87/232/CEE: Decisione della Commissione del 27 marzo 1987 relativa alla domanda di restituzione del dazio antidumping riscosso su alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti presentata dalla Vita-tex Ltd, Slough, Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 14/04/1987 pag. 0025 - 0026
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1987 relativa alla domanda di restituzione del dazio antidumping riscosso su alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti presentata dalla Vita-tex Ltd, Slough, Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (87/232/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: A. Procedura (1) Con il regolamento (CEE) n. 3439/80 (2), successivamente modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2585/85 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti. (2) Il 23 novembre 1984, la società Vita-tex Ltd, Slough, Regno Unito, importatrice di filati di poliestere dagli Stati Uniti, ha presentato alle autorità britanniche una domanda di restituzione per complessive £ . . . (4) pagate a titolo di dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere dagli Stati Uniti. Le autorità del Regno Unito hanno trasmesso tale domanda alla Commissione. (3) Dopo aver esaminato la domanda, la Commissione ha informato la società richiedente dei risultati preliminari dell'esame effettuato ed ha offerto alla medesima la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista. Le osservazioni ricevute sono state tenute in debito conto nel formulare la presente decisione. (4) Informati gli Stati membri, la Commissione ha formulato il proprio parere. Successivamente, avendo la società richiedente e le autorità britanniche fatto ulteriori dichiarazioni e fornito nuove informazioni, la Commissione ha modificato detto parere. Gli Stati membri sono stati informati della modifica e nessuno di essi ha sollevato obiezioni in merito. B. Argomentazioni del richiedente (5) Il richiedente ha basato la sua domanda sul confronto tra i prezzi all'esportazione in oggetto e i prezzi del prodotto in questione venduto negli Stati Uniti. C. Ammissibilità della richiesta (6) In un primo tempo la Commissione ha informato il richiedente e gli Stati membri del fatto che riteneva la domanda inammissibile in quanto presentata oltre il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio. Ora, sulla base di ulteriori dichiarazioni fatte dal richiedente e dalle autorità britanniche, la Commis sione riconosce che la domanda è stata presentata conformemente alle disposizioni della normativa antidumping comunitaria, in particolare in materia di termini. D. Fondatezza della richiesta (7) Il richiedente ha inserito nella domanda informazioni dettagliate relative al valore normale vigente negli Stati Uniti all'epoca in cui sono state effettuate le importazioni in oggetto. La Commissione ritiene che le informazioni fornite siano sufficientemente rappresentative e complete; pertanto, il valore normale indicato dal richiedente viene accettato. (8) Dal confronto tra il valore normale di cui al paragrafo 7 e i prezzi all'esportazione interessati risulta che la domanda è giustificata. E. Importo della restituzione (9) L'importo da restituire corrisponde al dazio riscosso previa detrazione della differenza tra i valori normali e i prezzi all'esportazione. Per le importazioni in questione detto importo è complessivamente pari a £ . . . HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La richiesta di restituzione presentata dalla società Vita-tex Ltd, Slough, Regno Unito, per un importo totale di £ . . . è accolta. Articolo 2 L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dalla autorità del Regno Unito. Articolo 3 La presente decisione è destinata al Regno Unito e alla società Vita-tex Ltd, Slough, Regno Unito. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 91. (3) GU n. L 246 del 13. 9. 1985, pag. 57. (4) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernente i segreti relativi agli affari.