretta del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
b) gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione.
6. Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 4 contengono una delle seguenti voci:
a) "Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure
b) "Application du paragraphe 2 de l'article 3 du protocole n° 1 de l'ALE UE/Singapore".
7. I materiali che figurano nell'allegato C del presente protocollo sono esclusi dal cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 6 laddove al momento dell'importazione del prodotto:
a) la preferenza tariffaria applicabile ai materiali in una Parte non sia la stessa per tutti i paesi interessati dal cumulo; e
b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente in una Parte.
8. Su richiesta di una Parte e con decisione adottata in seno al comitato doganale, a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le Parti possono modificare l'allegato C del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra Parte almeno due mesi prima della riunione del summenzionato comitato.
9. I materiali originari di un paese ASEAN sono considerati materiali originari di una Parte se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ivi ottenuti, che figurano nell'allegato D del presente protocollo, purché abbiano subito in quella Parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
10. Ai fini del paragrafo 9 l'origine dei materiali è determinata conformemente alle regole di origine preferenziale applicabili ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (nel seguito "SPG") di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
11. Ai fini del paragrafo 9 il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una Parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni viene stabilito mediante una prova dell'origine in conformità alle regole preferenziali applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
12. Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 può essere applicato soltanto a condizione che:
a) i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
i) osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e
ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire l'attuazione corretta del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
b) gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione.
13. Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 9 contengono una delle seguenti voci:
a) "Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure
b) "Application du paragraphe 9 de l'article 3 du protocole n° 1 de l'ALE UE/Singapore".
14. Su richiesta di una Parte e con decisione adottata in seno al comitato doganale, a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) le Parti possono modificare l'allegato D del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra Parte almeno due mesi prima della riunione del summenzionato comitato.
15. Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 cessa di essere applicato quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
ARTICOLO 4
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano interamente ottenuti in una Parte:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g) i prodotti dell'acquacoltura qualora i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di una Parte dalle sue navi;
i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
j) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che servano soltanto al recupero delle materie prime;
k) gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e
m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad l).
2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 1, lettera i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione o a Singapore;
b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore; e
c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i) appartengono, in misura non inferiore al cinquanta per cento, a cittadini di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore;
oppure
ii) sono di proprietà di società:
1) le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione o a Singapore e
2) che appartengono, in misura non inferiore al cinquanta per cento, a uno Stato membro dell'Unione o a Singapore, ad enti pubblici o a cittadini di una Parte.
ARTICOLO 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini della lettera b) dell'articolo 2 (Requisiti generali) i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo.
2. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nel presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 4 e 5 i materiali non originari di cui non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, secondo le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
a) il dieci per cento del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
b) il dieci per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato A del presente protocollo.
4. Il paragrafo 3 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo di materiali non originari, specificate nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Fatti salvi l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) e il paragrafo 2 dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), la tolleranza prevista in tali paragrafi si applica tuttavia alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la regola stabilita nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
ARTICOLO 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
b) scomposizione e composizione di confezioni;
c) lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
g) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
h) sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;
j) vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) semplice miscelatura di prodotti anche di specie diverse; miscelatura di zucchero con qualsiasi altra sostanza;
n) semplice aggiunta di acqua o diluizione, disidratazione oppure denaturazione dei prodotti;
o) semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;
p) cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad o); oppure
q) macellazione di animali.
2. Ai fini del paragrafo 1 le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione o a Singapore.
ARTICOLO 7
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
Qualora, in forza della regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono compresi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari laddove tutti i prodotti che li compongono sono originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il quindici per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 10
Elementi neutri
Per stabilire se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
c) macchine, utensili, filiere e forme; pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; lubrificanti, grassi, materiali compositi ed altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; guanti, occhiali, calzature, abbigliamento, dispositivi e forniture di sicurezza; attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per testare o ispezionare il prodotto; catalizzatori e solventi; e
(d) altre merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.
ARTICOLO 11
Separazione contabile
1. Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, le autorità doganali competenti possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità governative competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a condizioni da essi ritenute appropriate.
3. L'autorizzazione è concessa solo se il ricorso al metodo della separazione contabile può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti, che potrebbero essere considerati originari dell'Unione o di Singapore, è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
4. Se autorizzato, si applica il metodo quale la determinazione della media, il metodo LIFO (last-in, first-out - ultimo ad entrare, primo ad uscire) o il metodo FIFO (first-in, first-out - primo ad entrare, primo ad uscire) e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione o a Singapore, in base al luogo in cui il prodotto è fabbricato.
5. Un costruttore che adotta il metodo della segregazione contabile emette o richiede dichiarazioni di origine per la quantità di prodotti che può essere considerata originaria della Parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti della Parte esportatrice, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa alla modalità secondo la quale i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità governative competenti controllano il modo in cui viene utilizzata l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi a qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
SEZIONE 3
REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12
Principio di territorialità
1. Le condizioni di cui alla sezione 2, relative all'acquisizione del carattere originario, devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte.
2. Le merci originarie esportate da una Parte in un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione.
ARTICOLO 13
Non alterazione
1. I prodotti dichiarati per l'importazione in una Parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra Parte, di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della Parte importatrice, prima di essere dichiarati ai fini dell'importazione.
2. Il deposito di prodotti o spedizioni è ammesso solo se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si considerano soddisfatte salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tali casi le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove materiali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli oppure qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
ARTICOLO 14
Esposizioni
1. I prodotti originari, spediti per un'esposizione in un paese diverso da una Parte e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una Parte, beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una Parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una Parte;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione, o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
d) dal momento in cui sono stati inviati per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Parte importatrice va presentata, secondo le normali procedure, una dichiarazione di origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
SEZIONE 4
RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'Unione o di Singapore, per i quali viene rilasciata o compilata una dichiarazione di origine conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, non sono soggetti nell'Unione o a Singapore ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti i regimi di restituzione, sgravio o esenzione, parziale o totale, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente, applicabili nell'Unione o a Singapore ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali restituzioni, sgravi o esenzioni si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati e non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi, come definiti a norma dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili, come definiti a norma dell'articolo 8 (Accessori, pezzi di ricambio e utensili), e ai prodotti degli assortimenti, come definiti a norma dell'articolo 9 (Assortimenti), se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali contemplati nel presente protocollo.
SEZIONE 5
DICHIARAZIONE DI ORIGINE
ARTICOLO 16
Prescrizioni generali
1. I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione (nel seguito denominata "dichiarazione di origine"). La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
2. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi specificati all'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 17
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
1. Una dichiarazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata:
a) nell'Unione:
i) da un esportatore a norma dell'articolo 18 (Esportatore autorizzato); oppure
ii) da un esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
b) a Singapore da un esportatore che:
i) sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e
ii) ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.
4. Una dichiarazione di origine va compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore la dichiarazione di origine va compilata nella versione inglese, mentre nel caso delle esportazioni dall'Unione la dichiarazione di origine può essere compilata in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 18 (Esportatore autorizzato) non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. In deroga al paragrafo 1 una dichiarazione di origine può eccezionalmente essere compilata dopo l'esportazione ("attestazione retroattiva"), a condizione che sia presentata nella Parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.
ARTICOLO 18
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore, che esporta prodotti a norma del presente accordo, a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti interessati (nel seguito denominato "esportatore autorizzato"). L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione assegnano all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Tale revoca avviene se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 19
Validità della dichiarazione di origine
1. Una dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice. Il trattamento tariffario preferenziale va richiesto entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.
2. Le dichiarazioni di origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali.
3. Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le dichiarazioni di origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 20
Presentazione della dichiarazione di origine
Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale le dichiarazioni di origine vanno presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Parte. Le summenzionate autorità possono richiedere la traduzione di una dichiarazione di origine.
ARTICOLO 21
Importazione con spedizioni scaglionate
Nel caso in cui, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati, secondo la definizione della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 22
Esenzioni dalla dichiarazione di origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una dichiarazione di origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non possono essere destinati a scopi commerciali.
3. Il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 23
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta delle trasformazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte, ove sono utilizzati conformemente al diritto interno; oppure
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una Parte, rilasciati o compilati in una Parte, ove sono utilizzati in conformità al diritto interno.
ARTICOLO 24
Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui al paragrafo 3, dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine).
2. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni le dichiarazioni di origine a loro presentate.
3. Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna delle Parti consente agli esportatori sul proprio territorio di conservare la documentazione o le registrazioni su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperite e stampate.
ARTICOLO 25
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene opportunamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.
ARTICOLO 26
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine) in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Parte in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riesaminati dalle Parti in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame le Parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine le Parti possono decidere, in seno al comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.
SEZIONE 6
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 27
Cooperazione tra autorità competenti
1. Le autorità doganali delle Parti si comunicano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, tramite le relative autorità competenti, nella verifica dell'autenticità delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 28
Verifica delle dichiarazioni di origine
1. Le verifiche a posteriori delle dichiarazioni di origine sono effettuate su campioni casuali o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi per dubitare dell'autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'adempimento degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice l'originale o una copia della dichiarazione di origine, se era stata presentata, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevuti, che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nelle dichiarazioni di origine.
3. La verifica è effettuata a cura delle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere prove e di procedere a ispezioni dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Se le autorità doganali della Parte importatrice decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, va offerta all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, con riserva di applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie. L'eventuale sospensione del trattamento preferenziale viene ripristinata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte delle autorità doganali della Parte importatrice, del carattere originario dei prodotti interessati o dell'adempimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
5. Gli esiti della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari delle Parti e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo in circostanze eccezionali.
ARTICOLO 29
Indagini amministrative
1. Laddove dagli esiti della procedura di verifica o da qualsiasi altra informazione sostanziale disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, la Parte esportatrice conduce, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, indagini appropriate o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. Gli esiti di tali indagini vengono comunicati alla Parte che richiede la verifica.
2. La Parte che richiede la verifica può presenziare alle indagini, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite dall'autorità competente nella Parte esportatrice.
3. Nel caso in cui una Parte constati, in base a informazioni oggettive, un ripetuto inadempimento 1 nel fornire cooperazione amministrativa a norma della presente sezione, o una frode sistematica ed intenzionale perpetrata dall'altra Parte, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al paragrafo 4.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato quanto indicato al paragrafo 3 lo notifica senza indugio al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio), unitamente alle informazioni oggettive e alle azioni raccomandate da intraprendere. All'atto della ricezione di detta notifica il comitato per il commercio delibera in merito alle azioni appropriate da intraprendere sulla scorta di tutte le informazioni e delle risultanze obiettive pertinenti, nell'intento di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni il prodotto/i prodotti interessati beneficia/beneficiano del trattamento preferenziale;
b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato per il commercio senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto/i prodotti interessato/interessati nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni della Parte. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato per il commercio;
c) le sospensioni temporanee di cui al presente articolo sono commisurate agli effetti sugli interessi finanziari della Parte interessata, derivanti dalla situazione che ha dato adito alla constatazione della Parte di cui al paragrafo 3. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili qualora alla data di scadenza non siano sostanzialmente mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale; e
d) le sospensioni temporanee e il relativo rinnovo sono notificati al comitato per il commercio subito dopo la relativa adozione. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
ARTICOLO 30
Risoluzione delle controversie
1. Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) che non sia possibile risolvere tra le autorità competenti che richiedono una verifica e le autorità competenti incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).
2. La risoluzione di tutte le controversie tra l'importatore e le autorità competenti della Parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale Parte.
ARTICOLO 31
Sanzioni
Le Parti prevedono procedimenti sanzionatori a carico di chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
SEZIONE 7
CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 32
Applicazione del presente protocollo
1. Il termine "Unione" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di Singapore importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione. Singapore riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati nell'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari dell'Unione.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 33 (Condizioni particolari).
ARTICOLO 33
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 13 (Non alterazione), si considerano:
a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
aa) detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); oppure
bb) tali prodotti siano originari di una Parte e abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti);
b) prodotti originari di Singapore:
i) i prodotti interamente ottenuti a Singapore;
ii) i prodotti ottenuti a Singapore nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
aa) detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); oppure
bb) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione, a condizione che essi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione "Singapore" e "Ceuta e Melilla" sulle dichiarazioni di origine per i prodotti originari, rispettivamente, di tali territori.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
SEZIONE 8
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 34
Modifiche del presente protocollo
Con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le Parti possono modificare le disposizioni del presente protocollo. In seguito alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione ed uno o più paesi ASEAN, le Parti possono, con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare o adattare il presente protocollo e in particolare l'allegato C menzionato all'articolo 3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 7, al fine di garantire coerenza tra le norme d'origine applicabili nell'ambito degli scambi preferenziali tra i paesi ASEAN e l'Unione.
ARTICOLO 35
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Il presente accordo può applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo e che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito, in regime di deposito provvisorio nel territorio delle Parti, in magazzini doganali o zone franche, a condizione che venga presentata alle autorità doganali della Parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, ai documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma dell'articolo 13 (Non alterazione).
ALLEGATO A
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO NELL'ALLEGATO B
Nota 1 – Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti siano stati sufficientemente lavorati o trasformati a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
a) attraverso le lavorazioni o le trasformazioni non viene superato un contenuto massimo di materiali non originari;
b) a seguito delle lavorazioni o delle trasformazioni i prodotti fabbricati rientrano in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa rispetto alla voce a quattro cifre o alla sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato relative ai materiali utilizzati;
c) viene effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; e
d) le lavorazioni o le trasformazioni sono effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 – Struttura dell'elenco
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato; la seconda colonna riporta la descrizione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni voce menzionata nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più numeri di voce raggruppati insieme o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una Parte.
3.2. A norma dell'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) del protocollo, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate devono consistere in operazioni più complesse di quelle elencate in detto articolo. In caso contrario le merci non possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco.
Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, le norme dell'elenco specificano le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste; l'esecuzione di ulteriori lavorazioni o trasformazioni conferisce il carattere di prodotto originario; mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni minori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario, a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20% del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (Materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.
L'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto" significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli corrispondenti alla stessa descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che debbano essere utilizzati tutti questi materiali.
3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.
3.6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono inoltre essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401, che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario, sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.
4.2. Nei casi in cui la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami. Salvo diversa indicazione, inoltre, tale espressione comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
5.3. I termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano nell'elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.
5.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste
6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. La tolleranza di cui alla nota 6.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
– seta;
– lana;
– peli grossolani di animali;
– peli fini di animali;
– crine di cavallo;
– cotone;
– carta e materiali per la fabbricazione della carta;
– lino
– canapa;
– iuta ed altre fibre tessili liberiane;
– sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
– cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
– filamenti sintetici;
– filamenti artificiali;
– filamenti conduttori elettrici;
– fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
– fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
– fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
– fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
– fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
– fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
– fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
– fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
– altre fibre sintetiche in fiocco;
– fibre artificiali in fiocco di viscosa;
– altre fibre artificiali in fiocco;
– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
– prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
– altri prodotti della voce 5605;
– fibre di vetro;
– fibre di metallo.
Esempio:
Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. Si possono quindi utilizzare fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine, a condizione che il loro peso totale non superi il 10% del peso del filato.
Esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, a condizione che il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Esempio:
Se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, essa sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota si possono utilizzare i materiali tessili (ad eccezione di fodere e controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che questi siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.
Esempio:
Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti di cui al capitolo 27
8.1. I "trattamenti specifici" ai fini delle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
8.2. I "trattamenti specifici" ai fini delle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione;
k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica. Non sono invece considerati un processo specifico i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 (ad esempio l'hydrofinishing o la decolorazione), aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità;
n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica secondo il metodo ASTM D 86, a condizione che a 300° C venga distillato meno del 30% del volume di tali prodotti, comprese le perdite;
o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713 operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono il carattere di prodotto originario.
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ALLEGATO B
Elenco delle lavorazioni o delle trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario
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Voce SA |
Descrizione del prodotto |
Lavorazioni o trasformazioni cui vengono sottoposti i materiali non originari e che conferiscono loro il carattere di prodotto originario |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili utilizzate sono interamente ottenute |
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ex capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, eccetto: |
Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti |
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ex 0301.10 |
Pesci ornamentali d'acqua salata da acquacoltura |
Ivi allevati da uova, larve, pesciolini o avannotti per un periodo non inferiore a 2 mesi, nel corso del quale il valore delle uova, delle larve, dei pesciolini, degli avannotti utilizzati non ecceda il 65% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesce, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti e - il peso dello zucchero 2 utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0511 91 |
Uova di pesce e lattimi non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 7 |
Ortaggi, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta commestibile e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti e - il peso dello zucchero 3 utilizzato non supera il 20% del peso del prodotto finale |
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Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero 4 utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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da 1501 a 1504 |
Grassi di maiale, di pollame, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1505, 1506 e 1520 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina). Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerina, greggia; acque e liscivie glicerinose. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 e 1517 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco), non contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - singolarmente, il peso dello zucchero 5 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero 6 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui - singolarmente, il peso dello zucchero 7 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero 8 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - singolarmente, il peso dello zucchero 9 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero 10 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex 1901.20 ex 1901.90 ex 1902.19 ex 1902.20 ex 1902.30 ex 1905.90 |
- Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto (Roti Prata (印度拉餅或甩甩餅), palline di riso glutinoso (汤圆)) - Estratto di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto (Protomalt / Milo) - Sfoglia (per involtino primavera vegetariano e con carne di pollo (春卷) e sfoglie per involtino primavera (春卷皮), cotta o cruda - Samosa vegetale (萨莫萨三角饺) – precotta o cruda; - Pasta per Samosa (萨莫萨三角饺皮) – precotta o cruda; - sfoglie orientali (水饺皮) per Gyoza (云吞皮) e per Wonton (云吞皮), cotte e crude; sfoglia per anatra alla pechinese, precotta o cotta (烤鸭皮) - Paste, cotte o preparate in altro modo (spaghetti orientali (noodles) a cottura istantanea/Ramen, noodles non fritti, pacchetti di noodles saltati in padella (快熟面 / 拉面). |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e - singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 70 % del peso del prodotto finale |
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- Paste crude, non farcite né preparate in altro modo, non contenenti uova (noodles di riso (肠粉)) (noodles di riso a cottura istantanea (快熟河粉)) - Paste alimentari, farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate - Panini cinesi con ripieno di crema di uova (奶皇包); mini lotus bun, mini yam bun, red beans buns (mini-panini ai fiori di loto, all'igname, ai fagioli rossi). - Pane orientale: all'estratto di foglie di pandan, semplice, al cioccolato (馒头)) |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero 11 utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; eccetto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - singolarmente, il peso dello zucchero 12 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero 13 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex 2101.11 ex 2101.12 ex 2101.20 ex 2103.10 ex 2103.90 ex 2104.10 ex 2106.90 |
- Estratti, essenze e concentrati, di caffè - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè o a base di caffè - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate - salsa di soia - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata) - Chilli Belacan; - Radici di taro impanate ((滚面包层的芋) - zuppe con anice stellato, curcuma, pepe, cumino, chiodi di garofano, cannella, peperoncino, semi di coriandolo e altre spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui: - tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e |
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- singolarmente, il peso dello zucchero 14 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero 15 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti e - il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - singolarmente, il peso dello zucchero 16 e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e - il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso complessivo dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
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2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti |
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ex 2402 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 10, in cui almeno il 10 % del peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è costituito da tabacco non lavorato interamente ottenuto o da cascami di tabacco di cui alla voce 2401 |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2707 |
Oli nei quali il peso dei costituenti aromatici supera quello dei costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, di cui oltre il 65% del volume viene distillato ad una temperatura fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici 17 oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici 18 oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche 19 oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altre trasformazioni, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche 20 oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono comunque utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di oli da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche 21 oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 2 0% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce, a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2905 43;
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Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2906, 2909, 2910, 2912-2918, 2920, 2924, 2931, 2933, 2934, 2942 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3404 |
Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; alcune sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto ed i materiali della sottovoce 2905 44. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie: eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3903, 3905, 3906 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
- Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 22 ) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Poliestere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3908, 3909, 3913, 3915-3917, 3920, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4002.99 |
Altra gomma sintetica e fatturato (factis), derivati da oli, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4010 |
Cinghie di trasmissione o di trasporto, |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: |
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– Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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– Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 4011 e 4012 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 41 |
Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 a 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equini (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche, o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1, lettera b), o 1, lettera c), del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91 oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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4107, 4112, 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Articoli in cuoio; selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro lavori; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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– Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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– Altre |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e articoli in legno; carbone di legna; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno |
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– Liste e modanature |
Liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
Capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 50 |
Seta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ( 23 ) |
|
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 24 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
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|
- Altri |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
|
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 25 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
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|
- Altri |
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ex capitolo 52 |
Cotone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
|
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
|
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 26 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
||
|
- Altri |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
|
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
|
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 27 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
||
|
- Altri |
||
|
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura oppure filatura di fibre naturali |
|
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 28 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
||
|
- Altri |
||
|
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
|
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
|
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 29 ) |
|
- Contenenti fili di gomma |
||
|
- Altri |
||
|
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; eccetto: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali oppure Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ( 30 ) |
|
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
- Feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: - i filamenti di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 31 ) |
|
|
- Altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 32 ) |
|
|
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
|
|
- Altri |
Fabbricazione a partire da ( 33 ): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
|
|
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche rivestiti, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da ( 34 ): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
|
5606 |
Filati rivestiti, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, rivestite (diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" |
Fabbricazione a partire da ( 35 ): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica 36 Tuttavia: - i filamenti di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
|
- Di feltro ad ago |
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|
- Di altri feltri |
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|
- Altri |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 37 ) |
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- Materie tessili miste a fili di gomma |
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- Altri |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
|
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o stampa |
|
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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- Contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili |
Tessitura |
|
|
- Altre |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
|
|
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5904 |
Linoleum, anche tagliato; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ( 38 ) |
|
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
|
|
- Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
|
|
- Altre |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 39 ): |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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- Stoffe a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ( 40 )- |
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- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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- Altri |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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- Reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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- Altre |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Tessitura |
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- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate: - - filati di cocco – – filati di politetrafluoroetilene 41 , – – filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, – – filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, – – monofilato di politetrafluoroetilene 42 , – – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), – – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici filato 43 , – – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico |
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- Altri |
Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ( 44 ) oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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- Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) |
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- Altri |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto: |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed altri accessori per vestiario confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6210 e ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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ex 6212 |
Reggiseni, bustini, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia |
Tessitura a maglia e confezione (compreso il taglio) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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- Ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (81) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
- |
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- Ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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- In feltro, non tessuti |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7) |
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- Altri: |
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-- Ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (10) |
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-- Altri |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o fibre sintetiche in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) |
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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- Non tessuti |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ogni caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica |
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- Altri |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (7) (9) oppure Spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 66 |
Ombrelli da pioggia o da sole, ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, |
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– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII 45 |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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– Altre |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; bigiotteria; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7106, 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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- Prodotti greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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- Semilavorati o in polvere |
Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Bigiotteria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ferro e acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Prodotti semilavorati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7207 |
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7218 91 e 7218 99 |
Prodotti semilavorati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10 |
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7219 to 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7218 |
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7224 90 |
Prodotti semilavorati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati, in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304, 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406) e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (escluso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e della voce 7606 |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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- Piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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- Altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 7802 |
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Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 82 |
Oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci da 8202 a 8205. Gli utensili delle voci da 8202 a 8205 si possono tuttavia incorporare, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (ad esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8211 |
Coltelli a lama tranciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 8208 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (ad esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina, tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8401 |
Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8410, 8411, 8412 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas; altri motori e macchine motrici; Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri autocarrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o di movimentazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8431 |
Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente nelle macchine delle voci da 8425 a 8430 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8443 |
Macchinari per la stampa |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere o a rulli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi "wafer", di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti ed accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Electric generating sets and rotary converters |
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8504 |
Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche di elaborazione dei dati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8506 |
Pile e batterie di pile elettriche; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8507 8513 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma rettangolare (compresa la forma quadrata); Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (ad esempio a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8517.69 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza fili (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile a stato solido, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o di altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione oppure la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchiature elettriche per la commutazione, la protezione o il collegamento di circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi a raggi catodici per videomonitor |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8542.31 a 81542.33 e 8542.39 |
Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Operazione di diffusione, in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato, anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo |
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8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), dotati o meno di connettori; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di connettori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio: boccole a vite) annegate nella massa, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Microassemblaggi elettronici |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie, loro parti ed accessori; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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-- Inferiore o uguale a 50 cm3 |
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-- Superiore a 50 cm3 |
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- Altri |
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8714 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Paracaduti a motore ("rotochute") |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navi, battelli ed altri natanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia, cinematografia, misura, controllo, precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9005, 9006, 9007, 9008 |
Binocoli, cannocchiali, altri telescopi ottici e loro sostegni, altri strumenti di astronomia e loro sostegni; Apparecchi fotografici, apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinematografia o la microproiezione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più nello specifico altrove, laser diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9025 |
Densimetri e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o meno, anche combinati fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 91 |
Orologi e loro parti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura). Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, paraffina, stearina, gomme o resine naturali, paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata (ad eccezione della gelatina della voce 3503) e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
9603 |
Scope e spazzole (comprese le spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli), scope meccaniche per l'impiego a mano, non a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
|
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9608 |
Penne a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, eccetto quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
________________
ALLEGATO B bis
ADDENDUM ALL'ALLEGATO B
Disposizioni comuni
1. Per i prodotti di seguito descritti, tuttavia limitatamente ad un contigente annuo, possono applicarsi anche le seguenti norme, in luogo di quelle esposte nell'allegato B per i prodotti originari di Singapore.
2. Una dichiarazione di origine compilata a norma del presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: "Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
3. L'importazione nell'Unione di prodotti a titolo di tali deroghe è ammessa su presentazione di una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato, attestante che i prodotti in questione soddisfano le condizioni della deroga.
4. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.
5. I contingenti indicati nella tabella seguente saranno gestiti dalla Commissione europea secondo il principio "first-come, first-served" ("primo arrivato, primo servito"). I quantitativi esportati da Singapore nell'Unione a titolo di queste deroghe saranno calcolati in base alle importazioni nell'Unione.
|
Voce SA |
Descrizione del prodotto |
Operazione qualificante |
Contingente annuo di esportazioni da Singapore nell'Unione in tonnellate |
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ex16 01.00 |
Salsicce incerate di pollo, maiale e fegato fresco (腊肠) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
500 |
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ex16 02 32 ex16 02 41 ex16 02 49 ex16 02 50 |
Carne in scatola di maiale, pollo e manzo (午餐肉) vari tipi di prosciutti refrigerati Samosa di manzo o di pollo tritati (萨莫萨三角饺) Gnocchetti di carne di pollame (水饺) Shao-mai di pollo (烧卖) Riso glutinoso al pollo (糯米饭) Carne di pollo o di maiale finemente macinata (肉松) Gyoza di pollo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex16 03 00 |
Serie di essenze di pollo in bottiglia (鸡精) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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|
ex1604.20 ex 1604.20 ex1604.16 |
Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti Involtini di quattro colori preparati con carne di pesce, bastoncini di granchio, alghe, pelle di tofu, olio vegetale, zucchero, sale, fecola di patate, glutammato monosodico e condimenti Acciughe piccanti fritte (sambal ikan bilis) preparate con acciughe, cipolla, salsa di peperoncino piccante, tamarindo, belachan, zucchero bruno e sale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
400 |
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ex 1605.10 ex 1605.90 ex 1605.20 ex 1605.20 ex 1605.20 ex 1605.30 |
Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno Palline di seppia preparate con ripieno di seppia, amido di frumento, sale, zucchero e condimenti misti Har Gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale Shaomai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua Won Ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia. Palline aromatizzate all'aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
350 |
________________
ALLEGATO C
Materiali esclusi dal cumulo DI CUI all'articolo 3, paragrafo 2
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Sistema armonizzato |
Descrizione dei materiali |
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0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, dei volatili della voce 0105 |
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ex 0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate |
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Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
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0709 51
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Funghi, freschi o refrigerati, temporaneamente conservati, secchi |
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071040 200580 |
Mais dolce |
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1006 |
Riso |
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ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 14 ex 1108 19 |
Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso |
|
1604 e 1605 |
Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei preparati o conservati, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|
1701 e 1702 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati |
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ex 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao, diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum) |
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ex 1806 10 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 % |
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1806 20 |
Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere |
|
ex 1901 90 |
Altre preparazioni alimentari contenenti, in peso, meno del 40 % di cacao, diverse dagli estratti di malto, contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola |
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2003 10 |
Funghi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico |
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ex 2101 12 |
Preparazioni a base di caffè |
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ex 2101 20 |
Preparazioni a base di tè o mate |
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ex 2106 90 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate: sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati diversi dagli sciroppi di isoglucosio, di glucosio e di maltodestrina; preparazione contenente più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola. |
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ex 3302 10 |
Miscele di sostanze odorose del tipo utilizzato nell'industria delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e contenenti più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola. |
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3302 10 29 |
Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 %, e contenenti, in peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola |
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ALLEGATO D
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN VENGONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE
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Codice SA |
Descrizione |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; oli usati |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
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2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
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2912-2914 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide: derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
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2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
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2930 |
Tiocomposti organici |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
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2935 |
Solfonammidi |
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2942 |
Altri composti organici |
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3215 |
Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
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4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
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8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione) |
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8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (ad esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
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8506 |
Pile e batterie di pile |
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8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
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9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia |
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9006 |
Apparecchi fotografici (diversi dagli apparecchi cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
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9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
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ALLEGATO E
Testo della dichiarazione di originE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ΄αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. …(1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n° … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1))izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo .
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __.(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ___ ursprung. (2)
……………………………………………………………............................................(3)
(Luogo e data)
...…………………………………………………………………….................................. (4)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
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1Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'Unique Entity Number deve essere indicato in questo spazio.
2Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".
3Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
4Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
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DICHIARAZIONE COMUNE
riguardante il Principato di Andorra
1. Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
riguardante la Repubblica di San Marino
1. Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
riguardante la revisione delle norme d'origine di cui al protocollo 1
1. Le Parti convengono di sottoporre a riesame le norme d'origine contenute nel protocollo 1 e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle Parti.
2. Gli allegati da B a D del protocollo 1 saranno adattati conformemente alle modifiche periodiche apportate al sistema armonizzato.
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